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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1426 del 2023 R.G., pendente tra:
, nata a Vibo Valentia (VV) in [...] 23 giugno Parte_1
1982 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco C.F._1
Alessandria ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte ricorrente-
e
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
(C.F. ; C.F._2
-parte resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute
1 circostanze, modificare le condizioni … disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e di conseguenza, autorizzare la sig.ra
[...]
in via esclusiva ad adottare qualsiasi atto nell'interesse dei Parte_1
minori, quale istruzione, rapporti con istituti bancari e/o postali, richiesta di documenti di identità e/o richiesta di rilascio di passaporti...”.
La parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica. Pertanto, in data 16 maggio 2024, questo giudice ha dichiarato la contumacia di . Controparte_1
Nel corso del giudizio è stata ascoltata la minore e sono state SO
disposte indagini sociali.
Il procedimento è stato istruito anche mediante prova testimoniale.
Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Infine, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 473 bis 28 c.p.c. in data 13 dicembre 2024.
****
Parte ricorrente, nell'incardinare il presente giudizio, ha chiesto la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n.
492 del 2022, depositata dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia in data 12 luglio 2022, nel punto in cui è stato concordato tra le parti e, quindi, disposto l'affido condiviso dei quattro figli minori: nata nel 2008, SO
, nato nel 2012, nata nel 2014, e CP_2 CP_3 Parte_2
nato nel 2018.
[...]
Pertanto, in questa sede, occorre, preliminarmente, verificare se, tra la data in cui è stata pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e la proposizione del ricorso, siano intervenute circostanze nuove idonee a giustificare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, atteso che non è possibile procedere a una mera rivisitazione del suddetto provvedimento in assenza di qualsivoglia elemento “sopravvenuto”.
Ebbene, ritiene il collegio che nella vicenda in rilievo sussistono i presupposti per procedere alla modifica richiesta per le ragioni di seguito dettagliate. 2 La ricorrente ha motivato la domanda deducendo che “il Sig. P_
, a partire dal mese di giugno 2023, è ritornato nel paese di origine
[...]
ovvero in Marocco ed ha cominciato a disinteressarsi sempre di più dell'educazione e dello sviluppo dei figli, lasciandoli alla gestione esclusiva della madre ”. Parte_1
Quanto rappresentato da - non smentito dal resistente Parte_1
che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio - ha trovato pieno conforto nelle risultanze istruttorie del giudizio che hanno confermato l'assenza del padre nella vita dei figli.
Infatti, a corroborare le prospettazioni difensive della ricorrente intervengono sia le dichiarazioni rese dalla minore sia le informazioni Persona_2
fornite dai testi escussi2 - sulla cui intrinseca attendibilità e connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza - nonché gli esiti delle indagini sociali delegate.
E la circostanza che il padre, successivamente alla pronuncia della sentenza, abbia diradato e poi interrotto i rapporti con i figli minori costituisce certamente elemento sopravvenuto ai fini della valutazione della modifica richiesta.
Ora, prima di procedere all'esame degli elementi che caratterizzano la vicenda in esame, occorre rilevare che l'art. 337 ter c.c., al comma 2, prevede che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta 1 Cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2024 ove si legge: “a giugno 2023 sono tornata a Vibo da mia mamma. Da quel momento, non ho più visto AP però ci siamo sentiti telefonicamente fino a ottobre 2023. Ho provato a contattarlo altre volte però il telefono non riceve chiamate. Ho anche scritto messaggi ma mi sono accorta che AP non ha neanche ricevuto i messaggi”. 2 Cfr.:1) le dichiarazioni rese da all'udienza del 13 settembre 2024: <<“A.D.R.: Testimone_1
“sono vicina di casa di mica in quanto i nostri figli più piccoli vanno Parte_1 a scuola insieme. Ci f ente”. : “confermo le circostanze di cui al Tes_2 capitolo 1 e aggiungo di aver visto la parte resistente no fa circa, a fine maggio – inizio giugno. Successivamente non lo ho più visto”; “confermo le circostanze di cui al capitolo Tes_2 n. 2 e preciso che io vedo la signora tutti i giorni prendersi cura dei figli. In particolare, il bimbo più piccolo ha bisogno di cure e la mamma lo assiste”>>; 2) le dichiarazioni rese da
[...] all'udienza del 13 settembre 2024: <<“ “in ordine al Testimone_3 Tes_2 ze e preciso che non vediamo più il resis 14 – 15 mesi”; “in Tes_2 ordine al capitolo 2, confermo le circostanze”>>. 3 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli - che costituisce espressione massima del principio di bigenitorialità - “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 16593 del
2008).
Pertanto, alla regola dell'affido condiviso può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Vi è infatti l'assoluta necessità che i genitori, insieme, siano in grado di delineare un progetto comune per la crescita e l'educazione dei figli.
Ove, invece, ad occuparsi dei figli sia unicamente un genitore senza l'intervento dell'altro - che a partire da un certo momento in poi non si è più impegnato a coltivare un rapporto continuativo con i minori - si è in presenza di condizioni peculiari che costituiscono un ostacolo insormontabile alla responsabile cooperazione nell'interesse della prole, la quale nell'affido condiviso deve tradursi in forme di serena partecipazione nella vita quotidiana del minore, nella disponibilità a cogliere le sue esigenze e nell'elaborazione con l'altro genitore, passo dopo passo, del modello educativo da seguire.
Dunque, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che, nel caso che occupa, l'attuale assenza del padre nella vita dei figli sia di ostacolo a una piena condivisione degli obiettivi educativi e induce a ritenere che un eventuale affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la prole.
Non vi è dubbio, infatti, che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita 4 integra un comportamento sintomatico della inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso.
Pertanto, l'allegato disinteresse del padre rispetto ai bisogni sia morali che materiali dei figli - non avversato da alcuna prova contraria e corroborato anche dalla condotta del convenuto, non costituitosi in giudizio - legittima l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ricorrente.
Tale conclusione parte dall'assunto che perché l'affido condiviso possa raggiungere i suoi obiettivi occorre l'effettivo impegno collaborativo di entrambi i genitori.
Evenienza, questa, che nella specie manca del tutto atteso che il padre è da lungo tempo assente e non contribuisce fattivamente alla serena crescita dei minori sotto ogni profilo.
In una simile situazione, l'affido condiviso appare essere dannoso per i minori.
In questo contesto va, comunque, precisato che l'affido esclusivo non comporta l'impossibilità per l'altro genitore di vedere i figli ma consente al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole senza il consenso del padre.
Va, quindi, disposto l'affidamento esclusivo dei minori SO
, e in favore della madre CP_2 CP_3 Parte_2
- che ha mostrato di essere in grado di assicurare un contesto di vita adeguato a soddisfare le esigenze materiali, morali e psicologiche dei figli - con collocazione presso la stessa, che, pertanto, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai figli, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per i minori senza il consenso del padre.
Resta ferma la facoltà del padre di vedere i figli, qualora vorrà, con l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti che provvederanno a disciplinare i tempi e le modalità degli incontri e li sospenderanno ove gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per il benessere dei minori. 5 L'intervento in rilievo appare necessario stante la duratura assenza del padre nella quotidianità dei minori che rende indispensabile il ricorso a figure di assistenza e supporto ai fini di un eventuale riattivazione degli incontri padre
- figli.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione alla luce delle questioni affrontate, dell'oggetto del giudizio, della natura della domanda e della circostanza che la stessa non è stata sostanzialmente contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1426 del 2023 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, modificando la sentenza (n. 492 del 2022) di scioglimento del matrimonio, dispone l'affidamento esclusivo dei minori
, e in SO CP_2 CP_3 Parte_2
favore di che eserciterà, in via esclusiva, la responsabilità Parte_1
genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana nonché per le questioni di maggiore interesse per i minori riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la residenza abituale e l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- conferma la collocazione dei minori presso la madre con facoltà del padre,
, di vederli, qualora vorrà, con l'intervento dei Servizi Controparte_1
Sociali territorialmente competenti che provvederanno a disciplinare i tempi e la modalità degli incontri e li sospenderanno ove gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per il benessere dei figli;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli 6