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Sentenza 12 gennaio 2022
Sentenza 12 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2022, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 4 dicembre 2020 (dep. il 12 gennaio 2021) la Corte di appello di Brescia - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di AS OL e in parziale riforma della pronuncia in data 11 giugno 2012 del Tribunale di Brescia: - ha concesso allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena detentiva a lui irrogata (con il beneficio della sospensione condizionale) e parimenti in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, ha revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e le statuizioni civili disposte nei suoi confronti;
- ha confermato nel resto la sentenza gravata, che aveva affermato la responsabilità del OL per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 676 Anno 2022 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/10/2021 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di secondo grado formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - indicate negli artt. 110 cod. pen., 223 e 216 legge fall. e 2112 cod. civ. - in relazione al riconoscimento della responsabilità del OL, quale extraneus, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un ramo di azienda della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s.; nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 22 maggio 2012. 2.2. Con il secondo motivo è stata allegata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a sostegno del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., richiesta con il gravame in via gradata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 110 cod. pen., 223 e 216 legge fall. e 2112 cod. civ. e il vizio di motivazione. La difesa ha premesso che a AS OL è stato ascritto il concorso con TO CC - socio accomandatario della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s. - nella distrazione di un ramo di azienda di quest'ultima società in favore della neocostituita AL SC s.r.l. (di cui il OL - amministratore della CTA SC s.a.s., creditrice della fallita - ha assunto la carica di amministratore unico), e in particolare del ramo avente ad oggetto il commercio di prodotti ittici al minuto, ceduto senza alcun corrispettivo (segnatamente per l'avviamento) e senza assumere i rapporti di debito ad esso relativi. E ciò in quanto il OL e il CC avrebbero di concerto pianificato una sostanziale operazione di spoglio della fallita, relativa alla detta attività di commercio al minuto. Ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione sarebbe erronea in diritto, perché non terrebbe conto delle norme civili relative al ramo di azienda e alla sua cessione, e comunque contraddittoria rispetto a quanto rassegnato dai testimoni escussi in giudizio. Difatti, difetterebbe un negozio formale tra il CC e il OL da cui inferire l'accordo tra i due (come riportato pure dalla Corte di appello); tuttavia, i Giudici di merito avrebbero superato il dato formale alla luce della mera contestualità tra la cessazione dell'attività al minuto della fallita e l'intrapresa di un'attività simile da parte della AL SC s.r.I., ravvisando una vera e propria continuazione dell'attività della IC ON s.a.s. e, dunque, una cessione di fatto senza corrispettivo, così non considerando i princìpi posti dalla giurisprudenza civile ,di 2 questa Corte sulla nozione di ramo di azienda (secondo cui: per ramo d'azienda «deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo» - così Sez. L, n. 271 del 23/10/2007, dep. 2008, Roselli/ITCG AR MO e altri;
ed elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda sarebbe «l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi» e quindi di «svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione»- così Sez. L, n. 1316 del 02/11/2016, dep. 2017, Cernò e altri/WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. e altri). Nel caso in esame difetterebbe l'identità tra la nuova attività e quella già esercita dalla fallita, come emergerebbe dalle deposizioni testimoniali. Difatti: il passaggio dei dipendenti dall'uno all'altro ente, salvo che per CI ORRÙ, non è avvenuto in modo diretto, ma dopo un lasso di tempo (come esposto da costoro e, in particolare, da HE AN e NC TURRINI) e il CC è stato assunto dalla AL SC s.r.l. per un periodo limitato;
l'attività principale di quest'ultima era la fornitura per la ristorazione mentre la fallita IC ON era una «pescheria normale»; il pacchetto clienti di quest'ultima non è confluito nella AL SC s.r.l. ma nella NUOVA IC ON s.a.s. E la motivazione della sentenza impugnata si porrebbe in insanabile contrasto con tali elementi probatori, poiché ha ravvisato la «continuità tra il sistema organizzativo e commerciale» della fallita e di AL SC s.r.l. nel fatto che «il numero dei dipendenti assorbiti» abbia costituito la quasi totalità degli assunti e nell'«esercizio della medesima attività economica con i medesimi beni strumentali». Ancora, ad avviso del ricorrente, non potrebbe considerarsi un elemento sufficiente a dimostrare la detta continuità il fatto che fornitrice della AL SC s.r.l. (come già della IC ON) fosse la CTA SC s.a.s., se si considera che anche quest'ultima società era amministrata dal OL. Piuttosto, quest'ultimo ha ammesso di aver perseguito un «piano di sviluppo "aggressivo" [...] al fine di rilevare la fetta di mercato che [...] si sarebbe dispersa per effetto della decozione della IC ON, anche grazie alle informazioni ricevute dall'amico CC», il che non consentirebbe tuttavia di ravvisare una distrazione, alla luce dei canoni civilistici citati. Quanto poi all'acquisizione, da parte della AL SC s.r.I., dell'immobile e degli altri beni previamente nella disponibilità della fallita per effetto di contratti di leasing, la contestazione ha individuato il profitto della distrazione nella mancanza di un corrispettivo versato al fallimento e non nella distrazione ex se dei detti cespiti;
ma questi ultimi sono stati acquistati dal OL direttamente dalla società di leasing - che ne era proprietaria - in epoca successiva alla risoluzione dei relativi contratti di locazione finanziaria con la IC 3 ON;
e comunque la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento al caso, diverso dal presente, in cui l'amministratore sottragga direttamente dalla massa fallimentare i beni in leasing, cagionando un danno ai creditori consistente nell'onere economico derivante dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione, onere che nella specie non sussisteva. Nel caso in esame, invece, il OL - senza alcun concerto con il CC - ha pagato il corrispettivo dell'acquisto direttamente alla società di leasing (al prezzo di stima considerato congruo anche per lo stato di utilizzo dei beni), di modo che non vi potesse essere alcuna richiesta di restituzione sulla massa dei creditori: quindi, avrebbe avuto luogo una cessione del contratto ad altro utilizzatore e il danno che il fallimento avrebbe potuto subire potrebbe individuarsi nel mancato esercizio del diritto di riscatto. Tuttavia, nessuna valutazione in merito al deprezzamento e al danno per la massa è stato allegato, soprattutto perché la IC ON era in stato di decozione e da tempo era stata spogliata dei suoi beni (con la creazione della NUOVA IC ON). Infine, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non potrebbe ritenersi ininfluente il tempo trascorso tra la chiusura della IC ON (avvenuta il 30 gennaio 2009) e l'apertura della AL SC (il 16 giugno 2009); alla luce di quanto esposto, il OL non avrebbe dovuto versare al fallimento alcuna somma a titolo di avviamento;
e, in difetto di un avviamento positivamente apprezzabile, non vi sarebbe stata alcuna distrazione. 1.1. Questa Corte ha già chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può ricorrere anche in presenza di operazioni astrattamente lecite che si rivelino volutamente depauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievoli per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, allorché esse siano poste in essere in relazione ad un'impresa in stato pre-fallimentare (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 - 02; Sez. 5, n.24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943). «Qualunque negozio dispositivo [...] e qualunque operazione societaria [...] può assumere valenza distrattiva o dissipativa, e ciò tanto nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente [...], quanto in quello in cui l'operazione stessa avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento»; in tali ipotesi possono ravvisarsi «condotte che realizzano il paradigma normativo dei reati in questione», occorrendo impedire che «attraverso operazioni di spin -off o di trasformazione societaria» si realizzino «facili elusioni della normativa fallimentare, particolarmente agevole nei gruppi di società e in quelli caratterizzati da rapporti interpersonali tra i suoi membri» (Sez. 5, n. 27930/2020, cit., cui si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali;
cfr. pure Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius Autotrasporti s.r.I., Rv. 281818 - 01). Difatti, «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle 4 azioni apprestate a favore della curatela»» (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 Di Febo, Rv. 260486 - 01); e «anche l'esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento», come il diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., «si concretizzi o meno nell'adozione di strumenti negoziali tipizzati» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.) ovvero nell'«articolato congegno di negozi giuridici tra loro collegati ed apparentemente legittimi» (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi Rv. 279089 - 01) «può costituire uno strumento in frode ai creditori [...], in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.; Sez. 5, n. 15803/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 29187/2021, cit.). In tale ottica, «un ruolo fondamentale è riservato all'elemento psicologico e, in particolare, alla funzione selettiva del dolo. In particolare, muovendo dalla natura di reato di pericolo - concreto - della bancarotta fraudolenta, è stato rimarcato come il dolo generico non richieda né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, [n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli], Rv. 266804 [...]; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgararnella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 - dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801)» (Sez. 5, n. 27930/2020, cit.). 1.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità di AS OL per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con TO CC - socio accomandatario della socio accomandatario della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s., pure dichiarato fallito nella detta qualità - ritenendo che costoro, agendo nella piena consapevolezza dello stato di decozione della detta società e con un intento unitario, abbiano posto in essere una serie di operazioni economiche e negozi giuridici mediante i quali la neocostituita AL SC s.r.l. (amministrata dal OL) si è sostituita alla IC ON nell'attività di vendita al dettaglio, subentrando nella parte di mercato lasciata libera da quest'ultima, acquisendone beni strumentali (a un prezzo inferiore al valore effettivo) e l'avviamento, operando dunque in continuità con essa senza corrispondere quanto dovuto alla fallita (o al fallimento) e senza succedervi nei debiti verso terzi, così depauperandola. La sentenza impugnata: - ha rilevato l'incontestata (in effetti neppure in questa sede) consapevolezza da parte del OL della grave crisi economica della IC ON, in effetti debitrice di un 5 /- / t;
I importo ingente per forniture verso la CTA SC s.r.l. (pure amministrata dal ricorrente) e l'ideazione dell'intera operazione de qua - come esposto dal OL e dal suo commercialista ASARO, allorché sono stati escussi - perché la situazione economica della fallita non consentiva un subentro nella sua attività in via diretta;
- e ha ritenuto che gli atti negoziali posti in essere dal OL siano dimostrativi della sua concertazione con il CC della cessione in parte qua alla AL SC s.r.l. dell'attività già svolta dalla fallita, alla luce segnatamente della loro collocazione temporale rispetto al progredire della procedura fallimentare (da cui si è tratto il «passaggio di informazioni diretto tra cedente e cessionario»), richiamando in particolare: • la costituzione della AL SC s.r.l. il giorno della prima udienza fissata dal Giudice fallimentare;
• la presentazione da parte di tale società della domanda di avvio della propria attività lo stesso giorno (il 30 gennaio 2009) in cui la IC ON aveva restituito al Comune l'autorizzazione a svolgere l'attività di vendita al minuto;
• il pagamento (il 29 dicembre 2008) da parte della AL SC s.r.l. degli oneri necessari per il condono di un abuso edilizio relativo all'immobile presso cui la IC ON esercitava detta attività un mese prima che (il 30 gennaio 2009) la stessa società amministrata dal OL acquistasse la fabbrica dalla proprietaria (ossia dalla società che lo aveva concesso in leasing alla IC ON); • la circostanza, riportata dal OL, che il CC abbia svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto immobiliare in discorso dalla FINECO intervenendo pure direttamente nella fase di contrattazione e presenziando alla stipula della compravendita;
• il divario tra il prezzo corrisposto (euro 388.000,00) e il valore stimato dell'immobile (euro 600.000,00) nel corso della procedura fallimentare - a fronte peraltro di canoni già pagati dalla fallita pari a euro 407.115,00 e a un originario prezzo di acquisto di euro 542.000,00 nel 2005 -, ritenuto eccessivo pur a fronte dell'abuso edilizio commesso in relazione a esso e al suo stato di occupazione (addotti a giustificazione dell'ammontare del prezzo pagato dalla AL SC s.r.I.), considerato pure che l'abuso era già stato sanato dalla stessa società acquirente (versando euro 5.913,00) e che essa non ha subito alcun esborso per la liberazione dell'immobile, avendo acquistato i beni strumentali ivi presenti (da ultimo il 31 gennaio 2009) direttamente dalla IC ON s.a.s., peraltro pagati soltanto dopo il fallimento a richiesta del curatore;
• il diretto interessamento del CC nell'acquisto (il 12 marzo 2009) dalla CENTRO LEASING S.p.A. dei beni strumentali già locati alla fallita, acquisto in relazione al quale il CC ha prestato garanzia diretta, poco più di un mese prima dal fallimento;
6 • la presenza del CC nei medesimi locali aziendali (dove pure erano rimaste le scritture contabili della fallita), che era stato assunto dalla AL SC s.r.l. al momento dell'inizio della propria attività, nel giugno 2009, quale controllore della qualità; • la stipula del contratto per la fornitura di acqua da parte della AL SC s.r.l. già nel febbraio 2019. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale non ha ritenuto decisivo, in senso contrario: - il lasso di tempo (dalla fine di gennaio del 2009 al 16 giugno 2009) intercorso tra la cessazione dell'attività di vendita al minuto della fallita e l'inizio nei medesimi locali dell'attività della AL SC s.r.I., rimarcando come gli atti prodromici all'esercizio di tale ultima attività abbiano avuto luogo pure nel detto periodo;
- la circostanza che solo alcuni dei lavoratori della fallita siano stati assunti dalla AL SC s.r.l. (dopo che taluni avevano svolto attività altrove ovvero erano rimasti «mobilità», dato apprezzato dal Giudice di appello conformemente alle risultanze in atti), atteso che i soggetti che avevano prestato attività per la fallita e assunti dalla AL SC s.r.l. (tra cui per un periodo pure il CC, con funzioni manageriali) costituivano una parte rilevante della forza lavoro di quest'ultima; - il fatto che la AL SC s.r.l. abbia acquisito una clientela solo «parzialmente nuova», operando non solo con clienti al minuto ma anche con i ristoranti, rilevando che - a fronte di tale parziale discontinuità - i fornitori della fallita (non solo la CTA SC s.r.l. pure amministrata dal OL) fossero per lo più i medesimi della AL SC s.r.l. Pertanto, il Giudice di secondo grado ha ribadito che, con le operazioni predette, si è ottenuto il trasferimento alla AL SC s.r.l. del ramo di azienda in discorso, senza la corresponsione di alcun compenso alla fallita per l'avviamento ed acquisendo soltanto gli elementi suscettibili di valutazione positiva della IC ON (inerenti al ramo ceduto) senza invece subentrare nei rapporti di debito ad essa relativi;
ed ha, dunque, ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui il valore del ramo di azienda fosse pressoché nullo, rimarcando come il curatore abbia attribuito al ramo di azienda in discorso un valore minimo di circa euro 120.000,00/150.000,00. In conclusione, la Corte di appello - in conformità ai principi di diritto sopra esposti - e senza che possa ravvisarsi il dedotto travisamento della prova, ha ravvisato nel caso di specie la contestata distrazione, mediante un iter argomentativo analitico e congruo, che ha disatteso in maniera logica la prospettazione difensiva e che, pertanto, è immune da censure (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F., come richiesto con il gravame in via gradata. Il ricorrente ha rassegnato che sul punto 7 1 la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in alcun modo, né potrebbe assumersi che la richiesta difensiva sia stata oggetto di diniego implicito perché la sentenza impugnata non ha mai affrontato, neppure allorché ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, il profilo dell'effettiva entità della somma eventualmente sottratta per effetto della condotta dell'imputato, il cui calcolo era stato esplicitamente contestato. Inoltre, il pregiudizio da attribuire all'imputato, alla luce del fatto distrattivo a lui ascritto, potrebbe inerire non ai ricavi della IC ON s.a.s. - che è stata oggetto di altra operazione distrattiva (in favore della NUOVA IC ON s.r.l. e relativa alla ramo che praticava la vendita all'ingrosso) per cui è stato elevato altro capo di imputazione non nei confronti del OL - ma soltanto alla «quota parte inerente [al]la vendita al minuto». 2.1. Anche il motivo in esame è infondato. La Corte di appello ha fatto riferimento espresso al valore del ramo di azienda in discorso, come detto fissato in un minimo di euro 120.000,00/150.000,00, così determinando il quantum della distrazione (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01). In tal modo, sia pure non ex professo, ha dato conto di aver escluso che la distrazione di cui pure il OL è responsabile abbia arrecato ai creditori un danno particolarmente tenue ovvero non abbia prodotto danno;
e «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2021.
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 4 dicembre 2020 (dep. il 12 gennaio 2021) la Corte di appello di Brescia - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di AS OL e in parziale riforma della pronuncia in data 11 giugno 2012 del Tribunale di Brescia: - ha concesso allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena detentiva a lui irrogata (con il beneficio della sospensione condizionale) e parimenti in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, ha revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e le statuizioni civili disposte nei suoi confronti;
- ha confermato nel resto la sentenza gravata, che aveva affermato la responsabilità del OL per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 676 Anno 2022 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/10/2021 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di secondo grado formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - indicate negli artt. 110 cod. pen., 223 e 216 legge fall. e 2112 cod. civ. - in relazione al riconoscimento della responsabilità del OL, quale extraneus, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un ramo di azienda della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s.; nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 22 maggio 2012. 2.2. Con il secondo motivo è stata allegata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a sostegno del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., richiesta con il gravame in via gradata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 110 cod. pen., 223 e 216 legge fall. e 2112 cod. civ. e il vizio di motivazione. La difesa ha premesso che a AS OL è stato ascritto il concorso con TO CC - socio accomandatario della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s. - nella distrazione di un ramo di azienda di quest'ultima società in favore della neocostituita AL SC s.r.l. (di cui il OL - amministratore della CTA SC s.a.s., creditrice della fallita - ha assunto la carica di amministratore unico), e in particolare del ramo avente ad oggetto il commercio di prodotti ittici al minuto, ceduto senza alcun corrispettivo (segnatamente per l'avviamento) e senza assumere i rapporti di debito ad esso relativi. E ciò in quanto il OL e il CC avrebbero di concerto pianificato una sostanziale operazione di spoglio della fallita, relativa alla detta attività di commercio al minuto. Ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione sarebbe erronea in diritto, perché non terrebbe conto delle norme civili relative al ramo di azienda e alla sua cessione, e comunque contraddittoria rispetto a quanto rassegnato dai testimoni escussi in giudizio. Difatti, difetterebbe un negozio formale tra il CC e il OL da cui inferire l'accordo tra i due (come riportato pure dalla Corte di appello); tuttavia, i Giudici di merito avrebbero superato il dato formale alla luce della mera contestualità tra la cessazione dell'attività al minuto della fallita e l'intrapresa di un'attività simile da parte della AL SC s.r.I., ravvisando una vera e propria continuazione dell'attività della IC ON s.a.s. e, dunque, una cessione di fatto senza corrispettivo, così non considerando i princìpi posti dalla giurisprudenza civile ,di 2 questa Corte sulla nozione di ramo di azienda (secondo cui: per ramo d'azienda «deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo» - così Sez. L, n. 271 del 23/10/2007, dep. 2008, Roselli/ITCG AR MO e altri;
ed elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda sarebbe «l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi» e quindi di «svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione»- così Sez. L, n. 1316 del 02/11/2016, dep. 2017, Cernò e altri/WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. e altri). Nel caso in esame difetterebbe l'identità tra la nuova attività e quella già esercita dalla fallita, come emergerebbe dalle deposizioni testimoniali. Difatti: il passaggio dei dipendenti dall'uno all'altro ente, salvo che per CI ORRÙ, non è avvenuto in modo diretto, ma dopo un lasso di tempo (come esposto da costoro e, in particolare, da HE AN e NC TURRINI) e il CC è stato assunto dalla AL SC s.r.l. per un periodo limitato;
l'attività principale di quest'ultima era la fornitura per la ristorazione mentre la fallita IC ON era una «pescheria normale»; il pacchetto clienti di quest'ultima non è confluito nella AL SC s.r.l. ma nella NUOVA IC ON s.a.s. E la motivazione della sentenza impugnata si porrebbe in insanabile contrasto con tali elementi probatori, poiché ha ravvisato la «continuità tra il sistema organizzativo e commerciale» della fallita e di AL SC s.r.l. nel fatto che «il numero dei dipendenti assorbiti» abbia costituito la quasi totalità degli assunti e nell'«esercizio della medesima attività economica con i medesimi beni strumentali». Ancora, ad avviso del ricorrente, non potrebbe considerarsi un elemento sufficiente a dimostrare la detta continuità il fatto che fornitrice della AL SC s.r.l. (come già della IC ON) fosse la CTA SC s.a.s., se si considera che anche quest'ultima società era amministrata dal OL. Piuttosto, quest'ultimo ha ammesso di aver perseguito un «piano di sviluppo "aggressivo" [...] al fine di rilevare la fetta di mercato che [...] si sarebbe dispersa per effetto della decozione della IC ON, anche grazie alle informazioni ricevute dall'amico CC», il che non consentirebbe tuttavia di ravvisare una distrazione, alla luce dei canoni civilistici citati. Quanto poi all'acquisizione, da parte della AL SC s.r.I., dell'immobile e degli altri beni previamente nella disponibilità della fallita per effetto di contratti di leasing, la contestazione ha individuato il profitto della distrazione nella mancanza di un corrispettivo versato al fallimento e non nella distrazione ex se dei detti cespiti;
ma questi ultimi sono stati acquistati dal OL direttamente dalla società di leasing - che ne era proprietaria - in epoca successiva alla risoluzione dei relativi contratti di locazione finanziaria con la IC 3 ON;
e comunque la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento al caso, diverso dal presente, in cui l'amministratore sottragga direttamente dalla massa fallimentare i beni in leasing, cagionando un danno ai creditori consistente nell'onere economico derivante dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione, onere che nella specie non sussisteva. Nel caso in esame, invece, il OL - senza alcun concerto con il CC - ha pagato il corrispettivo dell'acquisto direttamente alla società di leasing (al prezzo di stima considerato congruo anche per lo stato di utilizzo dei beni), di modo che non vi potesse essere alcuna richiesta di restituzione sulla massa dei creditori: quindi, avrebbe avuto luogo una cessione del contratto ad altro utilizzatore e il danno che il fallimento avrebbe potuto subire potrebbe individuarsi nel mancato esercizio del diritto di riscatto. Tuttavia, nessuna valutazione in merito al deprezzamento e al danno per la massa è stato allegato, soprattutto perché la IC ON era in stato di decozione e da tempo era stata spogliata dei suoi beni (con la creazione della NUOVA IC ON). Infine, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non potrebbe ritenersi ininfluente il tempo trascorso tra la chiusura della IC ON (avvenuta il 30 gennaio 2009) e l'apertura della AL SC (il 16 giugno 2009); alla luce di quanto esposto, il OL non avrebbe dovuto versare al fallimento alcuna somma a titolo di avviamento;
e, in difetto di un avviamento positivamente apprezzabile, non vi sarebbe stata alcuna distrazione. 1.1. Questa Corte ha già chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può ricorrere anche in presenza di operazioni astrattamente lecite che si rivelino volutamente depauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievoli per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, allorché esse siano poste in essere in relazione ad un'impresa in stato pre-fallimentare (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 - 02; Sez. 5, n.24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943). «Qualunque negozio dispositivo [...] e qualunque operazione societaria [...] può assumere valenza distrattiva o dissipativa, e ciò tanto nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente [...], quanto in quello in cui l'operazione stessa avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento»; in tali ipotesi possono ravvisarsi «condotte che realizzano il paradigma normativo dei reati in questione», occorrendo impedire che «attraverso operazioni di spin -off o di trasformazione societaria» si realizzino «facili elusioni della normativa fallimentare, particolarmente agevole nei gruppi di società e in quelli caratterizzati da rapporti interpersonali tra i suoi membri» (Sez. 5, n. 27930/2020, cit., cui si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali;
cfr. pure Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius Autotrasporti s.r.I., Rv. 281818 - 01). Difatti, «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle 4 azioni apprestate a favore della curatela»» (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 Di Febo, Rv. 260486 - 01); e «anche l'esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento», come il diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., «si concretizzi o meno nell'adozione di strumenti negoziali tipizzati» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.) ovvero nell'«articolato congegno di negozi giuridici tra loro collegati ed apparentemente legittimi» (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi Rv. 279089 - 01) «può costituire uno strumento in frode ai creditori [...], in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.; Sez. 5, n. 15803/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 29187/2021, cit.). In tale ottica, «un ruolo fondamentale è riservato all'elemento psicologico e, in particolare, alla funzione selettiva del dolo. In particolare, muovendo dalla natura di reato di pericolo - concreto - della bancarotta fraudolenta, è stato rimarcato come il dolo generico non richieda né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, [n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli], Rv. 266804 [...]; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgararnella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 - dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801)» (Sez. 5, n. 27930/2020, cit.). 1.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità di AS OL per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con TO CC - socio accomandatario della socio accomandatario della fallita IC ON di CC TO e C. s.a.s., pure dichiarato fallito nella detta qualità - ritenendo che costoro, agendo nella piena consapevolezza dello stato di decozione della detta società e con un intento unitario, abbiano posto in essere una serie di operazioni economiche e negozi giuridici mediante i quali la neocostituita AL SC s.r.l. (amministrata dal OL) si è sostituita alla IC ON nell'attività di vendita al dettaglio, subentrando nella parte di mercato lasciata libera da quest'ultima, acquisendone beni strumentali (a un prezzo inferiore al valore effettivo) e l'avviamento, operando dunque in continuità con essa senza corrispondere quanto dovuto alla fallita (o al fallimento) e senza succedervi nei debiti verso terzi, così depauperandola. La sentenza impugnata: - ha rilevato l'incontestata (in effetti neppure in questa sede) consapevolezza da parte del OL della grave crisi economica della IC ON, in effetti debitrice di un 5 /- / t;
I importo ingente per forniture verso la CTA SC s.r.l. (pure amministrata dal ricorrente) e l'ideazione dell'intera operazione de qua - come esposto dal OL e dal suo commercialista ASARO, allorché sono stati escussi - perché la situazione economica della fallita non consentiva un subentro nella sua attività in via diretta;
- e ha ritenuto che gli atti negoziali posti in essere dal OL siano dimostrativi della sua concertazione con il CC della cessione in parte qua alla AL SC s.r.l. dell'attività già svolta dalla fallita, alla luce segnatamente della loro collocazione temporale rispetto al progredire della procedura fallimentare (da cui si è tratto il «passaggio di informazioni diretto tra cedente e cessionario»), richiamando in particolare: • la costituzione della AL SC s.r.l. il giorno della prima udienza fissata dal Giudice fallimentare;
• la presentazione da parte di tale società della domanda di avvio della propria attività lo stesso giorno (il 30 gennaio 2009) in cui la IC ON aveva restituito al Comune l'autorizzazione a svolgere l'attività di vendita al minuto;
• il pagamento (il 29 dicembre 2008) da parte della AL SC s.r.l. degli oneri necessari per il condono di un abuso edilizio relativo all'immobile presso cui la IC ON esercitava detta attività un mese prima che (il 30 gennaio 2009) la stessa società amministrata dal OL acquistasse la fabbrica dalla proprietaria (ossia dalla società che lo aveva concesso in leasing alla IC ON); • la circostanza, riportata dal OL, che il CC abbia svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto immobiliare in discorso dalla FINECO intervenendo pure direttamente nella fase di contrattazione e presenziando alla stipula della compravendita;
• il divario tra il prezzo corrisposto (euro 388.000,00) e il valore stimato dell'immobile (euro 600.000,00) nel corso della procedura fallimentare - a fronte peraltro di canoni già pagati dalla fallita pari a euro 407.115,00 e a un originario prezzo di acquisto di euro 542.000,00 nel 2005 -, ritenuto eccessivo pur a fronte dell'abuso edilizio commesso in relazione a esso e al suo stato di occupazione (addotti a giustificazione dell'ammontare del prezzo pagato dalla AL SC s.r.I.), considerato pure che l'abuso era già stato sanato dalla stessa società acquirente (versando euro 5.913,00) e che essa non ha subito alcun esborso per la liberazione dell'immobile, avendo acquistato i beni strumentali ivi presenti (da ultimo il 31 gennaio 2009) direttamente dalla IC ON s.a.s., peraltro pagati soltanto dopo il fallimento a richiesta del curatore;
• il diretto interessamento del CC nell'acquisto (il 12 marzo 2009) dalla CENTRO LEASING S.p.A. dei beni strumentali già locati alla fallita, acquisto in relazione al quale il CC ha prestato garanzia diretta, poco più di un mese prima dal fallimento;
6 • la presenza del CC nei medesimi locali aziendali (dove pure erano rimaste le scritture contabili della fallita), che era stato assunto dalla AL SC s.r.l. al momento dell'inizio della propria attività, nel giugno 2009, quale controllore della qualità; • la stipula del contratto per la fornitura di acqua da parte della AL SC s.r.l. già nel febbraio 2019. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale non ha ritenuto decisivo, in senso contrario: - il lasso di tempo (dalla fine di gennaio del 2009 al 16 giugno 2009) intercorso tra la cessazione dell'attività di vendita al minuto della fallita e l'inizio nei medesimi locali dell'attività della AL SC s.r.I., rimarcando come gli atti prodromici all'esercizio di tale ultima attività abbiano avuto luogo pure nel detto periodo;
- la circostanza che solo alcuni dei lavoratori della fallita siano stati assunti dalla AL SC s.r.l. (dopo che taluni avevano svolto attività altrove ovvero erano rimasti «mobilità», dato apprezzato dal Giudice di appello conformemente alle risultanze in atti), atteso che i soggetti che avevano prestato attività per la fallita e assunti dalla AL SC s.r.l. (tra cui per un periodo pure il CC, con funzioni manageriali) costituivano una parte rilevante della forza lavoro di quest'ultima; - il fatto che la AL SC s.r.l. abbia acquisito una clientela solo «parzialmente nuova», operando non solo con clienti al minuto ma anche con i ristoranti, rilevando che - a fronte di tale parziale discontinuità - i fornitori della fallita (non solo la CTA SC s.r.l. pure amministrata dal OL) fossero per lo più i medesimi della AL SC s.r.l. Pertanto, il Giudice di secondo grado ha ribadito che, con le operazioni predette, si è ottenuto il trasferimento alla AL SC s.r.l. del ramo di azienda in discorso, senza la corresponsione di alcun compenso alla fallita per l'avviamento ed acquisendo soltanto gli elementi suscettibili di valutazione positiva della IC ON (inerenti al ramo ceduto) senza invece subentrare nei rapporti di debito ad essa relativi;
ed ha, dunque, ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui il valore del ramo di azienda fosse pressoché nullo, rimarcando come il curatore abbia attribuito al ramo di azienda in discorso un valore minimo di circa euro 120.000,00/150.000,00. In conclusione, la Corte di appello - in conformità ai principi di diritto sopra esposti - e senza che possa ravvisarsi il dedotto travisamento della prova, ha ravvisato nel caso di specie la contestata distrazione, mediante un iter argomentativo analitico e congruo, che ha disatteso in maniera logica la prospettazione difensiva e che, pertanto, è immune da censure (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F., come richiesto con il gravame in via gradata. Il ricorrente ha rassegnato che sul punto 7 1 la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in alcun modo, né potrebbe assumersi che la richiesta difensiva sia stata oggetto di diniego implicito perché la sentenza impugnata non ha mai affrontato, neppure allorché ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, il profilo dell'effettiva entità della somma eventualmente sottratta per effetto della condotta dell'imputato, il cui calcolo era stato esplicitamente contestato. Inoltre, il pregiudizio da attribuire all'imputato, alla luce del fatto distrattivo a lui ascritto, potrebbe inerire non ai ricavi della IC ON s.a.s. - che è stata oggetto di altra operazione distrattiva (in favore della NUOVA IC ON s.r.l. e relativa alla ramo che praticava la vendita all'ingrosso) per cui è stato elevato altro capo di imputazione non nei confronti del OL - ma soltanto alla «quota parte inerente [al]la vendita al minuto». 2.1. Anche il motivo in esame è infondato. La Corte di appello ha fatto riferimento espresso al valore del ramo di azienda in discorso, come detto fissato in un minimo di euro 120.000,00/150.000,00, così determinando il quantum della distrazione (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01). In tal modo, sia pure non ex professo, ha dato conto di aver escluso che la distrazione di cui pure il OL è responsabile abbia arrecato ai creditori un danno particolarmente tenue ovvero non abbia prodotto danno;
e «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2021.