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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8199 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.U. Dr. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4885/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
VARIE pendente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Nazzaro (C.F. ( ), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla via Santa Lucia n. 107 fax 081.2469627); Email_1
ATTORE
E
(nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente dom.ta in Pozzuoli Controparte_1 C.F._2 alla Via S. Di Giacomo n.11, presso lo studio dell' Avv. Enzo Nunziale C.F. giusta C.F._3 procura apposta in calce al ricorso per ingiunzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, e comunque, inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 357/2024 emesso in data 17/18-01-2024 dal
Tribunale di Napoli per i motivi esposti in premessa;
condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio,
per la convenuta: Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
condannare la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, alla via Stalingrado, 45 –P.IVA.
[...]
, al pagamento di € 33.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo P.IVA_2
a favore dell'istante; pagare altresì le spese liquidate al sottoscritto difensore pari ad € 1.370,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi oltre iva e cpa ed oltre alle spese successive occorrende e il rimborso delle spese generali;
condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 26-2-2024 l proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 357/2024 del Tribunale di Napoli con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di 33.000,00 euro oltre interessi e spese. Controparte_1
Tale importo corrisponde al valore dell'assegno che risulta trasmesso dalla Controparte_3 all' a titolo di indennizzo in relazione ad un sinistro assicurato nel quale l'attore è rimasto coinvolto CP_1
e che, tuttavia, risulta mai incassato dallo stesso per effetto di una presunta clonazione in danno di esso beneficiario.
Sosteneva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che, a fronte della richiesta rivolta alla controparte di una nuova emissione dell'assegno di 33.000,00 Euro, richiesta avanzata per non essere stati i tre precedenti assegni emessi in suo favore e trasmessi al difensore Avv. Nunziale, mai riscossi da lui per effetto dello stato di detenzione, l'Assicurazione convenuta denegava la nuova emissione sostenendo che l'ultimo dei tre assegni trasmessi risultava già incassato a suo nome, in maniera verosmilmente fraudolenta.
Sostenendo la natura truffaldina dell'operazione, ed escludendo nella prospettazione ogni responsabilità in capo a sè ed al proprio difensore presso il quale l'assegno è risultato trasmesso, dopo essere stato riemesso per una terza volta dopo la scadenza dei primi due assegni emessi e scaduti durante il proprio periodo di detenzione, né ipotizzando una responsabilità in capo al soggetto pagatore, forse non Controparte_4 prontamente individuato, parte attrice chiedeva nuovamente alla società assicuratrice il pagamento dell'importo di 33.000,00 euro incorporato nel detto assegno, dichiarando che ogni attività fin li effettuata dalla convenuta non potesse ritenersi idonea ad estinguere l'obbligazione risarcitoria/indennitaria posta a carico della società convenuta.
Si costituiva parte convenuta la quale, escludendo in capo a sé ogni responsabilità per l'avvenuta presunta clonazione dell'assegno, che risultava portato all'incasso ed incassato presso un ufficio delle , e CP_4 sostenendo di avere adempiuto correttamente e secondo legge e convenzione transattiva l'obbligazione di pagamento della somma di 33.000,00 Euro, chiedeva riconoscersi la legittimità del proprio operato, e rigettarsi la domanda proposta da parte attrice.
Alla udienza del 20-2-2025, la causa veniva rinviata alla data del 18-9-2025 per la rimessione in decisione, e le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusionali e scritti di replica.
MOTIVI
La domanda è infondata e, pertanto non meritevole di accoglimento. Come esposto in premessa, la domanda ha ad oggetto la richiesta di condanna della società assicuratrice al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 33.000,00 Euro Parte_1 corrispondente al valore dell'indennizzo riconosciuto in favore di in forma transattiva e Controparte_1 contenuto nell'assegno emesso dalla società convenuta in favore dell'attore e trasmesso allo stesso presso il difensore Avv. Enzo Nunziale ove, a dire della l'UN aveva eletto Parte_1 domicilio e presso il quale aveva chiesto di trasmettere l'assegno.
Va evidenziato che l'emissione in data 14-9-2021, dell'assegno per cui è causa fa seguito alla emissione di altri due assegni già in precedenza emessi dalla sempre trasmessi presso il domicilio Parte_1 dell'Avv. Enzo Nunziale in data 13-5-2021 e 18-5-2021 e, tuttavia, scaduti attesa la detenzione temporanea del beneficiario dell'assegno.
Parte convenuta ha fatto osservare nei propri scritti che questa forma di trasmissione dell'assegno presso il domicilio eletto presso il difensore Avv. Nunziale, è stata oggetto di apposita richiesta da parte dell' , il quale ha indicato alla società assicuratrice, quale modalità di pagamento, in luogo di CP_1 alternative forme di pagamento, quali il bonifico bancario o altro mezzo di pagamento, la trasmissione di un assegno presso il domicilio da lui eletto, ovvero presso lo studio dell'Avv. Nunziale.
Tale circostanza, ripetutamente ribadita dalla convenuta nei propri scritti, non è mai stata contestata, con la conseguenza di poterla conseguentemente ritenere acclarata ai sensi dell'art. 115 c.p.c, ma essa risulta anche confermata dal comportamento dello stesso Avv. Nunziale, il quale, limitandosi a custodirlo già in due precedenti occasioni, non ha mai ritenuto di restituirlo, dismettendolo o contestando la modalità del relativo pagamento, o la correttezza della trasmissione presso il proprio studio, né ha mai dichiarato ancora la propria volontà di non acquisire le mansioni di custodia ad esso connesse,con la conseguenza di ritenere acquisita in capo all'attore ogni assunzione di responsabilità collegata alla circolazione dell'assegno ed alla custodia dello stesso presso lo studio del proprio difensore.
Altrettanto incontestata è l'avvenuta trasmissione dei tre assegni, compreso quello oggetto di causa, presso il detto domicilio non avendo l'attore negato tale circostanza, provata, comunque dalla documentazione attestante la modalità di trasmissione del plico, pienamente certificata, per mano del corriere.
Va precisato che la scelta di questo metodo di pagamento non può di per sé considerarsi forma di responsabilità, ma a fronte degli addebiti rivolti alla controparte, può assumere rilevanza nell'ambito di una comparazione e bilanciamento degli obblighi di diligenza e correttezza richiesti alle parti del rapporto obbligatorio.
Pertanto, l'attore, soltanto in data 1-4-2022, dopo avere terminato lo stato di detenzione, chiedeva emettersi nuovamente l'assegno per il corrispettivo pattuito in suo favore, ricevendo un rifiuto della Controparte_3 sul presupposto dell'avvenuta riscossione dell'ultimo assegno inoltrato via corriere al difensore.
[...] Orbene, sicuramente deve darsi per accertata una anomala forma di riscossione del detto assegno in favore di soggetto diverso dal beneficiario effettivo.
Infatti, l'assegno, pur essendo rimasto giacente presso lo studio dell'Avv. Nunziale, è risultato contestualmente negoziato presso uno sportello delle senza che, né nel presente giudizio, né in sede penale si CP_4 sia mai acquisito il documento di identità, sicuramente anch'esso di dubbia formazione, del soggetto che ha riscosso la somma.
Non sono state allegate né circostanziate, se non nel corso del giudizio, le modalità che hanno portato alla acquisizione del corrispettivo dell'assegno in favore di soggetto non beneficiario, né si è mai posto in discussione da parte dell'attore il comportamento dello sportello delle , soggetto rimasto, CP_4 peraltro, estraneo al presente giudizio perché non convenuto e non chiamato a rispondere di quanto accaduto e che, tuttavia, chiamato a rispondere di un eventuale incauto pagamento, avrebbe potuto offrire argomenti di indagine o di riflessione, non potendosi a priori escludere una responsabilità dell'operatore di sportello nell'accertamento dell'identità del riscossore e/o nella verifica della regolarità dell'assegno portato all'incasso.
Questo Giudicante, consapevole della effettività della consumazione di un reato, ma non supportato da riscontri avvenuti in sede penale, o dal predetto comportamento del soggetto che ha provveduto al pagamento, non può apoditticamente individuare una responsabilità in capo alla Controparte_3 derivante dalla mera emissione dell'assegno o dalla modesta cooperazione alle indagini intervenute in sede penale, risultando legittimata a procedervi la sola persona offesa, , chiamatavi, sia pur Controparte_1 certamente con l'ausilio di ogni soggetto coinvolto nella dinamica in questione.
Sicuramente discutibile, ma non connesso con efficacia causale all'evento per cui è causa, può dirsi l'operato della ove risultasse dimostrato che, sebbene sollecitata, la stessa non abbia Controparte_3 fornito indicazione dello sportello ove è avvenuto il pagamento, ma, in ordine a ciò, fino alla precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha addebitato alla una condotta semplicemente inerte consistente nel Parte_1 non avere segnalato nulla all'Autorità in ordine alle vicende intervenute, e non anche il fatto che, sollecitata a fornire indicazioni circa l 'Istituto pagatore abbia omesso di comunicarlo, - circostanza allegata soltanto in sede di conclusioni, e, quindi non acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c.-, sicchè il comportamento della convenuta non può di per sé dare luogo ad una forma di responsabilità.
Né può escludersi la possibilità per l'opposto di acquisire aliunde indicazioni relative al luogo di negoziazione dell'assegno
In ogni caso, sebbene non siano del tutto note le circostanze che hanno condotto al verificarsi della condotta fraudolenta, sarebbe più agevole individuare, quanto meno in astratto, e nel concorso di determinate circostanze da verificarsi, una responsablità in capo al soggetto che ha provveduto al pagamento del titolo, come sostenuto dalla Cassazione a Sezione Unite ( SS.UU: n. 12477/2018), piuttosto che in capo al soggetto traente. Di contro, nell'ambito del giudiczio che ci occupa, nel bilanciamento di interessi tra parte attrice e convenuta, soggetti che risultano entrambi in qualche modo coinvolti nella sottrazione fraudolenta dell'assegno, mancando ogni altra prova che consenta di pervenire ad un accertamento di responsabilità in capo a taluna delle parti in causa o a un terzo, per tutto quanto sopra esposto, non è possibile a questo Giudicante pervenire ad una affermazione di responsabilità a carico della parte convenuta in relazione all'evento verificatosi.
Sicchè, nel difetto di prova circa un qualsivoglia comportamento fraudolento intervenuto da parte della convenuta, o ancora di un inadempimento in ordine al suo obbligo contrattuale di versamento dell'indennizzo,
e agli obblighi accessori di diligenza, e in considerazione di una non completa istruttoria relativa all'accaduto, - forse troppo precocemente archiviata in sede penale-, istruttoria non consentita a questo giudicante in assenza della partecipazione al giudizio delle , soggetto potenzialmente coinvolto nella dinamica CP_4 della fattispecie-, preso atto della regolarità della procedura attivata dalla convenuta, attraverso la consegna, a mani del corriere, mai contestata, dell'assegno per cui è causa, sulla base delle indicazioni di pagamento fornite dal beneficiario, il quale ha assunto il rischio tanto della circolazione dell'assegno, quanto della custodia/giacenza presso lo studio dell'avvocato, con tutti i rischi connessi alla quiescenza del detto titolo durante il periodo della detenzione, deve escludersi una responsabilità in capo alla Controparte_5
e deve rigettarsi la domanda proposta da parte attrice così revocandosi il decreto ingiuntivo n. 357/2024
[...] del Tribunale di Napoli.
Sussistono i presupposti, tuttavia, per la peculiarità della fattispecie, ove l'attore ha ricevuto un ingiusto danno da parte di ignoti, compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Mazzocca, definitivamente pronunciando in ordine al contenzioso iscritto al N.4885/2024 R.G., così provvede:
1) Rigetta la domanda, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 357/2024 del Tribunale di Napoli notificato in data 18-1-2024.
2) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 22-9-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.U. Dr. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4885/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
VARIE pendente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Nazzaro (C.F. ( ), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla via Santa Lucia n. 107 fax 081.2469627); Email_1
ATTORE
E
(nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente dom.ta in Pozzuoli Controparte_1 C.F._2 alla Via S. Di Giacomo n.11, presso lo studio dell' Avv. Enzo Nunziale C.F. giusta C.F._3 procura apposta in calce al ricorso per ingiunzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, e comunque, inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 357/2024 emesso in data 17/18-01-2024 dal
Tribunale di Napoli per i motivi esposti in premessa;
condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio,
per la convenuta: Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
condannare la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, alla via Stalingrado, 45 –P.IVA.
[...]
, al pagamento di € 33.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo P.IVA_2
a favore dell'istante; pagare altresì le spese liquidate al sottoscritto difensore pari ad € 1.370,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi oltre iva e cpa ed oltre alle spese successive occorrende e il rimborso delle spese generali;
condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 26-2-2024 l proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 357/2024 del Tribunale di Napoli con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di 33.000,00 euro oltre interessi e spese. Controparte_1
Tale importo corrisponde al valore dell'assegno che risulta trasmesso dalla Controparte_3 all' a titolo di indennizzo in relazione ad un sinistro assicurato nel quale l'attore è rimasto coinvolto CP_1
e che, tuttavia, risulta mai incassato dallo stesso per effetto di una presunta clonazione in danno di esso beneficiario.
Sosteneva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che, a fronte della richiesta rivolta alla controparte di una nuova emissione dell'assegno di 33.000,00 Euro, richiesta avanzata per non essere stati i tre precedenti assegni emessi in suo favore e trasmessi al difensore Avv. Nunziale, mai riscossi da lui per effetto dello stato di detenzione, l'Assicurazione convenuta denegava la nuova emissione sostenendo che l'ultimo dei tre assegni trasmessi risultava già incassato a suo nome, in maniera verosmilmente fraudolenta.
Sostenendo la natura truffaldina dell'operazione, ed escludendo nella prospettazione ogni responsabilità in capo a sè ed al proprio difensore presso il quale l'assegno è risultato trasmesso, dopo essere stato riemesso per una terza volta dopo la scadenza dei primi due assegni emessi e scaduti durante il proprio periodo di detenzione, né ipotizzando una responsabilità in capo al soggetto pagatore, forse non Controparte_4 prontamente individuato, parte attrice chiedeva nuovamente alla società assicuratrice il pagamento dell'importo di 33.000,00 euro incorporato nel detto assegno, dichiarando che ogni attività fin li effettuata dalla convenuta non potesse ritenersi idonea ad estinguere l'obbligazione risarcitoria/indennitaria posta a carico della società convenuta.
Si costituiva parte convenuta la quale, escludendo in capo a sé ogni responsabilità per l'avvenuta presunta clonazione dell'assegno, che risultava portato all'incasso ed incassato presso un ufficio delle , e CP_4 sostenendo di avere adempiuto correttamente e secondo legge e convenzione transattiva l'obbligazione di pagamento della somma di 33.000,00 Euro, chiedeva riconoscersi la legittimità del proprio operato, e rigettarsi la domanda proposta da parte attrice.
Alla udienza del 20-2-2025, la causa veniva rinviata alla data del 18-9-2025 per la rimessione in decisione, e le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusionali e scritti di replica.
MOTIVI
La domanda è infondata e, pertanto non meritevole di accoglimento. Come esposto in premessa, la domanda ha ad oggetto la richiesta di condanna della società assicuratrice al pagamento, in favore dell'attore, della somma di 33.000,00 Euro Parte_1 corrispondente al valore dell'indennizzo riconosciuto in favore di in forma transattiva e Controparte_1 contenuto nell'assegno emesso dalla società convenuta in favore dell'attore e trasmesso allo stesso presso il difensore Avv. Enzo Nunziale ove, a dire della l'UN aveva eletto Parte_1 domicilio e presso il quale aveva chiesto di trasmettere l'assegno.
Va evidenziato che l'emissione in data 14-9-2021, dell'assegno per cui è causa fa seguito alla emissione di altri due assegni già in precedenza emessi dalla sempre trasmessi presso il domicilio Parte_1 dell'Avv. Enzo Nunziale in data 13-5-2021 e 18-5-2021 e, tuttavia, scaduti attesa la detenzione temporanea del beneficiario dell'assegno.
Parte convenuta ha fatto osservare nei propri scritti che questa forma di trasmissione dell'assegno presso il domicilio eletto presso il difensore Avv. Nunziale, è stata oggetto di apposita richiesta da parte dell' , il quale ha indicato alla società assicuratrice, quale modalità di pagamento, in luogo di CP_1 alternative forme di pagamento, quali il bonifico bancario o altro mezzo di pagamento, la trasmissione di un assegno presso il domicilio da lui eletto, ovvero presso lo studio dell'Avv. Nunziale.
Tale circostanza, ripetutamente ribadita dalla convenuta nei propri scritti, non è mai stata contestata, con la conseguenza di poterla conseguentemente ritenere acclarata ai sensi dell'art. 115 c.p.c, ma essa risulta anche confermata dal comportamento dello stesso Avv. Nunziale, il quale, limitandosi a custodirlo già in due precedenti occasioni, non ha mai ritenuto di restituirlo, dismettendolo o contestando la modalità del relativo pagamento, o la correttezza della trasmissione presso il proprio studio, né ha mai dichiarato ancora la propria volontà di non acquisire le mansioni di custodia ad esso connesse,con la conseguenza di ritenere acquisita in capo all'attore ogni assunzione di responsabilità collegata alla circolazione dell'assegno ed alla custodia dello stesso presso lo studio del proprio difensore.
Altrettanto incontestata è l'avvenuta trasmissione dei tre assegni, compreso quello oggetto di causa, presso il detto domicilio non avendo l'attore negato tale circostanza, provata, comunque dalla documentazione attestante la modalità di trasmissione del plico, pienamente certificata, per mano del corriere.
Va precisato che la scelta di questo metodo di pagamento non può di per sé considerarsi forma di responsabilità, ma a fronte degli addebiti rivolti alla controparte, può assumere rilevanza nell'ambito di una comparazione e bilanciamento degli obblighi di diligenza e correttezza richiesti alle parti del rapporto obbligatorio.
Pertanto, l'attore, soltanto in data 1-4-2022, dopo avere terminato lo stato di detenzione, chiedeva emettersi nuovamente l'assegno per il corrispettivo pattuito in suo favore, ricevendo un rifiuto della Controparte_3 sul presupposto dell'avvenuta riscossione dell'ultimo assegno inoltrato via corriere al difensore.
[...] Orbene, sicuramente deve darsi per accertata una anomala forma di riscossione del detto assegno in favore di soggetto diverso dal beneficiario effettivo.
Infatti, l'assegno, pur essendo rimasto giacente presso lo studio dell'Avv. Nunziale, è risultato contestualmente negoziato presso uno sportello delle senza che, né nel presente giudizio, né in sede penale si CP_4 sia mai acquisito il documento di identità, sicuramente anch'esso di dubbia formazione, del soggetto che ha riscosso la somma.
Non sono state allegate né circostanziate, se non nel corso del giudizio, le modalità che hanno portato alla acquisizione del corrispettivo dell'assegno in favore di soggetto non beneficiario, né si è mai posto in discussione da parte dell'attore il comportamento dello sportello delle , soggetto rimasto, CP_4 peraltro, estraneo al presente giudizio perché non convenuto e non chiamato a rispondere di quanto accaduto e che, tuttavia, chiamato a rispondere di un eventuale incauto pagamento, avrebbe potuto offrire argomenti di indagine o di riflessione, non potendosi a priori escludere una responsabilità dell'operatore di sportello nell'accertamento dell'identità del riscossore e/o nella verifica della regolarità dell'assegno portato all'incasso.
Questo Giudicante, consapevole della effettività della consumazione di un reato, ma non supportato da riscontri avvenuti in sede penale, o dal predetto comportamento del soggetto che ha provveduto al pagamento, non può apoditticamente individuare una responsabilità in capo alla Controparte_3 derivante dalla mera emissione dell'assegno o dalla modesta cooperazione alle indagini intervenute in sede penale, risultando legittimata a procedervi la sola persona offesa, , chiamatavi, sia pur Controparte_1 certamente con l'ausilio di ogni soggetto coinvolto nella dinamica in questione.
Sicuramente discutibile, ma non connesso con efficacia causale all'evento per cui è causa, può dirsi l'operato della ove risultasse dimostrato che, sebbene sollecitata, la stessa non abbia Controparte_3 fornito indicazione dello sportello ove è avvenuto il pagamento, ma, in ordine a ciò, fino alla precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha addebitato alla una condotta semplicemente inerte consistente nel Parte_1 non avere segnalato nulla all'Autorità in ordine alle vicende intervenute, e non anche il fatto che, sollecitata a fornire indicazioni circa l 'Istituto pagatore abbia omesso di comunicarlo, - circostanza allegata soltanto in sede di conclusioni, e, quindi non acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c.-, sicchè il comportamento della convenuta non può di per sé dare luogo ad una forma di responsabilità.
Né può escludersi la possibilità per l'opposto di acquisire aliunde indicazioni relative al luogo di negoziazione dell'assegno
In ogni caso, sebbene non siano del tutto note le circostanze che hanno condotto al verificarsi della condotta fraudolenta, sarebbe più agevole individuare, quanto meno in astratto, e nel concorso di determinate circostanze da verificarsi, una responsablità in capo al soggetto che ha provveduto al pagamento del titolo, come sostenuto dalla Cassazione a Sezione Unite ( SS.UU: n. 12477/2018), piuttosto che in capo al soggetto traente. Di contro, nell'ambito del giudiczio che ci occupa, nel bilanciamento di interessi tra parte attrice e convenuta, soggetti che risultano entrambi in qualche modo coinvolti nella sottrazione fraudolenta dell'assegno, mancando ogni altra prova che consenta di pervenire ad un accertamento di responsabilità in capo a taluna delle parti in causa o a un terzo, per tutto quanto sopra esposto, non è possibile a questo Giudicante pervenire ad una affermazione di responsabilità a carico della parte convenuta in relazione all'evento verificatosi.
Sicchè, nel difetto di prova circa un qualsivoglia comportamento fraudolento intervenuto da parte della convenuta, o ancora di un inadempimento in ordine al suo obbligo contrattuale di versamento dell'indennizzo,
e agli obblighi accessori di diligenza, e in considerazione di una non completa istruttoria relativa all'accaduto, - forse troppo precocemente archiviata in sede penale-, istruttoria non consentita a questo giudicante in assenza della partecipazione al giudizio delle , soggetto potenzialmente coinvolto nella dinamica CP_4 della fattispecie-, preso atto della regolarità della procedura attivata dalla convenuta, attraverso la consegna, a mani del corriere, mai contestata, dell'assegno per cui è causa, sulla base delle indicazioni di pagamento fornite dal beneficiario, il quale ha assunto il rischio tanto della circolazione dell'assegno, quanto della custodia/giacenza presso lo studio dell'avvocato, con tutti i rischi connessi alla quiescenza del detto titolo durante il periodo della detenzione, deve escludersi una responsabilità in capo alla Controparte_5
e deve rigettarsi la domanda proposta da parte attrice così revocandosi il decreto ingiuntivo n. 357/2024
[...] del Tribunale di Napoli.
Sussistono i presupposti, tuttavia, per la peculiarità della fattispecie, ove l'attore ha ricevuto un ingiusto danno da parte di ignoti, compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Mazzocca, definitivamente pronunciando in ordine al contenzioso iscritto al N.4885/2024 R.G., così provvede:
1) Rigetta la domanda, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 357/2024 del Tribunale di Napoli notificato in data 18-1-2024.
2) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 22-9-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca