Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 06/06/2025, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'IA a LO , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per tirocinio n. 7030 – notificato in data 10/7/2024 – dell’ Ambasciata d'IA a LO .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con ordinanza n.1984 del 3/4/2025, il Collegio ha disposto il riesame, previa sospensiva, del gravato provvedimento di diniego del visto d’ingresso per tirocinio n. 7030 - notificato all’istante il 10/7/2024 - dell' Ambasciata d'IA a LO, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione,
fissando alla data del 20/5/2025 la successiva udienza camerale;
- nella successiva camera di consiglio del 20/5/2025, il Collegio ha accertato che la competente Sede Diplomatica non aveva depositato alcunchè. Pertanto, rinviava alla successiva udienza camerale del 3/6/2025 la valutazione dell’esito del remand ;
- nonostante le richieste di passaggio in decisione depositate il 15 e il 29/5/2025 da parte ricorrente, neanche in occasione della rinviata camera di consiglio del 3/6/2025 l' Ambasciata d'IA a LO depositava documentazione circa l’esito del riesame disposto dal Collegio con ordinanza n. 1984/2025.
Considerato che
-malgrado il provvedimento gravato venga motivato con l’impossibilità d’ “ individuare un percorso di formazione professionale già effettuato dal richiedente, da completare durante il soggiorno in IA, in coerenza con il tirocinio che chiede di effettuare" , l’istanza proposta dall’interessato il 17/5/2024 risulta preceduta dalla Determina n. 832 del 3/5/2024, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il necessario Progetto formativo , che include, nei rispettivi obiettivi , lo sviluppo delle competenze relative proprio alla qualifica di Operatore di cura e pulizia spazi e ambienti, d’interesse del richiedente ;
-inoltre, il ricorrente ha evidenziato di avere già svolto “funzioni di tirocinante –governante presso l'-OMISSIS-, in Sri Lanka, per un periodo di un anno a far data dal 12/06/2022 (doc. 6)”
-il periodo di tirocinio formativo da svolgere in IA, presso “la -OMISSIS- (doc. 7) (….che) annovera nel proprio oggetto sociale attività quali: pulizia, manutenzione, riassetto, gestione, rifacimento camere da letto e locali di alberghi, ristoranti, agriturismi ect. ect.; gestione di attività connesse a servizi alberghiere (si rimanda al documento prodotto n. 8)” appare – allo stato degli atti e contrariamente a quanto prospettato dalla competente Sede Diplomatica – come il logico e necessario completamento di “ un percorso di formazione professionale già” avviato nel proprio Paese dal richiedente;
- il Collegio - avendo constato l’inottemperanza dell’amministrazione resistente a quanto disposto con ordinanza n. 1984 del 3/4/2025 - ritiene di accogliere il ricorso annullando, per l’effetto , l’impugnato diniego del visto. Né la Rappresentanza Diplomatica a LO – in sede di riedizione del potere – potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per tirocinio n. 7030 - comunicato il 10/7/2024 -
emesso dall' Ambasciata d'IA a LO.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – a carico del MAECI e a favore del ricorrente in € 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.