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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2683/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Anna Iaria
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2023, con il quale è stato condannato a versare, in favore della
[...]
l'importo Controparte_2
Pag. 1 a 4 complessivo di € 111.932,29, a titolo di contribuzione dovuta per gli anni dal 2004 al 2021, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
1.1. A sostegno della domanda, ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria, la sua estinzione per intervenuta prescrizione, la decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo le somme ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la inintellegibilità degli interessi applicati.
2. Si è costituita parte opposta, la quale ha argomentato per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opposizione è inammissibile.
4. Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso per il recupero di contributi non riscossi, con la conseguenza che l'azione di opposizione andava promossa con osservanza del rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ovvero con ricorso al giudice del lavoro da depositarsi entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
4.1. Peraltro, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso in cui detta opposizione sia erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 641
c.p.c., avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione. È stato, infatti, affermato che «nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione invece che con il ricorso di cui all'art. 414 c.p.c., dà luogo ad un caso di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, se l'atto non viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art.
641 comma 1 c.p.c., ancorché sia già stato notificato entro detto termine» (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/1992, n. 11318).
4.2. In altri termini, l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa
Pag. 2 a 4 può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n. 2714 del 1991; Cass., nr. 60/2016).
4.3. Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 927 del 13.01.2022, hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro, salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto. Infatti, è stato precisato che ove l'opposizione risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti, alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione.
4.4. Orbene, nella fattispecie de qua, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 11.10.2023 (cfr. all. al fascicolo di parte opposta), sicché la causa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 20.11.2023.
4.5. Tuttavia, l'odierno opponente ha, in un primo momento notificato tempestivamente un atto di citazione in opposizione in data 14.11.23, dinanzi al
Tribunale civile di Catanzaro ma non risulta che, invece, abbia iscritto a ruolo nei termini, procedendo a depositare un nuovo ricorso dinanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Catanzaro: l'iscrizione è avvenuta, tuttavia, in data 21.11.2023, allorquando erano già decorsi più di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
4.6. La tardiva proposizione dell'opposizione rende pertanto l'azione senza dubbio inammissibile, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto previsto dall'art. 653 c.p.c.
4.7. Non sussistono, infine, i presupposti per concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., così come richiesto da parte opponente, atteso che la scelta di assegnare il suddetto termine, da parte del
Giudice, è puramente discrezionale, così come statuito dalla norma stessa. Pertanto, la mancata concessione non determina in alcun modo la violazione del diritto di
Pag. 3 a 4 difesa delle parti, dal momento che, nel caso di specie, specie tenuto conto del tenore della decisione (e della sua immediata definizione in rito), le stesse – e in particolare l'opponente – avevano avuto la possibilità di argomentare sulla questione della tardività dell'opposizione sia con le note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/10/2024, sia con quelle in sostituzione della successiva udienza del 21/02/2025.
5. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€
111.932,29), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 473/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivi € 4.201,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2683/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Anna Iaria
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2023, con il quale è stato condannato a versare, in favore della
[...]
l'importo Controparte_2
Pag. 1 a 4 complessivo di € 111.932,29, a titolo di contribuzione dovuta per gli anni dal 2004 al 2021, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
1.1. A sostegno della domanda, ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria, la sua estinzione per intervenuta prescrizione, la decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo le somme ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la inintellegibilità degli interessi applicati.
2. Si è costituita parte opposta, la quale ha argomentato per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. L'opposizione è inammissibile.
4. Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso per il recupero di contributi non riscossi, con la conseguenza che l'azione di opposizione andava promossa con osservanza del rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ovvero con ricorso al giudice del lavoro da depositarsi entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
4.1. Peraltro, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso in cui detta opposizione sia erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 641
c.p.c., avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione. È stato, infatti, affermato che «nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione invece che con il ricorso di cui all'art. 414 c.p.c., dà luogo ad un caso di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, se l'atto non viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art.
641 comma 1 c.p.c., ancorché sia già stato notificato entro detto termine» (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/1992, n. 11318).
4.2. In altri termini, l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa
Pag. 2 a 4 può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n. 2714 del 1991; Cass., nr. 60/2016).
4.3. Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 927 del 13.01.2022, hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro, salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto. Infatti, è stato precisato che ove l'opposizione risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti, alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione.
4.4. Orbene, nella fattispecie de qua, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 11.10.2023 (cfr. all. al fascicolo di parte opposta), sicché la causa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 20.11.2023.
4.5. Tuttavia, l'odierno opponente ha, in un primo momento notificato tempestivamente un atto di citazione in opposizione in data 14.11.23, dinanzi al
Tribunale civile di Catanzaro ma non risulta che, invece, abbia iscritto a ruolo nei termini, procedendo a depositare un nuovo ricorso dinanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Catanzaro: l'iscrizione è avvenuta, tuttavia, in data 21.11.2023, allorquando erano già decorsi più di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
4.6. La tardiva proposizione dell'opposizione rende pertanto l'azione senza dubbio inammissibile, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto previsto dall'art. 653 c.p.c.
4.7. Non sussistono, infine, i presupposti per concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., così come richiesto da parte opponente, atteso che la scelta di assegnare il suddetto termine, da parte del
Giudice, è puramente discrezionale, così come statuito dalla norma stessa. Pertanto, la mancata concessione non determina in alcun modo la violazione del diritto di
Pag. 3 a 4 difesa delle parti, dal momento che, nel caso di specie, specie tenuto conto del tenore della decisione (e della sua immediata definizione in rito), le stesse – e in particolare l'opponente – avevano avuto la possibilità di argomentare sulla questione della tardività dell'opposizione sia con le note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/10/2024, sia con quelle in sostituzione della successiva udienza del 21/02/2025.
5. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€
111.932,29), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 473/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivi € 4.201,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4