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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. 10590/2024, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. ASCHERO ALESSANDRO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA BERNARDO RICCI, 5 17031 ALBENGA per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1, presso l'Avv. Margherita Casagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: Parte_1 CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie infra formulate e ulteriormente formulande in corso di giudizio:
a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta con decreto ai sensi dell'art. 5, II comma, D. Lgs.. 150/2011 oppure con ordinanza ex art. 5, I comma, D. Lgs. 150/2011
b) Nel merito Accertare e dichiarare l'estinzione del presunto credito sanzionatorio di cui all'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
In ogni caso, annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per le ragioni esposte nel ricorso.
Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
1 L'ordinanza ingiunzione opposta si fondava sul presupposto che la ricorrente, in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata “ ”, non avesse Parte_1 provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2017.
A fondamento delle proprie istanze, la ricorrente ha invece dedotto di non essere mai stata legale rappresentante di alcuna impresa.
Si è costituito l' , facendo presente che “a seguito di riesame della pretesa, in CP_1 via di autotutela, è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed estinto il procedimento sanzionatorio con riferimento all'annualità 2017”.
L' ha, in particolare, precisato quanto segue: CP_2
“Per completezza, la difesa del fa presente che le richieste del evano CP_1 CP_1 origine dalle risultanze formali dell zioni al Registro delle Imprese stesso CP_1 nonché dalla trasmissione delle denunzie contributive mensili relative all'annualità 2017 formalmente provenienti dalla ditta individuale ”. Parte_1
Si osservi, infatti, che era stata iscritta a nome della ricorrente, presso il Registro delle Impres ra di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la ditta individuale ”, la quale aveva denunziato l'assunzione di lavoratori Parte_1 dipendenti e tramesso, tramite il consulente del lavor , i flussi Persona_1
senza tuttavia provvedere al pagamento della contribuzione. Pt_2
A seguito degli accertamenti compiuti nel giudizio radicato innanzi il Tribunale di Savona (conclusosi con sentenza n. 105/24 del 2.04.24) era emerso che l'iscrizione della citata ditta individuale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio era stata richiesta da in qualità di “delegato” della ricorrente, in forza di un Per_2 modulo di incari sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'Ufficio del Registro delle Imprese recante una firma apparentemente riconducibile . Parte_1
Il Tribunale di Savona, accogliendo la querela di falso, con la sentenza n. 105/24, ha dichiarato la falsità del citato modulo di incarico, privandolo quindi di effetti legali.
E' stato quindi accertato con sentenza irrevocabile che il signo abbia Per_2 ottenuto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della ditta individuale intestata alla ricorrente tramite un documento falso”.
In ragione di quanto sopra, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese di lite.
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno formulato conclusioni conformi in tal senso.
In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l' convenuto ha provveduto CP_2
a riesaminare la posizione della ricorrente e ad accoglierne le istanze solamente all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante l' avesse avuto notizia della sentenza del Tribunale di Savona in data CP_2 antecedente alla presentazione del ricorso stesso (cfr. comunicazioni pec inviate dal difensore della ricorrente, docc. 29-31, fascicolo parte ricorrente).
2 Vi è peraltro da dire che l' ha provveduto in corso di causa in via CP_1 amministrativa, senza insistere nel chiedere il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un quarto;
p stante parte, le spese seguono la soccombenza, da porsi comunque in capo all' convenuto in relazione al tardivo riconoscimento delle CP_2 pretese della ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti per un quarto;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dei restanti tre quarti delle spese di lite, che liquida – per tale parte – nella somma di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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