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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8494 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30901/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALITURO PIERO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 NANNI LUCA ( ) VIA CORTE ISOLANI 8 BOLOGNA e dell'avv. C.F._1 MARSANO SILVIA ( VIA CORTE ISOLANI 8 BOLOGNA;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 PIZZORNO CHIARA (CONTUMACE) Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
ha agito in giudizio contro (per brevità: per CP_1 Controparte_2 domandare l'accertamento negativo di una serie di crediti vantati dalla convenuta a titolo di corrispettivo della somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e di penali contrattuali, la ripetizione di quanto pagato indebitamente rispetto ai crediti effettivi, nonché la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla convenuta a titolo di deposito cauzionale versato all'inizio dei rapporti, e, infine, il risarcimento dei danni subiti.
L'attrice sostiene che i crediti vantatati a titolo di corrispettivo non siano dovuti, in parte, in quanto Contr relativi a periodi in cui non era più sua fornitrice, in parte in quanto basati su errori di fatturazione, essendo, oltretutto, stati oggetto di CMOR da parte del nuovo fornitore, ed essendo, quindi, stati pagati a quest'ultimo. afferma che le penali per il recesso non siano dovute essendo stato rispettato il preavviso e la CP_1 procedura richiesta per procedervi. Contr veniva prima dichiarata contumace, non essendosi costituita, pur a seguito di regolare notifica della citazione. Contr Successivamente, il processo si interrompeva essendo intervenuta la liquidazione giudiziale di e veniva riassunto da nei confronti della procedura. CP_1
Si costituiva la procedura per eccepire l'improcedibilità ai sensi dell'art. 151 CCII di tutte le domande svolte nei suoi confronti, anche quelle di accertamento, se e in quanto finalizzate ad una successiva condanna.
In seguito, ha rinunciato alle domande svolte nei confronti della procedura, che ha accettato la CP_1 rinuncia, a spese di lite compensate, così che le parti domandano congiuntamente che venga dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande verso la procedura.
Il Tribunale dichiara quindi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con riguardo alle domande nei confronti della liquidazione giudiziale, e si pronuncerà sulle domande residue, che Contr rivolge nei confronti di in bonis, chiedendo che il Tribunale si pronunci su di esse. CP_1
Prima dell'interruzione del giudizio era stata disposta CTU per accertare se sussistessero i crediti Contr vantati da e contestati da e se sussistessero inoltre i controcrediti vantati dall'attrice a CP_1 titolo di ripetizione dell'indebito. nel processo riassunto domanda che il Tribunale si pronunci sull'accertamento negativo del CP_1 credito vantato dalla convenuta in bonis soltanto con riguardo alla parte di esso che è stata fatta oggetto di CMOR addebitato dal successivo fornitore, la terza , non in causa, già pagato a CP_5 Contr quest'ultimo e già incassato da Inoltre, domanda che il Tribunale dichiari l'illegittimità CP_1 Contr della procedura di CMOR promossa da in assenza dei presupposti normativi e in particolare del credito con essa fatto valere.
Le domande svolte dall'attrice verso la debitrice in bonis sono improcedibili, per i seguenti motivi.
In primo luogo, si rileva che l'attrice non ha riassunto la causa interrotta verso la convenuta in bonis ma solo verso la procedura, quindi andrebbe dichiarata l'estinzione, sia pure ai sensi dell'art. 305 c.p.c., anche rispetto alle domande verso la parte in bonis.
In ogni caso, il Tribunale osserva che nelle sue memorie conclusionali l'attrice non ha chiarito se il credito di ripetizione di quanto versato a titolo di CMOR sia stato da essa insinuato al passivo della liquidazione giudiziale, ciò che renderebbe improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 151 CCII. Su tale credito vi sarebbe pertanto un accertamento nell'ambito della procedura concorsuale, a cui non si pagina 2 di 3 può sovrapporre l'accertamento di questo Giudice neppure nei confronti della parte in bonis, perché si tratta del medesimo credito.
Quanto alla domanda di accertamento della illegittimità della procedura CMOR, si osserva che essa è finalizzata alla restituzione del relativo importo e quindi alla domanda di condanna, improcedibile anche verso la debitrice in bonis: manca pertanto l'interesse ad agire in accertamento.
Infatti, la domanda di condanna al pagamento del credito da restituzione, presuppone l'accertamento dell'esistenza del medesimo credito, devoluto alla procedura concorsuale, come sopra scritto. Contr Poiché in bonis non si è costituita, il Tribunale, che dichiara l'improcedibilità delle domande nei confronti di questa convenuta, non si deve pronunciare sulle spese di lite.
Quanto alla decisione sul carico del compenso del CTU, si osserva che l'estinzione delle domande verso la parte in bonis, non consente al Giudice di porlo, neanche in parte, a carico di quest'ultima, perché implicherebbe l'accoglimento implicito della domanda, peraltro non svolta dall'attrice, di rivalsa di quanto eventualmente pagato dall'attrice al consulente, in ottemperanza dell'ordinanza che aveva disposto al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibili le domande avanzate da contro CP_1 Controparte_2 in bonis;
[...] nulla sulle spese di lite.
Milano, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30901/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALITURO PIERO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 NANNI LUCA ( ) VIA CORTE ISOLANI 8 BOLOGNA e dell'avv. C.F._1 MARSANO SILVIA ( VIA CORTE ISOLANI 8 BOLOGNA;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 PIZZORNO CHIARA (CONTUMACE) Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
ha agito in giudizio contro (per brevità: per CP_1 Controparte_2 domandare l'accertamento negativo di una serie di crediti vantati dalla convenuta a titolo di corrispettivo della somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e di penali contrattuali, la ripetizione di quanto pagato indebitamente rispetto ai crediti effettivi, nonché la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla convenuta a titolo di deposito cauzionale versato all'inizio dei rapporti, e, infine, il risarcimento dei danni subiti.
L'attrice sostiene che i crediti vantatati a titolo di corrispettivo non siano dovuti, in parte, in quanto Contr relativi a periodi in cui non era più sua fornitrice, in parte in quanto basati su errori di fatturazione, essendo, oltretutto, stati oggetto di CMOR da parte del nuovo fornitore, ed essendo, quindi, stati pagati a quest'ultimo. afferma che le penali per il recesso non siano dovute essendo stato rispettato il preavviso e la CP_1 procedura richiesta per procedervi. Contr veniva prima dichiarata contumace, non essendosi costituita, pur a seguito di regolare notifica della citazione. Contr Successivamente, il processo si interrompeva essendo intervenuta la liquidazione giudiziale di e veniva riassunto da nei confronti della procedura. CP_1
Si costituiva la procedura per eccepire l'improcedibilità ai sensi dell'art. 151 CCII di tutte le domande svolte nei suoi confronti, anche quelle di accertamento, se e in quanto finalizzate ad una successiva condanna.
In seguito, ha rinunciato alle domande svolte nei confronti della procedura, che ha accettato la CP_1 rinuncia, a spese di lite compensate, così che le parti domandano congiuntamente che venga dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande verso la procedura.
Il Tribunale dichiara quindi l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con riguardo alle domande nei confronti della liquidazione giudiziale, e si pronuncerà sulle domande residue, che Contr rivolge nei confronti di in bonis, chiedendo che il Tribunale si pronunci su di esse. CP_1
Prima dell'interruzione del giudizio era stata disposta CTU per accertare se sussistessero i crediti Contr vantati da e contestati da e se sussistessero inoltre i controcrediti vantati dall'attrice a CP_1 titolo di ripetizione dell'indebito. nel processo riassunto domanda che il Tribunale si pronunci sull'accertamento negativo del CP_1 credito vantato dalla convenuta in bonis soltanto con riguardo alla parte di esso che è stata fatta oggetto di CMOR addebitato dal successivo fornitore, la terza , non in causa, già pagato a CP_5 Contr quest'ultimo e già incassato da Inoltre, domanda che il Tribunale dichiari l'illegittimità CP_1 Contr della procedura di CMOR promossa da in assenza dei presupposti normativi e in particolare del credito con essa fatto valere.
Le domande svolte dall'attrice verso la debitrice in bonis sono improcedibili, per i seguenti motivi.
In primo luogo, si rileva che l'attrice non ha riassunto la causa interrotta verso la convenuta in bonis ma solo verso la procedura, quindi andrebbe dichiarata l'estinzione, sia pure ai sensi dell'art. 305 c.p.c., anche rispetto alle domande verso la parte in bonis.
In ogni caso, il Tribunale osserva che nelle sue memorie conclusionali l'attrice non ha chiarito se il credito di ripetizione di quanto versato a titolo di CMOR sia stato da essa insinuato al passivo della liquidazione giudiziale, ciò che renderebbe improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 151 CCII. Su tale credito vi sarebbe pertanto un accertamento nell'ambito della procedura concorsuale, a cui non si pagina 2 di 3 può sovrapporre l'accertamento di questo Giudice neppure nei confronti della parte in bonis, perché si tratta del medesimo credito.
Quanto alla domanda di accertamento della illegittimità della procedura CMOR, si osserva che essa è finalizzata alla restituzione del relativo importo e quindi alla domanda di condanna, improcedibile anche verso la debitrice in bonis: manca pertanto l'interesse ad agire in accertamento.
Infatti, la domanda di condanna al pagamento del credito da restituzione, presuppone l'accertamento dell'esistenza del medesimo credito, devoluto alla procedura concorsuale, come sopra scritto. Contr Poiché in bonis non si è costituita, il Tribunale, che dichiara l'improcedibilità delle domande nei confronti di questa convenuta, non si deve pronunciare sulle spese di lite.
Quanto alla decisione sul carico del compenso del CTU, si osserva che l'estinzione delle domande verso la parte in bonis, non consente al Giudice di porlo, neanche in parte, a carico di quest'ultima, perché implicherebbe l'accoglimento implicito della domanda, peraltro non svolta dall'attrice, di rivalsa di quanto eventualmente pagato dall'attrice al consulente, in ottemperanza dell'ordinanza che aveva disposto al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibili le domande avanzate da contro CP_1 Controparte_2 in bonis;
[...] nulla sulle spese di lite.
Milano, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3