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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al nr. 1088/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Clemente Parte_1
Delli Colli ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Francesco Baracca, 175 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Christian Parte_2
Scalese ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Nazario Sauro, 102 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio alle condizioni concordate e depositate con nota datata 18.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile in Potenza il 04.07.2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
14.08.2016) e (in data 08.12.2019) - hanno dedotto l'intollerabilità della convivenza. Per_2
Con sentenza parziale n. 10/2025 pubblicata il 07/01/2025 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione, qui di seguito riportate: “La casa coniugale, sita in Pignola alla C.da Campo di
Giorgio, snc, unitamente a tutti gli arredi, di proprietà della IG.ra verrà assegnata Parte_1 alla stessa nell'interesse dei figli minori che abiteranno presso la predetta abitazione. I Ricorrenti dichiarano che qualora la IG.ra addivenisse alla decisione di vendere la casa Parte_1 coniugale, gli stessi divideranno gli arredi nelle seguenti modalità: gli elettrodomestici al e la Pt_2 struttura della cucina nella sua interezza alla , il mobile dell'ingresso al , la camera da Pt_1 Pt_2 letto nella sua interezza escluso il materasso e l'armadio al , lavatrice e asciugatrice alla Pt_2
. I figli minori verranno affidati in via congiunta ai coniugi e verranno collocati Pt_1 prevalentemente con la madre , nella casa coniugale. Il IG. terrà Parte_1 Parte_2 con sé i figli minori, così come meglio precisato nel piano genitoriale, due giorni a settimana, nello specifico il 16/17:00 alle 20:30 oltre due week-end alterni al mese dal sabato all'uscita di scuola, dove si recherà lui stesso per il prelevamento dei figli, alla domenica alle ore 20:30. Sul punto occorre precisare che detto dovere-diritto di visita si intenderà completo dal mese di aprile 2025 quando il riavrà la propria patente. Pertanto, dal mese di aprile 2025 lo stesso andrà Parte_2
a prendere i figli e li riaccompagnerà a casa come innanzi stabilito, giorni che potranno essere implementati/modificati in base alla volontà dei minori nonché tenendo conto degli impegni scolastici e degli impegni lavorativi dei genitori previa comunicazione in modalità anticipata. Nei giorni in cui i minori non saranno con il padre lo stesso avrà diritto ad effettuare una telefonata/videochiamata agli stessi alle ore 15:00, orario che potrà subire variazioni in base agli impegni dei minori e agli impegni dei genitori;
resta inteso che i genitori si impegnano a riferire, qualora richiesto, delle condizioni riguardanti i figli durante l'esercizio del proprio diritto-dovere di vista. Il padre Pt_2
2 alternativamente con l'altro genitore, potrà tenere con sé i figli minori per le festività di Pt_2
Natale o Capodanno, nonché Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli le festività Natalizie e/o Pasquali, possa trascorrere con lo stesso, quelle di Capodanno e/o della Pasquetta e viceversa. La predetta condizione è subordinata alla successiva decisione dei genitori di trascorrere periodi più lunghi delle vacanze e festività. Il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli minori per un periodo di vacanza durante le ferie estive di 15 giorni, anche suddivisi, secondo le modalità e tempi da concordare con il coniuge allocatario: si intende, che ciascun coniuge dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo in cui le vacanze verranno trascorse. Viene stabilito a carico del IG. l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla , a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 Parte_1 mensili per tutte e due i figli minori (€ 250,00 a figlio), aggiornabili annualmente secondo gli indici
Istat correnti. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 18 di ogni mese sulle coordinate bancarie della IG.ra . L'assegno unico spettante per ciascun figlio minore, pari Parte_1
a € 230,00 circa, venga attribuito per il 100% alla IG.ra . Dispone che le spese Parte_1 straordinarie siano suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nello specifico sono da intendersi SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Sono
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per l e quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Infine sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove, fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi
3 di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Spese straordinarie che dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori, ad eccezione di quelle straordinarie relative alla vita quotidiana, utili, indifferibili ed urgenti;
le spese straordinarie concordate dovranno essere richieste tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'ex coniuge entro 30 giorni dal sostenimento delle stesse con allegata documentazione comprovante l'esborso; il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta;
il genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'ex coniuge manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il mancato rimborso delle spese straordinarie sarà oggetto di azione esecutiva. I ricorrenti avendo redditi propri rinunciano espressamente a qualsivoglia somma a titolo di alimenti. La IG.ra si impegna a consegnare al il Bancomat relativo Parte_1 Parte_2 al c/c cointestato su di cui residua la somma di € 3.845,00 spettante al IG. avendo la Parte_2
IG.ra prelevato la propria metà in data 04/03/2024. Si precisa che il IG. Pt_1 Parte_2 procederà a chiudere il conto o intestarlo solo a se stesso. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. La IG.ra , infine, restituirà tutti i vestiti e i beni mobili del IG. Parte_1 [...] ancora situati nella casa coniugale nonché restituirà allo stesso una catenina d'oro e la Pt_2 fede.”.
All'udienza del 03.07.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate e la causa è stata riservata in decisione.
4 Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce delle note depositate dai difensori e sottoscritte dai ricorrenti.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto
(v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del
Comune di Potenza, per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il
Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 Pt_1
con ricorso del 30.04.2024, richiamata la sentenza parziale di omologa della separazione
[...] consensuale - n. 10/2025, pubblicata il 07/01/2025 - già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in Potenza il 04/07/2015, Parte_2 Parte_1
5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'anno 2015, parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Atto nr. 19;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 03/07/2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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