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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 25179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 08.12.1979 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Federico Luigi Rena e Lorenzo Bonomo presso i quali ha eletto domicilio telematico e Email_1
Email_2
contro
2) Controparte_1
nato a [...]ù) il 27.07.1979 cittadino peruviano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Enrica Fratus pagina 1 di 4 presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CI il 18.06.2005
(anno 2005 atto n. 110 reg. parte 1 serie)
separati con sentenza n. 106/2018 pubblicata in data 12.01.2018 dal Tribunale di CI
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
C.F._3
nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
Il presente procedimento è stato promosso dalla sig.ra con Parte_1 ricorso depositato in data 09.07.2024.
Il sig. si è ritualmente costituito nei termini assegnati Controparte_1 depositando in data 05.11.2024 comparsa di costituzione e risposta con allegata la documentazione economica richiesta ex art. 473 bis 12 c.p.c..
Nel corso dell'udienza di comparizione personale delle parti del 18.11.2024, svoltasi avanti al Got Delegato Dott.ssa A. Serpico, i coniugi sopra indicati hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio civile e congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 - confermare l'affidamento congiunto del figlio minore (nato in Parte_3
IA -Bs- il 02.08.2010, cod. fisc. con collocamento presso la madre;
il figlio C.F._4 maggiorenne (nato a [...] -Bs- il 16.09.2006, cod. fisc. Parte_2
), studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso la C.F._3 madre;
2- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, con la quale abitano, un assegno di mantenimento di Euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT (base calcolo per la prima rivalutazione: novembre 2025). Si precisa come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti pagina 2 di 4 spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
3- disporre che il padre si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In merito alle spese mediche il padre presta fin d'ora il suo consenso per far mettere l'apparecchio ai denti a , con spese ripartite al 50%. Pt_3
4 - disporre che l'importo dell'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla madre;
pagina 3 di 4 5 - Dare atto che le parti sono indipendenti dal punto di vista economico, e non hanno diritto ad alcun contributo al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CI il 18.06.2005 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
N. 25179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 08.12.1979 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Federico Luigi Rena e Lorenzo Bonomo presso i quali ha eletto domicilio telematico e Email_1
Email_2
contro
2) Controparte_1
nato a [...]ù) il 27.07.1979 cittadino peruviano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Enrica Fratus pagina 1 di 4 presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CI il 18.06.2005
(anno 2005 atto n. 110 reg. parte 1 serie)
separati con sentenza n. 106/2018 pubblicata in data 12.01.2018 dal Tribunale di CI
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
C.F._3
nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
Il presente procedimento è stato promosso dalla sig.ra con Parte_1 ricorso depositato in data 09.07.2024.
Il sig. si è ritualmente costituito nei termini assegnati Controparte_1 depositando in data 05.11.2024 comparsa di costituzione e risposta con allegata la documentazione economica richiesta ex art. 473 bis 12 c.p.c..
Nel corso dell'udienza di comparizione personale delle parti del 18.11.2024, svoltasi avanti al Got Delegato Dott.ssa A. Serpico, i coniugi sopra indicati hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio civile e congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 - confermare l'affidamento congiunto del figlio minore (nato in Parte_3
IA -Bs- il 02.08.2010, cod. fisc. con collocamento presso la madre;
il figlio C.F._4 maggiorenne (nato a [...] -Bs- il 16.09.2006, cod. fisc. Parte_2
), studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso la C.F._3 madre;
2- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, con la quale abitano, un assegno di mantenimento di Euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT (base calcolo per la prima rivalutazione: novembre 2025). Si precisa come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti pagina 2 di 4 spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
3- disporre che il padre si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In merito alle spese mediche il padre presta fin d'ora il suo consenso per far mettere l'apparecchio ai denti a , con spese ripartite al 50%. Pt_3
4 - disporre che l'importo dell'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla madre;
pagina 3 di 4 5 - Dare atto che le parti sono indipendenti dal punto di vista economico, e non hanno diritto ad alcun contributo al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CI il 18.06.2005 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________