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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 429/2025 R.G., promossa da
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliato, via Castelvetrano, n. 40/A, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Maria Cucchiara del foro di Marsala (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_1 ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliata, via Castelvetrano, n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Pizzitola del foro di Marsala (indirizzo pec: , che la Email_2 rappresenta e difende per mandato in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Mazara del Vallo, in data Controparte_1
30 maggio 1994, ha esposto:
1 - che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il 26 ottobre Persona_1
2000) e (nato a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ma Persona_2 non ancora economicamente autosufficienti, essendo ancora studenti universitari;
- che il Tribunale di Marsala ha omologato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni concordate tra le parti;
- che la casa coniugale è stata divisa tra i coniugi;
- di percepire una pensione di invalidità per cecità e morbo di Parkinson e l'indennità di accompagnamento per un importo totale di € 2.000 al mese, nonché di essere tenuto al pagamento di una rata mensile a titolo di mutuo per l'acquisto di un terreno agricolo;
- che la resistente è titolare di redditi propri derivanti dallo svolgimento dell'attività di badante;
ha quindi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse Parte_1 condizioni statuite dalla sentenza di separazione consensuale.
Con comparsa di risposta depositata il 23 settembre 2025, si è costituita aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositando, contestualmente, un'istanza congiunta con la quale le parti hanno chiesto la definizione consensuale del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvalendosi della facoltà di rinunciare alla comparizione in udienza.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, le parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e, con ordinanza del 3 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione nel giudizio di separazione personale (causa n. 813/2023 R.G.) definito con sentenza n. 561/2023 pubblicata il 28 luglio 2023, passata in giudicato (v. sentenza con certificazione di passaggio in giudicato, depositata in data 24 settembre 2025) e i coniugi non si sono riconciliati medio tempore.
Inoltre, le parti, nell'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato in data 23 settembre 2025, hanno compiutamente indicato le seguenti condizioni di divorzio:
«1. conferma delle condizioni di cui alla pronunciata separazione consensuale in punto di:
a. assegnazione della casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via San Pio da Pietralcina 65/c, già opportunamente divisa tra i coniugi, in favore degli stessi;
b. obbligo posto in capo al sig. di corrispondere mensilmente direttamente in favore dei figli Pt_1 maggiorenni e la somma di Euro 600,00 (di cui Euro 350,00 in favore di Per_2 Per_1 ed Euro 250,00 in favore di ) a titolo di concorso nel loro mantenimento, oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie
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2. le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti le quali dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione in loro favore di un assegno di mantenimento e si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;
3. i sigg. e , con la sottoscrizione della presente, dichiarano espressamente che Pt_1 CP_1 non intendono riconciliarsi;
di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare e alla partecipazione alla stessa, confermando le conclusioni e gli accordi sopra rassegnati».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto raggiunto, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e da , così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Mazara del Vallo, in data 30 maggio 1994 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo
Comune, nell'anno 1994, n. 43, parte II, serie A - da (nato a [...] l'8 Parte_1 settembre 1967) e da (nata a [...] il [...]), alle condizioni Controparte_1 riportate al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
06 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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