Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di TR
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 4929/2021 promosso da:
(C.F.: ) con sede in Breda di Piave (TV), Piazza Italia CP_1 P.IVA_1
13/b, in persona del legale rappresentante sig. (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pietrobon C.F._1
( ) e con domicilio eletto in TR, via Sant'Agostino 47, come C.F._2
da procura alle liti in atti;
parte attrice
CONTRO
1) corrente in Torino, via E. Lugaro n. 15 (C.F.: Controparte_3
; P.IVA: ), in persona del suo procuratore alle liti sig. P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F.: ; Controparte_4 C.F._3
2) nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._4
3) , nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero Fornasaro (C.F.: e C.F._6
Livio Deponti (C.F.: ), presso il cui studio in Trieste, L.go Don C.F._7
Francesco Bonifacio n. 1 sono elettivamente domiciliati come da procure alle liti in atti;
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice CP_1
"Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
Accertare e dichiarare la natura diffamatoria degli articoli intitolati 'Il pm: sondaggi pagati tre volte il loro valore' e 'Sondaggi di giunta, dirigente indagato', pubblicati dal convenuto
per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a causa delle CP_1 suddette pubblicazioni, danni da liquidarsi in via equitativa, anche in via presuntiva, nella misura ritenuta di giustizia, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto illecito al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge."
Per il convenuto e Parte_1 Parte_2
"Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: Nel merito principale: Rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice nei CP_1 confronti del convenuto siccome infondate in fatto e in diritto e non Parte_1 provate. Accertare e dichiarare che la pubblicazione degli articoli per cui è causa rientra nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca e manifestazione del pensiero, e pertanto la condotta del convenuto è scriminata. Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'assenza di prova di qualsiasi danno risarcibile e del nesso causale tra la condotta del convenuto e i danni lamentati dall'attrice; in ogni caso, quantificare
l'eventuale danno nella misura minima ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte. Con riferimento alla procedura di mediazione: accertare e dichiarare che la mancata partecipazione del convenuto non comporta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sussistendo giustificato motivo."
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in CP_1 giudizio i signori e la società Parte_1 Pt_2 Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in €
[...]
30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, lamentando la natura diffamatoria di alcuni articoli di stampa pubblicati sui quotidiani “Il Messaggero
Veneto” e “Il Piccolo” di Trieste.
Le contestazioni attoree riguardavano segnatamente i seguenti articoli:
1) articolo comparso sul quotidiano online “Il Messaggero Veneto” all'indirizzo
2 http://messaggeroveneto.geolocal.it; datato 16 giugno 2013 a firma di
[...]
(doc. 2 fascicolo parte attrice); Parte_1
2) articolo comparso sul quotidiano online 'Il Piccolo' di Trieste all'indirizzo http://ilpiccolo.gelocal.it datato 16 giugno 2013 nonché sul quotidiano online 'Il
Messaggero Veneto' all'indirizzo http://messaggeroveneto.geolocal.it datato 17 giugno 2013 a firma di (doc.
3-4 fascicolo parte attrice); Persona_1
3) articolo comparso sulla versione online del quotidiano Il Piccolo
(http://ilpiccolo.gelocal.it) datato 22 giugno 2013, ancora a firma di
[...]
(doc. 5); Parte_1
4) articolo comparso sulla versione de “Il Piccolo di Trieste” datato 26 giugno 2013 a firma di (doc. 6 fascicolo parte attrice). Persona_2
5) l'articolo pubblicato sia sull'edizione cartacea de “Il Piccolo” sia all'indirizzo http://ilpiccolo.gelocal.it del 4 luglio 2013 a firma di (docc. 7-8 Parte_2
fascicolo parte attrice).
Secondo l'attrice, gli articoli in questione, nel riportare la notizia di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Trieste in ordine all'affidamento di un appalto avente ad oggetto indagini demoscopiche e sondaggi telefonici sul gradimento dell'attività politica e istituzionale della Giunta regionale del Friuli
Venezia-Giulia, sarebbero risultati diffamatori, in quanto contenenti insinuazioni in ordine all'asserito coinvolgimento della società in un accordo illecito CP_1
finalizzato a pilotare l'aggiudicazione dell'appalto in favore della società LA
MA UN S.r.l. per un corrispettivo di oltre trecentomila euro, quasi tre volte superiore al prezzo cui il medesimo servizio veniva poi subappaltato alla stessa CP_1
Gli articoli, poi, conterrebbero notizie inesatte e tra loro contraddittorie, laddove, da un lato, si affermava che l'incarico alla MA UN sarebbe stato affidato “senza alcuna gara quando avrebbero dovuto essere consultate altre società di marketing e comunicazione” (articolo 16.6.2013 - cfr. doc. 2 fasc. parte Parte_1
attrice) e, dall'altro, si sosteneva che, per la stessa commessa, la avrebbe CP_1
partecipato alla “stessa gara vinta dalla LA MA UN […] Aveva partecipato e perso. Ma in seguito, indirettamente, era stata ripescata dalla CP_5
MA a un terzo del prezzo: 110mila euro. Appunto.” (articolo a firma del Parte_1
3 22.6.2013 – cfr- doc. 4 fasc. parte attrice).
L'insinuazione asseritamente diffamatoria consisterebbe nella domanda (retorica) contenuta in quest'ultimo articolo “Come è possibile che l'offerta della sia stata CP_1 bocciata e poi quella stessa società abbia svolto l'uguale lavoro in subappalto per la vincitrice
a un terzo del prezzo? Beneficienza?”.
Ulteriori contestazioni sono state svolte da parte attrice con riguardo all'articolo a firma di intitolato “Quel gioco di specchi dietro ai sondaggi”, in cui Parte_2
l'autore svolgeva considerazioni e ipotesi sul rapporto tra numero di interviste
(oscillante, “a dar retta ai giornali”, tra 50mila e 73mila) e costo del servizio, ipotizzando che “qualora le interviste fossero 73mila ovviamente il pagamento orario degli intervistatori scenderebbe ulteriormente oscillando fra l'uno e i due euro l'ora. Possibile?
Plausibile?”, in tal mondo ponendo al lettore il dubbio circa il numero reale di interviste che, se confermato in quella misura, avrebbe implicato una remunerazione dei lavoratori coinvolti non dignitosa e posizionata su “soglie extra- comunitarie”.
Tutte le parti convenute si sono costituite in giudizio, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Replicava in particolare la difesa dei convenuti che parte attrice avesse operato una
“interpolazione” indistinta dei passaggi dei diversi articoli sopra indicati per trarne una interpretazione distorta e arbitraria, laddove, invece, i singoli pezzi si sarebbero caratterizzati per una esposizione fedele e corretta delle notizie inerenti l'ipotesi accusatoria sottesa alle indagini e per uno stile espressivo coerente con l'interesse pubblico che tale inchiesta, coinvolgendo una azienda friulana, il suo amministratore, l'ex Presidente della Regione, il capo ufficio stampa regionale, poteva destare.
Evidenziava il patrocinio dei convenuti che nessuna accusa o illazione idonea a ledere l'onorabilità e la reputazione della sarebbe stata veicolata con gli CP_1
articoli in questione, atteso che negli stessi il corrispettivo da quest'ultima incassato veniva indicato come “prezzo di mercato", mentre era piuttosto il compenso ricevuto dalla MA UN a suscitare i sospetti degli inquirenti in ordine alle ipotesi di reato di peculato o di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.
4 La sarebbe stata quindi prospettata quale mera subappaltatrice del servizio CP_1
e, come tale, totalmente estranea all'indagine o a sospetti collusivi.
I convenuti hanno altresì rilevato che il legale rappresentante di pur CP_1 avendone avuto ampia possibilità all'epoca dei fatti (quando le vicende erano di attualità e gli articoli già pubblicati), non avrebbe ritenuto di chiarire la posizione della società, chiedere una rettifica ai sensi della Legge Stampa, né presentare querela.
Quanto al danno di cui la società attrice invoca il risarcimento, i convenuti ne hanno fermamente contestato la sussistenza, in ogni caso, l'assenza di prova sul nesso causale e sulle conseguenze della diffusione della notizia.
La causa, dopo che all'udienza del 18.10.2022 è stata dichiarata l'estinzione parziale a seguito della transazione intercorsa tra la società attrice e l'editore, è proseguita nei confronti dei soli sig.ri e e, depositate le memorie istruttorie, Parte_1 Pt_2
istruita con l'assunzione della prova per testi sui capitoli ammessi dal giudice precedentemente designato.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11.7.2024 sulle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In primo luogo, occorre evidenziare che, a seguito della definizione transattiva Cont intercorsa tra la società attrice e l'editore i l'oggetto del contendere è CP_3
rimasto circoscritto alle pretese risarcitorie avanzate verso i sig.ri Parte_1
e il ché limita oggettivamente lo scrutinio giurisdizionale ai soli Parte_2
articoli direttamente riferibili ai suddetti convenuti e, segnatamente, quanto al primo, agli articoli: “Il pm: sondaggi pagati tre volte il loro valore”, apparso sull'edizione on line del “Messaggero Veneto” del 16.06.2013, e “Sondaggi di giunta, dirigente indagato”, pubblicato sull'edizione on line de “Il Piccolo” del 22.06.2013; quanto al secondo, allo scritto intitolato “Quel gioco di specchi dietro ai sondaggi”, pubblicato il 04.07.2013 su “Il Piccolo” sia nell'edizione cartacea che on line.
In punto di diritto, appare comunque opportuno richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contemperamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e il diritto all'onore e alla
5 reputazione (artt. 2, 3 Cost.), alla stregua dei quali l'eventuale offesa a tali diritti può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca o di critica giornalistica qualora siano rispettati i requisiti della verità, continenza e pertinenza (interesse pubblico).
Con particolare riferimento all'ambito della cronaca giudiziaria, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni espresso il principio per cui "la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso, poiché non è sufficiente la mera verosimiglianza in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi" (Cass. n. 18264/2014; n. 22190/2009,
15887/2007).
E ancora, "È dunque sufficiente che le affermazioni 'contestate' rispondano al contenuto degli atti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle posizioni assunte in sede giudiziaria (magari tramite accertamenti paralleli a quelli della magistratura) e dovendo il criterio della verità essere riferito agli sviluppi dell'indagine quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo" (Cass. n. 4397/2001, n. 43382/2010).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
"eventuali inesattezze secondarie o marginali possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo" (Cass. n. 17197/2015) e, altresì, che, anche qualora la notizia promani da fonti istituzionali, "la natura della fonte…non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità" (Cass. n. 21969/2020).
Quanto al requisito della “continenza”, esso si sostanzia nella "forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire" (Cass. 14-10-2008, n. 25157). L'uso di toni aspri o enfatici "non esclude l'applicabilità della scriminante ove il giornalista utilizzi schemi usuali del giornalismo giudiziario e comunque rispetti il contenuto veridico della notizia"
(Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 29/01/2020, n. 13782).
Date queste premesse di carattere teorico e passando alla disamina dei singoli
6 articoli oggetto delle doglianze attoree, ritiene il tribunale che, nel caso di specie, non sussistano per nessuno di essi i presupposti per configurare a carico dei convenuti profili di responsabilità da illecito aquiliano.
Il primo articolo a firma di e pubblicato sul quotidiano “il Parte_1
Messaggero Veneto” del 16 giugno 2013, ha il seguente contenuto:
“Si chiama LA MA UN. Ed è un'agenzia di pubblicità, marketing e ricerche di mercato con sede a Udine. Ebbene, l'inchiesta del pm che vede Testimone_1 indagato per truffa o, in alternativa, peculato l'ex presidente della Regione Persona_3 ruota tutta attorno ai rapporti ritenuti «strani» tra questa agenzia di cui è titolari Tes_2
– marito di , già segretaria personale dell'ex assessore
[...] Persona_4 regionale al Turismo – e la Regione stessa. Oggetto del contendere: i Parte_3 sondaggi telefonici sul gradimento dell'attività della giunta di centrodestra effettuati nel
2011. Secondo l'accusa che è stato interrogato sabato mattina dal pm avrebbe Per_3 Tes_1 in pratica disposto – seppur indirettamente – l'incarico e il conseguente pagamento delle fatture per un ammontare di oltre 300 mila euro alla LA MA UN. La società udinese, come è emerso dalle indagini, ha però subappaltato i sondaggi telefonici sull'efficienza della giunta all'istituto di TR. Prezzo pagato da LA MA CP_1
a circa 110 mila euro. Ma la Regione ha speso quasi 200 mila euro in più. Il CP_1 sospetto del pm è che tali sondaggi siano stati pagati tre volte il valore di mercato allo Tes_1 scopo di favorire che, a suo tempo, aveva collaborato con a una precedente Tes_2 Per_3 campagna elettorale. Ma c'è di più. L'incarico alla LA MA UN è stato attribuito senza alcuna gara quando avrebbero dovuto essere consultate altre società di marketing e comunicazione. In procura a Trieste, insomma, il sospetto è che qualcuno in
Regione – in nome e per conto dell'allora presidente (e, verosimilmente, su sua Per_3 indicazione) – abbia incaricato l'azienda di Udine di effettuare i sondaggi seppur "salati".
Nel dettaglio, non si è trattato di un appalto tradizionale da 300 mila euro. L'agenzia LA
MA, infatti, ha presentato una serie di "minifatture", ognuna dell'ammontare di 15-
20mila euro, che sono state tempestivamente onorate dagli uffici della giunta. E che, alla fine dei conti, hanno portato la Regione a pagare i sondaggi effettuati dall'azienda trevigiana subappaltatrice tre volte tanto il costo reale. Un esempio: fatturava a LA CP_1
MA circa 1,5 euro per intervista telefonica. Quest'ultima a sua volta fatturava alla
Regione sino a 7 euro per intervista. Un affarone. A tirare in ballo attuale Per_3 capogruppo consiliare del Gruppo misto e portavoce dell'opposizione, sono state numerose
7 email. Le comunicazioni di posta elettronica si trovavano nella memoria degli hard disk dei computer della (indagata per abuso d'ufficio) che sono stati sequestrati dalla Pt_3
Guardia di finanza nel mese di luglio del 2012 su incarico del pm di Udine Testimone_3 nell'ambito dell'inchiesta sullo "sbarco" a Trieste del radio truk di Rtl 102,5. Dall'esame delle memorie elettroniche è emerso che, dietro all'incarico sui sondaggi relativi al funzionamento e al gradimento della giunta assegnato alla LA MA UN,
c'era seppur indirettamente – perché non aveva firmato lui i contratti di incarico – lo stesso ex presidente del Friuli Venezia Giulia.”
Il nucleo essenziale del pezzo è costituito dalla divulgazione della notizia dell'avvio di indagini da parte del sostituto procuratore dott. nei confronti di Testimone_1
taluni soggetti, peraltro nemmeno indicati come formalmente iscritti nel registro degli indagati (l'ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, , ma Persona_3 anche il sig. titolare della LA RM UN e Testimone_2
marito della sig.ra , già segretaria personale dell'assessore Persona_4
regionale per le ipotesi di reato di peculato o di truffa ai danni Parte_3 dell'ente regionale.
Dalle lettura del testo si comprende che l'avvio delle indagini sarebbe scaturito dal rilievo dell'anomala discrepanza tra il prezzo di aggiudicazione del servizio alla già citata agenzia LA MA UN e il corrispettivo, di circa un terzo, da questa corrisposta alla subappaltatrice e dal conseguente sospetto che il CP_1 costo dell'appalto sarebbe stato “gonfiato” per “favorire che, a suo tempo, Tes_2
aveva collaborato con a una precedente campagna elettorale”. Per_3
In nessuna parte dell'articolo viene in alcun modo adombrato il coinvolgimento della nell'ipotetico pactum sceleris, risultando, anzi, dallo scritto del cronista CP_1
che questa non abbia tratto dal servizio alcun sovraprofitto, bensì soltanto “il valore di mercato”, ovvero “il costo reale”, che si assume fatturato dalla subappaltatrice alla LA MA per circa 1,5 euro per intervista telefonica.
Rispetto, dunque, alla propalazione di una notizia relativa ad una inchiesta per
“peculato” o “truffa”, ipotesi di reato che anche il quisque de populo riesce agevolmente a comprendere nella loro portata incriminatrice, correlandola all'indebito utilizzo di risorse pubbliche e alla fraudolenta percezione di un ingiusto profitto, è dunque impossibile trarre dal testo il riferimento, diretto o indiretto, ad
8 un possibile concorso della in tali reati. CP_1
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al successivo articolo del intitolato “Sondaggi di giunta, dirigente indagato” del 22.6.2013. Parte_1
La notizia veicolata dall'articolo attiene essenzialmente agli sviluppi delle indagini e, segnatamente, all'interrogatorio da parte del PM del funzionario regionale Tes_4
[...]
Nell'articolo viene però sinteticamente riportato l'oggetto delle indagini, ossia la verifica della regolarità della procedura di affidamento del servizio alla LA
MA UN, a fronte della macroscopica divergenza tra prezzo di aggiudicazione e costo del subappalto.
In questo articolo vi è un esplicito riferimento ad una offerta della società odierna attrice nella gara vinta dalla LA MA UN, dato informativo obbiettivamente distonico rispetto al contenuto del precedente articolo di Parte_1
in cui si affermava, invece, che l'incarico fosse stato affidato senza ricorrere ad una gara di appalto.
In particolare, il cronista richiama l'attenzione del lettore sulla contraddittorietà del contegno tenuto dalla stazione appaltante, per aver affidato un servizio per circa trecentomila euro, ritenendo incongrua l'offerta (che si presume minore, ma di cui non viene però indicata l'entità) della che ha poi però svolto il lavoro in CP_1 subappalto per “soli” € 110.000,00.
L'enfasi dell'autore è rimarcata dalla suggestiva e provocatoria domanda: “Come è possibile che l'offerta della sia stata bocciata e poi quella stessa società abbia svolto CP_1
l'uguale lavoro in subappalto per la vincitrice a un terzo del prezzo? Beneficienza?”
Nell'articolo vi è, inoltre, un incidentale riferimento all'ipotetico sviamento della differenza di circa duecentomila euro tra prezzo di aggiudicazione e costo del subappalto a costituire la remunerazione (a discapito dell'ente) per “presunti sondaggi non istituzionali ma personali dell'ex presidente”.
Anche in questo caso, però, la società non è minimamente indicata come CP_1
“parte attiva” dell'ipotetico disegno criminoso, ma, in definiva, come il soggetto che ha prestato il servizio oggetto dell'appalto per un prezzo evidentemente ritenuto congruo e di mercato.
Il riferimento polemico alla “beneficienza” (rectius: beneficenza, dal latino
9 beneficentia) va quindi letto nel contesto e nel complesso dell'articolo e costituisce, dal punto di vista retorico, un argomentum per absurdum , volto a confutare che il prezzo di aggiudicazione alla LA MA UN fosse congruo o, comunque, il migliore possibile nell'ambito di una procedura competitiva e selettiva non condizionata da interferenze illecite: se fosse vera la premessa logica
(ossia che il compenso di € 300.000,00 corrisposto dalla Regione alla aggiudicataria fosse “giusto” e “di mercato”), allora nessun operatore economico avrebbe accettato di eseguire lo stesso lavoro per un importo pari ad un 1/3, se non per spirito di liberalità o, per l'appunto, di beneficenza.
La frase vuole quindi indurre il lettore a convincersi che il prezzo di aggiudicazione fosse invece esorbitante e gonfiato (vuoi per favorire il vuoi per Tes_2 remunerare altri servizi estranei all'interesse pubblico), ma non certo a insinuare che la ne abbia tratto un indebito profitto. CP_1
Gli “accusati”, i soggetti nei confronti dei quali viene insinuato il sospetto di essersi avvantaggi a discapito delle risorse regionali, restano sempre e soltanto il sig.
e, in ultima istanza, l'ex governatore . Tes_2 Pt_4
Orbene, indubbiamente l'articolo reca una inesattezza, posto che deve ritenersi circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la odierna attrice, in realtà, non abbia presentato alcuna offerta alla Regione Friuli Venezia Giulia o, quantomeno,
l'abbia revocata prima che la stazione appaltante deliberasse (in questo senso pare potersi leggere la dichiarazione virgolettata riferita dall'avv. Borgna, difensore del sig. “Le offerte erano tutte omogenee. Non so cosa poi sia successo a TR (la sede Tes_4 della Ndr)” CP_7
Trattasi, però, di un elemento oggettivamente secondario rispetto al nucleo significativo della notizia e, comunque, inidoneo a veicolare alcun messaggio diffamatorio verso i lettori.
Peraltro, il sig. , pur avendo avuto l'opportunità di esprimere la propria CP_2
posizione e chiarire gli aspetti controversi della vicenda, si è limitato a dichiarare al cronista “Mi sono fatto un'idea. Ma non la dico. Questa è una storia paradossale”, così di fatto rinunciando ad offrire alcun contributo utile ad una più fedele narrazione, né risulta aver mai chiesto, nell'immediatezza delle pubblicazioni, la rettifica di eventuali errori o inesattezze.
10 Quanto, infine, all'articolo a firma del sig. intitolato “Quel gioco di Parte_2
specchi dietro ai sondaggi”, esso esula totalmente dalla cronaca giudiziaria, costituendo, a ben vedere, la pubblicazione di un “articolo di opinione” e di mero commento personale dell'autore.
Non vi è, infatti, alcuna propalazione di notizie, ma unicamente l'espressione del pensiero personale dell'autore sulla vicenda.
Per comprendere ciò, appare opportuno riportarne per esteso il testo:
“Curiosa davvero questa vicenda dei sondaggi commissionati dal governatore alla Per_3 società LA MA e successivamente sub-appaltati alla società Curiosa e, per CP_1 molti versi, esemplare. In primo luogo c'è una funzione lievemente illusiva nel nome, "LA
MA", dal richiamo inequivocabilmente anglosassone e quindi - per chi un po' sa di marketing - carico di suggestioni. Un nome tuttavia che sembra nascondere una realtà nobilmente e solidamente italiana. Poi c'è un ulteriore elemento di sdoppiamento: la LA
MA vince la gara di assegnazione dei sondaggi con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 349mila euro e tuttavia commissiona, per un costo pari a 110mila euro, le interviste da fare alla che nella stessa gara aveva precedentemente fatto un'offerta CP_1 vicina ai 150mila euro. Emergerebbe - a parere degli inquirenti - uno scarto piuttosto sensibile fra il prezzo pagato dalla Regione e il prezzo effettivo sostenuto dalla LA
MA per il sub-appalto. Nasce quindi il sospetto che il sovra-prezzo sia dovuto al fatto che le interviste non erano relative allo studio esclusivo dell'immagine del governo regionale, ma servivano nel contempo per monitorare il consenso di Prima di Persona_3 arrivare a questo punto tuttavia c'è un altro gioco di specchi, denso di non pochi interrogativi. Il primo è relativo, non al numero di sondaggi effettuati - sarebbero 17 - ma al numero di interviste effettuate. Sempre a dar retta ai giornali parrebbe che la LA MA chiedesse circa 7 euro ad intervista al committente regionale, mentre pagava 1,5 euro per
l'appalto alla società Nel primo caso il numero di interviste ammonterebbe a quasi CP_1
50mila, nel secondo caso (qualora il prezzo pagato a fosse di 1,5 euro a intervista) CP_1 raggiungeremmo la bella cifra di 73mila interviste. Come vedete "ballano" 23mila interviste.
E non è finita: mediamente un operatore telefonico riesce ad effettuare 3,5 interviste di tipo
"politico" all'ora. Supponiamo che le interviste fossero "solo" 50mila significherebbero
14mila e rotte ore di lavoro: al costo lordo di 10 euro all'ora fanno 140mila euro. CP_1 dunque ci rimetterebbe 30mila euro se appena fosse vicina a un prezzo di "mercato"; per andare in parità dovrebbe aver pagato gli intervistatori un po' meno di 8 euro lordi;
per
11 ricavare diciamo il 30% (su cui pagare tasse, costi di struttura, etc.) dovrebbe averli pagati
5,5 euro lordi all'ora. Qualora le interviste fossero 73mila ovviamente l'eventuale pagamento orario degli intervistatori scenderebbe ulteriormente oscillando fra l'uno e i due euro all'ora. Possibile? Plausibile? Il quadro appare assai confuso e - qualora le cifre fossero confermate - uno potrebbe sospettare che forse le interviste non erano poi così tante, che ce
n'erano significativamente di meno, oppure che gli intervistatori erano effettivamente posizionati su soglie "extra-comunitarie". E ciò a mio personale avviso, è ben più grave dell'ipotetico utilizzo surrettizio che avrebbe fatto di sondaggi di natura Persona_3 istituzionale, perché investe la vita delle persone, il valore e la dignità del lavoro, il tipo di
"mercato" che si è andato configurando in questo Paese con il beneplacito di tutti, istituzioni comprese, o, istituzioni pesantemente complici come parrebbe nel caso in esame.
Non è stato sempre così. Non era così ancora fino a pochi anni fa. Ricordo distintamente un rilevante uomo politico triestino, che ci commissionò un'indagine analoga sull'immagine del governo regionale e che parallelamente pagò di tasca propria per averne una sulla propria immagine. Credo fossimo a ridosso degli anni '90. Ricordo che qualche anno più tardi fummo i primi come SWG a siglare un accordo con il sindacato nazionale per fissare una soglia minima garantita agli intervistatori. Non era molto, ma era dignitoso. Poi anche quel
'poco' è stato spazzato via dalle logiche dei cosiddetti mercati. Non credo che ci abbia guadagnato la qualità delle ricerche, certo non gli intervistatori (vecchi o giovani che fossero), né la trasparenza, né quella che potremmo definire 'ecologia dell'informazione'.
Infine ricordo che la società SWG, che pure qualche peso aveva e ha nel campo dell'analisi dell'opinione pubblica, al tempo della gara regionale aveva una ventina di persone in cassa integrazione eppure non tanto misteriosamente, non venne invitata a parteciparvi. Nessuno quindi deve stupirsi dei pasticci attuali. E bene fa chi deve "vedere", a voler “vedere”.
Dopo, quindi, aver richiamato l'impianto accusatorio ipotizzato dalla Procura,
l'autore si dilunga in considerazioni puramente personali e del tutto ipotetiche, evitando il ricorso a registri linguistici perentori o assertivi e chiarendo, anzi, in più passaggi il tenore dubitativo del proprio pensiero critico (emblematiche in tal senso, le espressioni “Il quadro appare assai confuso”, “a mio personale avviso”, “qualora le cifre fossero confermate”, “sempre a dar retta ai giornali”, “supponiamo che le interviste fossero solo 50mila”).
Non vi è espressa alcuna specifica accusa rivolta alla né in relazione al CP_1
procedimento penale, né allo sfruttamento dei lavoratori, atteso che i conteggi
12 sommari proposti dall'autore si basano, dichiaratamente, su dati incerti e puramente immaginari (il numero complessivo di interviste, il tempo dedicato per ciascun sondaggio).
Appare altresì ininfluente, anche in questo caso, l'inesattezza relativa alla presentazione della fantomatica offerta della nella procedura negoziata per CP_1
l'affidamento dell'incarico (stavolta quantificata in una somma “vicina” a €
150.000,00), perché del tutto eccentrica rispetto all'idea di fondo che l'articolo vuole trasmettere, ossia la critica all'operato scarsamente trasparente e ambiguo (“il gioco di specchi”) di taluni personaggi pubblici.
Alla luce dei rilievi sinora svolti, la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice deve ritenersi infondata nell'an e deve essere pertanto rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è effettuata in base al petitum indicato da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
p.q.m.
il Tribunale di TR, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea;
2. CONDANNA alla rifusione in favore dei sig.ri CP_1 [...]
e delle le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 Parte_2
liquidano per ciascuna parte in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in TR, 23.5.2025 Il giudice
Dott. Deli Luca
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