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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DUOMO, 16 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAFFEIS DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALONI ANDREA
( ) PIAZZA DUOMO, 16 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_1 P.IVA_1
STRADIVARI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANZINI DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PREVITI STEFANO ( ) VIA C.F._3
pagina 1 di 27 STRADIVARI 41 MILANO;
( ) VIA STRADIVARI N. 4 CP_2 C.F._4
C/O LO STUDIO PREVITI 20131 MILANO;
Controparte_3
APPELLATO
avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta , in integrale riforma della sentenza resa tra l'avv. e Parte_1 Controparte_1
dal Tribunale di Milano, sezione VI civile, dott. Guido Macripò, in data 28 febbraio 2023, pubblicata in data 1 marzo 2023, n. 1632/2023, nella causa R.G. 48143/2019, notificata su istanza di
[...]
in data 3 marzo 2023, così Controparte_1
g i u d i c a r e
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibili e infondate e per lo effetto integralmente respingere le domande, anche in via riconvenzionale, le eccezioni, deduzioni e difese, di merito ed istruttorie, e l'appello incidentale condizionato di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità degli ordini di investimento impartiti dall'avv. Parte_1
a a valere sul dossier titoli n. 40330602 e aventi ad oggetto le azioni
[...] Controparte_1
di AN IT S.p.A. e i titoli HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039), già
(codice ISIN: US68230A1060), Controparte_4 Controparte_5
(codice ISIN ), già (codice ISIN:
[...] C.F._5 Controparte_6
, ETF IR (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF C.F._6 CP_7 [...]
(codice ISIN: US25459W4906), Covered warrant LC (codice ISIN: C.F._7
[...]), perché impartiti in assenza di un valido contratto quadro di investimento inter partes, e per lo effetto condannare a restituire all'avv. a Controparte_1 Parte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro 1.946.819,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 27 NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 ss., 1228, 1453 ss., 2049, cod. civ., 21 e
31, comma 3, TUF di con riguardo alla prestazione di servizi e attività di Controparte_1 investimento nei confronti dell'avv. per le ragioni esposte in narrativa al Parte_1 paragrafo 8 dell'atto di citazione in data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare
[...]
a corrispondere all'avv. a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, l'importo di Euro 1.946.358,54 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO E IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 ss., 1228, 1453 ss., 2049, cod. civ., 21 e
31, comma 3, TUF di con riguardo alla prestazione di fatto del servizio di Controparte_1 consulenza in materia di investimenti nei confronti dell'avv. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa al paragrafo 9 dell'atto di citazione in data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare a corrispondere all'avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, l'importo di Euro 1.138.262,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO E IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA: pronunciare l'annullamento per dolo di o per errore degli ordini di Controparte_1 investimento impartiti dall'avv. a Parte_1 Controparte_1
a valere sul dossier titoli n. 40330602 e aventi ad oggetto i titoli HI LIFE US AS (codice
ISIN: US0044682039), già (codice ISIN: US68230A1060), Controparte_4 [...]
(codice ISIN: , già Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
(codice ISIN: , ETF (codice ISIN: US25490K5395), già ETF C.F._6 Controparte_8
IR DF (codice ISIN: US25459W4906), Covered warrant LC (codice C.F._7
ISIN: [...]) e per lo effetto condannare a restituire all'avv. Controparte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro 1.003.331,94 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 663644
e del contratto di prestito chirografario in data 16 gennaio 2012 tra l'avv. e Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 11 dell'atto di citazione in Controparte_1
data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare, in via principale, a Controparte_1 corrispondere all'avv. a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro Parte_1
pagina 3 di 27 128.469,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, l'importo di Euro 105.852,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: <Esaminati gli atti e i documenti di causa dica il CTU:
Se le comunicazioni su investimenti della Family Banker IO GI contenessero almeno una o più delle seguenti indicazioni: Titoli sui quali investire o titoli da vendere;
Prezzi a quali investire o vendere;
Indicazioni temporali relative al momento al quale investire, mantenere o vendere titoli;
Analisi tecniche di titoli da acquistare o vendere.
Alla luce di quanto sopra qualifichi tali comunicazioni quali raccomandazioni di investimento in presenza di uno o più degli elementi da i. ad iv.
Se parte attrice abbia seguito nei fatti le eventuali indicazioni isolate al punto precedente.
Descritti i singoli titoli raccomandati dalla Family Banker, illustratane la natura, il rischio e
l'andamento del valore, se gli investimenti raccomandati dal Family Banker ed eseguiti per conto dell'avv. e le operazioni di investimento svolte a valere sul dossier titoli n. Parte_1
40330602 rispondano al profilo di rischio di un investitore retail e siano adeguati al profilo di rischio dell'avv. Parte_1
Se il portafoglio titoli risultato dalle operazioni di investimento raccomandato dal Family Banker risulta adeguato nel suo complesso al profilo dell'avv. Parte_1
Quanto al portafoglio titoli di cui al dossier n. 00001/0000040330602 acceso presso
[...]
quantifichi, attraverso i movimenti finanziari riverberati sul conto corrente 001 - Controparte_1
663644-6 e per l'intero periodo di vigenza del rapporto, le perdite/guadagni di parte attrice alla data della consulenza tecnica di ufficio sui titoli: BANCA ITALEASE S.P.A. (codice ISIN [...]);
HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039) già (codice Controparte_4
ISIN: US68230A1060);
FS (codice ISIN: , già Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
(codice ISIN: ;
[...] C.F._6
Co ETF NA (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF BR NA (codice ISIN: CP_8
US25459W4906);
COVERED LC (codice ISIN: [...]). CP_9
pagina 4 di 27 Determini le perdite/guadagni di cui al punto precedente anche contemplando il valore dei titoli residui in portafoglio alla data della consulenza tecnica di ufficio.
Determini le perdite/guadagni di cui al punto sub. 5 muovendo dalla data del 24.12.2008 corrispondente all'avvio dei rapporti con la Family Banker contemplando il valore dei titoli residui in portafoglio alla data della consulenza tecnica di ufficio.
Per quale controvalore l'avv. avrebbe potuto cedere le azioni di AN Parte_1
IT S.p.A. acquistate tramite e detenute nel dossier titoli n. 40330602 Controparte_1
alla data del 24 dicembre 2008.
Determini le perdite/guadagni di cui al punto sub. 5 muovendo dalla data del 24.12.2008 senza considerare la movimentazione dei titoli IT.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 001-663644-6 acceso presso Controparte_1 determini l'ammontare degli interessi passivi di conto corrente addebitati in vigenza di rapporto.
Quanto al prestito rateale n. 01240737 in data 16 gennaio 2012 erogato da Controparte_1 di complessivi 280.000 € determini l'importo degli interessi passivi relativi al prestito addebitati a carico di parte attrice>>; ammettere il seguente capitolo di prova con il teste indicato:
1) <Vero che in data 23 luglio 2009 il teste ha partecipato a un incontro, tenutosi presso la sede di
insieme al dott. e all'avv. nel corso Controparte_1 Parte_2 Parte_1
del quale il teste ha discusso con il dott. relativamente a sue personali attività economiche Parte_2 ed in ciò si è esaurita la discussione, senza che sia stato affrontato l'argomento delle azioni IT detenute dall'avv. . Parte_1
Teste: dott. domiciliato in (00187) Roma, via Frattina 89; Testimone_1 dichiarare inammissibile l'istanza di esibizione del dossier titoli relativo al periodo in cui l'avv. era cliente di AN Leonardo S.p.A. e/o degli altri eventuali dossier di cui Parte_1
era e/o è titolare presso altri intermediari finanziari formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 cod. proc. civ. per le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO: condannare a corrispondere all'avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1 restituzione dell'indebito, l'importo di Euro 71.979,84, per spese e accessori pagati dall'avv.
[...]
a in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 27 interessi legali dal pagamento alla domanda giudiziale e agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis rejectis, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'atto di appello spiegato dall'avv. per contrarietà Pt_1
agli artt. 121 e 342 c.p.c., che comunque si manifesta palesemente infondato;
- ancora preliminarmente, dichiarare inammissibili anche in questa sede le domande tardivamente proposte dall'avv. in primo grado;
Pt_1
- nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale (depositata il 19.06.2023), l'appello spiegato dall'Avv.
[...]
Parte_1
essendone i motivi palesemente infondati in fatto e in diritto, per insussistenza dei relativi presupposti normativi, mancanza di buona fede/abuso di diritto dell'attore, intervenuta prescrizione/decadenza dei diritti ex adverso azionati, difetto di prova e, conseguentemente, dichiarare la validità delle operazioni di investimento per cui è causa;
- nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, dichiarare non dovuto il risarcimento all'attore ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero ridurlo secondo la gravità della colpa dello stesso e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma
1, c.c., in misura almeno del 90% o in quella diversa misura, ritenuta di giustizia;
- nel merito, subordinatamente all'accoglimento dell'appello spiegato dall'avv. accogliere Pt_1
l'appello incidentale (condizionato all'accoglimento degli avversi motivi di gravame) spiegato dalla deducente e, per l'effetto: (i) condannare l'Avv. a pagare a favore di Parte_1 [...]
operando del caso la dovuta compensazione, la somma di € 167.715,83 - o quella Controparte_1
diversa che dovesse determinarsi in corso di causa - per le plusvalenze ed utilità prodotte dai titoli acquistati dal Cliente (cfr doc. 27); (ii) condannare l'Avv. a pagare a favore Parte_1
della AN tutte le utilità/plusvalenze conseguite per i titoli per cui è causa, maggiorate della pagina 6 di 27 rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla percezione al saldo;
(iii) condannare l'Avv.
a restituire/conferire i titoli ancora detenuti o, in caso di intervenuta vendita Parte_1
dei titoli a terzi, al pagamento del prezzo percepito, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla percezione al saldo, operando le dovute compensazioni;
- Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie riproposte in questa sede processuale dall'avv. in quanto inammissibili, poiché esplorative ed irrilevanti. Pt_1
Ancora in via istruttoria, si chiede a codesta Corte di Appello di disporre l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., da parte dell'Avv. del dossier titoli, relativo al periodo in cui era cliente di AN Leonardo Pt_1
S.p.A. e/o degli altri eventuali dossier di cui era e/o è titolare presso altri intermediari finanziari.
MOTIVI IN FATTO E IN IRITTO DELLA DECISIONE
I. I fatti e il giudizio di primo grado.
I.1. L'avv. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Milano, sulla base delle allegazioni in fatto che di seguito in estrema sintesi si riassumono:
- egli era divenuto cliente di in data 6 marzo 2006, con l'apertura del conto Controparte_1
corrente n. 66364411;
- il 25.9.2007 lo stesso aveva optato per una diversa tipologia di conto corrente, contestualmente aprendo l'abbinato deposito titoli n. 40330602 (doc.8);
- in data 9 ottobre 2007 aveva compilato il questionario per la valutazione del <profilo dell'investitore>>, venendogli attribuito il profilo dell'<investitore intraprendente>>, ossia dell'investitore che <persegue l'obiettivo di potenziare le possibilità di crescita del patrimonio, cogliendo le migliori opportunità di crescita nel tempo, con oscillazioni anche ampie del capitale>>
(doc. 11);
- il profilo <intraprendente>> era stato confermato in data 4 aprile 2011, mentre in data 28 aprile
2014, in sede di aggiornamento, era mutato in <equilibrato con orizzonte temporale di riferimento di lungo termine>> ossia in quello dell'investitore che <persegue l'obiettivo di incrementare il patrimonio, mediante investimenti con un certo potenziale di crescita, accettando e governando anche il rischio di oscillazioni negative del capitale. Presuppone una media esperienza in materia di investimenti ed una media propensione al rischio>>; pagina 7 di 27 - l'attività di investimento sul dossier titoli n. 40330602 inizialmente aveva avuto ad oggetto il solo titolo azionario, quotato, di AN IT S.p.A., che il aveva acquistato con AN Leonardo, Pt_1
trasferendo in le azioni possedute per poi effettuare ulteriori investimenti sul titolo;
CP_1
- complessivamente, per il tramite di , il aveva acquistato 187.264 azioni di Controparte_1 Pt_1
AN IT – più di sei volte, l'ammontare dei titoli detenuti prima del trasferimento presso
[...]
- per un controvalore di Euro 1.224.383,48: il tutto, nella prospettiva di un rialzo del CP_1
valore delle azioni, secondo i rumors su possibili vicende societarie della stessa AN IT
(segnatamente, la possibile joint venture con una banca tedesca);
- nel 2008, non concretizzatasi la joint venture, il rating di AN IT era stato declassato ed il titolo aveva perduto valore;
- da questo momento, pur in assenza della sottoscrizione di un contratto di consulenza, il aveva Pt_1
iniziato un rapporto con IO GI, family banker di , la quale, asserendo CP_1
l'esistenza di un interesse di nel fargli recuperare la perdita subita, tanto da Controparte_1
prospettare la possibilità di incontrare personalmente il Presidente dell'istituto oltre a Parte_2
consigliargli di partecipare ad un OPA e (s)vendere le azioni IT (consolidando una perdita per
Euro 943.489,03), lo aveva indotto ad effettuare una serie di investimenti in titoli ad alto rischio, prospettando scenari favorevoli poi non verificatisi;
- gli investimenti (non IT) effettuati su consiglio della family banker GI erano stati i seguenti:
1) HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039), già CP_4 CP_4
(codice ISIN: US68230A1060): titolo azionario, quotato sul mercato Nasdaq, di una società statunitense di biotecnologie. Su questo titolo il aveva accusato perdite per 432.225,65. Pt_1
2) FS (codice ISIN , già Controparte_5 C.F._8 [...]
(codice ISIN: : ETF avente come sottostante il prezzo CP_6 C.F._10
del gas naturale, che sfrutta il meccanismo della leva finanziaria. Classificato dalla stessa CP_1 come titolo “non consulenziabile”. Su questo titolo il aveva accusato perdite per Pt_1
431.443,71.
3) ETF IR FN NA (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF BR 3X NA CP_7
(codice ISIN: US25459W4906. Su questo ETF il aveva accusato la perdita del capitale Pt_1
investito: perdita per Euro 133.157,22 a fronte di un capitale investito di Euro 133.173,89.
pagina 8 di 27 4) Covered warrant LC (codice ISIN: [...]): anche su questo titolo il aveva accusato la perdita del capitale investito, per euro 6.044,48. Pt_1
Complessivamente, per gli investimenti non IT, l'avv. aveva accusato perdite per Euro Pt_1
-1.002.871,06.
aveva concesso al a più riprese affidamenti in conto corrente nonché un Controparte_1 Pt_1
finanziamento, con i quali lo stesso aveva proceduto agli investimenti.
I.2. Tutto ciò premesso l'avv. dinanzi al Tribunale di Milano, ha sollevato le seguenti eccezioni Pt_1
a sostegno di altrettante domande:
- il difetto di un valido contratto quadro di investimento, in forza del quale siano stati posti in essere gli ordini sui titoli per cui è causa, domandando in ragione di ciò la declaratoria di nullità di ciascun ordine di investimento e la ripetizione di ciascun importo corrisposto a Controparte_1
- lo svolgimento illecito, perché in assenza di un contratto, del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte della per il tramite di IO GI, ed il conseguente inadempimento CP_1
degli obblighi di adeguatezza, diligenza, protezione e professionalità della domandando in CP_1
ragione di ciò il risarcimento del danno pari alle perdite maturate sui titoli specificamente raccomandati dalla stessa GI o, in subordine, l'annullamento degli ordini e la ripetizione degli importi corrisposti;
-l'inadempimento, da parte della degli obblighi informativi ed in materia di appropriatezza in CP_1
relazione alle operazioni sul titolo azionario di AN IT, domandando in ragione di ciò il risarcimento del danno pari alle perdite maturate;
-la nullità dei contratti di affidamento e finanziamento per difetto di forma scritta in violazione dell'art. 23 TUF, in quanto accessori a contratti di investimento.
I.3. si è costituita domandando il rigetto di tutte domande dell'attore poiché Controparte_1
infondate. In subordine, per il caso di accoglimento, ha chiesto di dichiarare non dovuto il risarcimento ex art. 1227 comma 2 c.c., ovvero di ridurlo secondo la gravità della colpa dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura di almeno il 90%, ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 167.715,83 per le plusvalenze ed utilità prodotte dai titoli acquistati ed al pagamento di tutte le utilità/plusvalenze conseguite;
infine, ha domandato la condanna dell'attore alla restituzione/conferimento dei titoli ancora detenuti o, in caso di pagina 9 di 27 intervenuta vendita, al pagamento del prezzo percepito, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla percezione al saldo, operando le dovute compensazioni.
I.4. Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha respinto tutte le domande dell'avv. Pt_1
Sempre in via di sintesi, ha così motivato:
- ha ritenuto che nel doc. 8 prodotto dall'attore debba ravvisarsi un valido contratto-quadro, in virtù della relatio che lo stesso contiene ad altri documenti. Segnatamente, ha affermato “le parti hanno concluso il contratto (v. doc. n. 8 attore) di passaggio al conto corrente RI o
Standard con apertura deposito titoli e nel punto 2 di tale contratto si fa riferimento alla
“raccolta di ordini” di titoli che potranno essere oggetto di operazioni di compravendita sia sui mercati italiani sia sui mercati esteri, al punto 3 si dà atto che il cliente ha inteso, con riferimento agli obiettivi di investimento, fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, affermando di avere esperienza sin investimenti su strumenti finanziari, di avere in essere investimenti finanziari, che il suo obiettivo di investimento è prevalentemente a medio termine e che la sua propensione al rischio è media;
inoltre al punto 5 il cliente dà incarico alla banca di raccogliere e negoziare i suoi ordini relativi a strumenti finanziari, nonché di eseguire le altre disposizioni sui prodotti e servizi collocati dalla banca e dal medesimo sottoscritti;
al punto 6 dichiara di approvare specificamente il contenuto di taluni articoli contenuti nelle Norme sui servizi bancari e finanziari di e dichiara altresì di avere ricevuto copia del Controparte_1
contratto, comprendente il Documento di sintesi, nonché copia della Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da che includono in particolare il Controparte_1
Documento sui Rischi generali degli strumenti finanziari, la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori e le informative sulla tutele delle privacy e di dati personali.” Era dunque presente il contenuto minimo obbligatorio del contratto-quadro, secondo l'art. 30 Reg. CONSOB ratione temporis vigente;
- ha sottolineato il fatto, pacifico, che il non avesse stipulato alcun contratto di consulenza Pt_1
con , per farne derivare che i consigli di investimento erano stati offerti dalla CP_1
GI a titolo di amicizia, stante poi che il contenuto delle e-mails prodotte mostrava un tono estremamente confidenziale, lontano da quello che può ritenersi normale in un ordinario rapporto di consulenza. Ha poi affermato che “In ogni caso, in tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 comma 3
pagina 10 di 27 D. Lgs. n. 58/98, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente (v. Cass. n. 25374/18)”, rimarcando che l'avv. Pt_1
non era tenuto a seguire le indicazioni della quale, in assenza di un contratto di Parte_3
consulenza e del pagamento dello stesso alla AN, non poteva che agire a titolo personale- essendo peraltro un avvocato specializzato in materia bancaria e finanziaria, oltre che un Pt_1
investitore esperto e propenso ad un rischio elevato;
- ha rilevato che l'attività della GI, per come affermato dall'attore, era iniziata dopo il
24.12.2008, e dunque in ogni caso successivamente agli ordini di acquisto di IT. Inoltre, che “Dalla documentazione in atti emerge che l'attore ha concluso con la banca un Pt_1
contratto avente ad oggetto il mero servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini.
La banca aveva l'obbligo contrattuale di eseguire gli ordini di acquisto o di vendita dell'attore previa soltanto, sulla base della direttiva Mifid, la verifica di semplice appropriatezza dell'investimento sulla base della conoscenza ed esperienza sul tipo di strumento oggetto dell'ordine”: gli investimenti effettuati, dall'ottica della AN, non apparivano inappropriati, dato il profilo di investitore “intraprendente” del (v. questionario Mifid). Né la Pt_1 CP_1
aveva successivi obblighi di informazione e di monitoraggio, rispetto ad ordini di acquisto impartiti dall'attore;
- ha escluso che l'attore abbia allegato in modo sufficiente il presunto errore, o i presunti artifici e raggiri, ai fini della domanda di annullamento degli ordini di investimento per vizio del consenso;
- ha affermato che l'attore non aveva provato che i contratti di finanziamento (di cui aveva chiesto declaratoria di nullità per difetto di forma scritta, ex art. 23 TUF, quale prestazione di servizi accessori) fossero stati stipulati dalla AN per agevolare gli investimenti, né che il denaro fosse stato effettivamente e integralmente utilizzato per quello, avendo i finanziamenti causali del tutto differenti (auto/moto; ristrutturazione immobile di lusso, ecc.).
pagina 11 di 27 II. L'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione l'avv. ha proposto appello, affidatosi a dieci motivi, come di Pt_1
seguito rubricati e che si provvede a riassumere:
1) Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 TUF, 1350 ss. cod. civ. e
30 Reg. Consob 11522/1998 per avere la sentenza appellata erroneamente ritenuto che il modulo di cui al ns. doc. 8 in primo grado integri un valido contratto quadro di investimento.
Con questo motivo l'appellante assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sia possibile la relatio nei contratti formali. In ogni caso, anche i documenti diversi cui il contratto rimandi devono essere sottoscritti dalle parti, e, comunque, nel doc. 8 non esiste richiamo a quei documenti per fare parte integrante del contratto. Non sono dunque contenuti nell'eventuale contratto-quadro per relationem, tutti gli elementi postulati dall'art. 30 Reg. CONSOB 11522/1998.
2) Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 TUF, 1350 ss., 2729, comma 2, 2721, 2725 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata argomentato la conclusione di un valido contratto quadro di investimento dalla sottoscrizione di un modulo per la profilatura dell'investitore.
L'appellante assume che erroneamente il Tribunale abbia ricavato l'esistenza del contratto-quadro dalla sottoscrizione del questionario sul profilo di investitore.
Per il caso di accoglimento del primo e del secondo motivo, l'appellante ripropone le difese svolte in primo grado in relazione all'eccezione di prescrizione ed alla domanda riconvenzionale e subordinata della CP_1
3) Terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 ss., 2043 ss.,
2049 cod. civ., dei principi in materia di contratti di fatto e di contatto sociale qualificato, nonché degli artt. 21, 39 ss. TUF e degli obblighi di diligenza, informazione ed adeguatezza degli intermediari finanziari, e comunque contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che in assenza di un contratto di consulenza in materia di investimenti gli obblighi dell'intermediario finanziario non trovino applicazione neppure qualora un rapporto di consulenza sia instaurato in via di fatto.
Il motivo censura la sentenza di prime cure per non aver riconosciuto l'esistenza di una consulenza, seppure in assenza di contratto, bensì instauratasi di fatto e comunque per contatto sociale, che comportava il sorgere di tutte le obbligazioni, per l'intermediario e il promotore, al pari della consulenza contrattualizzata.
pagina 12 di 27 4) Quarto motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la sentenza appellata ha ritenuto sussistente un rapporto <> tra la family banker e l'avv. Pt_1
e violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 3, TUF, 1176, 1218 ss., 1228, 2043 ss. e
2049 cod. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente escluso il nesso di occasionalità necessaria ed il nesso di causalità ed avere negato una responsabilità della banca per l'illecita prestazione di consulenza in materia di investimenti.
Il motivo è incentrato sul negare la veridicità dell'affermazione del Tribunale, per cui il rapporto tra e la family banker fosse puramente amicale e lasciasse estranea la AN. Pt_1
5) Quinto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 TUF, 42 Reg. Consob
16190/2007, 1218, 1176 e 1375 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la responsabilità della banca in relazione all'acquisto di titoli IT, per la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario e della disciplina in materia di appropriatezza.
Questo motivo censura la sentenza laddove ha escluso l'inadempimento dell'intermediario, relativamente all'acquisto del titolo IT, per il fatto che il avesse già investito nel titolo Pt_1
presso AN Leonardo e quindi ne avesse già una conoscenza diretta. Sostiene poi che la family banker lo abbia indotto a partecipare all'OPA di AN Popolare, svendendo di fatto il titolo.
6) Sesto motivo di appello: il danno.
Il motivo, per l'ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi di appello e riconoscimento della responsabilità contrattuale/extracontrattuale della ripercorre le richieste risarcitorie già CP_1
formulate in primo grado.
7) Settimo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1439 e 1428 ss., per avere la sentenza impugnata erroneamente rigettato la domanda di annullamento per dolo o per errore degli ordini di investimento impartiti dall'avv. in relazione ai titoli Pt_1
specificamente raccomandati dalla dott.ssa GI.
Il motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto generiche le allegazioni a sostegno della subordinata domanda di annullamento degli ordini di acquisto per errore o dolo. Ritiene che il Tribunale abbia poi errato nel sostenere che l'errore potesse al più cadere sul tipo di titolo acquistato, ma non sulla convenienza dell'investimento, e che non abbia considerato che l'aver allegato e documentato l'attività decettiva della family banker integrasse la prova del dolo.
pagina 13 di 27 8) Ottavo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ. e 23 TUF per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato la domanda di nullità dei contratti di apertura di credito dell'appellante.
L'appellante lamenta che Tribunale non abbia considerato che i contratti non erano stati prodotti dalla dal ché doveva dedursene la mancanza di forma scritta e quindi la nullità. Non erano stati CP_1
quindi, comunque, pattuiti gli interessi, da rideterminare ai sensi dell'art. 117 TUB con condanna della a restituire quanto illecitamente addebitato (secondo i calcoli esposti nella perizia di parte CP_1
). Pt_4
9) Nono motivo di appello: le nostre istanze istruttorie.
Con questo motivo l'appellante ribadisce l'istanza di CTU e di prova per testi (quest'ultima solo in parte ammessa in primo grado).
10) Decimo motivo di appello: le spese del primo e secondo grado di giudizio, con riserva, sin
d'ora, di domanda di ripetizione degli importi che dovessero essere corrisposti dall'appellante nel corso del giudizio d'appello.
Il motivo censura la condanna alle spese, sul presupposto che le proposte domande avrebbero dovuto essere accolte.
II.2. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
chiedendone nel merito il rigetto. Ha quindi interposto appello incidentale condizionato, riproponendo l'eccezione di prescrizione/decadenza dei diritti collegati agli investimenti effettuati dal prima Pt_1
del 1.7.2009, ovvero dieci anni prima del 1.7.2019 quale data dell'invio alla AN dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione, e la domanda riconvenzionale, che il Tribunale aveva ritenuto assorbite.
II.3. All'udienza del 08.01.2025 la causa, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini a ritroso già concessi ex art. 352 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione, e quindi discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
In premessa va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una pagina 14 di 27 esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello certamente non si presta ad una censura di inammissibilità.
Venendo al merito:
III.1. Il primo ed il secondo motivo di appello, che si prestano ad una trattazione unitaria, sono infondati per le ragioni che seguono.
Il 12.09.2007 all'avv. è stata inviata missiva, da , nella quale si legge Pt_1 Controparte_1
“Gentile Cliente, a seguito della richiesta pervenutaci, le inviamo il modulo da sottoscrivere per il passaggio dal suo conto corrente Easy ad un conto corrente con operatività completa, che prevede la contestuale apertura di un Deposito Titoli con la medesima intestazione del conto.
La invitiamo a prendere visione della documentazione allegata:
• Fascicolo contenente:
- Avviso sulle principali norme di trasparenza
- Norme sui servizi bancari e finanziari di Controparte_1
- Foglio informativo
• Documento di Sintesi del conto con operatività completa”.
In data 25.09.2007 l'avv. ha sottoscritto il suddetto modulo, confermando esplicitamente di Pt_1
avere ricevuto il Documento di Sintesi, nonché copia delle Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da che comprendono il Documento sui Rischi Generali Controparte_1
degli Investimenti in strumenti finanziari.
A norma dell'art. 30 Reg. CONSOB 11522/1998 <Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo
e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio>>.
pagina 15 di 27 La Corte ritiene che l'insieme delle previsioni del sottoscritto modulo contrattuale (doc. 8 dell'appellante), già esaminate dal Tribunale, e delle più analitiche previsioni del Documento di Sintesi allegato al modulo stesso (doc. 7 di ) nonché de Le Norme Generali della AN 2007 CP_1
(doc. 8 di ), che il ha attestato di avere ricevuto all'atto della sottoscrizione del CP_1 Pt_1
contratto (suo doc.8), soddisfino il contenuto minimo del contratto-quadro, risultando previsti: tutti i servizi abbinati ai conti, corrente e deposito titoli, con i relativi costi (Documento di Sintesi); la durata dei contratti di investimento, le modalità di recesso e le possibilità di modifica (artt. 4 e 5 delle “Norme
Sui Servizi ANri e Finanziari Di ”, doc. 8 di ); le modalità con cui il Controparte_1 CP_1
cliente può impartire ordini e istruzioni (art.2 della sezione Servizio di Negoziazione, Ricezione e
Trasmissione di Ordini su Strumenti Finanziari delle “Norme Sui Servizi ANri e Finanziari Di
AN ”, doc. 8 di ), nonché le modalità di rendicontazione della AN (art. 9 CP_1 CP_1
“documentazione delle operazioni eseguite”); le garanzie (art. 3 “Garanzie relative alle operazioni richieste”), anche per strumenti derivati e warrant (art.7); tutte le altre condizioni contrattuali descritte nella sezione “Servizi di Investimento” (doc. 8 di ). CP_1
D'altro canto, laddove il cliente sottoscriva un modulo contrattuale che, per il completamento del proprio contenuto, richiami per relationem altri documenti che il cliente stesso contestualmente dichiari di avere ricevuto, letto ed approvato, non può ad avviso della Corte ritenersi ulteriormente necessaria, al fine del soddisfacimento del requisito della forma scritta, la sottoscrizione, altresì, di quei documenti.
La Cassazione ha da tempo sancito la sufficienza del richiamo, nel testo sottoscritto, alla disciplina contenuta in un testo distinto, al fine di considerarne approvate le clausole, e nel tema specifico dell'intermediazione finanziaria e del contratto-quadro, come già ricordato dal primo giudice, Cass. n.
8751/18 (che l'appellante definisce “”precedente isolato”, ma che non è stata seguita da pronunce difformi, tant'è che l'appellante stesso non le indica) ha chiaramente e condivisibilmente affermato che: “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58/98 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, a cui espressamente e specificamente si riportano.”.
L'appellante ritiene che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella suddetta pronuncia sia differente, per non aver egli, nel caso che ci occupa, sottoscritto alcuna clausola con cui desse atto <di aver ricevuto, visionato ed accettato tutte le norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati dalla . La Corte rileva che, al contrario, pacifico essendo che Controparte_1
il Documento di Sintesi sia stato richiamato per fare parte integrante del contratto, come chiarito al suo pagina 16 di 27 punto 2 (“Sono a conoscenza del fatto che mi verrà aperto un Deposito Titoli a Custodia ed
Amministrazione con la medesima intestazione del Conto Corrente e che il Deposito Titoli mi verrà automaticamente attivato all'atto della prima operazione in titoli. Le condizioni che regolano il
Deposito Titoli sono riportate nello specifico Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente modulo”), la specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., di alcune delle clausole contenute nel testo “Norme Sui Servizi ANri e Finanziari Di AN Mediolanum”, che il Pt_1 contestualmente attestava di avere ricevuto in copia (“Dichiaro altresì……. ● di aver ricevuto copia, o di averla scaricata su supporto duraturo dal sito Internet www.bancamediolanum.it, del presente
Modulo interamente compilato, comprendente il Documento di Sintesi, nonché copia delle Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da ), implica che il Controparte_1 documento stesso, per effetto del solo richiamo operato attraverso quell'attestazione, sia stato approvato nella sua interezza, avendo la AN ritenuto necessario solo acquisire l'approvazione specifica delle singole clausole vessatorie ivi contenute.
Quanto al questionario mediante il quale l'appellante ha fornito alla AN le informazioni atte a determinarne il profilo di investitore, è chiaro che esso non sostanzi un elemento del contratto -quadro,
e ciò nonostante vi si affianca obbligatoriamente, per espressa disposizione dell'art. 28, primo comma lett. a, del Regolamento Intermediari, costituendo espressione della know your client rule funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere nell'ambito sei servizi di investimento offerti (cfr. Cass. Civ. n. 32631/22: “è previsto che, al momento della conclusione del contratto quadro, l'intermediario autorizzato chieda all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, primo comma, lett. a) e consegni all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art.
28, primo comma, lett. b)” [Regolamento n. 11522/98]). Pertanto, il richiamo operato dal primo giudice al questionario, che l'appellante ha sottoscritto il 09.10.2007, deve intendersi riferito al comprovato rispetto, da parte di , in ragione della sottoscrizione del contratto-quadro, degli Controparte_1 obblighi informativi prodromici all'espletamento del servizio di investimento.
Le ragioni addotte nei due esaminati motivi non sono dunque tali da indurre ad una riforma della sentenza impugnata, dovendosi escludere il fondamento dell'eccezione di nullità del contratto-quadro e di conseguente nullità derivata dei singoli successivi ordini di investimento.
pagina 17 di 27 Restano assorbite le questioni riproposte contestualmente, ex art. 346 c.p.c., per il caso di accoglimento dei motivi medesimi.
III.2. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello, che ancora si prestano ad una trattazione unitaria data la stretta correlazione delle censure che veicolano, sono infondati.
L'appellante muove dall'assunto per cui, sebbene nella pacifica assenza di un contratto di consulenza,
“un servizio corrispondente alla consulenza in materia di investimenti è stato prestato dalla banca, per il tramite della dott.ssa IO GI “(atto di appello, pag. 53).
Sarebbero sussistiti, pur appunto nell'assenza del contratto, tutti gli indici della prestazione da parte della di un servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5-septies CP_1 del TUF, per via delle raccomandazioni “personalizzate” impartite dalla GI, con “l'anomala – e francamente molto singolare - aggravante dell'asserito, ma inesistente, interessamento del compianto dott. (atto di appello, pag. 54). Parte_2
Ed allora, su quest'ultimo punto, che conviene trattare preliminarmente, è proprio l'appellante ad escludere l'interessamento ai suoi investimenti dell'allora Presidente di (“asserito, Controparte_1 ma inesistente”), tanto più quando ripercorre la vicenda dell'incontro (atto di citazione in primo grado, pag. 13), in tesi diretto solo a porre in relazione il con un noto imprenditore romano, amico del Pt_2
e per nulla a discutere degli investimenti di quest'ultimo ed in particolare della questione delle Pt_1 azioni di AN IT (“l'incontro ha avuto ad oggetto esclusivamente le sue attività economiche, evidentemente di grande interesse per la banca. Il tema delle azioni IT dell'avv.
[...]
invece, non è stato affrontato”; pag. 13, cit.). La circostanza è stata fatta persino Parte_1
oggetto di un capitolo di prova.
Pertanto, al di là di quanto la GI può aver millantato, non vi è alcuna prova, ma neppure allegazione attorea, di un coinvolgimento della attraverso i suoi vertici, nell'attività di CP_1
consulenza di investimento che di fatto sarebbe stata in atto in favore del cliente Pt_1
Detto ciò, il Tribunale, nella parte di sentenza (pag. 20) esplicitamente censurata dall'appello, ha ritenuto di dover escludere che “l'espletamento della cd. attività di consulenza di fatto da parte della medesima [IO GI] possa connotarsi come attività illecita produttiva di danno di cui sia responsabile la banca convenuta, posto che l'attore (…) non era tenuto a seguire le segnalazioni fornite dalla stessa, sia se da lui richieste alla medesima non in forza di un contratto ma per amicizia e fiducia nella stessa, sia se non richieste e dategli dalla family banker non per adempiere ad
pagina 18 di 27 un'obbligazione contrattuale ma per mera amicizia”, e l'appellante censura queste affermazioni perché, sostiene, tali da risolversi nell'avvallare il principio per cui, in presenza di un preteso (ma comunque nella specie negato) rapporto di “amicizia” tra il cliente ed il consulente finanziario della le raccomandazioni di investimento di quest'ultimo non dovrebbero essere prese “sul serio” CP_1
“perché il consulente finanziario – e, suo tramite, la banca – potrebbe fornirli alla leggera” (pag. 67 dell'atto di appello).
Senonché, la Corte deve rilevare innanzitutto che le riportate affermazioni della sentenza non sono state comprese dall'appellante, atteso che è evidente che il Tribunale abbia inteso sottolineare la relazione di amicizia, dedotta dal tono confidenziale del carteggio mail prodotto, per escludere che i consigli di investimento venissero proposti dalla GI in qualità di consulente finanziario di , CP_1
piuttosto che a titolo, appunto, puramente personale, in ragione del rapporto amicale che si sarebbe instaurato al posto di un rapporto di consulenza professionale (non sorretto, infatti, da alcun contratto).
In secondo luogo, proprio perché l'avv. non aveva mai sottoscritto con la un contratto di Pt_1 CP_1
consulenza, in quanto non aveva mai chiesto di fruire di quel servizio, al di là delle considerazioni del primo giudice sulla natura della relazione con la GI, la Corte rileva che resta inspiegata, alla luce della certa conoscenza dei rapporti bancari che si desume dalla incontestata specializzazione legale, la ragione per cui lo stesso avv. avrebbe dovuto confidare “che la struttura di , Pt_1 Controparte_1 tramite le persone e gli organi menzionati dalla dott.ssa GI, fosse anch'essa coinvolta nella prestazione di servizi in suo favore” (pag. 66 dell'atto di appello). Tanto più che, come si è già detto, neppure l'incontro con il Presidente della AN, pure procurato dalla GI, aveva avuto alcuna minima attinenza con l'attività di investimento.
In terzo luogo, ma si tratta di circostanza dirimente, i consigli di investimento della GI, cui sono seguiti gli ordini diretti di acquisto impartiti dal non hanno avuto a riguardo prodotti Pt_1 consulenziati da . Questo ha affermato la appellata nel costituirsi, rimarcando che l'attività CP_1
di consulenza era esclusivamente relativa ai prodotti di risparmio gestito e amministrato emessi dal
: l'affermazione è rimasta priva di smentita. Seppur con specifico riferimento al Controparte_10
titolo (codice ISIN , anche C.F._11 Controparte_5 C.F._8
l'appellante ha riconosciuto -lamentandosene- che la GI gli avesse suggerito l'investimento in un titolo “non consulenziabile”.
Dunque, portando alla conclusione il percorso argomentativo dell'appellante si giungerebbe a ritenere che si sia instaurato di fatto con la tramite l'attività della family banker, un rapporto di CP_1
pagina 19 di 27 consulenza dall'oggetto completamente diverso da quello che avrebbe potuto instaurarsi di diritto secondo l'offerta di servizi della medesima. CP_1
La Corte non ritiene che a simile conclusione si possa seriamente addivenire.
In realtà, quanto concretamente è avvenuto è che l'appellante ha regolarmente fruito del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, secondo il contratto sottoscritto, procedendo in autonomia all'acquisto di titoli azionari e comunque di prodotti estranei all'ambito dell'attività di consulenza finanziaria offerta da . Per quanto ciò possa aver fatto , in quattro casi Controparte_1
sui tanti in cui ha proceduto agli autonomi acquisti, recependo suggerimenti della GI, le conseguenze non ricadono sulla AN perché nulla indica che si sia trattato di suggerimenti forniti, pur se fuori da una cornice contrattuale, comunque per conto e nell'interesse di quest'ultima.
Sostiene l'appellante, citando dottrina, che “neppure il perseguimento di <> da parte del preposto esclude la responsabilità del preponente, perché gli <<atti compiuti dal dipendente per un fine proprio>> rimangono <<collegati strettamente con l dell e notevolmente facilitati da questo tanto che le eventuali conseguenze dannose possono considerarsi anch parte del maggiore rischio introdotto dall>> (atto di appello, pag. 70), ma va osservato che l'avv.
come già sottolineato, era perfettamente consapevole di non aver mai richiesto alla AN un Pt_1
servizio di consulenza, e di conseguenza era altrettanto consapevole del fatto che la GI non forniva suggerimenti nell'ambito di una relazione professionale regolamentata, tant'è che, talvolta, questa palesava di stare rivelando informazioni a cui i più non avrebbero potuto accedere (dedicate a investitori “istituzionali”: v. e-mail doc. 39 dell'appellante; provenienti da un “miliardario”: v. e-mail doc. 57), il ché certamente si poneva del tutto al di fuori della attività ordinaria di un promotore finanziario. Da tale anomalo comportamento della family banker il non ha evidentemente inteso Pt_1
prendere le distanze, anzi ha forse ritenuto di poterne profittare nel decidere i propri investimenti, e la
Corte ritiene di dover richiamare, come il Tribunale, l'orientamento della Suprema Corte per cui “in tema di intermediazione finanziaria, dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/98, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente
pagina 20 di 27 condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente” (v. Cass. n.
25374/18 ma anche Cass. Civ. n.28634/20 e, di recente, Cass. Civ. n. 28952/24 in motivazione).
Pertanto, anche sotto questo profilo le pretese dell'appellante non sono fondate.
Venendo ad altro profilo, è pur vero che, anche nel caso in cui l'intermediario si limiti all'esecuzione di ordini di investimento impartiti dal cliente, come nel caso di specie, sussistono a suo carico pregnanti obblighi informativi, nonché la valutazione di appropriatezza.
Il punto è sollevato dall'appellante, al quinto motivo, con riferimento agli acquisti del titolo IT.
Il Tribunale ha affermato che, alla luce del profilo di investitore restituito dal questionario, all'esito del quale l'avv. era risultato altamente propenso al rischio e conoscitore degli strumenti finanziari Pt_1
compravenduti, gli ordini di acquisto impartiti non potevano considerarsi inappropriati, e la era CP_1
solo tenuta, sulla base della direttiva Mifid, alla verifica di appropriatezza dell'investimento sulla base della conoscenza ed esperienza sul tipo di strumento oggetto dell'ordine.
Testualmente, il Tribunale ha rilevato che : “Dalle risposte al questionario per valutare il profilo in data 9.10.07 (v. doc. n. 9 attore) emerge che il medesimo investe periodicamente, che ha un orizzonte temporale lungo superiore ai dieci anni, che è in grado di risparmiare annualmente più di 15.000,00 euro, di avere un portafoglio di investimenti diversificato composto anche da titoli, fondi e gestioni, investimenti assicurativi, prodotti previdenziali, che ha un conoscenza sufficiente dei prodotti di investimento e che come tipo di investimento con il rischio più elevato che ha effettuato risultano le azioni speculative, o i fondi azionari settoriali o gli strumenti derivati, e che la sua propensione al rischio è alta e, pertanto, il profilo assegnatogli risulta quello di investitore “intraprendente”” (pag.
22 della sentenza).
Con particolare riferimento al titolo IT, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione di appropriatezza dell'investimento sulla scorta della pregressa conoscenza del titolo in capo all'investitore (avendolo già acquistato il con AN Leonardo). Pt_1
L'appello censura questa affermazione, ritenendo che l'intermediario non abbia fornito la prova di aver adempiuto ai propri obblighi informativi a prescindere dalla conoscenza pregressa del titolo, atteso che non avrebbe reso noto il declassamento del rating successivamente avvenuto.
Sul punto, è certamente noto l'ormai consolidato orientamento della Cassazione in merito alla latitudine degli obblighi informativi dell'intermediario. Ex multis, Cass. Civ. n. 10111/2018: “Sotto il primo aspetto, quello della latitudine degli obblighi informativi di cui al citato art. 28 ed al successivo art. 29, non v'è dubbio che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore
pagina 21 di 27 qualificato, ove ne ricorrano le condizioni individuate da Cass. n. 18702/2016 - siano particolarmente estesi e penetranti, giacchè diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/2017; esclusa, ma nel quadro del successivo regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, l'ipotesi della cd. execution only: Cass. n. 14884/2017), sicchè, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass. n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass. n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass. n. 8314/2017),
e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass. n. 8619/2017)”.
Tali principi devono essere calati nel concreto della tipologia di investitore e della tipologia di investimento, tenendone anche presente l'obiettivo, che l'intermediario conosca.
Ed allora devesi considerare che è pacifico che, giunto in con un numero di azioni CP_1
IT, acquistate mediante altro intermediario e già in perdita, il abbia effettuato ulteriori Pt_1
investimenti sul titolo mentre questo era in progressiva fase discendente, al fine speculativo di acquistarlo al miglior prezzo possibile. L'obiettivo dell'investimento era quello di sfruttare la possibilità di una futura consistente plusvalenza: tanto il ha affermato sin dall'instaurazione del Pt_1 giudizio “Con l'acquisto massiccio di titoli IT, l'esponente ha compiuto un'attività speculativa nella prospettiva di un rialzo del valore del titolo” (atto di citazione in primo grado, pag. 9).
Che, in sé, si trattasse di un obiettivo che l'intermediario dovesse sconsigliare, non vi sono elementi per ritenere (le stesse osservazioni , doc. 119, pur se poco utilmente soffermandosi sull'escludere Pt_4 che si sia trattato di una “strategia”, concludono nel senso che si sia trattato di una condotta assolutamente normale per un investitore).
Altrettanto è pacifico, sempre per averlo affermato l'appellante, che il declassamento del rating di
IT da parte di Moody's sia avvenuto, nel 2008, quando egli già aveva concluso l'intensa fase di pagina 22 di 27 acquisto successiva al trasferimento del dossier in : “..nel mese di dicembre 2008 (ns. doc. CP_1
1, pag. 6), quando l'esponente aveva già terminato le operazioni di acquisto del titolo IT, la notizia della possibile joint venture è stata smentita e l'indebitamento di IT è ulteriormente aumentato, sicché IT è stata declassata da parte dell'agenzia di rating Moody's”.
Dunque la in sede di ricezione degli ordini di acquisto, non avrebbe potuto informare il CP_1 Pt_1
di un declassamento che non era ancora avvenuto.
E' ovvio che l'appellante, quando ha inoltrato gli ordini di acquisto, non fosse in possesso informazioni sulle quali basare la convinzione che i titoli non avrebbero mai potuto riacquistare valore, ma non è stato per nulla dimostrato che un'informazione simile fosse invece in possesso della la quale CP_1
solo in quel caso avrebbe dovuto scoraggiare, o proprio far desistere, il cliente dal piazzare gli ordini di acquisto.
Né, la Corte concorda col primo giudice, è rilevabile una violazione dell'obbligo informativo sub specie di rendicontazione delle perdite dell'investimento in relazione al deposito titoli, avendo la
Suprema Corte più volte affermato che l'intermediario, quando ha stipulato col cliente un mero contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, non ha un obbligo di informazione, che è invece proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (Cass. Civ. n. 16318/17).
Non è poi chiaro su quali presupposti l'appellante attribuisca a responsabilità di la Controparte_1
fallimentare scelta attendista relativa ai titoli acquistati prima del declassamento e non rivenduti prima del lancio dell'OPA.
Viene richiamato il comportamento della GI, che aveva millantato la possibilità di un non meglio precisato interessamento della AN, poi non concretizzatosi in alcun modo, ma non può che ribadirsi quanto già affermato dal primo giudice e cioè che l'avv. non era tenuto a seguire le indicazioni Pt_1
della GI, e, si aggiunge, ad affidarsi alle sue vaghe assicurazioni di una “copertura” da parte della
(per quanto emerge dai documenti in atti, mai delineata nei suoi eventuali precisi contorni), CP_1
dovendosi considerare il fatto che la GI era una semplice family banker, che certamente non aveva i poteri per impegnare l'istituto di credito (anche sotto questo aspetto l'anomalia del suo comportamento appariva evidente).
Dunque, se da un lato l'intero periodo in cui l'appellante ha proceduto ad investire in IT si è concluso prima che egli venisse in contatto con IO GI, e l'acquisto, personalmente deciso, del titolo in progressiva perdita, è stato frutto di una consapevole scelta, relativamente alla quale non pagina 23 di 27 risulta, alla stregua del profilo di investitore, che la AN avesse ragione di ritenere l'inappropriatezza, dall'altro la scelta di conservare i titoli in ulteriore perdita, e di svenderli poi nell'ambito dell'OPA, è stata ulteriormente frutto di una decisione consapevolmente assunta dal fors'anche sulla base di Pt_1
affermazioni della GI che però in alcun modo sono risultate attribuibili alla della quale CP_1 non consta alcun inadempimento agli obblighi dell'intermediario.
III.3. Il sesto motivo di appello, che quantifica il preteso danno, è assorbito nel rigetto dei motivi precedenti.
III.4. Il settimo motivo di appello è ancora infondato.
L'appellante censura la sentenza di prime cure per aver escluso l'accoglibilità della domanda subordinata di annullamento, per vizio del consenso, degli ordini di investimento sui quattro prodotti
Con Co HI LIFE US ASD, ETC ETF DF BR NA e Covered CP_11
UI4780MEDSLC. CP_9
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di annullamento del dolo fosse stata formulata in modo “del tutto generico” e che, principalmente, non fossero stati allegati (con relativa offerta di prova) gli artifici e raggiri e le caratteristiche dell'errore, che per essere essenziale avrebbe dovuto cadere, necessariamente, sul tipo di titolo acquistato e non sulla convenienza dell'investimento.
L'appellante rappresenta che, da un lato, la domanda non era generica perché erano stati specificamente indicati i quattro prodotti finanziari oggetto degli ordini di acquisto ritenuti viziati, dall'altro che la deduzione ed offerta di dimostrazione degli artifici e raggiri erano consistiti nel richiamo e nella produzione del carteggio e-mail con IO GI.
Al netto dell'affermazione di genericità, venendo al merito della domanda la Corte ritiene, come il
Tribunale, che la stessa non possa essere accolta.
In ordine al dolo, le numerose mail della family banker contengono in massima parte la ritrascrizione di articoli di finanza, di opinioni di analisti, di grafici e di modelli stocastici sui quali la stessa GI invitava il a riflettere (e che non è stato allegato che costituissero dei falsi), quando non invece Pt_1
sue opinioni strettamente personali e come tali di relativa affidabilità, senza che si possa intravvedere in tutto questo alcun artificio ed alcun raggiro. Peraltro, una volta escluso, per le ragioni che si sono già viste, che nel dispensare i suggerimenti di investimento la GI abbia agito in veste di consulente e cioè in nome e per conto della si sarebbe dinanzi a un'ipotesi di dolo del terzo, CP_1 CP_1
pagina 24 di 27 che, se davvero sussistente, potrebbe indurre all'annullamento del contratto solo se noto alla CP_1
stessa che ne abbia tratto vantaggio (art. 1439 c.c.), e su questo sono risultate certamente carenti sia l'allegazione che la prova.
In ordine all'errore, il Tribunale ha chiarito che questo, per essere essenziale e dunque causa di annullamento, avrebbe dovuto cadere sul titolo compravenduto, ovvero avrebbe dovuto accadere che l'appellante avesse acquistato un ETF credendo di stare acquistando un'obbligazione, un covered warrant credendo di stare acquistando un'azione, e così via, il ché è certamente estraneo al perimetro delle allegazioni.
Neppure è stato allegato perché la mera destinataria dell'ordine di acquisto, avrebbe dovuto CP_1 riconoscere l'errore in cui fosse caduto il cliente che, intendendo acquistare un titolo, trasmettesse l'ordine di acquisto di un altro.
Pertanto, anche sotto questi profili la sentenza impugnata non è suscettibile di riforma. Resta assorbita la questione della prescrizione dell'azione di annullamento sollevata dalla CP_1
III.5. L'ottavo motivo di appello è infondato.
Esso concerne la domanda proposta in primo grado di accertamento e declaratoria della nullità, per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF, dei contratti di apertura di credito in conto corrente, più volte rinnovati, e del prestito chirografario concesso in data 19 gennaio 2012 per l'importo di Euro
280.000,00, che, in tesi dell'appellante, avrebbero integrato gli estremi del servizio accessorio di
<Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito>> ai sensi dell'Allegato I, Sezione B, n. 2 del TUF.
Il Tribunale ha respinto anche questa domanda non solo perché ha ritenuto che l'attore non avesse provato che gli affidamenti e il finanziamento fossero stati integralmente utilizzati a supporto dell'attività di investimento, ma perché le causali, emergenti dalla documentazione sottoscritta, riportavano tutt'altro obiettivo di utilizzo, e così “ristrutturazione immobile di lusso”, “acquisto immobile”, “spese casa/ristrutturazione”, “auto/moto”, “elasticità di cassa”, “consolidamento”.
L'appellante censura queste affermazioni, perché rappresenta, richiamando anche le illustrazioni della perizia di parte , che, “ad onta” delle causali emergenti dai contratti, di fatto le somme ottenute Pt_4
a credito sono state utilizzate proprio per effettuare investimenti. Copia dei contratti di finanziamento non è stata prodotta dalla dal ché doveva dedursene la nullità per difetto della forma scritta CP_1
pagina 25 di 27 postulata dall'art. 23 TUF, con conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme CP_1 pagate a titolo di interesse, nell'importo già calcolato dal perito . In subordine, in difetto di un Pt_4 contratto scritto e quindi dell'indicazione del tasso d'interesse applicato alle aperture di credito e al prestito chirografario, la avrebbe alla restituzione della differenza tra quanto pagato a titolo di CP_1 interesse e quanto dovuto secondo i tassi BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Ebbene, ad avviso della Corte la tesi della nullità dei contratti di affidamento e di prestito chirografario per violazione dell'art. 23 TUF è infondata, poiché non rileva come l'appellante abbia di fatto inteso utilizzare le somme, quanto la causale per cui le stesse sono state richieste e concesse, atteso che, come non pare discutibile, la volontà contrattuale non si è formata nel senso di costituire al cliente una provvista da utilizzare per investimenti da effettuare con la ma nel senso di finanziare lavori di CP_1
ristrutturazione, acquisti di casa, auto o moto, ripianamenti di altri finanziamenti, e così via.
Detto ciò, l'eccezione di mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse, cui dovrebbe seguire la rideterminazione al c.d. tasso BOT, è parimenti infondata, perché quanto alle aperture di credito in conto corrente la previsione del tasso “debitore su fido a richiesta”, tanto quanto del “tasso extrafido”, va ricercata e si rinviene nel documento di Sintesi dello stesso conto corrente, per cui è certamente frutto di espressa pattuizione scritta, mentre, per quanto concerne il prestito chirografario per € 280.000,00 erogato il 19.01.2012, l'allegato 28 alla perizia di parte riporta addirittura il Pt_4
piano di ammortamento, con la previa chiara indicazione dei tassi (corrispettivo e di mora) pattuiti:
L'eccezione è dunque, in questo caso, del tutto strumentale.
III.6. Il nono ed il decimo motivo, avendo ad oggetto rispettivamente la reiterazione delle istanze istruttorie e la censura alla condanna alle spese di lite, restano assorbiti nel rigetto dei motivi precedenti.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Deve essere dichiarata la pagina 26 di 27 sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n 1632/2023 pubblicata il 01/03/2023, Parte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata liquidate in € 26.464,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DUOMO, 16 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAFFEIS DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALONI ANDREA
( ) PIAZZA DUOMO, 16 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_1 P.IVA_1
STRADIVARI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANZINI DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PREVITI STEFANO ( ) VIA C.F._3
pagina 1 di 27 STRADIVARI 41 MILANO;
( ) VIA STRADIVARI N. 4 CP_2 C.F._4
C/O LO STUDIO PREVITI 20131 MILANO;
Controparte_3
APPELLATO
avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta , in integrale riforma della sentenza resa tra l'avv. e Parte_1 Controparte_1
dal Tribunale di Milano, sezione VI civile, dott. Guido Macripò, in data 28 febbraio 2023, pubblicata in data 1 marzo 2023, n. 1632/2023, nella causa R.G. 48143/2019, notificata su istanza di
[...]
in data 3 marzo 2023, così Controparte_1
g i u d i c a r e
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibili e infondate e per lo effetto integralmente respingere le domande, anche in via riconvenzionale, le eccezioni, deduzioni e difese, di merito ed istruttorie, e l'appello incidentale condizionato di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità degli ordini di investimento impartiti dall'avv. Parte_1
a a valere sul dossier titoli n. 40330602 e aventi ad oggetto le azioni
[...] Controparte_1
di AN IT S.p.A. e i titoli HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039), già
(codice ISIN: US68230A1060), Controparte_4 Controparte_5
(codice ISIN ), già (codice ISIN:
[...] C.F._5 Controparte_6
, ETF IR (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF C.F._6 CP_7 [...]
(codice ISIN: US25459W4906), Covered warrant LC (codice ISIN: C.F._7
[...]), perché impartiti in assenza di un valido contratto quadro di investimento inter partes, e per lo effetto condannare a restituire all'avv. a Controparte_1 Parte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro 1.946.819,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 27 NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 ss., 1228, 1453 ss., 2049, cod. civ., 21 e
31, comma 3, TUF di con riguardo alla prestazione di servizi e attività di Controparte_1 investimento nei confronti dell'avv. per le ragioni esposte in narrativa al Parte_1 paragrafo 8 dell'atto di citazione in data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare
[...]
a corrispondere all'avv. a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, l'importo di Euro 1.946.358,54 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO E IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 ss., 1228, 1453 ss., 2049, cod. civ., 21 e
31, comma 3, TUF di con riguardo alla prestazione di fatto del servizio di Controparte_1 consulenza in materia di investimenti nei confronti dell'avv. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa al paragrafo 9 dell'atto di citazione in data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare a corrispondere all'avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, l'importo di Euro 1.138.262,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO E IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA: pronunciare l'annullamento per dolo di o per errore degli ordini di Controparte_1 investimento impartiti dall'avv. a Parte_1 Controparte_1
a valere sul dossier titoli n. 40330602 e aventi ad oggetto i titoli HI LIFE US AS (codice
ISIN: US0044682039), già (codice ISIN: US68230A1060), Controparte_4 [...]
(codice ISIN: , già Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
(codice ISIN: , ETF (codice ISIN: US25490K5395), già ETF C.F._6 Controparte_8
IR DF (codice ISIN: US25459W4906), Covered warrant LC (codice C.F._7
ISIN: [...]) e per lo effetto condannare a restituire all'avv. Controparte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro 1.003.331,94 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 663644
e del contratto di prestito chirografario in data 16 gennaio 2012 tra l'avv. e Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 11 dell'atto di citazione in Controparte_1
data 1 ottobre 2019 e in atti e per lo effetto condannare, in via principale, a Controparte_1 corrispondere all'avv. a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di Euro Parte_1
pagina 3 di 27 128.469,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, l'importo di Euro 105.852,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: <Esaminati gli atti e i documenti di causa dica il CTU:
Se le comunicazioni su investimenti della Family Banker IO GI contenessero almeno una o più delle seguenti indicazioni: Titoli sui quali investire o titoli da vendere;
Prezzi a quali investire o vendere;
Indicazioni temporali relative al momento al quale investire, mantenere o vendere titoli;
Analisi tecniche di titoli da acquistare o vendere.
Alla luce di quanto sopra qualifichi tali comunicazioni quali raccomandazioni di investimento in presenza di uno o più degli elementi da i. ad iv.
Se parte attrice abbia seguito nei fatti le eventuali indicazioni isolate al punto precedente.
Descritti i singoli titoli raccomandati dalla Family Banker, illustratane la natura, il rischio e
l'andamento del valore, se gli investimenti raccomandati dal Family Banker ed eseguiti per conto dell'avv. e le operazioni di investimento svolte a valere sul dossier titoli n. Parte_1
40330602 rispondano al profilo di rischio di un investitore retail e siano adeguati al profilo di rischio dell'avv. Parte_1
Se il portafoglio titoli risultato dalle operazioni di investimento raccomandato dal Family Banker risulta adeguato nel suo complesso al profilo dell'avv. Parte_1
Quanto al portafoglio titoli di cui al dossier n. 00001/0000040330602 acceso presso
[...]
quantifichi, attraverso i movimenti finanziari riverberati sul conto corrente 001 - Controparte_1
663644-6 e per l'intero periodo di vigenza del rapporto, le perdite/guadagni di parte attrice alla data della consulenza tecnica di ufficio sui titoli: BANCA ITALEASE S.P.A. (codice ISIN [...]);
HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039) già (codice Controparte_4
ISIN: US68230A1060);
FS (codice ISIN: , già Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
(codice ISIN: ;
[...] C.F._6
Co ETF NA (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF BR NA (codice ISIN: CP_8
US25459W4906);
COVERED LC (codice ISIN: [...]). CP_9
pagina 4 di 27 Determini le perdite/guadagni di cui al punto precedente anche contemplando il valore dei titoli residui in portafoglio alla data della consulenza tecnica di ufficio.
Determini le perdite/guadagni di cui al punto sub. 5 muovendo dalla data del 24.12.2008 corrispondente all'avvio dei rapporti con la Family Banker contemplando il valore dei titoli residui in portafoglio alla data della consulenza tecnica di ufficio.
Per quale controvalore l'avv. avrebbe potuto cedere le azioni di AN Parte_1
IT S.p.A. acquistate tramite e detenute nel dossier titoli n. 40330602 Controparte_1
alla data del 24 dicembre 2008.
Determini le perdite/guadagni di cui al punto sub. 5 muovendo dalla data del 24.12.2008 senza considerare la movimentazione dei titoli IT.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 001-663644-6 acceso presso Controparte_1 determini l'ammontare degli interessi passivi di conto corrente addebitati in vigenza di rapporto.
Quanto al prestito rateale n. 01240737 in data 16 gennaio 2012 erogato da Controparte_1 di complessivi 280.000 € determini l'importo degli interessi passivi relativi al prestito addebitati a carico di parte attrice>>; ammettere il seguente capitolo di prova con il teste indicato:
1) <Vero che in data 23 luglio 2009 il teste ha partecipato a un incontro, tenutosi presso la sede di
insieme al dott. e all'avv. nel corso Controparte_1 Parte_2 Parte_1
del quale il teste ha discusso con il dott. relativamente a sue personali attività economiche Parte_2 ed in ciò si è esaurita la discussione, senza che sia stato affrontato l'argomento delle azioni IT detenute dall'avv. . Parte_1
Teste: dott. domiciliato in (00187) Roma, via Frattina 89; Testimone_1 dichiarare inammissibile l'istanza di esibizione del dossier titoli relativo al periodo in cui l'avv. era cliente di AN Leonardo S.p.A. e/o degli altri eventuali dossier di cui Parte_1
era e/o è titolare presso altri intermediari finanziari formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 cod. proc. civ. per le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO: condannare a corrispondere all'avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1 restituzione dell'indebito, l'importo di Euro 71.979,84, per spese e accessori pagati dall'avv.
[...]
a in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 27 interessi legali dal pagamento alla domanda giudiziale e agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis rejectis, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'atto di appello spiegato dall'avv. per contrarietà Pt_1
agli artt. 121 e 342 c.p.c., che comunque si manifesta palesemente infondato;
- ancora preliminarmente, dichiarare inammissibili anche in questa sede le domande tardivamente proposte dall'avv. in primo grado;
Pt_1
- nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale (depositata il 19.06.2023), l'appello spiegato dall'Avv.
[...]
Parte_1
essendone i motivi palesemente infondati in fatto e in diritto, per insussistenza dei relativi presupposti normativi, mancanza di buona fede/abuso di diritto dell'attore, intervenuta prescrizione/decadenza dei diritti ex adverso azionati, difetto di prova e, conseguentemente, dichiarare la validità delle operazioni di investimento per cui è causa;
- nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, dichiarare non dovuto il risarcimento all'attore ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero ridurlo secondo la gravità della colpa dello stesso e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma
1, c.c., in misura almeno del 90% o in quella diversa misura, ritenuta di giustizia;
- nel merito, subordinatamente all'accoglimento dell'appello spiegato dall'avv. accogliere Pt_1
l'appello incidentale (condizionato all'accoglimento degli avversi motivi di gravame) spiegato dalla deducente e, per l'effetto: (i) condannare l'Avv. a pagare a favore di Parte_1 [...]
operando del caso la dovuta compensazione, la somma di € 167.715,83 - o quella Controparte_1
diversa che dovesse determinarsi in corso di causa - per le plusvalenze ed utilità prodotte dai titoli acquistati dal Cliente (cfr doc. 27); (ii) condannare l'Avv. a pagare a favore Parte_1
della AN tutte le utilità/plusvalenze conseguite per i titoli per cui è causa, maggiorate della pagina 6 di 27 rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla percezione al saldo;
(iii) condannare l'Avv.
a restituire/conferire i titoli ancora detenuti o, in caso di intervenuta vendita Parte_1
dei titoli a terzi, al pagamento del prezzo percepito, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla percezione al saldo, operando le dovute compensazioni;
- Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie riproposte in questa sede processuale dall'avv. in quanto inammissibili, poiché esplorative ed irrilevanti. Pt_1
Ancora in via istruttoria, si chiede a codesta Corte di Appello di disporre l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., da parte dell'Avv. del dossier titoli, relativo al periodo in cui era cliente di AN Leonardo Pt_1
S.p.A. e/o degli altri eventuali dossier di cui era e/o è titolare presso altri intermediari finanziari.
MOTIVI IN FATTO E IN IRITTO DELLA DECISIONE
I. I fatti e il giudizio di primo grado.
I.1. L'avv. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Milano, sulla base delle allegazioni in fatto che di seguito in estrema sintesi si riassumono:
- egli era divenuto cliente di in data 6 marzo 2006, con l'apertura del conto Controparte_1
corrente n. 66364411;
- il 25.9.2007 lo stesso aveva optato per una diversa tipologia di conto corrente, contestualmente aprendo l'abbinato deposito titoli n. 40330602 (doc.8);
- in data 9 ottobre 2007 aveva compilato il questionario per la valutazione del <profilo dell'investitore>>, venendogli attribuito il profilo dell'<investitore intraprendente>>, ossia dell'investitore che <persegue l'obiettivo di potenziare le possibilità di crescita del patrimonio, cogliendo le migliori opportunità di crescita nel tempo, con oscillazioni anche ampie del capitale>>
(doc. 11);
- il profilo <intraprendente>> era stato confermato in data 4 aprile 2011, mentre in data 28 aprile
2014, in sede di aggiornamento, era mutato in <equilibrato con orizzonte temporale di riferimento di lungo termine>> ossia in quello dell'investitore che <persegue l'obiettivo di incrementare il patrimonio, mediante investimenti con un certo potenziale di crescita, accettando e governando anche il rischio di oscillazioni negative del capitale. Presuppone una media esperienza in materia di investimenti ed una media propensione al rischio>>; pagina 7 di 27 - l'attività di investimento sul dossier titoli n. 40330602 inizialmente aveva avuto ad oggetto il solo titolo azionario, quotato, di AN IT S.p.A., che il aveva acquistato con AN Leonardo, Pt_1
trasferendo in le azioni possedute per poi effettuare ulteriori investimenti sul titolo;
CP_1
- complessivamente, per il tramite di , il aveva acquistato 187.264 azioni di Controparte_1 Pt_1
AN IT – più di sei volte, l'ammontare dei titoli detenuti prima del trasferimento presso
[...]
- per un controvalore di Euro 1.224.383,48: il tutto, nella prospettiva di un rialzo del CP_1
valore delle azioni, secondo i rumors su possibili vicende societarie della stessa AN IT
(segnatamente, la possibile joint venture con una banca tedesca);
- nel 2008, non concretizzatasi la joint venture, il rating di AN IT era stato declassato ed il titolo aveva perduto valore;
- da questo momento, pur in assenza della sottoscrizione di un contratto di consulenza, il aveva Pt_1
iniziato un rapporto con IO GI, family banker di , la quale, asserendo CP_1
l'esistenza di un interesse di nel fargli recuperare la perdita subita, tanto da Controparte_1
prospettare la possibilità di incontrare personalmente il Presidente dell'istituto oltre a Parte_2
consigliargli di partecipare ad un OPA e (s)vendere le azioni IT (consolidando una perdita per
Euro 943.489,03), lo aveva indotto ad effettuare una serie di investimenti in titoli ad alto rischio, prospettando scenari favorevoli poi non verificatisi;
- gli investimenti (non IT) effettuati su consiglio della family banker GI erano stati i seguenti:
1) HI LIFE US AS (codice ISIN: US0044682039), già CP_4 CP_4
(codice ISIN: US68230A1060): titolo azionario, quotato sul mercato Nasdaq, di una società statunitense di biotecnologie. Su questo titolo il aveva accusato perdite per 432.225,65. Pt_1
2) FS (codice ISIN , già Controparte_5 C.F._8 [...]
(codice ISIN: : ETF avente come sottostante il prezzo CP_6 C.F._10
del gas naturale, che sfrutta il meccanismo della leva finanziaria. Classificato dalla stessa CP_1 come titolo “non consulenziabile”. Su questo titolo il aveva accusato perdite per Pt_1
431.443,71.
3) ETF IR FN NA (codice ISIN: US25490K5395), già ETF IR DF BR 3X NA CP_7
(codice ISIN: US25459W4906. Su questo ETF il aveva accusato la perdita del capitale Pt_1
investito: perdita per Euro 133.157,22 a fronte di un capitale investito di Euro 133.173,89.
pagina 8 di 27 4) Covered warrant LC (codice ISIN: [...]): anche su questo titolo il aveva accusato la perdita del capitale investito, per euro 6.044,48. Pt_1
Complessivamente, per gli investimenti non IT, l'avv. aveva accusato perdite per Euro Pt_1
-1.002.871,06.
aveva concesso al a più riprese affidamenti in conto corrente nonché un Controparte_1 Pt_1
finanziamento, con i quali lo stesso aveva proceduto agli investimenti.
I.2. Tutto ciò premesso l'avv. dinanzi al Tribunale di Milano, ha sollevato le seguenti eccezioni Pt_1
a sostegno di altrettante domande:
- il difetto di un valido contratto quadro di investimento, in forza del quale siano stati posti in essere gli ordini sui titoli per cui è causa, domandando in ragione di ciò la declaratoria di nullità di ciascun ordine di investimento e la ripetizione di ciascun importo corrisposto a Controparte_1
- lo svolgimento illecito, perché in assenza di un contratto, del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte della per il tramite di IO GI, ed il conseguente inadempimento CP_1
degli obblighi di adeguatezza, diligenza, protezione e professionalità della domandando in CP_1
ragione di ciò il risarcimento del danno pari alle perdite maturate sui titoli specificamente raccomandati dalla stessa GI o, in subordine, l'annullamento degli ordini e la ripetizione degli importi corrisposti;
-l'inadempimento, da parte della degli obblighi informativi ed in materia di appropriatezza in CP_1
relazione alle operazioni sul titolo azionario di AN IT, domandando in ragione di ciò il risarcimento del danno pari alle perdite maturate;
-la nullità dei contratti di affidamento e finanziamento per difetto di forma scritta in violazione dell'art. 23 TUF, in quanto accessori a contratti di investimento.
I.3. si è costituita domandando il rigetto di tutte domande dell'attore poiché Controparte_1
infondate. In subordine, per il caso di accoglimento, ha chiesto di dichiarare non dovuto il risarcimento ex art. 1227 comma 2 c.c., ovvero di ridurlo secondo la gravità della colpa dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura di almeno il 90%, ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 167.715,83 per le plusvalenze ed utilità prodotte dai titoli acquistati ed al pagamento di tutte le utilità/plusvalenze conseguite;
infine, ha domandato la condanna dell'attore alla restituzione/conferimento dei titoli ancora detenuti o, in caso di pagina 9 di 27 intervenuta vendita, al pagamento del prezzo percepito, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla percezione al saldo, operando le dovute compensazioni.
I.4. Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha respinto tutte le domande dell'avv. Pt_1
Sempre in via di sintesi, ha così motivato:
- ha ritenuto che nel doc. 8 prodotto dall'attore debba ravvisarsi un valido contratto-quadro, in virtù della relatio che lo stesso contiene ad altri documenti. Segnatamente, ha affermato “le parti hanno concluso il contratto (v. doc. n. 8 attore) di passaggio al conto corrente RI o
Standard con apertura deposito titoli e nel punto 2 di tale contratto si fa riferimento alla
“raccolta di ordini” di titoli che potranno essere oggetto di operazioni di compravendita sia sui mercati italiani sia sui mercati esteri, al punto 3 si dà atto che il cliente ha inteso, con riferimento agli obiettivi di investimento, fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, affermando di avere esperienza sin investimenti su strumenti finanziari, di avere in essere investimenti finanziari, che il suo obiettivo di investimento è prevalentemente a medio termine e che la sua propensione al rischio è media;
inoltre al punto 5 il cliente dà incarico alla banca di raccogliere e negoziare i suoi ordini relativi a strumenti finanziari, nonché di eseguire le altre disposizioni sui prodotti e servizi collocati dalla banca e dal medesimo sottoscritti;
al punto 6 dichiara di approvare specificamente il contenuto di taluni articoli contenuti nelle Norme sui servizi bancari e finanziari di e dichiara altresì di avere ricevuto copia del Controparte_1
contratto, comprendente il Documento di sintesi, nonché copia della Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da che includono in particolare il Controparte_1
Documento sui Rischi generali degli strumenti finanziari, la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori e le informative sulla tutele delle privacy e di dati personali.” Era dunque presente il contenuto minimo obbligatorio del contratto-quadro, secondo l'art. 30 Reg. CONSOB ratione temporis vigente;
- ha sottolineato il fatto, pacifico, che il non avesse stipulato alcun contratto di consulenza Pt_1
con , per farne derivare che i consigli di investimento erano stati offerti dalla CP_1
GI a titolo di amicizia, stante poi che il contenuto delle e-mails prodotte mostrava un tono estremamente confidenziale, lontano da quello che può ritenersi normale in un ordinario rapporto di consulenza. Ha poi affermato che “In ogni caso, in tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 comma 3
pagina 10 di 27 D. Lgs. n. 58/98, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente (v. Cass. n. 25374/18)”, rimarcando che l'avv. Pt_1
non era tenuto a seguire le indicazioni della quale, in assenza di un contratto di Parte_3
consulenza e del pagamento dello stesso alla AN, non poteva che agire a titolo personale- essendo peraltro un avvocato specializzato in materia bancaria e finanziaria, oltre che un Pt_1
investitore esperto e propenso ad un rischio elevato;
- ha rilevato che l'attività della GI, per come affermato dall'attore, era iniziata dopo il
24.12.2008, e dunque in ogni caso successivamente agli ordini di acquisto di IT. Inoltre, che “Dalla documentazione in atti emerge che l'attore ha concluso con la banca un Pt_1
contratto avente ad oggetto il mero servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini.
La banca aveva l'obbligo contrattuale di eseguire gli ordini di acquisto o di vendita dell'attore previa soltanto, sulla base della direttiva Mifid, la verifica di semplice appropriatezza dell'investimento sulla base della conoscenza ed esperienza sul tipo di strumento oggetto dell'ordine”: gli investimenti effettuati, dall'ottica della AN, non apparivano inappropriati, dato il profilo di investitore “intraprendente” del (v. questionario Mifid). Né la Pt_1 CP_1
aveva successivi obblighi di informazione e di monitoraggio, rispetto ad ordini di acquisto impartiti dall'attore;
- ha escluso che l'attore abbia allegato in modo sufficiente il presunto errore, o i presunti artifici e raggiri, ai fini della domanda di annullamento degli ordini di investimento per vizio del consenso;
- ha affermato che l'attore non aveva provato che i contratti di finanziamento (di cui aveva chiesto declaratoria di nullità per difetto di forma scritta, ex art. 23 TUF, quale prestazione di servizi accessori) fossero stati stipulati dalla AN per agevolare gli investimenti, né che il denaro fosse stato effettivamente e integralmente utilizzato per quello, avendo i finanziamenti causali del tutto differenti (auto/moto; ristrutturazione immobile di lusso, ecc.).
pagina 11 di 27 II. L'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione l'avv. ha proposto appello, affidatosi a dieci motivi, come di Pt_1
seguito rubricati e che si provvede a riassumere:
1) Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 TUF, 1350 ss. cod. civ. e
30 Reg. Consob 11522/1998 per avere la sentenza appellata erroneamente ritenuto che il modulo di cui al ns. doc. 8 in primo grado integri un valido contratto quadro di investimento.
Con questo motivo l'appellante assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sia possibile la relatio nei contratti formali. In ogni caso, anche i documenti diversi cui il contratto rimandi devono essere sottoscritti dalle parti, e, comunque, nel doc. 8 non esiste richiamo a quei documenti per fare parte integrante del contratto. Non sono dunque contenuti nell'eventuale contratto-quadro per relationem, tutti gli elementi postulati dall'art. 30 Reg. CONSOB 11522/1998.
2) Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 TUF, 1350 ss., 2729, comma 2, 2721, 2725 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata argomentato la conclusione di un valido contratto quadro di investimento dalla sottoscrizione di un modulo per la profilatura dell'investitore.
L'appellante assume che erroneamente il Tribunale abbia ricavato l'esistenza del contratto-quadro dalla sottoscrizione del questionario sul profilo di investitore.
Per il caso di accoglimento del primo e del secondo motivo, l'appellante ripropone le difese svolte in primo grado in relazione all'eccezione di prescrizione ed alla domanda riconvenzionale e subordinata della CP_1
3) Terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 ss., 2043 ss.,
2049 cod. civ., dei principi in materia di contratti di fatto e di contatto sociale qualificato, nonché degli artt. 21, 39 ss. TUF e degli obblighi di diligenza, informazione ed adeguatezza degli intermediari finanziari, e comunque contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che in assenza di un contratto di consulenza in materia di investimenti gli obblighi dell'intermediario finanziario non trovino applicazione neppure qualora un rapporto di consulenza sia instaurato in via di fatto.
Il motivo censura la sentenza di prime cure per non aver riconosciuto l'esistenza di una consulenza, seppure in assenza di contratto, bensì instauratasi di fatto e comunque per contatto sociale, che comportava il sorgere di tutte le obbligazioni, per l'intermediario e il promotore, al pari della consulenza contrattualizzata.
pagina 12 di 27 4) Quarto motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la sentenza appellata ha ritenuto sussistente un rapporto <
e violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 3, TUF, 1176, 1218 ss., 1228, 2043 ss. e
2049 cod. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente escluso il nesso di occasionalità necessaria ed il nesso di causalità ed avere negato una responsabilità della banca per l'illecita prestazione di consulenza in materia di investimenti.
Il motivo è incentrato sul negare la veridicità dell'affermazione del Tribunale, per cui il rapporto tra e la family banker fosse puramente amicale e lasciasse estranea la AN. Pt_1
5) Quinto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 TUF, 42 Reg. Consob
16190/2007, 1218, 1176 e 1375 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la responsabilità della banca in relazione all'acquisto di titoli IT, per la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario e della disciplina in materia di appropriatezza.
Questo motivo censura la sentenza laddove ha escluso l'inadempimento dell'intermediario, relativamente all'acquisto del titolo IT, per il fatto che il avesse già investito nel titolo Pt_1
presso AN Leonardo e quindi ne avesse già una conoscenza diretta. Sostiene poi che la family banker lo abbia indotto a partecipare all'OPA di AN Popolare, svendendo di fatto il titolo.
6) Sesto motivo di appello: il danno.
Il motivo, per l'ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi di appello e riconoscimento della responsabilità contrattuale/extracontrattuale della ripercorre le richieste risarcitorie già CP_1
formulate in primo grado.
7) Settimo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1439 e 1428 ss., per avere la sentenza impugnata erroneamente rigettato la domanda di annullamento per dolo o per errore degli ordini di investimento impartiti dall'avv. in relazione ai titoli Pt_1
specificamente raccomandati dalla dott.ssa GI.
Il motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto generiche le allegazioni a sostegno della subordinata domanda di annullamento degli ordini di acquisto per errore o dolo. Ritiene che il Tribunale abbia poi errato nel sostenere che l'errore potesse al più cadere sul tipo di titolo acquistato, ma non sulla convenienza dell'investimento, e che non abbia considerato che l'aver allegato e documentato l'attività decettiva della family banker integrasse la prova del dolo.
pagina 13 di 27 8) Ottavo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ. e 23 TUF per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato la domanda di nullità dei contratti di apertura di credito dell'appellante.
L'appellante lamenta che Tribunale non abbia considerato che i contratti non erano stati prodotti dalla dal ché doveva dedursene la mancanza di forma scritta e quindi la nullità. Non erano stati CP_1
quindi, comunque, pattuiti gli interessi, da rideterminare ai sensi dell'art. 117 TUB con condanna della a restituire quanto illecitamente addebitato (secondo i calcoli esposti nella perizia di parte CP_1
). Pt_4
9) Nono motivo di appello: le nostre istanze istruttorie.
Con questo motivo l'appellante ribadisce l'istanza di CTU e di prova per testi (quest'ultima solo in parte ammessa in primo grado).
10) Decimo motivo di appello: le spese del primo e secondo grado di giudizio, con riserva, sin
d'ora, di domanda di ripetizione degli importi che dovessero essere corrisposti dall'appellante nel corso del giudizio d'appello.
Il motivo censura la condanna alle spese, sul presupposto che le proposte domande avrebbero dovuto essere accolte.
II.2. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
chiedendone nel merito il rigetto. Ha quindi interposto appello incidentale condizionato, riproponendo l'eccezione di prescrizione/decadenza dei diritti collegati agli investimenti effettuati dal prima Pt_1
del 1.7.2009, ovvero dieci anni prima del 1.7.2019 quale data dell'invio alla AN dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione, e la domanda riconvenzionale, che il Tribunale aveva ritenuto assorbite.
II.3. All'udienza del 08.01.2025 la causa, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini a ritroso già concessi ex art. 352 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione, e quindi discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
In premessa va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una pagina 14 di 27 esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello certamente non si presta ad una censura di inammissibilità.
Venendo al merito:
III.1. Il primo ed il secondo motivo di appello, che si prestano ad una trattazione unitaria, sono infondati per le ragioni che seguono.
Il 12.09.2007 all'avv. è stata inviata missiva, da , nella quale si legge Pt_1 Controparte_1
“Gentile Cliente, a seguito della richiesta pervenutaci, le inviamo il modulo da sottoscrivere per il passaggio dal suo conto corrente Easy ad un conto corrente con operatività completa, che prevede la contestuale apertura di un Deposito Titoli con la medesima intestazione del conto.
La invitiamo a prendere visione della documentazione allegata:
• Fascicolo contenente:
- Avviso sulle principali norme di trasparenza
- Norme sui servizi bancari e finanziari di Controparte_1
- Foglio informativo
• Documento di Sintesi del conto con operatività completa”.
In data 25.09.2007 l'avv. ha sottoscritto il suddetto modulo, confermando esplicitamente di Pt_1
avere ricevuto il Documento di Sintesi, nonché copia delle Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da che comprendono il Documento sui Rischi Generali Controparte_1
degli Investimenti in strumenti finanziari.
A norma dell'art. 30 Reg. CONSOB 11522/1998 <Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo
e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio>>.
pagina 15 di 27 La Corte ritiene che l'insieme delle previsioni del sottoscritto modulo contrattuale (doc. 8 dell'appellante), già esaminate dal Tribunale, e delle più analitiche previsioni del Documento di Sintesi allegato al modulo stesso (doc. 7 di ) nonché de Le Norme Generali della AN 2007 CP_1
(doc. 8 di ), che il ha attestato di avere ricevuto all'atto della sottoscrizione del CP_1 Pt_1
contratto (suo doc.8), soddisfino il contenuto minimo del contratto-quadro, risultando previsti: tutti i servizi abbinati ai conti, corrente e deposito titoli, con i relativi costi (Documento di Sintesi); la durata dei contratti di investimento, le modalità di recesso e le possibilità di modifica (artt. 4 e 5 delle “Norme
Sui Servizi ANri e Finanziari Di ”, doc. 8 di ); le modalità con cui il Controparte_1 CP_1
cliente può impartire ordini e istruzioni (art.2 della sezione Servizio di Negoziazione, Ricezione e
Trasmissione di Ordini su Strumenti Finanziari delle “Norme Sui Servizi ANri e Finanziari Di
AN ”, doc. 8 di ), nonché le modalità di rendicontazione della AN (art. 9 CP_1 CP_1
“documentazione delle operazioni eseguite”); le garanzie (art. 3 “Garanzie relative alle operazioni richieste”), anche per strumenti derivati e warrant (art.7); tutte le altre condizioni contrattuali descritte nella sezione “Servizi di Investimento” (doc. 8 di ). CP_1
D'altro canto, laddove il cliente sottoscriva un modulo contrattuale che, per il completamento del proprio contenuto, richiami per relationem altri documenti che il cliente stesso contestualmente dichiari di avere ricevuto, letto ed approvato, non può ad avviso della Corte ritenersi ulteriormente necessaria, al fine del soddisfacimento del requisito della forma scritta, la sottoscrizione, altresì, di quei documenti.
La Cassazione ha da tempo sancito la sufficienza del richiamo, nel testo sottoscritto, alla disciplina contenuta in un testo distinto, al fine di considerarne approvate le clausole, e nel tema specifico dell'intermediazione finanziaria e del contratto-quadro, come già ricordato dal primo giudice, Cass. n.
8751/18 (che l'appellante definisce “”precedente isolato”, ma che non è stata seguita da pronunce difformi, tant'è che l'appellante stesso non le indica) ha chiaramente e condivisibilmente affermato che: “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58/98 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, a cui espressamente e specificamente si riportano.”.
L'appellante ritiene che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella suddetta pronuncia sia differente, per non aver egli, nel caso che ci occupa, sottoscritto alcuna clausola con cui desse atto <di aver ricevuto, visionato ed accettato tutte le norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati dalla . La Corte rileva che, al contrario, pacifico essendo che Controparte_1
il Documento di Sintesi sia stato richiamato per fare parte integrante del contratto, come chiarito al suo pagina 16 di 27 punto 2 (“Sono a conoscenza del fatto che mi verrà aperto un Deposito Titoli a Custodia ed
Amministrazione con la medesima intestazione del Conto Corrente e che il Deposito Titoli mi verrà automaticamente attivato all'atto della prima operazione in titoli. Le condizioni che regolano il
Deposito Titoli sono riportate nello specifico Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente modulo”), la specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., di alcune delle clausole contenute nel testo “Norme Sui Servizi ANri e Finanziari Di AN Mediolanum”, che il Pt_1 contestualmente attestava di avere ricevuto in copia (“Dichiaro altresì……. ● di aver ricevuto copia, o di averla scaricata su supporto duraturo dal sito Internet www.bancamediolanum.it, del presente
Modulo interamente compilato, comprendente il Documento di Sintesi, nonché copia delle Norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da ), implica che il Controparte_1 documento stesso, per effetto del solo richiamo operato attraverso quell'attestazione, sia stato approvato nella sua interezza, avendo la AN ritenuto necessario solo acquisire l'approvazione specifica delle singole clausole vessatorie ivi contenute.
Quanto al questionario mediante il quale l'appellante ha fornito alla AN le informazioni atte a determinarne il profilo di investitore, è chiaro che esso non sostanzi un elemento del contratto -quadro,
e ciò nonostante vi si affianca obbligatoriamente, per espressa disposizione dell'art. 28, primo comma lett. a, del Regolamento Intermediari, costituendo espressione della know your client rule funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere nell'ambito sei servizi di investimento offerti (cfr. Cass. Civ. n. 32631/22: “è previsto che, al momento della conclusione del contratto quadro, l'intermediario autorizzato chieda all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, primo comma, lett. a) e consegni all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art.
28, primo comma, lett. b)” [Regolamento n. 11522/98]). Pertanto, il richiamo operato dal primo giudice al questionario, che l'appellante ha sottoscritto il 09.10.2007, deve intendersi riferito al comprovato rispetto, da parte di , in ragione della sottoscrizione del contratto-quadro, degli Controparte_1 obblighi informativi prodromici all'espletamento del servizio di investimento.
Le ragioni addotte nei due esaminati motivi non sono dunque tali da indurre ad una riforma della sentenza impugnata, dovendosi escludere il fondamento dell'eccezione di nullità del contratto-quadro e di conseguente nullità derivata dei singoli successivi ordini di investimento.
pagina 17 di 27 Restano assorbite le questioni riproposte contestualmente, ex art. 346 c.p.c., per il caso di accoglimento dei motivi medesimi.
III.2. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello, che ancora si prestano ad una trattazione unitaria data la stretta correlazione delle censure che veicolano, sono infondati.
L'appellante muove dall'assunto per cui, sebbene nella pacifica assenza di un contratto di consulenza,
“un servizio corrispondente alla consulenza in materia di investimenti è stato prestato dalla banca, per il tramite della dott.ssa IO GI “(atto di appello, pag. 53).
Sarebbero sussistiti, pur appunto nell'assenza del contratto, tutti gli indici della prestazione da parte della di un servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5-septies CP_1 del TUF, per via delle raccomandazioni “personalizzate” impartite dalla GI, con “l'anomala – e francamente molto singolare - aggravante dell'asserito, ma inesistente, interessamento del compianto dott. (atto di appello, pag. 54). Parte_2
Ed allora, su quest'ultimo punto, che conviene trattare preliminarmente, è proprio l'appellante ad escludere l'interessamento ai suoi investimenti dell'allora Presidente di (“asserito, Controparte_1 ma inesistente”), tanto più quando ripercorre la vicenda dell'incontro (atto di citazione in primo grado, pag. 13), in tesi diretto solo a porre in relazione il con un noto imprenditore romano, amico del Pt_2
e per nulla a discutere degli investimenti di quest'ultimo ed in particolare della questione delle Pt_1 azioni di AN IT (“l'incontro ha avuto ad oggetto esclusivamente le sue attività economiche, evidentemente di grande interesse per la banca. Il tema delle azioni IT dell'avv.
[...]
invece, non è stato affrontato”; pag. 13, cit.). La circostanza è stata fatta persino Parte_1
oggetto di un capitolo di prova.
Pertanto, al di là di quanto la GI può aver millantato, non vi è alcuna prova, ma neppure allegazione attorea, di un coinvolgimento della attraverso i suoi vertici, nell'attività di CP_1
consulenza di investimento che di fatto sarebbe stata in atto in favore del cliente Pt_1
Detto ciò, il Tribunale, nella parte di sentenza (pag. 20) esplicitamente censurata dall'appello, ha ritenuto di dover escludere che “l'espletamento della cd. attività di consulenza di fatto da parte della medesima [IO GI] possa connotarsi come attività illecita produttiva di danno di cui sia responsabile la banca convenuta, posto che l'attore (…) non era tenuto a seguire le segnalazioni fornite dalla stessa, sia se da lui richieste alla medesima non in forza di un contratto ma per amicizia e fiducia nella stessa, sia se non richieste e dategli dalla family banker non per adempiere ad
pagina 18 di 27 un'obbligazione contrattuale ma per mera amicizia”, e l'appellante censura queste affermazioni perché, sostiene, tali da risolversi nell'avvallare il principio per cui, in presenza di un preteso (ma comunque nella specie negato) rapporto di “amicizia” tra il cliente ed il consulente finanziario della le raccomandazioni di investimento di quest'ultimo non dovrebbero essere prese “sul serio” CP_1
“perché il consulente finanziario – e, suo tramite, la banca – potrebbe fornirli alla leggera” (pag. 67 dell'atto di appello).
Senonché, la Corte deve rilevare innanzitutto che le riportate affermazioni della sentenza non sono state comprese dall'appellante, atteso che è evidente che il Tribunale abbia inteso sottolineare la relazione di amicizia, dedotta dal tono confidenziale del carteggio mail prodotto, per escludere che i consigli di investimento venissero proposti dalla GI in qualità di consulente finanziario di , CP_1
piuttosto che a titolo, appunto, puramente personale, in ragione del rapporto amicale che si sarebbe instaurato al posto di un rapporto di consulenza professionale (non sorretto, infatti, da alcun contratto).
In secondo luogo, proprio perché l'avv. non aveva mai sottoscritto con la un contratto di Pt_1 CP_1
consulenza, in quanto non aveva mai chiesto di fruire di quel servizio, al di là delle considerazioni del primo giudice sulla natura della relazione con la GI, la Corte rileva che resta inspiegata, alla luce della certa conoscenza dei rapporti bancari che si desume dalla incontestata specializzazione legale, la ragione per cui lo stesso avv. avrebbe dovuto confidare “che la struttura di , Pt_1 Controparte_1 tramite le persone e gli organi menzionati dalla dott.ssa GI, fosse anch'essa coinvolta nella prestazione di servizi in suo favore” (pag. 66 dell'atto di appello). Tanto più che, come si è già detto, neppure l'incontro con il Presidente della AN, pure procurato dalla GI, aveva avuto alcuna minima attinenza con l'attività di investimento.
In terzo luogo, ma si tratta di circostanza dirimente, i consigli di investimento della GI, cui sono seguiti gli ordini diretti di acquisto impartiti dal non hanno avuto a riguardo prodotti Pt_1 consulenziati da . Questo ha affermato la appellata nel costituirsi, rimarcando che l'attività CP_1
di consulenza era esclusivamente relativa ai prodotti di risparmio gestito e amministrato emessi dal
: l'affermazione è rimasta priva di smentita. Seppur con specifico riferimento al Controparte_10
titolo (codice ISIN , anche C.F._11 Controparte_5 C.F._8
l'appellante ha riconosciuto -lamentandosene- che la GI gli avesse suggerito l'investimento in un titolo “non consulenziabile”.
Dunque, portando alla conclusione il percorso argomentativo dell'appellante si giungerebbe a ritenere che si sia instaurato di fatto con la tramite l'attività della family banker, un rapporto di CP_1
pagina 19 di 27 consulenza dall'oggetto completamente diverso da quello che avrebbe potuto instaurarsi di diritto secondo l'offerta di servizi della medesima. CP_1
La Corte non ritiene che a simile conclusione si possa seriamente addivenire.
In realtà, quanto concretamente è avvenuto è che l'appellante ha regolarmente fruito del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, secondo il contratto sottoscritto, procedendo in autonomia all'acquisto di titoli azionari e comunque di prodotti estranei all'ambito dell'attività di consulenza finanziaria offerta da . Per quanto ciò possa aver fatto , in quattro casi Controparte_1
sui tanti in cui ha proceduto agli autonomi acquisti, recependo suggerimenti della GI, le conseguenze non ricadono sulla AN perché nulla indica che si sia trattato di suggerimenti forniti, pur se fuori da una cornice contrattuale, comunque per conto e nell'interesse di quest'ultima.
Sostiene l'appellante, citando dottrina, che “neppure il perseguimento di <
come già sottolineato, era perfettamente consapevole di non aver mai richiesto alla AN un Pt_1
servizio di consulenza, e di conseguenza era altrettanto consapevole del fatto che la GI non forniva suggerimenti nell'ambito di una relazione professionale regolamentata, tant'è che, talvolta, questa palesava di stare rivelando informazioni a cui i più non avrebbero potuto accedere (dedicate a investitori “istituzionali”: v. e-mail doc. 39 dell'appellante; provenienti da un “miliardario”: v. e-mail doc. 57), il ché certamente si poneva del tutto al di fuori della attività ordinaria di un promotore finanziario. Da tale anomalo comportamento della family banker il non ha evidentemente inteso Pt_1
prendere le distanze, anzi ha forse ritenuto di poterne profittare nel decidere i propri investimenti, e la
Corte ritiene di dover richiamare, come il Tribunale, l'orientamento della Suprema Corte per cui “in tema di intermediazione finanziaria, dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/98, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente
pagina 20 di 27 condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente” (v. Cass. n.
25374/18 ma anche Cass. Civ. n.28634/20 e, di recente, Cass. Civ. n. 28952/24 in motivazione).
Pertanto, anche sotto questo profilo le pretese dell'appellante non sono fondate.
Venendo ad altro profilo, è pur vero che, anche nel caso in cui l'intermediario si limiti all'esecuzione di ordini di investimento impartiti dal cliente, come nel caso di specie, sussistono a suo carico pregnanti obblighi informativi, nonché la valutazione di appropriatezza.
Il punto è sollevato dall'appellante, al quinto motivo, con riferimento agli acquisti del titolo IT.
Il Tribunale ha affermato che, alla luce del profilo di investitore restituito dal questionario, all'esito del quale l'avv. era risultato altamente propenso al rischio e conoscitore degli strumenti finanziari Pt_1
compravenduti, gli ordini di acquisto impartiti non potevano considerarsi inappropriati, e la era CP_1
solo tenuta, sulla base della direttiva Mifid, alla verifica di appropriatezza dell'investimento sulla base della conoscenza ed esperienza sul tipo di strumento oggetto dell'ordine.
Testualmente, il Tribunale ha rilevato che : “Dalle risposte al questionario per valutare il profilo in data 9.10.07 (v. doc. n. 9 attore) emerge che il medesimo investe periodicamente, che ha un orizzonte temporale lungo superiore ai dieci anni, che è in grado di risparmiare annualmente più di 15.000,00 euro, di avere un portafoglio di investimenti diversificato composto anche da titoli, fondi e gestioni, investimenti assicurativi, prodotti previdenziali, che ha un conoscenza sufficiente dei prodotti di investimento e che come tipo di investimento con il rischio più elevato che ha effettuato risultano le azioni speculative, o i fondi azionari settoriali o gli strumenti derivati, e che la sua propensione al rischio è alta e, pertanto, il profilo assegnatogli risulta quello di investitore “intraprendente”” (pag.
22 della sentenza).
Con particolare riferimento al titolo IT, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione di appropriatezza dell'investimento sulla scorta della pregressa conoscenza del titolo in capo all'investitore (avendolo già acquistato il con AN Leonardo). Pt_1
L'appello censura questa affermazione, ritenendo che l'intermediario non abbia fornito la prova di aver adempiuto ai propri obblighi informativi a prescindere dalla conoscenza pregressa del titolo, atteso che non avrebbe reso noto il declassamento del rating successivamente avvenuto.
Sul punto, è certamente noto l'ormai consolidato orientamento della Cassazione in merito alla latitudine degli obblighi informativi dell'intermediario. Ex multis, Cass. Civ. n. 10111/2018: “Sotto il primo aspetto, quello della latitudine degli obblighi informativi di cui al citato art. 28 ed al successivo art. 29, non v'è dubbio che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore
pagina 21 di 27 qualificato, ove ne ricorrano le condizioni individuate da Cass. n. 18702/2016 - siano particolarmente estesi e penetranti, giacchè diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/2017; esclusa, ma nel quadro del successivo regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, l'ipotesi della cd. execution only: Cass. n. 14884/2017), sicchè, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass. n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass. n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass. n. 8314/2017),
e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass. n. 8619/2017)”.
Tali principi devono essere calati nel concreto della tipologia di investitore e della tipologia di investimento, tenendone anche presente l'obiettivo, che l'intermediario conosca.
Ed allora devesi considerare che è pacifico che, giunto in con un numero di azioni CP_1
IT, acquistate mediante altro intermediario e già in perdita, il abbia effettuato ulteriori Pt_1
investimenti sul titolo mentre questo era in progressiva fase discendente, al fine speculativo di acquistarlo al miglior prezzo possibile. L'obiettivo dell'investimento era quello di sfruttare la possibilità di una futura consistente plusvalenza: tanto il ha affermato sin dall'instaurazione del Pt_1 giudizio “Con l'acquisto massiccio di titoli IT, l'esponente ha compiuto un'attività speculativa nella prospettiva di un rialzo del valore del titolo” (atto di citazione in primo grado, pag. 9).
Che, in sé, si trattasse di un obiettivo che l'intermediario dovesse sconsigliare, non vi sono elementi per ritenere (le stesse osservazioni , doc. 119, pur se poco utilmente soffermandosi sull'escludere Pt_4 che si sia trattato di una “strategia”, concludono nel senso che si sia trattato di una condotta assolutamente normale per un investitore).
Altrettanto è pacifico, sempre per averlo affermato l'appellante, che il declassamento del rating di
IT da parte di Moody's sia avvenuto, nel 2008, quando egli già aveva concluso l'intensa fase di pagina 22 di 27 acquisto successiva al trasferimento del dossier in : “..nel mese di dicembre 2008 (ns. doc. CP_1
1, pag. 6), quando l'esponente aveva già terminato le operazioni di acquisto del titolo IT, la notizia della possibile joint venture è stata smentita e l'indebitamento di IT è ulteriormente aumentato, sicché IT è stata declassata da parte dell'agenzia di rating Moody's”.
Dunque la in sede di ricezione degli ordini di acquisto, non avrebbe potuto informare il CP_1 Pt_1
di un declassamento che non era ancora avvenuto.
E' ovvio che l'appellante, quando ha inoltrato gli ordini di acquisto, non fosse in possesso informazioni sulle quali basare la convinzione che i titoli non avrebbero mai potuto riacquistare valore, ma non è stato per nulla dimostrato che un'informazione simile fosse invece in possesso della la quale CP_1
solo in quel caso avrebbe dovuto scoraggiare, o proprio far desistere, il cliente dal piazzare gli ordini di acquisto.
Né, la Corte concorda col primo giudice, è rilevabile una violazione dell'obbligo informativo sub specie di rendicontazione delle perdite dell'investimento in relazione al deposito titoli, avendo la
Suprema Corte più volte affermato che l'intermediario, quando ha stipulato col cliente un mero contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, non ha un obbligo di informazione, che è invece proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (Cass. Civ. n. 16318/17).
Non è poi chiaro su quali presupposti l'appellante attribuisca a responsabilità di la Controparte_1
fallimentare scelta attendista relativa ai titoli acquistati prima del declassamento e non rivenduti prima del lancio dell'OPA.
Viene richiamato il comportamento della GI, che aveva millantato la possibilità di un non meglio precisato interessamento della AN, poi non concretizzatosi in alcun modo, ma non può che ribadirsi quanto già affermato dal primo giudice e cioè che l'avv. non era tenuto a seguire le indicazioni Pt_1
della GI, e, si aggiunge, ad affidarsi alle sue vaghe assicurazioni di una “copertura” da parte della
(per quanto emerge dai documenti in atti, mai delineata nei suoi eventuali precisi contorni), CP_1
dovendosi considerare il fatto che la GI era una semplice family banker, che certamente non aveva i poteri per impegnare l'istituto di credito (anche sotto questo aspetto l'anomalia del suo comportamento appariva evidente).
Dunque, se da un lato l'intero periodo in cui l'appellante ha proceduto ad investire in IT si è concluso prima che egli venisse in contatto con IO GI, e l'acquisto, personalmente deciso, del titolo in progressiva perdita, è stato frutto di una consapevole scelta, relativamente alla quale non pagina 23 di 27 risulta, alla stregua del profilo di investitore, che la AN avesse ragione di ritenere l'inappropriatezza, dall'altro la scelta di conservare i titoli in ulteriore perdita, e di svenderli poi nell'ambito dell'OPA, è stata ulteriormente frutto di una decisione consapevolmente assunta dal fors'anche sulla base di Pt_1
affermazioni della GI che però in alcun modo sono risultate attribuibili alla della quale CP_1 non consta alcun inadempimento agli obblighi dell'intermediario.
III.3. Il sesto motivo di appello, che quantifica il preteso danno, è assorbito nel rigetto dei motivi precedenti.
III.4. Il settimo motivo di appello è ancora infondato.
L'appellante censura la sentenza di prime cure per aver escluso l'accoglibilità della domanda subordinata di annullamento, per vizio del consenso, degli ordini di investimento sui quattro prodotti
Con Co HI LIFE US ASD, ETC ETF DF BR NA e Covered CP_11
UI4780MEDSLC. CP_9
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di annullamento del dolo fosse stata formulata in modo “del tutto generico” e che, principalmente, non fossero stati allegati (con relativa offerta di prova) gli artifici e raggiri e le caratteristiche dell'errore, che per essere essenziale avrebbe dovuto cadere, necessariamente, sul tipo di titolo acquistato e non sulla convenienza dell'investimento.
L'appellante rappresenta che, da un lato, la domanda non era generica perché erano stati specificamente indicati i quattro prodotti finanziari oggetto degli ordini di acquisto ritenuti viziati, dall'altro che la deduzione ed offerta di dimostrazione degli artifici e raggiri erano consistiti nel richiamo e nella produzione del carteggio e-mail con IO GI.
Al netto dell'affermazione di genericità, venendo al merito della domanda la Corte ritiene, come il
Tribunale, che la stessa non possa essere accolta.
In ordine al dolo, le numerose mail della family banker contengono in massima parte la ritrascrizione di articoli di finanza, di opinioni di analisti, di grafici e di modelli stocastici sui quali la stessa GI invitava il a riflettere (e che non è stato allegato che costituissero dei falsi), quando non invece Pt_1
sue opinioni strettamente personali e come tali di relativa affidabilità, senza che si possa intravvedere in tutto questo alcun artificio ed alcun raggiro. Peraltro, una volta escluso, per le ragioni che si sono già viste, che nel dispensare i suggerimenti di investimento la GI abbia agito in veste di consulente e cioè in nome e per conto della si sarebbe dinanzi a un'ipotesi di dolo del terzo, CP_1 CP_1
pagina 24 di 27 che, se davvero sussistente, potrebbe indurre all'annullamento del contratto solo se noto alla CP_1
stessa che ne abbia tratto vantaggio (art. 1439 c.c.), e su questo sono risultate certamente carenti sia l'allegazione che la prova.
In ordine all'errore, il Tribunale ha chiarito che questo, per essere essenziale e dunque causa di annullamento, avrebbe dovuto cadere sul titolo compravenduto, ovvero avrebbe dovuto accadere che l'appellante avesse acquistato un ETF credendo di stare acquistando un'obbligazione, un covered warrant credendo di stare acquistando un'azione, e così via, il ché è certamente estraneo al perimetro delle allegazioni.
Neppure è stato allegato perché la mera destinataria dell'ordine di acquisto, avrebbe dovuto CP_1 riconoscere l'errore in cui fosse caduto il cliente che, intendendo acquistare un titolo, trasmettesse l'ordine di acquisto di un altro.
Pertanto, anche sotto questi profili la sentenza impugnata non è suscettibile di riforma. Resta assorbita la questione della prescrizione dell'azione di annullamento sollevata dalla CP_1
III.5. L'ottavo motivo di appello è infondato.
Esso concerne la domanda proposta in primo grado di accertamento e declaratoria della nullità, per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF, dei contratti di apertura di credito in conto corrente, più volte rinnovati, e del prestito chirografario concesso in data 19 gennaio 2012 per l'importo di Euro
280.000,00, che, in tesi dell'appellante, avrebbero integrato gli estremi del servizio accessorio di
<Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito>> ai sensi dell'Allegato I, Sezione B, n. 2 del TUF.
Il Tribunale ha respinto anche questa domanda non solo perché ha ritenuto che l'attore non avesse provato che gli affidamenti e il finanziamento fossero stati integralmente utilizzati a supporto dell'attività di investimento, ma perché le causali, emergenti dalla documentazione sottoscritta, riportavano tutt'altro obiettivo di utilizzo, e così “ristrutturazione immobile di lusso”, “acquisto immobile”, “spese casa/ristrutturazione”, “auto/moto”, “elasticità di cassa”, “consolidamento”.
L'appellante censura queste affermazioni, perché rappresenta, richiamando anche le illustrazioni della perizia di parte , che, “ad onta” delle causali emergenti dai contratti, di fatto le somme ottenute Pt_4
a credito sono state utilizzate proprio per effettuare investimenti. Copia dei contratti di finanziamento non è stata prodotta dalla dal ché doveva dedursene la nullità per difetto della forma scritta CP_1
pagina 25 di 27 postulata dall'art. 23 TUF, con conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme CP_1 pagate a titolo di interesse, nell'importo già calcolato dal perito . In subordine, in difetto di un Pt_4 contratto scritto e quindi dell'indicazione del tasso d'interesse applicato alle aperture di credito e al prestito chirografario, la avrebbe alla restituzione della differenza tra quanto pagato a titolo di CP_1 interesse e quanto dovuto secondo i tassi BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Ebbene, ad avviso della Corte la tesi della nullità dei contratti di affidamento e di prestito chirografario per violazione dell'art. 23 TUF è infondata, poiché non rileva come l'appellante abbia di fatto inteso utilizzare le somme, quanto la causale per cui le stesse sono state richieste e concesse, atteso che, come non pare discutibile, la volontà contrattuale non si è formata nel senso di costituire al cliente una provvista da utilizzare per investimenti da effettuare con la ma nel senso di finanziare lavori di CP_1
ristrutturazione, acquisti di casa, auto o moto, ripianamenti di altri finanziamenti, e così via.
Detto ciò, l'eccezione di mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse, cui dovrebbe seguire la rideterminazione al c.d. tasso BOT, è parimenti infondata, perché quanto alle aperture di credito in conto corrente la previsione del tasso “debitore su fido a richiesta”, tanto quanto del “tasso extrafido”, va ricercata e si rinviene nel documento di Sintesi dello stesso conto corrente, per cui è certamente frutto di espressa pattuizione scritta, mentre, per quanto concerne il prestito chirografario per € 280.000,00 erogato il 19.01.2012, l'allegato 28 alla perizia di parte riporta addirittura il Pt_4
piano di ammortamento, con la previa chiara indicazione dei tassi (corrispettivo e di mora) pattuiti:
L'eccezione è dunque, in questo caso, del tutto strumentale.
III.6. Il nono ed il decimo motivo, avendo ad oggetto rispettivamente la reiterazione delle istanze istruttorie e la censura alla condanna alle spese di lite, restano assorbiti nel rigetto dei motivi precedenti.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Deve essere dichiarata la pagina 26 di 27 sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n 1632/2023 pubblicata il 01/03/2023, Parte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata liquidate in € 26.464,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
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