CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39177 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU RB nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonio De Simone, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Maiello e dell'Avv. Franco Coppi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 24 gennaio 2018, ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di ricettazione di libri di interesse storico, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di concorso in peculato di cui al capo B, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39177 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 In esito alle precedenti fasi del processo, il ricorrente risulta essere stato definitivamente condannato per concorso nel reato di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, contestatogli al capo C dell'imputazione, per avere trasferito all'estero, senza le prescritte autorizzazioni, 540 volumi antichi di interesse storico sottratti da altri coimputati da una biblioteca pubblica di Napoli. Tali volumi, secondo la sentenza impugnata, erano stati ricevuti dal ricorrente, il quale li aveva messi all'incanto presso una casa d'aste da lui gestita in Monaco di Baviera. 2. Ricorre per cassazione BE UE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la giurisdizione italiana rispetto al reato di ricettazione, nonostante l'assenza di un qualunque frammento di condotta penalmente rilevante compiuta dall'imputato nel territorio dello Stato, avendo egli agito interamente in Germania, essendo cittadino tedesco colà residente e non potendo ritenersi che gli originari coimputati del reato presupposto di peculato abbiano concorso nel sottostante reato di ricettazione, commesso dal solo ricorrente all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. In tema di ricettazione, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione interna in un caso nel quale il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. era stato preceduto dalla commissione in Italia di un attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refurtiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi stata portata a compimento la programmata ricettazione). (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599-01). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la parte decisiva della sentenza nella quale la Corte di appello, sulla base di valutazioni di merito non più rivedibili nel giudizio di legittimità in quanto non manifestamente illogiche, ha sottolineato non tanto il fatto che il reato presupposto di peculato si era verificato in Italia - circostanza non decisiva posto che alla commissione di tale delitto si è ritenuto che il ricorrente non avesse partecipato - quanto, piuttosto, che in Italia si era realizzata la fase preparatoria della condotta di ricezione all'estero da parte dell'imputato dei beni di provenienza illecita, attraverso la predisposizione del trasporto e della spedizione dei libri con i coimputati con i quali il ricorrente aveva contatti telefonici. 2 Una fase preparatoria che, se si fosse arrestata a quello stadio, avrebbe finanche integrato, di per sé sola considerata, un tentativo penalmente rilevante. D'altra parte, l'imputato risulta definitivamente condannato, come si è specificato in premessa, per il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 42/2004, inerente, nella specie, proprio al trasferimento all'estero dei libri antichi di cui si discute, condotta prodromica alla ricezione finale dei beni in Germania e non assorbita dalla condanna per il reato di ricettazione, i due reati, semmai, ponendosi in termini di concorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonio De Simone, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Maiello e dell'Avv. Franco Coppi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 24 gennaio 2018, ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di ricettazione di libri di interesse storico, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di concorso in peculato di cui al capo B, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39177 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 In esito alle precedenti fasi del processo, il ricorrente risulta essere stato definitivamente condannato per concorso nel reato di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, contestatogli al capo C dell'imputazione, per avere trasferito all'estero, senza le prescritte autorizzazioni, 540 volumi antichi di interesse storico sottratti da altri coimputati da una biblioteca pubblica di Napoli. Tali volumi, secondo la sentenza impugnata, erano stati ricevuti dal ricorrente, il quale li aveva messi all'incanto presso una casa d'aste da lui gestita in Monaco di Baviera. 2. Ricorre per cassazione BE UE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la giurisdizione italiana rispetto al reato di ricettazione, nonostante l'assenza di un qualunque frammento di condotta penalmente rilevante compiuta dall'imputato nel territorio dello Stato, avendo egli agito interamente in Germania, essendo cittadino tedesco colà residente e non potendo ritenersi che gli originari coimputati del reato presupposto di peculato abbiano concorso nel sottostante reato di ricettazione, commesso dal solo ricorrente all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. In tema di ricettazione, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione interna in un caso nel quale il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. era stato preceduto dalla commissione in Italia di un attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refurtiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi stata portata a compimento la programmata ricettazione). (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599-01). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la parte decisiva della sentenza nella quale la Corte di appello, sulla base di valutazioni di merito non più rivedibili nel giudizio di legittimità in quanto non manifestamente illogiche, ha sottolineato non tanto il fatto che il reato presupposto di peculato si era verificato in Italia - circostanza non decisiva posto che alla commissione di tale delitto si è ritenuto che il ricorrente non avesse partecipato - quanto, piuttosto, che in Italia si era realizzata la fase preparatoria della condotta di ricezione all'estero da parte dell'imputato dei beni di provenienza illecita, attraverso la predisposizione del trasporto e della spedizione dei libri con i coimputati con i quali il ricorrente aveva contatti telefonici. 2 Una fase preparatoria che, se si fosse arrestata a quello stadio, avrebbe finanche integrato, di per sé sola considerata, un tentativo penalmente rilevante. D'altra parte, l'imputato risulta definitivamente condannato, come si è specificato in premessa, per il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 42/2004, inerente, nella specie, proprio al trasferimento all'estero dei libri antichi di cui si discute, condotta prodromica alla ricezione finale dei beni in Germania e non assorbita dalla condanna per il reato di ricettazione, i due reati, semmai, ponendosi in termini di concorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.