Articolo 55 del Codice del consumo
Articolo 57Articolo 57
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23 ottobre 2005
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25 febbraio 2025
Art. 55. ((Effetti del recesso)) ((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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