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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 428/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e in qualità di amministratrice e legale rappresentante pro tempore della Bosa
Scavi S.r.l.s. (P. IVA n. , con sede legale in Cagliari (CA), nella Via Portovesme P.IVA_1
n. 27, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, nella Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni del Foro di Cagliari, che le rappresentata e difende giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2
Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313, ed elettivamente Persona_1
domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
in proprio e in qualità di amministratrice e legale rappresentante pro tempore della
[...]
Bosa Scavi S.r.l.s., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001649429, emessa dal Direttore della sede di di Oristano, notificata il 13.04.2023, con cui era stato CP_1
ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato prot. N. 9500.22/02/2019.0017758 del CP_1
6.03.2019.
La parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'accertamento dell' e della CP_1
conseguente ordinanza – ingiunzione, in primo luogo perché al momento della notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico alla pretesa sanzionatoria, non vi erano i presupposti per richiedere il mancato versamento di quote perché tali quote, asseritamente non versate, erano già confluite in tre piani di rateizzazione accolti e predisposti dall' CP_2
e per cui la sig.ra provvedeva ai pagamenti con regolarità (la regolarità del
[...] Pt_1
DURC rappresentava una sicura prova del fatto che la ricorrente era sempre stata in regola con i pagamenti), con conseguente insussistenza di alcuna violazione.
Inoltre, l'ordinanza ingiunzione era stata notificata ben oltre il termine di novanta giorni previsto per legge, in quanto la potestà sanzionatoria dell' , ammesso e non concesso che CP_1 fosse legittima, era esercitabile già dal 2019 quando, a detta dell' , la sig.ra si era CP_1 Pt_1 resa responsabile dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Infine, l'importo della sanzione era manifestamente sproporzionato rispetto all'entità della violazione e, riguardo tale aspetto, nel ricorso era stata chiesta la rimessione della questione alla
Corte Costituzionale per la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione da parte della norma contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito dalla Legge
2 n. 683 dell'11 novembre 1983.
L'opponente aveva quindi concluso domandando, nel merito, l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' in data 06/03/2019 aveva provveduto a notificare a CP_1
in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della Bosa Scavi S.r.l.s, l'atto Pt_1
di accertamento .9500.22/02/2019.0017758; ciò nonostante, la controparte non aveva CP_1
provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_1
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_1 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_1
3 disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui, in via subordinata, nella ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. La causa è stata rinviata al 28.02.2025, per consentire alla ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rideterminata da parte dell' previa eventuale concessione della CP_1 richiesta rateizzazione, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 27.02.2025, è stata accolta l'istanza di rateizzazione dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con CP_1 modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Sono state inoltre prodotte le ricevute attestanti il rituale pagamento delle prime quattro rate.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_1
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, concordemente a quanto richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 29/03/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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