Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
MASONE (GE), il 12/10/1964, residente in [...]5/14
16010 MASONE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CARBONE NERINA (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 07/04/1977, residente in [...]3 16010
MASONE [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PODESTA' STEFANO (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello 09.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 02/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da Accordo di negoziazione assistita del 30.10.2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 02/06/2001 dai Signori Parte_1 Controparte_1
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole e/o agli ex coniugi,
2 prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1 Nella casa coniugale sita in Masone, Via della Libertà 5/14 rimarrà il SI.
che la abiterà con la figlia;
La SInora come concordato con la Parte_1 Pt_2
separazione, si è già trasferita altrove portando seco i propri effetti personali
2 La SI.ra a definizione della crisi coniugale insorta e di tutti i rapporti Pt_2
economici e patrimoniali originati e derivanti dal matrimonio, nulla escluso e/o riservato, si impegna ed obbliga a trasferire al marito, SI. , Parte_1
che sin d'ora accetta , mediante rogito notarile da sottoscriversi entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, con rinuncia all'ipoteca legale, la quota pari al 50% della piena proprietà della casa coniugale sita in Masone, Via della Libertà 5/14 e segnatamente: immobile sito in Comune di Masone, facente parte della casa segnata con il numero civico 5 (già civico 3) di via della Libertà
(già piazza Gian Maria Bottero), appartamento distinto con il numero interno quattordici posto al piano quinto, costituito da due vani utili oltre accessori, con un balcone sul lato sud del medesimo , per una consistenza catastale complessiva di vani quattro (ricomprendendovi la porzione di sottotetto di cui infra) , confinante, iniziando da nord e proseguendo in senso orario, con appartamento int. 13, vano scala , appartamento distinto con n. 15, muri perimetrali su giardino di pertinenza dell'appartamento distinto con n. interno 1 e con muri perimetrali su distacco. E' annessa e ricompresa nella presente cessione una porzione di solaio adibita a soffitta nel sottotetto, segnata con il n. 14 .
3 Tali immobili risultano censiti a catasto fabbricati del Comune di Masone con i seguenti dati catastali: foglio 11 mappale 476 sub 14 cat. A/4 classe 3 vani 4
R.C. 192,12
3 misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi ed infissi, accessori, accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi ed impianti di ogni genere, servitù sia attive sia passive, apparenti e non apparenti, usi, passi, accessi, comproprietà, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato del quale l'immobile è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato, e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente gli immobili medesimi, e comunque spettante alla SI.ra , così come sino ad oggi esistenti, nulla escluso o Pt_2
riservato alla medesima
5 Le parti dichiarano e garantiscono che l'immobile di cui sopra è e verrà trasferito franco e libero da censi, livelli, pesi, servitù passive, prelazioni, oneri reali in genere, debiti, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi, iscrizioni anche ipotecarie,
6 Per quanto possa occorrere e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli
3 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i coniugi dichiarano sotto la propria responsabilità che la costruzione del caseggiato di cui fa parte l'immobile di cui sopra è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state eseguite nell'immobile opere che comportino la necessità di provvedimenti concessori di sorta
7 Agli effetti della prevista obbligazione di trasferimento la parte cedente dichiara che l'immobile ceduto risulta regolarmente ad ella cointestato a partita di cui sopra, che l'intestazione ed identificazione catastale dei beni ceduti appaiono corrette e conformi alle risultanze dei Registri Immobiliari e che lo stato di fatto è conforme sia ai dati catastali che alle planimetrie catastali .
4 qualsivoglia obbligo di mantenimento nei confronti della SI.ra il SI. Pt_2
verserà a quest'ultima , che accetta, la complessiva somma di € Parte_1
26.000,00. Il pagamento di detta somma avverrà contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di cui al punto 2) delle condizioni;
9 La figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_2
rimarrà a vivere con il padre il quale provvederà al suo integrale mantenimento
10 Le Parti si danno atto di aver prima d'ora provveduto alla divisione degli altri beni di proprietà comune e pertanto dichiarano di nulla più possedere in comune tra di loro
11 I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a chiedere contributi nel loro mantenimento .
12 Le parti autorizzano fin d'ora reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei loro passaporti da parte della competente autorità.
13 Con espresso riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154 con cui la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui non estende l'esenzione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali ed
IN.V.IM. a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi le parti chiedono relativamente alla registrazione, trascrizione, e voltura dell'atto (sia ipotecarie che catastali),
l'esenzione totale da dette imposte (concorde Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62 - 63) – e richiamando i precedenti documenti di prassi in materia ed in particolare la circolare n. 27/2012 e la circolare n.
18/2013). Al riguardo le parti dichiarano che tale accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero , Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed
5 alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 17/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 I coniugi sono comproprietari del predetto immobile , per la quota pari al 50% ciascuno per acquisto fattone con atto a rogito del Notaio di Persona_1
Genova in data 30 Luglio 2007 Rep. 40286 – raccolta 3947 registrato all'agenzia delle Entrate di Genova in data 02/8/2007 trascritto a Genova il 03/08/2007
R.G.N. 35468 RPN 19658 Il predetto trasferimento verrà fatto, e sin d'ora accettato , nello stato di fatto in cui quanto in oggetto oggi si trova, a corpo non a
8 A definizione della crisi coniugale tra loro insorta e di tutti i rapporti economici e patrimoniali originati e derivanti dal matrimonio, nulla escluso e/o riservato, nonché a definivo ed integrale assolvimento una tantum di ogni e