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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6314 del ruolo generale per l'anno 2018, vertente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliata al Corso Vittorio Emanuele n.58;
-PARTE OPPONENTE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Barnaba n.30;
-PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il Parte_1
ha adito l'intestato tribunale, affinchè fosse revocato il decreto ingiuntivo n.
[...]
1355/2018. All'uopo, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito per essere competente il Tribunale di Salerno (quale foro erariale) nonché, nel merito, ha dedotto di aver pagato le somme ingiunte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2019, la banca si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente va accolta.
Giova ricordare che l'art. 25 c.p.c. prevede che “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza
e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [18 ss.]. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Tale disposizione è considerata di stretta interpretazione, sicché il foro erariale si applica solo alle controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato.
Ciò posto, le istituzioni scolastiche sono sicuramente ricomprese nel novero delle amministrazioni dello Stato, poiché la giurisprudenza di legittimiutà ritiene che “le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera
b), d.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7-bis, il quale determina l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli artt. 1 e 11 del r. d. n. 1611 del 1933 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale” (Cass. ord. 12977/2004).
In secondo luogo, non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione del foro erariale previste dall'art. 7 R.D. 1611/1933, poiché la controversia in oggetto non rientra nella competenza del giudice di pace.
Ne consegue pertanto che, in accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €.52.001,00 e €.260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
• dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Salerno quale foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c.;
• fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 1355/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore;
• condanna la a corrispondere al Controparte_1 [...]
la somma di €. 1.138,50 a titolo di esborsi nonché Parte_1 la somma di 8.500,00 (oltre accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in data 23.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso