Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1984, n. 714
Articolo 2
Versione
28 ottobre 1984
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per consentire all'Istituto Mobiliare italiano-IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
A tal fine, per l'anno 1984, il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 90 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1984