Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1115
CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Error in judicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 44, 63 e 64 c.p.a. Violazione della L. 890/1982. Violazione del Dlgs. 71/2011. Travisamento delle risultanze istruttorie. Difetto dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur avendo il TAR evidenziato una nullità nella notifica senza assegnare termine per la rinnovazione, abbia comunque esaminato nel merito le censure, ritenendole infondate. L'esame di merito è stato condivisibile e un riesame non sarebbe utile sostanzialmente.

  • Rigettato
    Error in judicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 41, 44, 63 e 64 c.p.a. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione dell'art 112 cpc Travisamento delle risultanze istruttorie. Difetto dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur avendo il TAR evidenziato una nullità nella notifica senza assegnare termine per la rinnovazione, abbia comunque esaminato nel merito le censure, ritenendole infondate. L'esame di merito è stato condivisibile e un riesame non sarebbe utile sostanzialmente.

  • Rigettato
    Motivo n. 2 - Violazione degli artt. 3, 9 e 10 L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Omessa comparazione dei contrapposti interessi. Istruttoria carente e perplessa. Genericità.

    Le censure di merito, sebbene formulate in modo diverso, sono sostanzialmente le stesse del primo grado e sono state ritenute infondate dal TAR e dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Motivo n. 3.1. - mancato esame provvedimentale dell'astratta suscettibilità di sanatoria, che postulava comunque che le opere fossero collaudabili

    Le censure di merito, sebbene formulate in modo diverso, sono sostanzialmente le stesse del primo grado e sono state ritenute infondate dal TAR e dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Violazione delle norme in tema di distanze tra fabbricati

    La violazione delle distanze non impedisce di per sé il condono, poiché le minori distanze costituiscono servitù tra privati che possono essere usucapite. Le opere erano state realizzate circa quarant'anni prima del condono. Inoltre, la documentazione prodotta non era sufficiente a provare le censure.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Le censure di merito, sebbene formulate in modo diverso, sono sostanzialmente le stesse del primo grado e sono state ritenute infondate dal TAR e dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Violazione di norme procedimentali

    Le censure di merito, sebbene formulate in modo diverso, sono sostanzialmente le stesse del primo grado e sono state ritenute infondate dal TAR e dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Datazione delle opere abusive e vincolo paesaggistico

    La sentenza penale passata in giudicato conferma la datazione delle opere al 1966, precedente al vincolo paesaggistico del 1970. Inoltre, il parere paesaggistico favorevole era stato acquisito dal Commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1115
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1115
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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