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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2024, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2974/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mascalucia, via Michele Amari 6B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia presso il cui studio legale in Catania, Via Francesco Crispi n. 247 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], domiciliato in San Giovanni Galermo CP_1
(CT), 95123, in via San. Giovanni Battista n. 16, C.F. rappresentato C.F._2
e difeso dall' avv. Stefano Massimino presso il cui studio legale in Catania, Viale Regina
Margherita n. 2/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 16/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato ad Acireale in data 9 gennaio 1993, CP_1
dal quale erano nati i figli a Catania il 26.1.1997 e a Persona_1 Persona_2
Catania il 9.6.1994.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge, sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati e a tal fine allegava copia della sentenza di separazione n. 1877/2023, pubblicata il 28.04.2023, emessa nel procedimento n. RG.
10313/2017.
Chiedeva, inoltre di confermare in suo favore l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Mascalucia, via Michele Amari 6/B.
si costituiva in data 02.09.2024 aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla signora , chiedendo l'assegnazione della Parte_1
predetta casa in suo favore.
Infine, parte resistente, chiedeva di porre a carico della moglie un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza, il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni il relatore tratteneva la causa in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 CP_1
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1877/2023 del 28.04.2023, emessa nel procedimento n. RG. 10313/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito alla domanda di assegno di divorzio formulata da parte resistente valgono le seguenti considerazioni.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini della sussistenza o meno del diritto all'assegno di divorzio, è necessario verificare e valutare che sussista l'effettiva impossibilità oggettiva del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento e non basta quindi la sola valutazione della differenza di reddito tra i due coniugi. Impossibilità nella specie non provata anche considerato che è CP_1
titolare di una tabaccheria.
In ogni caso, anche a valutare la sola sperequazione dei redditi non è provato che ciò sia frutto di sacrifici del in favore della , ossia che questi abbia rinunciato a CP_1 Pt_1
legittime aspettative professionali avantaggio del patrimonio dell'altro coniuge e/o della famiglia (l'assegno infatti tende a tutelare l'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti dei posti nel progetto di vita).
Va quindi rigettata la domanda di assegno di divorzio formulata da parte resistente.
Quanto all' assegnazione della casa coniugale, premessa la rinuncia alla predetta domanda da parte di all'udienza del 16.10.2024, va rigettata l'identica domanda di Parte_1
assegnazione avanzata in via riconvenzionale dal essendo infatti presupposto che CP_1
legittima tale richiesta la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con il genitore che ne formuli la domanda.
In applicazione della regola della soccombenza, deve essere disposta la condanna di a rifondere a controparte le spese del presente giudizio. CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2974/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Acireale il 9 gennaio 1993 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del comune di Acireale a N.3, P 2, Serie A, anno 1993.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la richiesta di assegno di divorzio formulata da parte resistente.
RIGETTA la richiesta di assegnazione casa coniugale formulata da parte resistente.
CONDANNA a rifondere alla le spese di giudizio che si liquidano CP_1 Pt_1
in € 4000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Così deciso in Catania, il 25 ottobre 2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2974/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mascalucia, via Michele Amari 6B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia presso il cui studio legale in Catania, Via Francesco Crispi n. 247 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], domiciliato in San Giovanni Galermo CP_1
(CT), 95123, in via San. Giovanni Battista n. 16, C.F. rappresentato C.F._2
e difeso dall' avv. Stefano Massimino presso il cui studio legale in Catania, Viale Regina
Margherita n. 2/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 16/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato ad Acireale in data 9 gennaio 1993, CP_1
dal quale erano nati i figli a Catania il 26.1.1997 e a Persona_1 Persona_2
Catania il 9.6.1994.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge, sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati e a tal fine allegava copia della sentenza di separazione n. 1877/2023, pubblicata il 28.04.2023, emessa nel procedimento n. RG.
10313/2017.
Chiedeva, inoltre di confermare in suo favore l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Mascalucia, via Michele Amari 6/B.
si costituiva in data 02.09.2024 aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla signora , chiedendo l'assegnazione della Parte_1
predetta casa in suo favore.
Infine, parte resistente, chiedeva di porre a carico della moglie un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza, il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni il relatore tratteneva la causa in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 CP_1
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1877/2023 del 28.04.2023, emessa nel procedimento n. RG. 10313/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito alla domanda di assegno di divorzio formulata da parte resistente valgono le seguenti considerazioni.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini della sussistenza o meno del diritto all'assegno di divorzio, è necessario verificare e valutare che sussista l'effettiva impossibilità oggettiva del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento e non basta quindi la sola valutazione della differenza di reddito tra i due coniugi. Impossibilità nella specie non provata anche considerato che è CP_1
titolare di una tabaccheria.
In ogni caso, anche a valutare la sola sperequazione dei redditi non è provato che ciò sia frutto di sacrifici del in favore della , ossia che questi abbia rinunciato a CP_1 Pt_1
legittime aspettative professionali avantaggio del patrimonio dell'altro coniuge e/o della famiglia (l'assegno infatti tende a tutelare l'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti dei posti nel progetto di vita).
Va quindi rigettata la domanda di assegno di divorzio formulata da parte resistente.
Quanto all' assegnazione della casa coniugale, premessa la rinuncia alla predetta domanda da parte di all'udienza del 16.10.2024, va rigettata l'identica domanda di Parte_1
assegnazione avanzata in via riconvenzionale dal essendo infatti presupposto che CP_1
legittima tale richiesta la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con il genitore che ne formuli la domanda.
In applicazione della regola della soccombenza, deve essere disposta la condanna di a rifondere a controparte le spese del presente giudizio. CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2974/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Acireale il 9 gennaio 1993 tra e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del comune di Acireale a N.3, P 2, Serie A, anno 1993.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la richiesta di assegno di divorzio formulata da parte resistente.
RIGETTA la richiesta di assegnazione casa coniugale formulata da parte resistente.
CONDANNA a rifondere alla le spese di giudizio che si liquidano CP_1 Pt_1
in € 4000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Così deciso in Catania, il 25 ottobre 2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher