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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 699/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 07.03.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 699/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
De Luca;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Carmela Mafrica;
C.F._2
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 245/2024 del Giudice di Pace di Palmi.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 07.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione e convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Palmi per ottenere il pagamento di € 3.952,33 in
Parte_1 forza del buono fruttifero postale a termine dell'importo nominale di euro 1.000,00, aumentato degli interessi. In subordine, chiedevano di condannare al risarcimento dei
Parte_1 danni subiti da essi attori per essere incorsi nella incolpevole prescrizione del diritto di credito di cui al buono fruttifero de quo, non avendo essi mai ricevuto, dalla stessa il
Parte_1 foglio informativo che indicava la data di scadenza dei buoni e il relativo termine di prescrizione. si costituiva in giudizio, contestando in toto gli assunti avversari, e
Parte_1 chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, essendosi il diritto di credito prescritto e non sussistendo comunque i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di essa convenuta (fermo restando la prescrizione anche dell'azione risarcitoria).
Con sentenza nr. 245/2024, depositata e pubblicata il 30.05.2024, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore delle Parte_1 attrici della somma corrispondente al valore capitale del BFP stesso, oltre agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza del buono fino al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva, quindi, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, appello avverso la sentenza nr. 245/2024 del Giudice di Pace di Palmi, chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata per i motivi già posti a fondamento delle proprie difese in primo grado.
La causa veniva istruita in via documentale e, infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.03.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. Nel merito, l'appello proposto è fondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
Si precisa che l'appellante ha integralmente contestato le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado e, pertanto, il giudice d'appello è chiamato a una nuova valutazione delle domande proposte in primo grado.
2.1. Innanzitutto, con riferimento alla domanda di adempimento, questo Tribunale ritiene fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il buono postale fruttifero sottoscritto dalle appellate in data 23.05.2002 appartiene alla serie AA4. E', invero, pacifico tra le parti: a) che il predetto BFP è stato emesso a seguito dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 18 aprile 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/05/2002); b) che si tratta di buono a termine. Il buono oggetto di causa è, dunque, necessariamente della serie "AA4", di durata massima di 7 anni e con termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza dei buoni stessi, come previsto dall'art. 8 del D.M. del Tesoro 19.12.2000; e ciè poiché, tenuto conto della data di
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emissione e dell'indicazione a termine, non vi è altra categoria cui ricondurre il suddetto buono fruttifero. Pertanto, nel caso in esame il BFP, secondo la normativa vigente in materia, risulta scaduto in data 23.05.2009 (“al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” in base a quanto dispone il D.M. istitutivo delle serie) e, in quanto tale, risulta essere prescritto in data 31.12.2019 e, dunque, in data anteriore al 2022, data in cui per la prima volta e Controparte_1 [...]
hanno inteso fare valere il proprio diritto di credito (si precisa Parte_2 CP_3 che le modalità di calcolo della prescrizione non sono di per sé, state contestate dalla parte attrice, odierna appellata;
orbene, facendo la normativa genericamente riferimento alla scadenza dei buoni al settimo anno successivo all'anno di emissione, è più corretto individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel 31dicembre del settimo anno successivo all'anno di emissione e, quindi, all'ultimo giorno dell'anno solare, in assenza di un riferimento normativo a un giorno specifico). Né risulta agli atti prova di un atto interruttivo della prescrizione antecedente alla data della richiesta di pagamento effettuata solamente nel 2022; difatti, le odierne appellate, per loro stessa ammissione, hanno dichiarato di avere effettuato la prima richiesta di rimborso in data 17.05.2022 (sull'onere della prova dell'atto interruttivo, cfr. Cass. Civ. nr. 5413/2021). A nulla rilevano, sul punto, le deduzioni formulate dalle appellate circa le caratteristiche dei buoni e la loro prescrizione, poiché è pacifica la circostanza che sul buono oggetto di causa è espressamente indicata la natura “a termine” (con scritta perfettamente leggibile, che esclude la possibilità di riscossione sine die) e detta dicitura rende riconducibile il buono de quo, in considerazione della data di emissione, alla sola serie “AA4”.
In definitiva, le informazioni contenute sul buono erano e sono, quindi, sufficienti al fine di consentire la conoscenza, in capo ai sottoscrittori, della natura a termine del buono – riconducibili, per quanto detto, alla serie “AA4” - e dei tempi di prescrizione del credito, comunque individuati dal decreto ministeriale istitutivo della serie (sul punto, si ricorda che, a partire dagli anni 2000 sono stati emessi buoni fruttiferi postali con la dicitura “a termine” e tali buoni fruttiferi postali prevedono condizioni modificative rispetto all'impianto precedente, modifica avvenuta in forza di quanto previsto dall'art. 7, co 3, D. Lvo n. 284/1999, che ha disposto l'abrogazione del capo VI del D.P.R. 156/1973 c.d. codice postale;
difatti, l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 19.12.2000, testualmente dispone: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per
SERIE con decreti del Ministero del Tesor, del Bilancio e della Programmazione Economica, adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”, mentre l'art. 8 introduce la prescrizione di dieci anni dei diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali, decorrente dalla data di scadenza;
sul punto, si ricorda che la stessa Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza nr. 1687/2025, ha ribadito gli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP – v. anche Cass. Civ. nr. 22619/2023; cfr. anche Cass. civ SS.UU. nr.
3963/2019, secondo cui i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non anche titoli di credito;
in altri termini, i BFP rappresentano, appunto, un mero titolo di legittimazione all'incasso, utile solo ad individuare l'avente diritto alla prestazione ex art. 2002 c.c. e non il titolo giuridico
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(ossia un titolo di credito) fondante la pretesa e regolante i rapporti tra le parti, che invece discendono direttamente dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tanto che tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; da ciò consegue che eventuali errori, manchevolezze od omissioni nel titolo sono irrilevanti al fine della regolazione del rapporto giuridico tra le parti insorto con la sottoscrizione dello stesso, poiché detta regolazione discende direttamente dalla normativa ministeriale, la quale prevale sul dato emergente dal titolo o integra il dato manchevole dal titolo;
detta interpretazione è stata confermata dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 26/2020; peraltro, da tale impostazione, deriva che la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione dei buoni, dei loro rendimenti e della loro scadenza, senza che la vincolatività delle prescrizioni normative dipenda dal rispetto degli eventuali obblighi informativi posti a carico di ). Parte_1
Per le motivazioni innanzi specificate, ne conviene che l'indicazione “a termine” rendeva e rende comprensibile ad un sottoscrittore di “media diligenza” l'esistenza di un termine prescrizionale entro cui fare valere il diritto, rilevando, in questa sede, solo il profilo della conoscibilità, in capo agli aventi diritto, della esistenza di un termine prescrizionale entro cui il loro diritto sarebbe dovuto essere fatto valere: è, quindi, dirimente, in tale prospettiva, la circostanza che, a fronte delle espresse indicazioni circa la natura “a termine” dell'obbligazione, gli attori avrebbero ben potuto evitare la prescrizione del diritto con l'ordinaria diligenza, informandosi della esatta data di scadenza del buono de quo presso qualsiasi Ufficio Postale ovvero mediante accesso al sito web dell'intermediario (oltre che, ovviamente, consultando il decreto ministeriale istitutivo della serie). Dal momento che il buono de quo contiene tutte le indicazioni necessarie a conoscerne la natura e la scadenza, gli effetti estintivi della prescrizione sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia dei titolari del credito, i quali, conoscendo - o, comunque, essendo stati in condizione di conoscere- i termini entro cui esercitare il loro diritto, non si sono attivati tempestivamente. Del resto, tale conclusione è coerente con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, già sopra richiamati, secondo cui la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. Civ nr. 23006/2023; Cass. Civ. nr. 33631/2024); in altri termini, è orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (cfr. Cass., Sez. U., n. 3963/2019; Cass. Civ. nr. 33631/2024).
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In definitiva, dal momento che i buoni de quibus contengono tutte le indicazioni necessarie a conoscerne la natura e la scadenza e che, comunque, tutte le informazioni relative ai BFP oggetto di causa sono contenute nel decreto ministeriale istitutivo della serie, gli effetti estintivi della prescrizione sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia dei titolari del credito, i quali, conoscendo - o, comunque, essendo stati in condizione di conoscere- i termini entro cui esercitare il loro diritto, non si sono attivati tempestivamente. In proposito, non può, invero, che richiamarsi il costante e pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto” (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 20642/2019). Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna causa giuridica che abbia realmente impedito l'esercizio del diritto, non rientrando in tale ipotesi l'(asserita) ignoranza da parte del titolare del termine di scadenza e del successivo termine di prescrizione, tenuto conto che tale circostanza non avrebbe comunque impedito – né sotto un profilo fattuale né sotto un profilo giuridico - agli attori di esercitare il proprio diritto di credito. Né l'eventuale comportamento omissivo di anche ove dimostrato, Parte_1 avrebbe comunque potuto integrare gli estremi per l'operatività della sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c., poiché quest'ultima ipotesi ricorre solo in caso in cui il debitore occultati dolosamente il debito, mentre qui, in ogni caso, la condotta omissiva lamentata – anche ove provata - consisterebbe, al più, nell'omessa comunicazione – colposa - del termine di scadenza dell'obbligazione. Ed infatti, l'art. 2941 c.c. può trovare applicazione quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. Civ. nr. 9113/2007). In altre parole, occorre che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass. Civ. nr. 5535/1980; Cass. Civ. nr. 4030/1977). Tuttavia, nel caso di specie:
a) la condotta omissiva imputata a non costituisce comunque un Parte_1 comportamento fraudolento;
b) in ogni caso, difetterebbero le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c., poichè non si è realizzata un'oggettiva impossibilità per il creditore di agire per ottenere il rimborso ma, al più, la mancata informativa ha determinato una situazione comunque superabile con gli ordinari controlli;
infatti, come già evidenziato, le odierne appellate ben conoscevano la natura “a termine” del Cont proprio diritto di credito (considerata la dicitura apposta visibilmente sui oggetto di causa e, comunque, il contenuto normativo del decreto ministeriale istitutivo della serie); inoltre, come visto, la serie di emissione cui apparteneva il buono era un dato che poteva essere appreso se si
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fosse seguita la normale diligenza esigibile dal creditore, senza eccessivo impegno, poiché tutte le necessarie informazioni erano verificabili presso un qualunque ufficio postale ovvero mediante accesso al sito web dell'intermediario oppure semplicemente consultando la Gazzetta Ufficiale. In definitiva, non può, quindi, affermarsi che gli attori siano stati messi nella obiettiva impossibilità di esercitare il loro diritto al rimborso (cfr. Cass. Civ. nr. 5682/1985; Cass. Civ. nr. 102/1973); condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è, infatti, che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio (Cass. Civ. nr. 4939/1997) e tale condizione è certamente integrata nel caso in esame, senza che possa assumere alcuna rilevanza la lamentata condotta di Parte_1
Stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'azione di adempimento risulta, quindi, infondata, a differenza di quanto erroneamente deciso dal giudice di primo grado. Per tale ragione, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
3. Essendo stata rigettata l'azione principale, si impone l'esame dell'azione risarcitoria, che risulta anch'essa infondata.
Ed infatti, per quanto sin qui esposto, il mancato rimborso dei BFP non deriva da un inadempimento di ma dalla intervenuta prescrizione del diritto di credito, Parte_1 imputabile esclusivamente all'inerzia del sottoscrittore. In altri termini, anche volendo ravvisare un eventuale inadempimento dell'intermediario sotto il profilo degli obblighi informativi, risulterebbe, comunque, assorbente, ex art. 1227 c.c., la condotta negligente di parte appellata, in quanto si ribadisce che il cliente, all'atto della sottoscrizione dei BFP e/o successivamente, ha un preciso onere di diligenza, nel quale deve certamente ricomprendersi l'onere di informarsi circa un elemento fondamentale del contratto sottoscritto, quale, appunto, la durata dell'investimento.
Nel caso de quo, invece, come si è potuto constatare, e Controparte_1 CP_2 hanno violato i predetti obblighi di diligenza e ciò - ai sensi dell'art. 1227 c.c. – è
[...] sufficiente ad interrompere il nesso di causa tra l'eventuale inadempimento di Parte_1
(che a questo punto è superfluo indagare per il principio della ragione più liquida) e i danni conseguenti all'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Anche la domanda risarcitoria, per quanto esposto, è dunque infondata.
3.1. In definitiva, la sentenza nr. 245/2024 del Giudice di Pace di Palmi deve essere annullata e, in riforma della sentenza di primo grado, devono essere rigettate l'azione di adempimento e l'azione risarcitoria proposte da e in integrale Controparte_1 CP_2 Controparte_2 accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
4. In virtù del principio di soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di e , che devono, quindi, essere condannate alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite sostenute da che, in conformità alle tabelle di cui Parte_1 al DM 55/2014, così si liquidano, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00) della natura documentale della stessa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese.
1) € 633,00 per il giudizio di primo grado;
2) € 852,00 per il giudizio di appello (esclusa la fase istruttoria).
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Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza nr.
245/2024 del Giudice di Pace di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e annulla la sentenza nr. 245/2024 del Giudice di Pace di Palmi;
Controparte_2
2) per l'effetto, rigetta la domanda di adempimento proposta da e Controparte_1 [...]
nei confronti di Controparte_2 Parte_1
3) per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di
[...] Parte_1
4) condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 sostenute da che liquida per compenso professionale in € 633,00 per Parte_1 il giudizio di primo grado e € 852,00 per il giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi, li 11 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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