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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 2598/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 27.2.2024 da:
e , con il patrocinio dell'avvocato Alessandro Verga;
Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Padova dai coniugi sig.ri e in Parte_2 Parte_1
data 31 agosto 2013, con atto trascritto nei registri di stato civile al n. 153, P. 2, Seria A, Volume 01, anno 2013, in regime di separazione dei beni, trasmettendo al competente Ufficiale dello Stato Civile
l'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
2) confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre e Per_1
con impegno dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, con le seguenti modalità di frequentazione, che potranno comunque variare in base agli impegni delle parti e del figlio, sempre previo accordo, come segue: -durante la settimana il padre, salvo impegni fuori Padova e comunque pagina 1 di 4 previo accordo comunicato con il dovuto anticipo, potrà prelevare da scuola riportandolo alla Per_1
madre o la sera dopo cena o a scuola il giorno successivo;
-a settimane alterne, il padre preleverà il figlio da casa della madre il venerdì sera o il sabato mattina, e lo riporterà a casa la domenica sera;
- nel corso delle vacanze estive (premessa la regolazione dell'anno 2024 che rimarrà anche per Per_1
l'anno 2025), dall'estate 2026, potrà trascorrere con entrambi i genitori una settimana, e dall'estate
2028, fino a due settimane, con dovere di comunicazione dei periodi da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
-le vacanze di Natale verranno suddivise tra le parti e, in particolare, starà con un Per_1 genitore il giorno 24 dicembre, fino alle ore 19.00 e con l'altro dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore
19.00 del 25 dicembre, poi starà con un genitore (cioè quello con cui è stata la vigilia di Natale) dal 25 dicembre dalle 19.00 alle ore 19.00 del 31 dicembre e con l'altro sino alle ore 19.00 del 6 gennaio, seguendo anche in questo caso il principio dell'alternanza ad anni;
-le vacanze di Carnevale (3 giorni a testa), di Pasqua (tre giorni a testa) e tutti gli altri ponti verranno equamente ripartiti tra le parti sempre secondo il principio dell'alternanza e salvo diversi accordi tra le parti;
-i sig.ri e Parte_2
trascorreranno il proprio compleanno con , mentre il compleanno del figlio Parte_1 Per_1
verrà trascorso assieme ad entrambi i genitori;
-le modalità di frequentazione sopra indicate potranno comunque variare in base agli impegni delle parti e del figlio, sempre previo accordo ed impegnandosi entrambi a permettere al piccolo di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i nonni;
3) il sig. a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , verserà alla sig.ra Parte_1 Per_1
la somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre aggiornamento Istat a Parte_2 decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso, entro la fine di ogni mese;
4) il sig. a titolo di mantenimento per la moglie, verserà alla sig.ra , la Parte_1 Parte_2 somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili), oltre aggiornamento Istat a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, entro la fine di ogni mese;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. ; Parte_1
6) le spese straordinarie mediche e scolastiche per , individuate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Padova, verranno sostenute al 100% dal padre (il quale è anche titolare di una polizza medica), e nello specifico: -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, pedagogiche e pagina 2 di 4 oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (salvo quanto precisato al punto successivo in merito alla scuola d'infanzia);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
7) le spese straordinarie sportive per , individuate come da protocollo del Tribunale di Padova, Per_1
verranno sostenute al 100% dalla madre, e nello specifico: -Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
8) le ulteriori spese straordinarie extrascolastiche per , individuate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Padova, verranno sostenute al 100% dal padre, e nello specifico: -Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
9) le spese sostenute per potranno essere dedotte o detratte dal genitore che le sostiene;
Per_1
10) si conferma il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
11) spese e competenze integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
19.6.1986, contraevano matrimonio concordatario in data 31.8.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 153, Parte 2, serie A, anno 2013.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 14.8.2020. Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.2.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 10.4.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 3.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
pagina 3 di 4 Per l'udienza del 21.11.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 e 6-8 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 5, 9-11, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_2 Parte_1
contratto in data 31.8.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 153, Parte 2, serie A, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1-4, 6-8 riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2.12.2024.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 2598/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 27.2.2024 da:
e , con il patrocinio dell'avvocato Alessandro Verga;
Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Padova dai coniugi sig.ri e in Parte_2 Parte_1
data 31 agosto 2013, con atto trascritto nei registri di stato civile al n. 153, P. 2, Seria A, Volume 01, anno 2013, in regime di separazione dei beni, trasmettendo al competente Ufficiale dello Stato Civile
l'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
2) confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre e Per_1
con impegno dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, con le seguenti modalità di frequentazione, che potranno comunque variare in base agli impegni delle parti e del figlio, sempre previo accordo, come segue: -durante la settimana il padre, salvo impegni fuori Padova e comunque pagina 1 di 4 previo accordo comunicato con il dovuto anticipo, potrà prelevare da scuola riportandolo alla Per_1
madre o la sera dopo cena o a scuola il giorno successivo;
-a settimane alterne, il padre preleverà il figlio da casa della madre il venerdì sera o il sabato mattina, e lo riporterà a casa la domenica sera;
- nel corso delle vacanze estive (premessa la regolazione dell'anno 2024 che rimarrà anche per Per_1
l'anno 2025), dall'estate 2026, potrà trascorrere con entrambi i genitori una settimana, e dall'estate
2028, fino a due settimane, con dovere di comunicazione dei periodi da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
-le vacanze di Natale verranno suddivise tra le parti e, in particolare, starà con un Per_1 genitore il giorno 24 dicembre, fino alle ore 19.00 e con l'altro dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore
19.00 del 25 dicembre, poi starà con un genitore (cioè quello con cui è stata la vigilia di Natale) dal 25 dicembre dalle 19.00 alle ore 19.00 del 31 dicembre e con l'altro sino alle ore 19.00 del 6 gennaio, seguendo anche in questo caso il principio dell'alternanza ad anni;
-le vacanze di Carnevale (3 giorni a testa), di Pasqua (tre giorni a testa) e tutti gli altri ponti verranno equamente ripartiti tra le parti sempre secondo il principio dell'alternanza e salvo diversi accordi tra le parti;
-i sig.ri e Parte_2
trascorreranno il proprio compleanno con , mentre il compleanno del figlio Parte_1 Per_1
verrà trascorso assieme ad entrambi i genitori;
-le modalità di frequentazione sopra indicate potranno comunque variare in base agli impegni delle parti e del figlio, sempre previo accordo ed impegnandosi entrambi a permettere al piccolo di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i nonni;
3) il sig. a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , verserà alla sig.ra Parte_1 Per_1
la somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre aggiornamento Istat a Parte_2 decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso, entro la fine di ogni mese;
4) il sig. a titolo di mantenimento per la moglie, verserà alla sig.ra , la Parte_1 Parte_2 somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili), oltre aggiornamento Istat a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, entro la fine di ogni mese;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dal sig. ; Parte_1
6) le spese straordinarie mediche e scolastiche per , individuate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Padova, verranno sostenute al 100% dal padre (il quale è anche titolare di una polizza medica), e nello specifico: -Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, pedagogiche e pagina 2 di 4 oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (salvo quanto precisato al punto successivo in merito alla scuola d'infanzia);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
7) le spese straordinarie sportive per , individuate come da protocollo del Tribunale di Padova, Per_1
verranno sostenute al 100% dalla madre, e nello specifico: -Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
8) le ulteriori spese straordinarie extrascolastiche per , individuate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Padova, verranno sostenute al 100% dal padre, e nello specifico: -Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
9) le spese sostenute per potranno essere dedotte o detratte dal genitore che le sostiene;
Per_1
10) si conferma il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
11) spese e competenze integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
19.6.1986, contraevano matrimonio concordatario in data 31.8.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 153, Parte 2, serie A, anno 2013.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 14.8.2020. Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.2.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 10.4.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 3.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
pagina 3 di 4 Per l'udienza del 21.11.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 e 6-8 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 5, 9-11, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_2 Parte_1
contratto in data 31.8.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 153, Parte 2, serie A, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1-4, 6-8 riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2.12.2024.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4