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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, come da dispositivo emesso all'udienza del 7/2/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2442/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Ti Maria Picciolini, c.f. e Giuseppe Cichella, c.f. C.F._2
, con studio in Via Tibullo N.24 di Pescara C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
APPELLATO ( contumace )
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 10 gennaio 2023, n.
31/23, RG 3553/21, cron. 395/23, di rigetto del ricorso proposto dal Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Di seguito l'esposizione di quanto contenuto nell'atto d'appello.
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, l'odierno appellante proponeva impugnazione avverso il verbale n. R2383, relativo ad una infrazione del c.d.s. asseritamente risalente al
14/03/2021, redatto dai vigili urbani di e notificato il successivo 7/09/2021, CP_1 deducendo la tardività della notificazione stessa e dunque la perenzione dell'azione sanzionatoria.
Si costituiva il adducendo a propria giustificazione la Controparte_1 circostanza di aver effettuato tempestivamente la prima notificazione presso l'indirizzo dell'interessato risultante dal PRA, e poi di averla ribadita in altro luogo, laddove sarebbe stata da questi fissata la nuova residenza. A parere del giudice tale procedura doveva ritenersi corretta, e pertanto rigettava la domanda di annullamento introdotta dal contribuente.
Eccepisce l'appellante la violazione e falsa interpretazione degli artt. 201, c.d.s. e 140, cpc in quanto si assume dal giudice di prossimità, dopo aver dato atto che effettivamente la prima notifica dell'organo accertatore risultava effettuata nell'indirizzo del trasgressore risultante dal PRA, che non essendo andata questa a buon fine poiché il plico non sarebbe stato consegnato, del tutto legittimamente l'amministrazione provvedeva con un ulteriore tentativo di notifica a mezzo del messo comunale, ancorchè in palese violazione del termine concesso dalla legge (90 gg.). In particolare, secondo il giudice “ l'iter procedimentale di notifica del verbale, atto naturalmente recettizio, si è concluso nei confronti del ricorrente nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, paragrafo 4, cds, cioè dalla data in cui la P.A. è stata posta in grado di provvedere alla identificazione del luogo di residenza esatto dell'obbligato in solido…….omissis…”. In realtà, ai sensi dell'art. 201, c.d.s., qualora uno dei soggetti obbligati in solido sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 gg. dalla data in cui risultino dal PRA o nell'Archivio Nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione
(art. 201, I comma, ult, periodo, c.d.s.). Dunque, il termine di legge decorre non già dalla pagina 2 di 5 “identificazione del luogo di residenza esatto”, come erroneamente precisato dal primo giudice, sebbene dalla semplice identificazione materiale del presunto trasgressore, quale discende dalla consultazione del PRA o dell'Archivio Nazionale dei veicoli;
e che nel caso di specie l'identificazione fosse già stata eseguita al momento della prima notificazione, non sembra davvero revocabile in dubbio, essendo stata esattamente indirizzata una prima notifica all'odierno ricorrente nel rispetto dei termini di legge ancorchè con procedura errata. Sicchè la proroga invocata dal resistente, ed accreditata in sentenza, apparrebbe del tutto destituita di legittimità, in quanto l'Amministrazione ha immediatamente identificato l'obbligato in solido, provvedendo con tempestività ad inoltrare lui il verbale redatto in occasione della violazione: che poi il procedimento notificatorio non sia stato correttamente portato a compimento, è questione distinta e diversa da quella inerente una supposta, ma inesistente necessità di individuare la residenza anagrafica del destinatario. Vero è che la norma fa obbligo di notificare non nel domicilio effettivo del trasgressore o dell'obbligato in solido, ma in quello che risulta dal PRA ovvero dall'Archivio Nazionale dei veicoli, a nulla rilevando che eventualmente non coincida con la sua residenza anagrafica;
certo è che chi non riceve una notifica nel domicilio eletto ovvero in quello stabilito dalla legge, come nel caso di specie quello risultante dal PRA o dall'Archivio Nazionale dei veicoli, incorre nella non marginale conseguenza di non essere a conoscenza di atti che la legge invece da per certa, con presunzione iuris ed de iure, (ancora art. 201, commi I e 3, c.d.s.) e pertanto la norma appare evidentemente finalizzata a favorire la corretta conclusione dei procedimenti sanzionatori della P.A.
Nella fattispecie concreta pertanto, dovrebbe ritenersi nulla la prima notificazione, pur corretta quanto agli estremi identificativi dell'obbligato in solido e del domicilio presso il quale inoltrarla -appunto, quello risultante dal PRA – non essendo stata esibita dall'amministrazione notificante la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale. Ed era certamente onere del resistente provare il CP_1
Parte contrario mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento contenente la : ma ciò non è, pacificamente, avvenuto. Il che rende senza meno nulla e priva di effetti a carico del contribuente, la notifica impropriamente eseguita (Cass. SS.UU. 10012/2021).
Mentre non sembra lecito nutrire dubbi sulla intempestività della seconda, perfezionatasi pagina 3 di 5 ben oltre il termine massimo preveduto dalla legge.
Il procedimento d'appello, nel quale è rimasto contumace il , Controparte_1
sebbene regolarmente citato, va definito con l'accoglimento dell'impugnazione alla stregua delle seguenti dirimenti ragioni.
Si reputa pacifico ed accreditato il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, che stabilisce la scissione soggettiva fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario, principio la cui ratio è quellasecondo cui la necessità della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario non deve pregiudicare comunque gli interessi del richiedente, poichè la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità stabilite a suo carico.
Il caso di specie tuttavia rimane estraneo a questo principio a fronte di una notifica a mezzo posta avviata regolarmente dal che non sortiva alcun esito sicchè si CP_1
rendevano necessarie ulteriori ricerche fino ad arrivare alla effettiva notifica a mezzo del messo comunale solo in data 7/9/2021.
Ciò che rileva, dando per scontata la ricostruzione dell'iter che portava alla notifica a mani proprie a mezzo del messo comunale, è l'impossibilità di riconducibilità della notifica de qua all'originario tentativo inutilmente intrapreso a mezzo posta: ne consegue l'inapplicabilità del principio sopra richiamato.
D'altra parte, la normativa del codice della strada prevede che la sanzione debba essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. E ancora, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli pagina 4 di 5 l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Risulta dunque fondata la tesi dell'appellante secondo cui non si può nel nostro caso far decorrere il termine di 90 giorno da quello di completamento delle ricerche sulla residenza, cosa ben diversa dalle eventuali ricerche per l'identificazione del responsabile.
Conseguentemente, la notifica risulta tardivamente proposta.
Ritenuta la natura interpretativa della vicenda, e rilevato che il è rimasto CP_1
contumace in questo grado, appare congruo compensare per metà le spese e porre a carico del soccombente, le stesse nella misura della metà. CP_1
PQM
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e per l'effetto annulla la sanzione comminata relativa al verbale oggetto di impugnativa. Compensa nella metà le spese del giudizio di primo e secondo grado, condannando l'appellato al CP_1
pagamento in favore del di metà delle spese di giudizio di primo e secondo grado, Pt_1 spese che vengono liquidate per l'intero in euro 200,00 quelle di primo grado ed euro
350,00 quelle di secondo grado oltre rimb spese gen ed accessori dovuti.
Pescara, 7/2/25
Il Giudice
Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, come da dispositivo emesso all'udienza del 7/2/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2442/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Ti Maria Picciolini, c.f. e Giuseppe Cichella, c.f. C.F._2
, con studio in Via Tibullo N.24 di Pescara C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
APPELLATO ( contumace )
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 10 gennaio 2023, n.
31/23, RG 3553/21, cron. 395/23, di rigetto del ricorso proposto dal Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Di seguito l'esposizione di quanto contenuto nell'atto d'appello.
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, l'odierno appellante proponeva impugnazione avverso il verbale n. R2383, relativo ad una infrazione del c.d.s. asseritamente risalente al
14/03/2021, redatto dai vigili urbani di e notificato il successivo 7/09/2021, CP_1 deducendo la tardività della notificazione stessa e dunque la perenzione dell'azione sanzionatoria.
Si costituiva il adducendo a propria giustificazione la Controparte_1 circostanza di aver effettuato tempestivamente la prima notificazione presso l'indirizzo dell'interessato risultante dal PRA, e poi di averla ribadita in altro luogo, laddove sarebbe stata da questi fissata la nuova residenza. A parere del giudice tale procedura doveva ritenersi corretta, e pertanto rigettava la domanda di annullamento introdotta dal contribuente.
Eccepisce l'appellante la violazione e falsa interpretazione degli artt. 201, c.d.s. e 140, cpc in quanto si assume dal giudice di prossimità, dopo aver dato atto che effettivamente la prima notifica dell'organo accertatore risultava effettuata nell'indirizzo del trasgressore risultante dal PRA, che non essendo andata questa a buon fine poiché il plico non sarebbe stato consegnato, del tutto legittimamente l'amministrazione provvedeva con un ulteriore tentativo di notifica a mezzo del messo comunale, ancorchè in palese violazione del termine concesso dalla legge (90 gg.). In particolare, secondo il giudice “ l'iter procedimentale di notifica del verbale, atto naturalmente recettizio, si è concluso nei confronti del ricorrente nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, paragrafo 4, cds, cioè dalla data in cui la P.A. è stata posta in grado di provvedere alla identificazione del luogo di residenza esatto dell'obbligato in solido…….omissis…”. In realtà, ai sensi dell'art. 201, c.d.s., qualora uno dei soggetti obbligati in solido sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 gg. dalla data in cui risultino dal PRA o nell'Archivio Nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione
(art. 201, I comma, ult, periodo, c.d.s.). Dunque, il termine di legge decorre non già dalla pagina 2 di 5 “identificazione del luogo di residenza esatto”, come erroneamente precisato dal primo giudice, sebbene dalla semplice identificazione materiale del presunto trasgressore, quale discende dalla consultazione del PRA o dell'Archivio Nazionale dei veicoli;
e che nel caso di specie l'identificazione fosse già stata eseguita al momento della prima notificazione, non sembra davvero revocabile in dubbio, essendo stata esattamente indirizzata una prima notifica all'odierno ricorrente nel rispetto dei termini di legge ancorchè con procedura errata. Sicchè la proroga invocata dal resistente, ed accreditata in sentenza, apparrebbe del tutto destituita di legittimità, in quanto l'Amministrazione ha immediatamente identificato l'obbligato in solido, provvedendo con tempestività ad inoltrare lui il verbale redatto in occasione della violazione: che poi il procedimento notificatorio non sia stato correttamente portato a compimento, è questione distinta e diversa da quella inerente una supposta, ma inesistente necessità di individuare la residenza anagrafica del destinatario. Vero è che la norma fa obbligo di notificare non nel domicilio effettivo del trasgressore o dell'obbligato in solido, ma in quello che risulta dal PRA ovvero dall'Archivio Nazionale dei veicoli, a nulla rilevando che eventualmente non coincida con la sua residenza anagrafica;
certo è che chi non riceve una notifica nel domicilio eletto ovvero in quello stabilito dalla legge, come nel caso di specie quello risultante dal PRA o dall'Archivio Nazionale dei veicoli, incorre nella non marginale conseguenza di non essere a conoscenza di atti che la legge invece da per certa, con presunzione iuris ed de iure, (ancora art. 201, commi I e 3, c.d.s.) e pertanto la norma appare evidentemente finalizzata a favorire la corretta conclusione dei procedimenti sanzionatori della P.A.
Nella fattispecie concreta pertanto, dovrebbe ritenersi nulla la prima notificazione, pur corretta quanto agli estremi identificativi dell'obbligato in solido e del domicilio presso il quale inoltrarla -appunto, quello risultante dal PRA – non essendo stata esibita dall'amministrazione notificante la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale. Ed era certamente onere del resistente provare il CP_1
Parte contrario mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento contenente la : ma ciò non è, pacificamente, avvenuto. Il che rende senza meno nulla e priva di effetti a carico del contribuente, la notifica impropriamente eseguita (Cass. SS.UU. 10012/2021).
Mentre non sembra lecito nutrire dubbi sulla intempestività della seconda, perfezionatasi pagina 3 di 5 ben oltre il termine massimo preveduto dalla legge.
Il procedimento d'appello, nel quale è rimasto contumace il , Controparte_1
sebbene regolarmente citato, va definito con l'accoglimento dell'impugnazione alla stregua delle seguenti dirimenti ragioni.
Si reputa pacifico ed accreditato il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, che stabilisce la scissione soggettiva fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario, principio la cui ratio è quellasecondo cui la necessità della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario non deve pregiudicare comunque gli interessi del richiedente, poichè la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità stabilite a suo carico.
Il caso di specie tuttavia rimane estraneo a questo principio a fronte di una notifica a mezzo posta avviata regolarmente dal che non sortiva alcun esito sicchè si CP_1
rendevano necessarie ulteriori ricerche fino ad arrivare alla effettiva notifica a mezzo del messo comunale solo in data 7/9/2021.
Ciò che rileva, dando per scontata la ricostruzione dell'iter che portava alla notifica a mani proprie a mezzo del messo comunale, è l'impossibilità di riconducibilità della notifica de qua all'originario tentativo inutilmente intrapreso a mezzo posta: ne consegue l'inapplicabilità del principio sopra richiamato.
D'altra parte, la normativa del codice della strada prevede che la sanzione debba essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. E ancora, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli pagina 4 di 5 l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Risulta dunque fondata la tesi dell'appellante secondo cui non si può nel nostro caso far decorrere il termine di 90 giorno da quello di completamento delle ricerche sulla residenza, cosa ben diversa dalle eventuali ricerche per l'identificazione del responsabile.
Conseguentemente, la notifica risulta tardivamente proposta.
Ritenuta la natura interpretativa della vicenda, e rilevato che il è rimasto CP_1
contumace in questo grado, appare congruo compensare per metà le spese e porre a carico del soccombente, le stesse nella misura della metà. CP_1
PQM
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e per l'effetto annulla la sanzione comminata relativa al verbale oggetto di impugnativa. Compensa nella metà le spese del giudizio di primo e secondo grado, condannando l'appellato al CP_1
pagamento in favore del di metà delle spese di giudizio di primo e secondo grado, Pt_1 spese che vengono liquidate per l'intero in euro 200,00 quelle di primo grado ed euro
350,00 quelle di secondo grado oltre rimb spese gen ed accessori dovuti.
Pescara, 7/2/25
Il Giudice
Rossana Villani
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