Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
EZione MP così composta:
Ludovico Delle ER Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.6.2023 al n. 1300 del Ruolo Affari Civili NTenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Disegni e modelli comunitari registrati promossa da:
corrente in Vinci (FI), Parte_1 elettivamente domiciliata in Empoli, presso e nello studio dell'avv. Samanta Bufalini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Certaldo (FI), ivi NTroparte_1 elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Pardo Cellini, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
NTroparte_2
corrente in Empoli (FI), loc. Ponte
[...]
a Elsa, elettivamente domiciliata in Empoli, presso e nello studio degli avv.ti Gabriele Tremolanti, Claudio
Selmi e Alessandro Colombini, che la rappresentano e
1
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 30.1.2025 la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“INSISTE, affinché la Ill.ma Corte di appello adita, voglia ACCOGLIERE LE CONCLUSIONI, come già tutte formulate/rassegnate dall'appellante nel Parte_1 proprio atto di citazione di appello e riprecisate interamente nel merito ed in via istruttoria già in nota dell'appellante del 26.03.2024 per l 'udienza 350 cpc ed
Co oggi riprecisate da come segue con presente nota di pc autorizzata per la prossima udienza ex art 352 cpc fissata al 15.01.2025:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale annullamento e integrale riforma della sentenza appellata,
A) Dichiarare, in via preliminare, la totale inammissibilità delle nuove conclusioni formulate per la
NT prima volta dalla appellata a pag. 2 della nota di Pc della stessa del 12.11 2024, per tutti i motivi già
Co espressi da al superiore punto B-1 (cfr. pag. 2) della
Co presente nota di Pc di
A-2) Dichiarare, altresì, in via preliminare, la totale inammissibilità delle eccezioni e conclusioni formulate per la prima volta dalla appellata CP_2 rispettivamente a pag. 2 e 3 della nota di pc della stessa del 12.11 2024, per tutti i motivi già espressi da
Co
al superiore punto B-2 (cfr. pag. 2/3) della presente
Co nota di Pc di e comunque rigettare tali nuove
2 eccezioni e conclusioni di in quando infondate, CP_2 per i motivi espressi al superiore punto B-2 pag. 4 della
Co presente nota di pc di .
a-3) Dichiarare, in via preliminare, la totale inammissibilità anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 345 cod.civ., sia l'intero punto 4) da pag. 33 a pag. 43 della comparsa di costituzione e risposta del 4.03.2024 della TA , sia il punto 4-7 pagg 44 / 45 CP_5 nonché l'intero punto 5 da pag. 46 a pag. 49 della comparsa di appello del 6.03.2024 di in CP_2 quanto, per tutti i motivi espressi al comune punto B-3)
Co della nota autorizzata dell'appellante del
26.03.2024,, contengono nuove domande ed eccezioni di nullità di registrazioni brevettuale attoree, nazionale ed internazionale, del tutto nuove in appello, per non esser mai proposte dalle due odierne appellate, nei giudizio di primo grado, nei termini preclusivi del thema decidendum ai sensi degli art 167 e 183 VI n 1, ma per la prima volta in memoria conclusionale di primo grado, in violazione dell'art 190 cpc;
rispetto a tutte le suddette parti delle comparse avversarie, da considerarsi tamquam non esset, e /o da espungersi, l'appellante, non accetta neppure nel presente giudizio di appello alcun contradditorio nel merito;
B) Rigettare, in via preliminare, per tutti i motivi espressi al punto 2.1 della suddetta nota autorizzata dell'appellante GD del 26.03.2024, tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, proposte dalla appellata in comparsa di costituzione e CP_2 risposta dall'appello del 6.03.2024, all'intero punto 1 e alle rispettive conclusioni preliminari di detta comparsa;
C) Rigettare, in via preliminare, tutte le eccezioni sollevate dalle due appellate nello loro comparsa di
3 costituzione di appello, in ordine alla eccepita
Co inammissibilità delle richieste istruttorie di , in quanto da questa, meramente riproposte in appello, senza specifico motivo di grave, in quanto del tutto infondate, per i motivi espressi al comune punto B-2) della suddetta
Co nota autorizzata dell'appellante del 26.03.2024 ;
D) In ogni caso rigettare nel merito tutte le eccezioni deduzioni / istanze e conclusioni formulate da entrambe le appellate e nelle _6 CP_2 rispettive suddette comparsa di costituzione e risposta di appello del 4.03.2024 e del 6.03.2024, in quanto palesemente infondate, in diritto ed in fatto, per tutti
Co i motivi già espressi da , in tutti i propri precedenti atti sia del giudizio di primo grado, sia del presente giudizio di appello, nonché per tutti i motivi esposti
Co dall'appellante all'intero comune punto B) punti 1 e 2
Co della suddetta nota autorizzata dell'appellante del
26.03.2024;
E Per l'effetto
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in annullamento parziale, e in totale riforma della impugnata sentenza, rigettato tutto quanto sopra,
Accogliere tutte le conclusioni in via cautelare, di merito ed istruttorie rassegnate dall'appellante in proprio atto di citazione di appello, precisate e svolte in propria nota autorizzata del 26.03.2024, tra legittima nuova domanda dell'appellante già svolta tempestivamente al punto 5 delle già precisate conclusioni di merito in detta nota di GD per la prima udienza di trattazione nel merito ex art 350 cpc del Giudizio di appello, e così disporre
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, voglia confermare il provvedimento di descrizione e sequestro e di condanna alle penali per violazione dell'inibitoria emesso nella
4 precedente fase cautelare ante causam (Rg 13100/17) con ordinanza in data 26/03/2018 del Tribunale di Firenze,
EZ. MP, firma Dott. Scionti e cosi come confermato in toto in sede di reclamo cautelare con ordinanza del
21.05.2018 dal Tribunale di Firenze(Rg n 4963/18),e quindi, passata in giudicato cautelare anche in punto di inibitoria cautelare e di relativa penale per la violazione disposta ex art 131 primo e secondo comma
C.P.I in tale ordinanza;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
a) -Accertare e dichiarare per i motivi tutti
Co spiegati da in primo grado nonché nell'atto di appello del presente giudizio e riprecisati nel merito nella nota
Co autorizzata dell'appellante del 26.03.2024, che gli atti posti in essere dalle convenute e CP_1
, sub specie di illecite attività di CP_2 CP_7 produzione, commercializzazione, distribuzione pubblicizzazione, del prodotto lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la _6 denominazione e dalla convenuta NTroparte_8 indicato con il corrispondente NTroparte_9
Codice art 150412TR e/o comunque denominato e/o contrassegnato dalle convenute, e di qualsivoglia altro lavabo, che anche con qualsivoglia anche piccola modifica-sia simile /somigliante al lavabo oggetto delle registrazione brevettuali della Parte_1 corrispondenti al lavabo XO Round dell'odierna appellante, e/o di qualsivoglia altro lavabo in cristallo riproducente e/o avente le medesime e/o analoghe caratteristiche al modello di lavabo n 12 del brevetto italiano per modello ornamentale multiplo n 103687 e del modello 18 della registrazione internazionale di design
DM /085357, costituiscono contraffazione/violazione del suddetto brevetto italiano per modello ornamentale
5 multiplo n 103687 nonché della registrazione internazionale di design DM /085357 di titolarità dell'attrice; con conseguente indubbia grave lesione dei diritti di proprietà industriale e dei relativi diritti patrimoniali di esclusiva di cui è titolare l'attrice dei modelli–industrial design registrati.
b) In ogni caso accertare e dichiarare che, gli atti posti in essere dalle convenute e CP_1 CP_9
, integrano altresì per tutti i motivi esposti in
[...] primo grado e riproposti espressamente in atto di citazione di appello, atti di concorrenza sleale per imitazione servile e/o confusoria del lavabo “XO
Round”, nonché sviamento della clientela, appropriazioni di pregi e slealtà professionale/ commerciale a danno dell'attrice in violazione dell'art Parte_1
2598 n.1, 2, 3, cod. civ per le ragioni esposte in atto di citazione di primo grado nonché in parte motiva del presente appello;
c) Per l'effetto INIBIRE in via definitiva alle società convenute e ai CP_1 NTroparte_9 sensi dell'art.124 c.p.i. e/o dell'art.2599 cc, qualsiasi ulteriore atto e/o condotta integrante produzione, fabbricazione, commercializzazione, importazione, esportazione, pubblicizzazione in qualsiasi forma, vendita, offerta in vendita o l' uso sotto qualsiasi forma sia direttamente sia indirettamente attraverso terzi, del prodotto in contraffazione, ossia del lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la denominazione A11A _6 NTroparte_8
e dalla convenuta con il corrispondente Codice CP_2 art 150412TR e /o comunque denominati e/o contrassegnati dalle convenute, e di qualsivoglia altro lavabo da appoggio, comunque denominato, che, anche per qualsivoglia modifica sia simile e/o somigliante al
6 lavabo XO oggetto dei brevetti dedotti in giudizio ovvero riproducente e/o avente le medesime caratteristiche e/o confondibilmente simile al modello di lavabo oggetto del brevetto italiano per modello industriale -ornamentale multiplo n 103687 e della registrazione internazionale di design DM /085357 di titolarità della società riconducibili al lavabo Pt_1
XO e/o analogo e/o confondibile ai NTroparte_10 lavabi di appoggio in cristallo della produzione/ collezione della società denominati Parte_1 lavabi XO oggetto del suddetto brevetto dedotto in giudizio in violazione dei diritti di proprietà industriale della e/o comunque in Parte_1 violazione delle disposizioni di cui all'art 2598 cod.civ.;
d) definitivamente ordinare alle suddette convenute/ appellate il ritiro immediato - a proprie cure e spese - dalla produzione e commercio, sia in Italia, sia all'estero e sui propri siti Internet, del prodotto contraffatto ossia del lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la _6 denominazione e dalla convenuta NTroparte_8 con il corrispondente Codice art 150412TR - e/o CP_2 comunque di qualsivoglia altro lavabo da appoggio in cristallo comunque denominato dalle convenute che sia similare e/o analogo al lavabo della società attrice-, nonché la immediata cancellazione del predetto prodotto dai relativi materiali pubblicitari, dai cataloghi delle convenute, nonché l'oscuramento delle pagine del sito web delle convenute, nelle parti in cui detto articolo venga pubblicizzato e commercializzato.
e) disporre, ai sensi dell'art. 124 cpi, a titolo di penale a carico delle convenute/ appellate la somma di non inferiore ad € 500,00 per ogni atto di violazione o
7 inosservanza della già emanata inibitoria e della emananda inibitoria, e la somma non inferiore di €
1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
f) condannare, per i motivi di cui in atto di citazione di primo grado e come dedotto in parte motiva dell'atto di appello, le società convenute, in solido tra loro, e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità, ai sensi degli artt. 125 C.P.I e artt.
.1223, 1226, 1227 cod. civ e /o degli artt. 2598 e . 2600 cc, al risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti e subendi dalla società attrice, come dedotti in premessa dell'atto di citazione e precisati altresì da parte attrice nelle proprie memorie 183 VI cpc, derivanti dagli illeciti di contraffazione del diritto di proprietà industriale della società attrice e di concorrenza sleali lamentati, nella misura che risulterà accertata in corso della presente giudizio di appello anche a seguito di espletanda TU contabile e previa ammissione degli ordini di esibizione, già richiesto dall'attrice in giudizio di primo grado, e di nuovo richieste nel presente giudizio di appello, per le motivazioni esposte in parte motiva dell'atto di appello e di seguito riportate in punto di conclusioni istruttorie;
in ipotesi, comunque, nell'importo complessivo non inferiore alla somma totale complessiva di € 253.621,19, così come indicata per i titoli e motivi di cui in premessa all'atto di citazione di primo grado e precisati in memorie attoree 183 VI cpc nonché in parte motiva dell'atto di citazione di appello,; e/o –in ulteriore denegata ipotesi nella somma minore e/o maggiore che sarà ritenuta equa dall'ill.ma
Corte di appello adita, in applicazione dei criteri equitativi previsti dall'art 125 comma n 1 e n 2 C. P.I
e/o dagli artt. 1223, 1226 e 1227 e/o dall'art 2600
8 cod.civ.; ciò oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo g) ordinare, ai sensi dell'art.124 cpi, ovvero alternativamente ai sensi degli artt.2599 cc e 2600 cc, a cura dell'attrice e a spese delle due convenute, in via solidale, la pubblicazione dell'emananda sentenza, per intero o per estratto, sui quotidiani a tiratura nazionale e sulle riviste specializzate di settore che verranno scelte dall'attrice, sia nella versione cartacea che nella versione on line, nonché sulla homepage del sito internet delle convenute con caratteri doppi e/o comunque con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto e/o comunque secondo le modalità che vorrà indicare l'Ill.ma Corte di appello adita;
h) In ogni caso condannare entrambe le società convenute, anche in via solidale, al pagamento in favore dell'attrice, delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado Rg n 8021/2018 nonché a rimborsare all'attrice le spese del proprio CTP Ing.
nonché le spese di TU Dott , che Per_1 Per_2
l'attrice ha pagato in acconto ed in via provvisoria a tale TU, spese tutte comprovate da rispettive ricevute- fatture di spesa allegate dall'attrice in giudizio di primo grado;
i)In ogni caso condannare altresì,, solo la convenuta anche al pagamento a favore dell'attrice di CP_5 tutte le ulteriori spese e compensi relativi agli altri due procedimenti cautelari ante causam già citati e agli atti del Giudizio di primo grado: a) ossia le spese e competenze legali relative al giudizio cautelare di primo grado ante causam, recante RG n 13100/17 definito con ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze - EZ.
MP, a firma del Dott Scionti in data 26/03/2018 ed
9 allegata al doc 5 dell'atto di citazione di primo grado, peraltro già contenente la condanna generica nell'an a carico della alle spese legali di tale CP_1 giudizio cautelare Rg n 13100/17 ; B) tutte le ulteriori spese e competenze del successivo giudizio di reclamo cautelare (Rg 4963/18), conclusosi con ordinanza del
Tribunale di Firenze del 21.05.2018 di totale rigetto del reclamo cautelare proposto da e quindi di CP_1 integrale conferma della suddetta ordinanza cautelare del
26.03.2018 del Tribunale di Firenze, a firma del Dott
Scionti;
l) condannare le società convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per lite temeraria ex art 96 cpc come già richiesto, dedotto e motivato dall'attrice nel giudizio di primo grado nonché in parte motiva di cui a n 4 dell'atto di citazione in appello, e nella somma che l'Ill.ma Corte adita vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art 96 comma 2 cpc;
m)In ogni caso condannare, altresì, la sola convenuta come già richiesto /dedotto, precisato in _6 atti del giudizio di primo grado nonché in parte motiva, di cui al motivo n 5.4, alle pagg 104-105 dell'atto di citazione in appello, e cosi come ribadito/ precisato da al punto 1 della suddetta nota Parte_1
Co dell'appellate del 23.03.2024 in punto di rigetto delle infondate eccezioni e contestazioni avversarie di
NT
in comparsa di costituzione in appello, a pagare all'attrice la ulteriore somma complessiva di €
153.150,00 dovuta al diverso titolo di penale per
NT l'avvenuta violazione da parte della convenuta (per il periodo dal 14.04.2018 sino al data del 11.02.2019) dell'inibitoria ex art 131 comma 1 e 2 C.PI, come disposta a carico di al punto 2 _6
10 dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze - EZ.
MP (Dott Scionti) del 26.03.2018-passata in giudicato cautelare e di cui l'attrice / appellante ne chiede di nuovo alla Ill. ma Corte adita la preliminare integrale conferma, anche in punto di inibitoria e relativa penale ex art 131 cpi, cosi come avente ad oggetto anche eventuali ulteriori violazioni della disposta inibitoria e cosi della relativa penale a carico della convenuta _6
3)Nel merito conclusione subordinata per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande attoree e di conferma della sentenza impugnata in punto di pronunciata nullità delle registrazioni brevettuali attoree azionate in giudizio, voglia comunque La Corte accogliere la domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell'art 2598 n 1,2 e 3 cod.civ. attuata dalle due convenute e anche _6 CP_11 in concorso tra loro, già sub B sopra indicata, in quanto autonoma e/o ulteriore rispetto alla domanda di contraffazione, per le ragioni spiegate in atto di appello, ed in particolare nel motivo punto 5-2) dell' atto di citazione in appello;
per l'effetto condannare entrambe dette convenute, anche in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice come indicati in premessa del presente atto, ai sensi degli artt. 2600 cod.civ. e nella somma che risulterà accertata dalla Ill.ma Corte, anche a seguito di espletanda TU contabile, e previa ammissione degli ordini di esibizione documentale;
in ipotesi nella somma che verrà stimata in via equitativa e di cui, infatti, si chiede, sin d'ora, che ill.ma Corte di appello voglia effettuarne la liquidazione equitativa in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1223 e 1226 e
1227 cod.civ. e/o 2600 cod.civ.; In ogni caso, oltre
11 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Per l'effetto voglia, altresì, condannare entrambe dette convenute alla inibitoria definitiva ex art 2359 cc
= sempre in denegata ipotesi, voglia, comunque la
Corte, in riforma della sentenza in punto di spese, compensare integralmente, ai sensi dell'art 92 secondo comma cod.civ., le spese di lite del giudizio di primo grado, nei confronti di entrambe le convenute, per i motivi impiegati nel motivo 5 del presente atto, stante l'art 92 secondo comma cpc in ragione dell'intervenuto mutamento dell'orientamento già consolidato in punto di valutazione di novità dei modelli industriali, e del correlato legittimo affidamento sulla norma e per lo stesso motivo compensare integralmente tra le parti le spese di TU, nonché porre a carico di ciascuna parte le spese dei propri rispettivi CTP;
Inoltre in relazione a convenuta , poiché la stessa ha proposto in primo CP_5 grado una improcedibile / inammissibile eccezione di nullità, a cui non era legittimata come la Corte vorrà accertare anche solo ai fini delle condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado
Voglia, altresì, la Corte porre ad esclusivo ed
NT integrale carico della convenuta - quale unica convenuta in sede cautelare - le spese di lite del giudizio cautelare ante causam di primo grado(RG n
13100/17) e del reclamo cautelare (RG 4963/18), in quanto ritenuta soccombente nelle rispettive pronunce, emesse sulla scorta dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza consolidata citata al superiore motivo 2 del presente appello.
In ogni caso, condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc, in
12 ragione di tutti i motivi già dedotti dall'attrice nei propri atti di primo grado e di nuovo al motivo n 4 dell'atto di citazione in appello e nella somma che l'Ill.ma Corte adita vorrà determinare in via equitativa, ai sensi dell'art 96 comma 2 cpc.
4)In ogni caso, condannare, altresì, entrambe le convenute/ appellate, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attrice alle spese e compensi del presente grado di appello Rg 1300/2023, comprese le spese di lite del sub-procedimento giudizio cautelare ex artt. 283 e
351 cpc Rg 1300/2023-1 di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado appellata,
Co procedimento che è stata costretta ad instaurare con l'appello e poi con ricorso urgente 351 cpc, stante le minacciate azioni esecutive ad opera delle due appellate, istanze/ricorso ex artt. 283 e 351 cpc della appellante, che venivano rigettate in via interinale dalla Ill.ma
Corte, in modo non condivisibile, con suddetto decreto cautelare n 129/2023 del 25.09.2023, - da revocarsi con la sentenza di merito di riforma della sentenza di primo grado appellata;
5)Inoltre, e sempre in ogni caso CONDANNARE entrambe le convenute -appellate a rimborsare a Parte_1 le somme di denaro che l'appellate è stata a costretta a versare alle due appellate nel corso del presente giudizio, ossia in data 12.10.2023, a seguito dell'emissione del suddetto decreto del 25.09.2023 di
Co rigetto della richiesta di di sospensiva, ex art 282 e
351 cpc, della provvisoria esecutività della sentenza appellata, e quindi della confermata provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nei capi n. 2,
Co 3 e n. 5 della stessa afferenti la condanna di alle spese di lite di primo grado a favore di ciascuna delle convenute e di rimborso della spese di CTP delle due
13 appellate e di spese del TU, e per l'effetto in particolare
5-A) Condannare l'appellata a rimborsare _6
a la somma capitale di complessive Euro Parte_1
25.713, 00 versatale da , in data 12.10.2023 Parte_1 nel corso del presente giudizio, in ragione della confermata provvisoria esecuzione della sentenza appellata (capi condannatori n 2 e n 5 della sentenza appellata), a seguito di suddetto decreto cautelare n
129/2023 del 25.09.2023 di rigetto della sospensiva ex
Co NT art 282 e 351 cpc;
somma dovuta pagare da a , al solo fine di evitare una esecuzione forzata a suo carico intimatale da , e con contestuale espressa CP_5
Co riserva di di ripetizione di detta somma dovuta pagare a il tutto cosi come già richiesto, _6
Co tempestivamente, dall'appellante già in sede di precisazioni delle proprie conclusioni di merito al punto
5 della nota dell'appellante del 26.03.2024 per l'udienza
350 cpc del 26.03.2024, e cosi come risultante dal doc 1
Co allegato da già a detta propria nota del 26.03.2024;
NT condannare altresì a pagare a anche Parte_1 le ulteriori somme dovutale, a titolo di interessi legali, su tale somma capitale di € 25.713,00, dalla data del dovuto(ossia dalla data del 13.10.2023) sino all'effettivo rimborso di detta somma da parte di a favore di _6 Parte_1
5-B) Condannare l'altra appellata a CP_2 rimborsare a la somma capitale di Parte_1 complessive Euro 27.601,32 versatale da , in Parte_1 data 11.10.2023 nel corso del presente giudizio, in ragione della confermata provvisoria esecuzione della sentenza appellata (capi condannatori n. 3 e n. 5 della sentenza appellata), a seguito di suddetto decreto cautelare n 129/2023 del 25.09.2023 di rigetto della
14 sospensiva ex art 282 e 351 cpc;
ulteriore somma dovuta
Co pagare da anche a al solo fine di evitare CP_2 una esecuzione forzata a suo carico intimatale anche da
Co
e con contestuale espressa riserva di di CP_2 ripetizione di detta somma dovuta pagare a _6 il tutto cosi come già richiesto, tempestivamente,
Co dall'appellante già in sede di precisazioni delle proprie conclusioni di merito al punto 5 della nota dell'appellante del 26.03.2024 per l'udienza 350 cpc del
26.03.2024, e cosi come risultante dall'ulteriore doc 2
Co allegato da già a detta propria nota del 26.03.2024 ; condannare altresì a pagare a CP_2 Parte_1 anche le ulteriori somme dovutale, a titolo di interessi legali, su tale somma capitale di € 27.601,32, dalla data del dovuto(ossia dalla data del 12.10.2023) sino all'effettivo rimborso di detta somma da parte di CP_2
a favore di
[...] Parte_1
*********
6) Conclusioni IN VIA ISTRUTTORIA,
L'appellante, insiste affinché il Collegio, in sede di decisione finale, anche a revoca ordinanza 2.04.2024 del Consigliere Istruttore, con cui ha ritenuto la causa matura per la decisione, voglia ammettere tutte le richieste di prova per testi, ordini di esibizione documentale, e TU CONTABILE, già richieste da
[...]
nelle proprie memorie istruttorie 183 VI n 2 e Parte_1
Co n 3 cpc del giudizio di primo grado, riprecisate da in primo grado in sede di prima udienza di pc del 22.03.2022 di primo grado e tutte non esaminate, né espressamente rigettate in sentenza di primo grado, ma implicitamente, non ammesse in sentenza, a causa dell'assorbimento delle domande di istanze istruttorie Parte_1 correttamente riproposte dall'appellante, in parte motiva e conclusiva dell'atto appello, e di nuovo formulate
15 Co dall'appellante – nel presente giudizio di appello anche innanzi all'ill.mo Consigliere Istruttore al punto
6 delle conclusioni istruttorie di cui alla nota di GD del 26.03.2024 per l'accogliento delle stesse da parte del Consigliere Istruttore all'esito delle precedente udienza ex 350 cpc fissata al 26.03.2024.
In particolare, l'appellante, insiste ancora ad oggi per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado con propria memoria 183 VI n 2 cpc, essendo prove rilevanti ai fini del decidere in ordine alle
Co domande principali di , invece assorbite dalla sentenza di primo grado appellata con la declaratoria di nullità delle registrazioni brevettuali attoree nazionale e comunitaria dedotte in giudizio e relative al modello industriale del lavabo d'appoggio in cristallo denominato
Co XO Round;
ciò per tutte le ragioni esposte da in propri atti di causa di primo grado a cui si riporta e così anche svolto nella parte motiva dell'atto di appello e ed espressamente riproposte già in sede di conclusioni istruttorie dell'atto di citazione in appello e in detta nota del 26.03.2024 dell'appellante GD innanzi al
Consigliere istruttore e nello specifico:
Si insiste per l'ammissione da parte dell'Ill.ma
Corte di appello di tutte le richieste di prova per testi relative: a) a tutti i capitoli di prova da n 1 a n 28 con i testi ivi indicati, stante la loro rilevanza, ed in particolare i capitoli di prova da n 20 a n 23 in quanto
Co afferenti al rapporto di con il proprio precedente cliente Negozio Fip di Prato prima e subito la contestata condotta contraffattiva e/o di concorrenza sleale posta in essere dalle convenute;
B) ai capitoli di prova da n
10 a n 17, in quanto aventi ad oggetto circostanze oggettive relative alla perfetta conoscenza da parte di
Co del modello di lavabo di oggetto di causa e CP_2
16 di tutte le specifiche caratteristiche per averlo esaminato nello stand dell'attrice esposto già nella
Fiera di Cersaie 2015.
Si insiste per l'ammissione della TU contabile cosi come richiesta da parte attrice al punto 3) pagg 5-6 della propria memoria 183 VI n 2 cpc quivi da intendersi nello specifico integralmente richiamata e ritrascritta;
considerato che la stessa è rilevante, non certo esplorativa, come contestato dalle appellanti, avendo già prodotto in giudizio propri documenti contabili, attestati già il danno patrimoniale subito per perdita secca del proprio cliente Negozio Fip di Prato, a causa e subito dopo la contestata contraffazione e/o concorrenza sleale attuata dalle due appellate, in concorso tra loro prima della urgente procedura cautelare di descrizione / sequestro industriale ed inibitoria industriale proposta
Co da ante causam rispetto al giudizio di primo grado,
Co con provvedimenti cautelari tutti accolti a favore di in primo e secondo grado dei due giudizi cautelari ante causam;
trattasi di prova rilevante ai fini dell'esatto accertamento del danno patrimoniale subito e subendo dalla odierna appellante in conseguenza dell'illecito contraffattivo e/o concorrenziale ex art 2598 cod.civ.
L'appellante insiste sull'eccezione di nullità della relazione peritale del TU Dott. svolta in primo Per_2
Co grado per tutti i motivi già espressi da in tutti i propri atti di primo grado e di quelli del presente giudizio a cui integralmente ci si riporta
Si insiste, per l'ammissione anche degli altri ordini di esibizione documentale richiesti dall'attrice a punto
2 pag. 5 della propria memoria 183 VI n 2 cpc, quivi da intendersi anche in tale specifica parte richiamata e ritrascritta in toto e per l'eccezione di della Per_3
17 Ctu brevettuale in ordine al quesito peritale n 1, come già esposto in atto di appello.
6-A) Inoltre, l'appellante si oppone all'ammissione di tutte le richieste e istruttorie così come riproposte dall' appellata in subordine al punto 11 pag. CP_2
64/65 della comparsa dell'appellata; ciò per tutti i mortivi di inammissibilità dedotti nella memoria di GD
183 n.3 a pag. 11, tra cui la declaratoria di inammissibili le prove per interrogatorio e per testi ex adverso richieste nella memoria 183n.2 di CP_2 relative ai capitoli 8,11,13, 16/17 e 19/20, in quanto aventi ad oggetto fatti nuovi mai dedotti in giudizio di
I da in primo grado a fondamento della domanda CP_2 riconvenzionale di nullità proposta da CP_2
Co
insiste, in ogni caso, nella opposizione all'ammissione di tutte le richieste di interrogatorio formale e per testi di riproposte in comparsa CP_2 di costituzione d'appello, anche per tutti i motivi di inammissibilità della stesse sollevate nella memoria di
GD 183 n.3, anche da pagg 14/15 ; nella denegata ipotesi di ammissioni di tale prove per testi di si CP_2 chiedono che vengono ammessi a controprova gli stessi testi così come già richiesto da sin da Parte_1 giudizio di primo grado (cfr. a pag. 15 della memoria di
GD 183 n.3 di primo grado) e nel presente giudizio di
Co appello, tra cui in atto di appello e in nota di del
26.03.2024;
6--B) Del pari l'appellante si oppone anche all'ammissione delle prove orali richieste dalla appellata a pagg 49/50 della comparsa CP_1 avversaria in appello, peraltro svolte in modo inammissibile, stante il mero richiamo del tutto generico dall'appellata in tale pagine, ove si limita CP_1 ad asserire che il giudice voglia ammettere le prove
18 orali richieste da parte convenuta e non ammesse in primo grado, ;ed in ogni caso, ove ritenute dal Corte correttamente riproposte da in appello, si CP_5 insiste affinché vengano dichiarate inammissibili, per tutti gli altri motivi di inammissibilità, espressi al punto 1C) pagg 5/6 della memoria di GD 183 n. 3 cpc, quivi richiamata”.
Per : NTroparte_1
“Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, respingere integralmente l'appello proposto da in persona della legale Parte_1 rappresentante Sig.ra e confermare la Parte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Firenze sezione MP
n. 3559/2022 e pubblicata in data 21.12.2022 a definizione del giudizio di merito R.G.n.8021/2018.
In ipotesi e in via istruttoria
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate nel merito, si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado nelle memorie ex art.183 VI comma n.2 e 3 con i testi ivi indicati, istanze da intendersi qui integralmente trascritte, con rigetto di ogni istanza istruttoria proposta da parte appellante. in ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio ed anche del sub procedimento ex art.283 e
351 c.p.c.”.
Per (Nuova C.E.V.) NTroparte_2
Società Cooperativa:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis:
19 Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ex art. 342 c.p.c. per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.
Sempre preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto Parte_1 privo dei requisiti di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nel merito respingere in toto l'appello ex adverso proposto e tutte le richieste con lo stesso formulate;
dichiarando inammissibili, e comunque respingendo, tutte le conclusioni come precisate dall'appellante, con la nota per la trattazione scritta in data 26.3.2024, ivi comprese le istanze istruttorie (anch'esse inammissibili e da respingere).
In via subordinata: Per l'ipotesi di mancato accoglimento allo stato delle conclusioni sopra formulate in via preliminare e nel merito, l'appellata CP_2 insiste, reiterando le richieste di ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. in data
18.3.2019, con i testi ivi indicati, istanze da intendersi qui richiamate e ritrascritte (come riportate anche in parte espositiva della comparsa di costituzione in appello al paragrafo 11).
- Per la denegata ipotesi che fossero ammesse prove testimoniali indicate dall'appellante (di cui è stata eccepita l'inammissibilità), chiede di essere CP_2 ammessa alla controprova con i testi già indicati in primo grado nella memoria ex art. 183 co VI n. 2 del
18.3.2019.
In ogni caso: con condanna dell'appellante
[...] al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_2 competenze, spese generali ed accessori, anche del sub procedimento ex art. 283 e 351 c.p.c.; oltre al risarcimento del danno, da liquidare anche d'ufficio, ed
20 in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenendo conto (tra l'altro), ove l'appellante non aderisse alla proposta conciliativa, anche di tale condotta. dichiara fin d'ora di non accettare il CP_2 contraddittorio (e ne eccepisce l'inammissibilità) su nuove, o comunque inammissibili, richieste, istanze e conclusioni di parte appellante ”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1300/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, EZione
MP, n. 3559 del 21.12.2022; parti: Parte_1
c. e
[...] NTroparte_1 NTroparte_2
, ), esperiti gli
[...] CP_2 NTroparte_2 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 30.1.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Co (di seguito solo ”), sulla premessa di essere
[...] titolare di un brevetto per modello ornamentale di lavabo in cristallo, di aver scoperto in data 13.9.2017 che _6 NT (di seguito “ ) pubblicizzava un lavabo identico a
[...] quello dell'attrice e di aver ottenuto ante causam un provvedimento di descrizione, sequestro e inibitoria avente ad oggetto il lavabo Palace commercializzato e pubblicizzato da NT NT
, ha citato in giudizio e NTroparte_2 (di seguito “EV”, individuata in
[...] sede di descrizione quale produttrice del lavabo contestato) per sentir accertare e dichiarare la contraffazione o comunque la concorrenza sleale, con le conseguenti pronunce accessorie anche inibitorie, oltre al risarcimento del danno. A sostegno delle domande l'attrice ha riferito di aver ideato e prodotto sin dal 2014 un nuovo ed originale modello di lavabo da appoggio, denominato LUXOR ROUND, di forma semisferica in cristallo molato trasparente con incisioni/molature costituite da una serie di circonferenze
21 orizzontali parallele tra loro e da semicirconferenze meridiane che si incrociano, dando vita ad un reticolo a maglie quadrate. Detto modello è stato oggetto di registrazione brevettuale nazionale (n. 0000103687 registrato il 17.10.2016 su domanda del 4.4.2014) ed internazionale (DM/085 357 pubblicata il 31.1.2015 su deposito del 30.9.2014) di disegno e modello multiplo. A seguito del procedimento cautelare instaurato ante NT causam è emerso che ha commercializzato il lavabo denominato PALACE e identificato con codice art. PA11A e EV NT ha prodotto detto lavabo su commissione di identificando il prodotto col codice art. 150412TR: detto lavabo è in tutto e per tutto identico a quello dell'attrice sicché entrambe le convenute hanno concorso alla contraffazione del lavabo LUXOR ROUND ed hanno tenuto condotte di concorrenza sleale, particolarmente gravi per quanto riguarda EV che era Co fornitrice di per altri prodotti in cristallo. L'attrice ha, quindi, allegato di essere una rinomata azienda toscana che produce e commercializza oggetti di arredo nel settore del bagno aventi caratteristiche di modelli ornamentali dell'industrial design apprezzati ed esportati in più di 60 paesi nel mondo;
in particolare, poi, ha affermato che il lavabo LUXOR ROUND presenta caratteristiche di novità, originalità e peculiarità della tipologia di materiale e ornamento che lo rendono indiscutibilmente innovativo e distinto da altri lavabi presenti sul mercato ed un oggetto di design di lusso nel settore dell'arredo bagno. Co ha, inoltre, riferito che il lavabo de quo è stato pubblicizzato sin dal 2014 sul proprio sito internet, oltre che nei vari cataloghi commerciali, e rappresenta il prodotto di punta dell'azienda in relazione al quale sono stati realizzati importanti investimenti anche di tipo pubblicitario. L'allegata contraffazione del lavabo da parte delle convenute ha trovato conferma in sede di esecuzione della descrizione e del sequestro in quanto presso le società convenute sono stati rinvenuti cataloghi e documentazione contabile di vendita di detti prodotti. In considerazione di quanto evidenziato l'attrice ha domandato accertarsi la contraffazione e la concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. in relazione alle condotte poste in essere dalle convenute anche in considerazione del rapporto concorrenziale tra le parti e del medesimo ambito territoriale di operatività, con conferma definitiva delle pronunce inibitorie rese anche in sede cautelare. Quanto al danno di cui domanda ristoro, l'attrice ha evidenziato che le convenute commercializzano il prodotto ad Co un prezzo notevolmente inferiore a quello praticato da e che l'ambito di clientela anche a livello internazionale è sovrapponibile, così che si è determinato un calo di fatturato oltre che la perdita di un cliente a Prato, la vanificazione delle ingenti spese pubblicitarie sostenute, un danno all'immagine con la conseguente necessità di sostenere ulteriori spese per tentare di recuperare quote di mercato, la necessità di sostenere spese per accertare e contrastare la
22 contraffazione;
la società ha domandato altresì la restituzione degli utili ai sensi dell'art 125 comma III C.P.I.. NT Costituendosi in giudizio ha preliminarmente evidenziato la carenza di sinteticità dell'atto introduttivo chiedendo per tale ragione la condanna alle spese di controparte. Quanto al merito, la convenuta ha rilevato che già dalla fine dell'anno 2014 aveva elaborato una nuova linea bagno in cristallo sulla base degli oggetti già commercializzati dalla fornitrice EV con la linea TIR, in particolare trasformando l'oggettistica esistente (come la coppa TIR 400) in accessori per il bagno in cristallo, la cui prima campionatura trova riscontro nelle fatture del dicembre 2015: da qui l'assenza di qualsiasi intenzione di effettuare una imitazione servile del prodotto dell'attrice e quindi la buona fede della convenuta. In ordine al design del motivo decorativo del lavabo attoreo, la convenuta ne ha eccepito l'assenza di novità e di carattere individuale dal momento che fin dal 1985 EV ha prodotto oggetti di varie forme nella collezione linea TIR aventi decori di molatura disposti a meridiani e paralleli il cui incrocio permette la formazione di maglie sostanzialmente quadrangolari;
in particolare poi il modello TIR 400 è una coppa semisferica delle stesse dimensioni del lavabo in appoggio per il quale è causa che differisce da questo solo per il fatto di avere un collo alla base anziché il foro per lo scarico dell'acqua. La convenuta ha quindi affermato la carenza di altezza inventiva nel disegno di parte attrice la quale si è limitata ad applicare un motivo decorativo già conosciuto, comune e carente di originalità in quanto usato da anni per il decoro di vari prodotti in cristallo di EV: sicché il vaso in cristallo TIR 400 prodotto da EV costituisce una Co predivulgazione rispetto ai brevetti ottenuti da da cui la nullità di detti brevetti. In ogni caso la convenuta ha affermato la propria buona fede ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando che non poteva essere a conoscenza dell'esistenza dei prodotti concorrenti e neppure dell'esistenza del brevetto in questione data la contemporaneità delle due circostanze di fatto, sicché nel caso di propria condanna all'esito del giudizio ha formulato domanda di manleva nei confronti di EV per il pagamento di tutte le somme che dovesse essere condannata a corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice. A tal riguardo ha comunque eccepito l'insussistenza totale di allegazione e prova in ordine ai danni richiesti da parte attrice, così come l'assenza di nesso causale. Si è costituita in giudizio anche EV la quale, dopo aver evidenziato di essere rimasta estranea al procedimento Co cautelare avviato ante causam da ha contestato la fondatezza della domanda attorea sull'assunto della carenza di novità del disegno oggetto di privativa da parte dell'attrice in considerazione della predivulgazione di analogo modello e disegno da parte di EV, cui consegue la nullità del brevetto Co di per carenza di novità e carattere individuale, nullità
23 che in via riconvenzionale la convenuta ha domandato di accertare nel presente giudizio. La convenuta ha affermato che lo stesso ornamento superficiale ottenuto mediante la molatura superficiale del prodotto cui l'attrice in citazione aggancia il carattere di novità del modello è, in realtà, ideato, realizzato, prodotto e commercializzato da tempo anteriore alla registrazione da EV;
in particolare sin dal 1985 quest'ultima ha ideato, prodotto e commercializzato il modello, semisferico, in cristallo TIR400, modello caratterizzato dalla presenza sulla superficie esterna di molature esterne orizzontali e verticali tra loro intersecate. Peraltro EV ha affermato che comunque lo stampo utilizzato per la realizzazione del prodotto commissionatole NT da le è stato consegnato nel corso dell'anno 2013, e quindi in data antecedente alla domanda di registrazione del Co lavabo LUXOR ROUND di sicché comunque mancherebbe il carattere di novità per il prodotto dell'attrice essendo lo stesso successivo alla produzione eseguita da EV con gli NT stampi ricevuti, su richiesta della committente , nel 2013. Difetta anche il carattere individuale del modello dell'attrice in quanto questo riproduce lo stesso modello decorativo da sempre ideato ed utilizzato da EV;
peraltro sia il lavabo dell'attrice che il vaso di EV hanno una comune forma semisferica e sono realizzati in cristallo e il lavabo dell'attrice, una volta installato su un piano, appare come una elegante ciotola in cristallo e quindi assolutamente identico al prodotto che EV commercializza sin dal 1985. La convenuta ha contestato, altresì, gli addebiti riferiti alla concorrenza sleale, riguardo ai quali ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione dell'assenza di un rapporto concorrenziale tra le parti;
ha poi evidenziato di essersi NT limitata alla esecuzione dell'ordine commissionatole da con la produzione di soli 9 esemplari. Infine EV ha contestato la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice ed il quantum. La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti e mediante l'espletamento di una TU. All'udienza del 22.3.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 15.7.2022 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per l'acquisizione del catalogo dell'attrice del 2012 nel quale sarebbe riprodotto il lavabo oggetto di causa, documento la cui esistenza è emersa nel corso delle operazioni peritali svolte;
sicché all'udienza del 14.9.2022, acquisito il documento, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata mandata in decisione.
[OMISSIS] 4. Ciò posto e venendo al merito delle questioni prospettate dalle parti, va preliminarmente vagliata la
24 domanda riconvenzionale di nullità del modello registrato da parte attrice in relazione al lavabo XO round, giacché nel caso di suo accoglimento risulterebbe assorbita la questione NT della contraffazione del modello da parte di .
4.1 Va premesso che il modello è tutelato se non è identico ad un altro già divulgato (requisito di novità) e se è in grado di suscitare una differenziata impressione generale nell'utilizzatore informato (requisito del carattere individuale). EV ha contestato sin dalla costituzione in giudizio la validità della registrazione del modello di GD assumendo l'esistenza di una predivulgazione rappresentata dal vaso TIR400 ed ha formulato una specifica domanda riconvenzionale di nullità. Co NT La circostanza, eccepita da in prima memoria, che non abbia proposto l'eccezione di nullità nella forma ex lege richiesta della domanda riconvenzionale e che, comunque, la convenuta non sarebbe a ciò legittimata è irrilevante ai fini che interessano avendo certamente ben formulato la domanda di nullità della registrazione del modello almeno EV.
4.2 Va da subito evidenziato che il modello registrato in Co data 4.4.2014 da riguarda un “lavabo da appoggio in cristallo a forma semisferica, con molature esterne a linee orizzontali e verticali che si intersecano fra loro. Il lavabo comprende un foro centrale alla base per lo scarico dell'acqua, che è predisposto per l'alloggiamento della piletta. Tale lavabo si intende depositato per tutte le combinazioni di colore e di decoro. La forma si intende depositata in qualsiasi dimensione, colore, decoro e materiale” (cfr. doc. 19 fasc. att.).
La dedotta predivulgazione attiene invece ad un vaso a coppa in cristallo che presenta molature longitudinali e trasversali che si intersecano tra loro (TIR 400).
25 4.3 La prima questione da affrontare attiene alla possibilità di confrontare i due oggetti;
a tale riguardo, come emerso anche dalla TU, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di chiarire come “la protezione conferita a un disegno o modello non sia limitata ai soli prodotti nei quali è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato” e come “la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello non debba più essere limitata soltanto a tali prodotti” (CGE Sentenza 21/09/2017 sulle cause riunite C‑361/15 P e C‑405/15 P). Partendo da questo assunto si può affermare che, come correttamente osservato anche dal TU, “la natura del prodotto in cui il disegno o modello anteriore è incorporato o al quale si applica non incide sull'esame del carattere di novità del disegno o modello contestato ed il «settore interessato» non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato”. Applicando questi principi al caso che ci occupa il Co Collegio ritiene che il modello registrato da e il vaso a coppa prodotto da EV possano essere confrontati quanto a modello. In particolare si deve partire dalla considerazione per Co cui non ha registrato l'invenzione o il brevetto di un lavabo –ovvero di una ciotola con buco per il deflusso dell'acqua– bensì un modello applicato ad un lavabo caratterizzato per il fatto di avere una forma a ciotola o conca semisferica le cui peculiarità sono rappresentate dalla presenza di molature longitudinali e trasversali che intersecandosi tra loro danno vita ad un disegno tartan o plaid. Ciò che quindi deve costituire oggetto di indagine in questa sede è il disegno –ovvero l'intersezione delle molature– applicato ad una forma semisferica e non il prodotto in sé, ovvero il lavabo, il cui foro centrale –che non caratterizza il design– peraltro costituisce ai sensi dell'art. 36 C.P.I. una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso e dunque non passibile di registrazione. D'altronde a questa stessa conclusione si giunge alla luce dell'art. 36 Reg. CE 6/2002 che al secondo comma afferma che “la domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato”, con ciò rendendo evidente che il disegno o il modello sono cosa distinta rispetto al prodotto industriale cui sono applicati. Ed è lo stesso sesto comma della norma in esame a specificare che “le informazioni di cui al paragrafo 2 [ovvero l'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato per essere applicato] e al paragrafo 3, lettere a) e d) [la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev'essere applicato, in funzione della classe di prodotto] non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale”.
26 Dunque, il modello in esame ben può essere applicato ad altri beni di classi merceologiche diverse e comunque rientranti nel settore della vetreria –basti pensare ad un paralume in vetro a coppa rovesciata o ad una ciotola finalizzata ad uso alimentare– in cui vengano in rilevo i due elementi fondamentali del modello registrato ovvero la forma semisferica e la molatura come sopra descritta, essendo al contrario non rilevanti quei caratteri che tipizzano il prodotto come, nel caso in esame, il foro per il deflusso dell'acqua che costituisce elemento identificativo del prodotto lavandino ma non del modello, invece identificato dalla forma a semisfera e dalle molature intersecate. Tanto chiarito nel caso di specie risulta evidente la presenza delle due caratteristiche ora evidenziate nel vaso TIR 400: questo ha una forma semisferica e presenta le Co medesime molature del modello registrato da oltre ad essere realizzato in cristallo, materiale primo con cui viene presentato il modello dell'attrice (che comunque risulta aver registrato il modello anche con riferimento alla possibilità di applicarlo a prodotti realizzati con altri materiali). Si è già detto della irrilevanza della presenza del foro centrale nel modello di GD ai sensi dell'art. 36 C.P.I.; del pari non rilevante si profila il basamento presente nel vaso TIR 400 giacché questo non caratterizza il design e costituisce, quindi, una differenza irrilevante nella comparazione dei due modelli, così come lo sono i dettagli rappresentati dal numero dei solchi e dalle dimensioni dei quadrati che derivano dalla loro intersezione, dettagli questi marginali nell'ottica d'insieme mediante la quale devono essere esaminati i modelli oggetto di indagine. Si può affermare in definitiva che l'impressione generale Co suscitata dal modello registrato da nell'utilizzatore informato non differisce da quella determinata dal vaso TIR Part
.
4.4 A questo punto a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'attrice si deve verificare se il modello è stato predivulgato attraverso il vaso TIR 400 rispetto dalla data di registrazione del modello di GD ovvero al 4.4.2014. Gli elementi introdotti da EV rappresentati dalla presenza del vaso nel catalogo 1985 della convenuta e dalle fatture di vendita, unitamente alle bolle di spedizione, dimostrano la commercializzazione e la diffusione del vaso in data antecedente rispetto alla registrazione del modello di GD. In particolare le foto di cui ai docc. 1 e 217 prodotti da EV riproducono, tra gli altri, il vaso TIR 400 e con riferimento alla data degli scatti fotografici sovviene la dichiarazione del fotografo prodotta sub doc. 162 che, grazie alla stampigliatura riportata sul retro delle fotografie con il codice negativo che ne consente la stampa, ha affermato che l'immagine è stata realizzata in data antecedente al settembre 2004 ovvero prima del momento in cui lo studio ha cessato di eseguire stampe da negativo. Del pari dimostrano la commercializzazione del vaso TIR 400 in epoca anteriore alla registrazione del modello di GD le
27 numerose fatture di vendita prodotte da EV, gli ordinativi e le bolle doganali;
in particolare vi è evidenza del prodotto in esame nei docc. 27/32, 34/36, 38, 39, 42, 43, 45/52, 55/59, 61/64, 66/68, 70, 72/84, 86, 98, 100, 103, 105, 107/110, 114, 117, 122 dal momento che con certezza si riscontra in detti documenti il codice TIR00400 unito ad altro riferimento univoco SKU11080219. La vendita del vaso in oggetto a svariati clienti, compresa SE AN & Co, è utile a dare dimostrazione della conoscenza e conoscibilità del modello anche oltre i limiti territoriali del produttore. Le considerazioni svolte conducono quindi ad affermare la Co carenza di novità del modello registrato da e, dunque, la nullità della registrazione 4.5 Peraltro, e solo per inciso, giova evidenziare che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, alle medesime conclusioni si giungerebbe Co ritenendo provata la predivulgazione da parte della stessa che ha commercializzato il lavabo. Al riguardo si segnala la fattura relativa alla vendita di n. 5 articoli denominati “Krystallo LUXOR round Transparent” cod. articolo LUXORROT01 (analogo a quello riscontrabile dal catalogo dell'attrice sub doc. 15) ad un soggetto iraniano risalente al 2011 e prodotta in allegato alla TU;
ebbene, il Collegio –diversamente dal TU– reputa che anche soltanto una fattura di vendita sia indice di commercializzazione di un prodotto e che quindi costituisca elemento idoneo a dare carattere di notorietà al modello nel settore di riferimento. A ciò va aggiunto che i dati ricavabili dalla vendita ora descritta avvenuta nel 2011 ben combacerebbero con l'indicazione dell'anno 2011 sul sito www.architonic.com come data di produzione del lavabo, la quale risulta essere stata solo in seguito modificata con indicazione dell'anno 2014. Quanto all'eccepita inammissibilità delle predivulgazioni in esame perché mai contestate dalle convenute ed emerse sole in ambito di TU si osserva che nella materia industrialistica non vigono le strette preclusioni ordinarie: l'art. 121, comma V, C.P.I. ammette, infatti, che il consulente possa ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa purché sugli stessi sia attivato il contraddittorio delle parti, come avvenuto nel caso in esame in cui l'eccezione di nullità basata sulla predivulgazione – fatta poi oggetto di domanda riconvenzionale – è stata tempestivamente sollevata dalle convenute;
il fatto poi che la divulgazione del modello o disegno in epoca precedente alla registrazione attorea emerga da un documento piuttosto che da un altro acquisito in sede di TU rientra appunto nelle più ampie maglie della consulenza industrialistica: ciò che conta è che l'eccezione –e domanda – di predivulgazione sia stata ritualmente incartata. La questione, comunque, si profila irrilevante attesa l'assorbenza della ritenuta predivulgazione mediante il vaso TIR 400; sicché non vi è neppure necessità di esaminare le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'attrice.
28 4.6 Del pari convergerebbe in questo senso anche il catalogo 2012 dell'attrice rinvenuto durante le operazioni peritali.
4.6.1 Sul punto va, tuttavia, evidenziato in premessa che non possono essere condivise le contestazioni mosse dall'attrice in relazione all'ordinanza con la quale il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e l'acquisizione del catalogo dell'attrice. Nella nuova comparsa conclusionale la parte si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe riaperto l'istruttoria disponendo l'integrazione delle attività peritali ed avrebbe proceduto ad acquisire un documento non emerso nel corso delle operazioni e senza istanza della parte convenuta. Al riguardo è sufficiente osservare che la disposizione impartita dal Collegio in ordine all'acquisizione del nuovo documento costituisce una riapertura della fase istruttoria –appunto integrata dall'acquisizione agli atti processuali del documento indicato– in relazione alla quale non è stato ritenuto necessario anche il riavvio delle operazioni da parte del TU in quanto l'esame in sé del documento avrebbe potuto incidere sulle valutazioni demandate al Tribunale senza necessità di ulteriori accertamenti peritali. Va poi evidenziato che dell'esistenza di detto catalogo ha riferito il TU all'udienza del 13.10.2022, dunque nel corso delle operazioni peritali che si sono concluse col deposito della relazione finale il 1°.12.2022; quanto all'istanza di parte convenuta, si osserva che alla medesima NT udienza ha chiesto l'assegnazione di un termine per potersi pronunciare su detta documentazione e in sede di prima conclusionale ha domandato l'acquisizione di detto documento con il conseguente supplemento di perizia che, invece, come già evidenziato, il Tribunale non ha ritenuto di dover disporre ben potendo autonomamente valutare la rilevanza di detto documento ai fini di causa. Neppure può essere condivisa l'osservazione dell'attrice relativa al mancato riavvio delle operazioni peritali non essendone stata ravvisata la necessità e ben potendo le parti svolgere le proprie osservazioni e contestazioni in ordine al nuovo documento in sede di difese conclusive;
d'altronde la TU costituisce un mezzo di ausilio al Giudice per la valutazione del compendio probatorio laddove questa richieda specifiche conoscenze tecniche, certamente non necessarie nel caso di specie in cui si tratta di verificare se il documento in parola sia utile a dimostrare la predivulgazione del modello ad opera del suo stesso titolare sì da invalidare la registrazione (valutazione questa prettamente giuridica). Inoltre, mette conto rilevare che l'acquisizione del catalogo non costituisce esercizio di un potere istruttorio officioso, quanto piuttosto esplicazione di un potere di integrazione del compendio documentale che avrebbe potuto essere esercitato nel corso delle operazioni demandate al TU (analogamente a tutti i casi in cui al Tribunale è chiesto di autorizzare l'acquisizione di nuovi documenti), ma che nel caso di specie è stato espletato in un momento successivo senza necessità che su quello stesso materiale dovesse esprimersi il TU ben potendolo fare in autonomia il Collegio.
29 Infine, va osservato che non si tratta di un rilievo di ufficio della nullità per una causa diversa da quella introdotta in giudizio dalle convenute quanto piuttosto dell'applicazione dell'art. 121, u.c. comma, C.P.I. nel contenuto sopra richiamato.
4.6.2 Semmai potrebbe essere fondata la difesa dell'attrice la quale evidenzia che il catalogo risulta essere stato registrato sul sito solo il 20.10.2013; CP_12 difatti, ciò che rileva ai nostri fini, è solo la divulgazione al pubblico e la predivulgazione invalidante ai sensi dell'art. 34 C.P.I. non è rappresentata dalla creazione del file, vera o falsa che sia, bensì solo ed esclusivamente dalla divulgazione al pubblico dell'immagine del modello del prodotto. Al riguardo lo stesso TU afferma che il file è stato creato il 23.3.2012 ma la pagina web http://giacomomasoni.com/prodotti.aspx?id=9, nella quale è stato reperito il file, risulta essere stata archiviata il 20.10.2013; sicché tale pubblicazione rientrebbe nel periodo di grazia ex art. 34, comma III, C.P.I. dal momento che la registrazione del modello di GD è del 4.4.2014. Tuttavia, come già evidenziato, la predivulgazione rappresentata dal vaso TIR 400 è già da sola sufficiente a distruggere il carattere di novità del modello registrato da Co
, per cui ogni altra questione risulta superata.
5. L'affermazione della nullità della registrazione del Co modello di comporta l'assorbimento delle domande spiegate in giudizio dall'attrice sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale, compreso il conseguente risarcimento del danno.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio (tranne quella decisoria per la quale si applica il massimo essendo stata rimessa in decisione la causa per due volte con conseguente deposito di due comparse conclusionali e di replica) in relazione a cause di valore indeterminabile a complessità alta (senza l'aumento richiesto da 3SC per l'uso di tecniche redazionali informatiche invero non rinvenute negli atti di parte), tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
così le spese di TU e CTP. Quanto alle spese della fase cautelare, si osserva che il giudice di prime cure ha, in motivazione, affermato che le spese avrebbero seguito la soccombenza e che quindi sarebbero state poste a carico della resistente (3SC) rimettendone comunque la quantificazione al merito, mentre il giudice del reclamo ha rimesso la decisione al merito. Ora, posto che dalla lettura del sesto e del settimo comma dell'art. 669 octies c.p.c. emerge la modificabilità delle spese del cautelare nel successivo giudizio di merito –laddove la norma in parola, diversamente dal secondo comma dell'art. 669 speties c.p.c., non postula una definitiva statuizione sulle spese–, si può arrivare in questa sede a compensare Co NT integralmente le spese delle due fasi cautelari tra e tenendo conto, da un lato, dell'esito del giudizio di merito
30 che non ha riconosciuto la sussistenza del diritto prospettato dall'attrice e, dall'altro lato, dell'ammissibilità e fondatezza della richiesta di descrizione quale strumento di acquisizione anticipata di prove.
7. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle convenute, si osserva, in primo luogo, che la domanda non è inammissibile come contestato dall'attrice ben potendo la stessa essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni;
in secondo luogo che, in linea generale, la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto le convenute non hanno spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della registrazione brevettuale nazionale (n. 0000103687 registrato il 17.10.2016 su domanda del 4.4.2014) ed internazionale (DM/085 357 pubblicata il 31.1.2015 su deposito del 30.9.2014) di disegno e modello multiplo limitatamente al modello n. 12 quanto alla registrazione italiana e n. 18 quanto a quella internazionale ed avente ad oggetto un “lavabo da appoggio in cristallo a forma semisferica, con molature esterne a linee orizzontali e verticali che si intersecano fra loro. Il lavabo comprende un foro centrale alla base per lo scarico dell'acqua, che è predisposto per l'alloggiamento della piletta. Tale lavabo si intende depositato per tutte le combinazioni di colore e di decoro. La forma si intende depositata in qualsiasi dimensione, colore, decoro e materiale”,
2) condanna l'attrice a rifondere a le NTroparte_1 spese di lite del giudizio di merito liquidate in € 16.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A., oltre alle spese di CTP,
3) condanna l'attrice a rifondere a NTroparte_2 le spese di lite del giudizio di merito
[...] liquidate in € 16.000,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A., oltre alle spese di CTP,
4) compensa integralmente le spese delle due fasi cautelari tra e Parte_1 NTroparte_6
5) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di TU liquidate con decreto del 18.7.2022”.
31
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello formulando, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, le seguenti testuali conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza, rigettate tutte le istanze/domande ed eccezioni sollevate dalle convenute e per tutti i motivi dedotti CP_1 CP_2 dall'attrice nel presente atto di appello e nel giudizio di primo grado e ivi riportati, in quanto inammissibili e/o precluse e tardive e/o infondate, in accoglimento del presente appello, per tutti i allegati e spiegati motivi cosi disporre:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ed in speciale modo tenuto conto del periculum in mora per l 'appellante in relazione alla insolvibilità di entrambe le convenute;
2) In via cautelare, confermare il provvedimento di descrizione e sequestro e di condanna alle penali per violazione dell'inibitoria emesso nella precedente fase cautelare ante causam (Rg 13100/17) con ordinanza in data 26/03/2018 del Tribunale di Firenze,
EZ MP, firma Dott. Scionti e cosi come confermato in toto in sede di reclamo cautelare con ordinanza del
21.05.2018 dal Tribunale di Firenze(Rg n 4963/18),e quindi, passata in giudicato cautelare anche in punto di inibitoria cautelare e relativa penale per la violazione disposta ex art 131 primo e secondo comma C.P.I in tale ordinanza;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: a) -
Accertare e dichiarare per i motivi tutti spiegati in primo grado e nel presente atto, che gli atti posti in essere dalle convenute e CP_1 CP_2
, sub specie di illecite attività di produzione, CP_7
32 commercializzazione, distribuzione pubblicizzazione, del prodotto lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la denominazione _6 CP_8
e dalla convenuta indicato
[...] NTroparte_9 con il corrispondente Codice art 150412TR e/o comunque denominato e/o contrassegnato dalle convenute, e di qualsivoglia altro lavabo, che anche con qualsivoglia anche piccola modifica - sia simile/somigliante al lavabo oggetto delle registrazione brevettuali della Pt_1
corrispondenti al lavabo XO Round dell'odierna
[...] appellante, e/o di qualsivoglia altro lavabo in cristallo riproducente e/o avente le medesime e/o analoghe caratteristiche al modello di lavabo n 12 del brevetto italiano per modello ornamentale multiplo n 103687 e del modello 18 della registrazione internazionale di design
DM/085357, costituiscono contraffazione/violazione del suddetto brevetto italiano per modello ornamentale multiplo n 103687 nonché della registrazione internazionale di design DM/085357 di titolarità dell'attrice; con conseguente indubbia grave lesione dei diritti di proprietà industriale e dei relativi diritti patrimoniali di esclusiva di cui è titolare l'attrice dei modelli –industrial design registrati.
b) In ogni caso accertare e dichiarare che, gli atti posti in essere dalle convenute e CP_1 CP_9
, integrano altresì per tutti i motivi esposti,
[...] atti di concorrenza sleale per imitazione servile e/o confusoria del lavabo “XO Round”, nonché sviamento della clientela, appropriazioni di pregi e slealtà professionale/commerciale a danno dell'attrice
[...]
in violazione dell'art 2598 n.1, 2, 3, cod. Parte_1 civ per le ragioni esposte in atto di citazione di primo grado nonché in parte motiva del presente appello;
33 c) Per l'effetto INIBIRE in via definitiva alle società convenute e , ai CP_1 NTroparte_9 sensi dell'art.124 c.p.i e/o dell'art.2599 cc, qualsiasi ulteriore atto e/o condotta integrante produzione, fabbricazione, commercializzazione, importazione, esportazione, pubblicizzazione in qualsiasi forma, vendita, offerta in vendita o l' uso sotto qualsiasi forma sia direttamente sia indirettamente attraverso terzi, del prodotto in contraffazione, ossia del lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la denominazione art.PA11A _6 CP_8
e dalla convenuta con il corrispondente Codice CP_2 art 150412TR e /o comunque denominati e/o contrassegnati dalle convenute, e di qualsivoglia altro lavabo da appoggio, comunque denominato, che, anche per qualsivoglia modifica sia simile e/o somigliante al lavabo XO oggetto dei brevetti dedotti in giudizio ovvero riproducente e/o avente le medesime caratteristiche e/o confondibilmente simile al modello di lavabo oggetto del brevetto italiano per modello industriale -ornamentale multiplo n 103687 e della registrazione internazionale di design DM /085357 di titolarità della società riconducibili al lavabo Pt_1
e/o analogo e/o confondibile ai NTroparte_13 lavabi di appoggio in cristallo della produzione/ collezione della società denominati Parte_1 lavabi XO oggetto del suddetto brevetto dedotto in giudizio in violazione dei diritti di proprietà industriale della e/o comunque in Parte_1 violazione delle disposizioni di cui all'art 2598 cod civ.;
d) definitivamente ordinare alle suddette convenute il ritiro immediato- a proprie cure e spese- dalla produzione e commercio, sia in Italia, sia all'estero e
34 sui propri siti Internet, del prodotto contraffatto ossia del lavabo da appoggio in cristallo indicato dalla convenuta con la denominazione _6 CP_8
e dalla convenuta con il
[...] CP_2 corrispondente Codice art 150412TR - e/o comunque di qualsivoglia altro lavabo da appoggio in cristallo comunque denominato dalle convenute che sia similare e/o analogo al lavabo della società attrice-, nonché la immediata cancellazione del predetto prodotto dai relativi materiali pubblicitari, dai cataloghi delle convenute, nonché l'oscuramento delle pagine del sito web delle convenute, nelle parti in cui detto articolo venga pubblicizzato e commercializzato.
e) disporre, ai sensi dell'art. 124 cpi, a titolo di penale a carico delle convenute la somma di non inferiore ad € 500,00 per ogni atto di violazione o inosservanza della già emanata inibitoria e della emananda inibitoria,
e la somma non inferiore di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
f) condannare, per i motivi di cui in atto di citazione di primo grado e come dedotto in parte motiva del presente appello, le società convenute, in solido tra loro, e/o ciascuna in base ai rispettivi titoli di responsabilità, ai sensi degli artt. 125 C.P.I e artt.
.1223, 1226, 1227 cod. civ e /o degli artt. 2598 e . 2600 cc, al risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti e subendi dalla società attrice, come dedotti in premessa dell'atto di citazione e precisati altresì da parte attrice nelle proprie memorie 183 VI cpc, derivanti dagli illeciti di contraffazione del diritto di proprietà industriale della società attrice e di concorrenza sleali lamentati, nella misura che risulterà accertata in corso della presente giudizio di appello anche a seguito di espletanda TU contabile e previa ammissione degli ordini
35 di esibizione, già richiesto dall'attrice in giudizio di primo grado, e di nuovo richieste nel presente giudizio di appello, per le motivazioni esposte in parte motiva del presente appello e di seguito riportate in punto di conclusioni istruttorie;
in ipotesi, comunque, nell'importo complessivo non inferiore alla somma totale complessiva di € 253.621,19, così come indicata per i titoli e motivi di cui in premessa all'atto di citazione e precisati in memorie attoree 183 VI cpc nonché in parte motiva del presente appello;
e/o – in ulteriore denegata ipotesi nella somma minore e/o maggiore che sarà ritenuta equa dall'ill.ma Corte di appello adita, in applicazione dei criteri equitativi previsti dall'art 125 comma n 1 e n 2 C. P.I e/o dagli artt. 1223, 1226 e 1227 e/o dall'art
2600 cod. civ.; ciò oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo g) ordinare, ai sensi dell'art.124 cpi, ovvero alternativamente ai sensi degli artt.2599 cc e 2600 cc, a cura dell'attrice e spese delle convenute, in via solidale, la pubblicazione dell'emananda sentenza, per intero o per estratto, sui quotidiani a tiratura nazionale e sulle riviste specializzate di settore che verranno scelte dall'attrice, sia nella versione cartacea che nella versione on line, nonché sulla homepage del sito internet delle convenute con caratteri doppi e/o comunque con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto e/o comunque secondo le modalità che vorrà indicare l'Ill.ma Corte di appello adita;
h) In ogni caso condannare entrambe le società convenute, anche in via solidale, al pagamento in favore dell'attrice, delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado Rg n 8021/2018 nonché a rimborsare all'attrice le spese del proprio CTP Ing.
36 nonché le spese di TU Dott , che Per_1 Per_2
l'attrice ha pagato in acconto ed in via provvisoria a tale TU, spese tutte comprovate da rispettive ricevute- fatture di spesa allegate dall'attrice in giudizio di primo grado;
i) In ogni caso condannare altresì,, solo la convenuta anche al pagamento a favore CP_5 dell'attrice di tutte le ulteriori spese e compensi relativi agli altri due procedimenti cautelari ante causam già citati e agli atti del Giudizio di primo grado: a) ossia le spese e competenze legali relative al giudizio cautelare di primo grado ante causam, recante RG
n 13100/17 definito con ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze - EZ MP, a firma del Dott Scionti in data 26/03/2018 ed allegata al doc 5 dell'atto di citazione, peraltro già contenente la condanna generica nell'an a carico della alle spese legali di CP_1 tale giudizio cautelare Rg n 13100/17 ; B) tutte le ulteriori spese e competenze del successivo giudizio di reclamo cautelare (Rg 4963/18), conclusosi con ordinanza del Tribunale di Firenze del 21.05.2018 di totale rigetto del reclamo cautelare proposto da e quindi CP_1 di integrale conferma della suddetta ordinanza cautelare del 26.03.2018 del Tribunale di Firenze, a firma del Dott
Scionti;
l) condannare le società convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per lite temeraria ex art 96 cpc come già richiesto, dedotto e motivato dall'attrice nel giudizio di primo grado nonché in parte motiva di cui a n 4 del presente atto di appello, e nella somma che l'Ill.ma
Corte adita vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art 96 comma 2 cpc;
37 m)In ogni caso condannare, altresì, la sola convenuta come già dedotto, precisato in atti del _6 giudizio di primo grado nonché in parte motiva del presente appello, a pagare all'attrice la ulteriore somma complessiva di € 153.150,00 dovuta al diverso titolo di penale per l'avvenuta violazione da parte della convenuta
NT
(per il periodo dal 14.04.2018 sino al data del
11.02.2019) dell'inibitoria ex art 131 comma 1 e 2 C.PI, come disposta a carico di al punto 2 _6 dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze - EZ
MP (Dott Scionti) del 26.03.2018-passata in giudicato cautelare e di cui l'attrice/appellante ne chiede di nuovo alla Ill. ma Corte adita la preliminare integrale conferma, anche in punto di inibitoria e relativa penale ex art 131 cpi, cosi come avente ad oggetto anche eventuali ulteriori violazioni della disposta inibitoria e cosi della relativa penale a carico della convenuta 4)Nel merito conclusione _6 subordinata per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande attoree e di conferma della sentenza impugnata in punto di pronunciata nullità delle registrazioni brevettuali attoree azionate in giudizio, voglia comunque La Corte accogliere la domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell'art 2598 n 1,2 e 3 cod. civ. attuata dalle due convenute e , anche in concorso _6 CP_11 tra loro, già sub B sopra indicata, in quanto autonoma e/o ulteriore rispetto alla domanda di contraffazione, per le ragioni sopra spiegate in particolare nel motivo punto 5-A) del presente atto di appello;
per l'effetto condannare entrambe dette convenute, anche in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice come indicati in premessa del presente atto, ai sensi degli artt. 2600 e ss. cod.civ. e nella somma
38 che risulterà accertata dalla Ill.ma Corte, anche a seguito di espletanda TU contabile, e previa ammissione degli ordini di esibizione documentale,; in ipotesi nella somma che verrà stimata in via equitativa e di cui, infatti, si chiede, sin d'ora, che ill.ma Corte di appello voglia effettuarne la liquidazione equitativa in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt.
1223 e 1226 e 1227 cod.civ. e/o 2600 cod.civ.; in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Per l'effetto voglia, altresì, condannare entrambe dette convenute alla inibitoria definitiva ex art. 2359 c.c. = sempre in denegata ipotesi, voglia, comunque la Corte, in riforma della sentenza in punto di spese, compensare integralmente, ai sensi dell'art 92 secondo comma cod. civ., le spese di lite del giudizio di primo grado, nei confronti di entrambe le convenute, per i motivi impiegati nel motivo 5 del presente atto, stante l'art 92 secondo comma cpc in ragione dell'intervenuto mutamento dell'orientamento già consolidato in punto di valutazione di novità dei modelli industriali, e del correlato legittimo affidamento sulla norma e per lo stesso motivo compensare integralmente tra le parti le spese di TU, nonché porre a carico di ciascuna parte le spese dei propri rispettivi CTP;
Inoltre in relazione a convenuta
, poiché la stessa ha proposto in primo grado una CP_5 improcedibile/inammissibile eccezione di nullità, a cui non era legittimata come la Corte vorrà accertare anche solo ai fini delle condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado Voglia, altresì, la Corte porre
NT ad esclusivo ed integrale carico della convenuta - quale unica convenuta in sede cautelare - le spese di lite del giudizio cautelare ante causam di primo grado(RG
n 13100/17) e del reclamo cautelare (RG 4963/18), in
39 quanto ritenuta soccombente nelle rispettive pronunce, emesse sulla scorta dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza consolidata citata al superiore motivo 2 del presente appello.
In ogni caso, condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc, in ragione di tutti i motivi già dedotti dall'attrice nei propri atti di primo grado e di nuovo al superiore motivo n 4 del presente atto di appello e nella somma che l'Ill.ma Corte adita vorrà determinare in via equitativa, ai sensi dell'art 96 comma 2 cpc
5)In ogni caso, condannare, altresì, entrambe le convenute in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice alle spese e compensi del presente grado di appello
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado con propria memoria 183 VI n 2 cpc e di nuovo precisate dall'attrice in foglio di pc del 22.03.2022, e non ammesse e/o rigettate in primo grado, essendo invece rilevanti ai fini del decidere per tutte le ragioni esposte in proprie atti di causa di primo grado a cui si riporta e così anche nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si insiste per l'ammissione di tutte le richieste di prova per testi su tutti i capitoli di prova da n 1 a n
28 con i testi ivi indicati, stante la loro rilevanza, ed in particolare i capitoli di prova da n 20 a n 23 in
Co quanto afferenti al rapporto di con il proprio precedente cliente Negozio Fip di Prato prima e subito la contestata condotta contraffattiva e /o di concorrenza sleale posta in essere dalle convenute ad oggi;
I capitoli n. 10 a n. 17 in quanto aventi ad oggetto
40 circostanze oggettive relativo alla perfetta conoscenza
Co da parte di del modello di lavabo di oggetto CP_2 di causa e di tutte le specifiche caratteristiche per averlo esaminato nello stand dell'attrice esposto già nella Fiera di Cersaie 2015.
Si insiste per l'ammissione della TU contabile cosi come richiesta da parte attrice al punto 3) pagg 5-6 della propria memoria 183 VI n 2 cpc quivi da intendersi nello specifico integralmente richiamata e ritrascritta, stante la rilevanza della stessa ai fini dell'esatto accertamento del danno patrimoniale subito e subendo dalla odierna appellante in conseguenza dell'illecito contraffattivo e/o concorrenziale ex art 2598 cod.civ. Si insiste sull'eccezione di nullità della relazione peritale del TU Dott. per tutti i motivi già Per_2 espressi in atti a cui integralmente ci si riporta.
Si insiste, per l'ammissione anche degli altri ordini di esibizione documentale richiesti dall'attrice a punto
2 pag. 5 della propria memoria 183 VI n 2 cpc, quivi da intendersi anche in tale specifica parte richiamata e ritrascritta in toto”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello a sua volta concludendo per sentire NTroparte_1 respingere l'avversaria impugnazione e confermare l'appellata sentenza;
con il favore delle spese.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello
NTroparte_2
a sua volta così concludendo:
[...]
“Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ex art. 342 c.p.c. per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.
Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto privo dei Parte_1 requisiti di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
41 Nel merito respingere in toto l'appello ex adverso proposto e tutte le richieste con lo stesso formulate.
In via subordinata: - Per l'ipotesi di mancato accoglimento allo stato delle conclusioni sopra formulate in via preliminare e nel merito, l'appellata CP_2 insiste, reiterando le richieste di ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. in data
18.3.2019, con i testi ivi indicati, istanze da intenderai qui richiamate e ritrascritte (come riportate anche in parte espositiva al paragrafo 11).
- Per la denegata ipotesi che fossero ammesse prove testimoniali indicate dall'appellante, si chiede di essere ammessi alla controprova con i testi già indicati in primo grado nella memoria ex art. 183 co VI n. 2 del
18.3.2019.
In ogni caso: con condanna dell'appellante
[...] al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 delle competenze, spese generali ed accessori, anche del sub procedimento ex art. 283 e 351 c.p.c.”
Con ordinanza del 25 settembre 2023 questa Corte ha rigettato il ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. proposto da diretto ad ottenere la sospensione Parte_1 della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Con ordinanza del 2.4.2024 il Consigliere Istruttore ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa ed impregiudicata ogni decisione finale: rinuncia al proposto appello;
spese del presente grado e della fase inibitoria interinale integralmente compensate.
La suddetta proposta di soluzione conciliativa non è stata accettata dalla parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
42 Deve preliminarmente darsi atto che le note sostitutive dell'udienza 15.1.2025 delle parti appellate, pur se depositate anteriormente a detta data, sono da considerarsi ammissibili, altresì tenuto conto del loro contenuto, con cui dette parti si limitano a richiamare le conclusioni precedentemente formulate e a chiedere che la causa venga trattenuta in decisione.
Il proposto appello deve dichiararsi ammissibile, avendo parte appellante esposto i profili di censura avverso ben individuate parti della sentenza impugnata e proposto ricostruzione e conclusioni alternative rispetto a quelle articolate dal primo Giudice, non potendo l'inammissibilità invocata da NTroparte_2
di per sé farsi discendere dalla lunghezza
[...] dell'avversaria impugnazione (120 pagine, ciascuna di non meno di 30 righe e ciascuna riga di non meno di 100 caratteri). Parti appellate sono state comunque poste in grado di esercitare il loro diritto di difesa.
Con il primo motivo di appello espone, Parte_1 in sintesi, come la sentenza appellata non abbia, ai fini della delibazione della accolta domanda riconvenzionale di nullità del proprio titolo di proprietà industriale, considerato non avere detta domanda ritualmente CP_1 proposto, in primo luogo in quanto a ciò non legittimata,
e non rientrando oltretutto, in relazione alla sollevata mera eccezione di nullità, tra i soggetti CP_1 menzionati dall'art. 85, comma 1, ult. parte, del
Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre
2001 su disegni e modelli comunitari (cioè tra i titolari dell'esistenza di un diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) dello stesso
Regolamento).
Il motivo di appello è infondato.
43 Detta eccezione è stata infatti tardivamente sollevata da nella sola sua memoria ex art. Parte_1
183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e non, come previsto dallo stesso art. 183, comma 5, c.p.c., all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione (così Cass.,
EZ. 6, ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).
Deve inoltre, stante l'efficacia ultra partes della pronuncia di nullità, ritenersi sufficiente che, nel rispetto del dettato del suddetto art. 85, comma 1, seconda parte, e del precedente art. 84, comma 1, del
Regolamento, la domanda riconvenzionale sia stata ritualmente e tempestivamente proposta, come avvenuto, dall'altra convenuta in primo grado NTroparte_2
.
[...]
Con il secondo motivo di appello muove Parte_1 censura all'impugnata decisione, nella parte in cui questa, ai fini della valutazione di novità, ha ritenuto irrilevante la differente tipologia di prodotti cui si riferiscono i termini di comparazione (che nella specie sono, quanto al modello/disegno di cui è titolare l'attrice ed odierna appellante, il catino di un lavabo da bagno, e, quanto alla priorità invocata dai convenuti ed odierni appellati, una ciotola quale complemento di arredo).
Il motivo è infondato.
La legislazione sia nazionale che UE in materia di disegni e modelli ha cura di distinguere ciò che è disegno o modello da un lato e ciò che è prodotto dall'altro (vd. art. 31 CPI e art. 3 del Regolamento
6/2022), in particolare, ai fini dell'individualità, richiedendo un giudizio comparativo tra (vd. art. 33 CPI
e art. 6 del Regolamento 6/2022) disegni/modelli e non fra applicazione degli stessi su particolari e specifici
44 prodotti (in particolar modo laddove la funzione tecnica di ciascuno di questi è ritenuta priva di rilevanza: vd. artt. 36 CPI e 8 Regolamento 6/2022).
La considerazione non cambia laddove il dato prioritario non sia a sua volta destinatario di formale protezione, dovendosi in tal caso utilizzarsene a fini comparativi la componente estetica ed ideale e dovendosene semmai scartare quella sola componente funzionale di per sé destinata a non essere, per sua natura, apparente (arg. ex art. 35 CPI e 4 Regolamento
6/2022: si pensi ad es., da un lato, ad un moschettone da arrampicata e, dall'altro, ad un particolare tipo di vite applicata, in maniera non visibile dall'esterno, internamente ad un più ampio meccanismo, che vengano entrambi utilizzati a mero corredo estetico di un capo di pelletteria).
Allo stesso modo la dimensione del prodotto cui venga applicato il disegno/modello è del tutto irrilevante (vd. artt. 36, comma 2, CPI e 8, comma 2, Regolamento 6/2022).
La questione è stata, come osservato dal primo
Giudice, esaminata in pronuncia della Corte di Giustizia
UE (segnatamente Corte Giust. UE 21 settembre 2017 in cause C‑361-15 P e C‑405-15 P) che ha affrontato la tematica della valutazione della novità del disegno/modello in relazione a precedenti divulgazioni afferenti ad ambienti (specializzati) industriali diversi e pur sempre appartenenti al medesimo settore interessato
(in tal senso dovendo individuarsi l'ambito di indagine circa la valutazione di novità, in ragione del disposto di cui agli artt. 7, par. 1, e 36, par. 6, del
Regolamento UE e non ostandovi in proposito il disposto di cui all'art. 37 stesso regolamento – dove il riferimento alla classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali e per il suo tramite alla
45 tipologia di prodotto è dettato da finalità di natura impositiva -).
In tale pronuncia la Corte di Giustizia UE ha in particolare avuto cura di precisare:
- che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1,
Regolamento UE, se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico prima delle date specificate in tale disposizione, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a quest'ultimo, ed il fatto che la protezione conferita a un disegno o modello non sia limitata ai soli prodotti nei quali è destinato a essere incorporato o in cui è destinato ad essere applicato richiede infatti necessariamente che la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello non sia più limitata soltanto a tali prodotti;
in caso contrario la registrazione successiva di un disegno o modello comunitario, che sarebbe stata conseguita nonostante la divulgazione anteriore di un disegno o modello identico destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a tale altro prodotto, consentirebbe al titolare di questa registrazione successiva di vietare l'utilizzazione di tale disegno o modello anche per il prodotto interessato dalla divulgazione anteriore, il che sarebbe un risultato paradossale (par. 96)
- che ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, non è necessario che l'utilizzatore informato del prodotto in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale esso si applica conosca il disegno o modello anteriore, quando tuttavia quest'ultimo è incorporato in un prodotto di un
46 comparto industriale differente rispetto a quello interessato dal disegno o modello contestato o è applicato a un tale prodotto (par. 131); in particolare
(cfr. par. 98), conformemente al primo periodo dell'art. 7, comma 1, ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e
6 del Regolamento UE, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), ed all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento, salvo il caso in cui tali fatti non potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione
- che pertanto, emerge dal testo dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del Regolamento UE, che tale disposizione subordina l'esistenza della divulgazione al pubblico soltanto alle modalità materiali di tale divulgazione e non al prodotto in cui il disegno o modello è destinato a essere incorporato o applicato
(par. 99) e che, inoltre, tale disposizione pone la regola secondo cui il verificarsi di uno qualunque dei fatti ivi menzionati costituisce una divulgazione al pubblico di un disegno o modello;
tale regola conosce un'eccezione qualora, nel corso della normale attività commerciale, i fatti dedotti per sostenere che vi sia stata divulgazione non potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione; che i termini
«ambienti specializzati del settore interessato» sono utilizzati solo nell'ambito di un'eccezione e devono quindi essere interpretati in maniera restrittiva (par.
100).
47 Non può pertanto sostenersi che il disegno/modello in questione e la priorità invocata dai convenuti ed odierni appellati appartenessero a comparti industriali del tutto differenti l'uno dall'altro e privi quindi di alcuna interferenza fra loro.
La giurisprudenza di legittimità interna citata dall'appellante (in primis Cass., EZ. 1, Sentenza n.
8400 del 02/09/1997, e Cass., EZ. 1, Sentenza n. 1570 del 21/01/2009) riguarda affermazioni di principio andatesi a determinare sotto la legislazione previgente al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, poi recepita dal CPI, vale a dire il R.D. 25/08/1940 n. 1411 che, in tema di modelli e disegni ornamentali (art. 5), attribuiva maggiore rilevanza alla funzionalizzazione di questi ultimi a “determinate categorie di prodotti”, e tralaticiamente riprese dalla giurisprudenza su fattispecie venutesi a creare sotto la legislazione successiva.
Le considerazioni di cui sopra non risultano contraddette dalla più recente pronuncia di cui a Cass.,
EZ., I, Ord., 23.6.2022 n. 20234, segnatamente laddove questa afferma, richiamando i precedenti del 1997 e del
2009, oltre che l'intermedia Cass., EZ. I, ord.,
15.1.2018, n. 762, che il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale, e che, pertanto, oggetto della tutela non è la forma in sé, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene. Necessariamente, infatti, la linea estetica ed ornamentale, al fine della concreta verifica delle sue novità ed individualità, deve essere
48 incorporata in un prodotto, ma da quest'ultimo essa al contempo si distingue concettualmente, non essendo rilevante e determinante la tipologia del secondo, se non, come opportunamente precisato nella citata pronuncia del Giudice UE (in fattispecie in cui i prodotti in questione erano da un lato un sifone per doccia e dall'altro, ma quale dato prioritario per c.d. “terzo”, un più generico dispositivo di scarico di liquidi pur se idoneo ad essere combinato con vasche e sifoni), laddove vi sia totale estraneità fra settori (o altrimenti
“comparti industriali”) in cui avviene la sua creazione e commercializzazione (Cass. 762/2018 riguardava invece caso in cui i prodotti in questione erano per entrambe le parti bottiglie in vetro, senza peraltro riferimento ad alcun dato prioritario “terzo”; Cass. 20234/2022 per entrambe le parti copriwater da bagno, anche in tal caso senza riferimento ad alcun dato prioritario “terzo”).
Con il terzo motivo di appello, oltre ad essere mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha dato rilevanza alla diversità di settore merceologico nell'ambito del quale hanno trovato applicazione rispettivamente il titolo di proprietà industriale di cui è causa da un lato e la priorità invocata dai convenuti ed odierni appellati dall'altro, viene, in sintesi, contestata la ricostruzione circa l'effettiva prova dell'anteriorità, anche in termini di certezza della data, invocata dai secondi.
Il motivo, nella sua prima parte, è infondato, oltre che in ragione delle considerazioni sopra esposte, altresì in quanto, nel disposto di cui all'art. 37 del regolamento UE, il riferimento alla classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali e per il suo tramite alla tipologia di prodotto è dettato da finalità di natura impositiva e non osta ad una
49 valutazione della novità non limitata, in maniera restrittiva, a settori merceologici in senso strettamente letterale e comprensiva, invece, di un più ampio comparto industriale in cui, con riguardo al caso in esame, sono ricompresi la produzione sia di un vaso basso in vetro di forma ovale sia di un catino quale lavabo da bagno anche esso in vetro avente le medesime caratteristiche estetico-formali, nel quale ultimo la presenza di foro alla base attiene alle caratteristiche funzionali del prodotto di riferimento ed è pertanto irrilevante ai fini del giudizio comparativo.
Il motivo è infondato anche nella parte restante.
Vi sono in atti fatture (per tutte ad es. la n.
552/1993 di cui al doc. 108 della appellata , CP_2 che contengono riferimento al codice prodotto di quanto ritenuto predivulgato (TIR 400), descrizione dello stesso sufficiente ad identificarne la tipologia (“oval with support-squares”) e sono corredate da attestazione, con data, del competente ufficio doganale;
donde fondati dubbi che, sia pur ipotizzando lacune probatorie evidenziate dalla parte appellante (l'assenza di un vero e proprio catalogo con data dei prodotti di - CP_2 tale non essendo il suo doc. 1 -; l'irritualità della dichiarazione scritta resa da chi assume essere stato fotografo dell'esemplare in questione - vd. doc. 162
-; il riferimento, da parte di quest'ultimo, ad CP_2 esemplare diverso da quello oggetto del giudizio di comparazione rilevante ai fini della pronunciata nullità), il quadro documentale richiamato dalle odierne appellate e ritenuto rilevante dal primo Giudice sia del tutto privo di veridicità.
Con il quarto motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha ravvisato la tardiva acquisizione in sede
50 di operazioni peritali effettuate nell'ambito della c.t.u. disposta in primo grado di documentazione offerta dalle convenute ed odierne appellate (segnatamente fattura relativa alla vendita di n. 5 articoli denominati cod. articolo NTroparte_14
analogo a quello riscontrabile dal catalogo CP_15 dell'attrice sub doc. 15, relativa a vendita da parte dell'odierna appellante a con sede in Parte_4
Teheran, risalente al 2011 e prodotta in allegato alla
TU) e da cui è stata desunta dal primo Giudice predivulgazione da parte della stessa attrice ed odierna appellante.
Il motivo, il cui esame è da ritenersi comunque assorbito all'esito delle conclusioni di cui alla seconda parte del precedente motivo, è da ritenersi altresì infondato, in quanto nella disciplina configurata dal CPI
(art. 121, comma 5) il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti: il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui detta fattura è stata menzionata ed allegata nella memoria del 7.2.2020 del c.t.p. delle parti convenute (vd. allegato 7 alla c.t.u. e relazione depositata dal c.t.u. in data 20.11.2020 su richiesta del
Giudice Istruttore, in cui è menzionata la suddetta memoria del 7.2.2020).
Assorbito è pertanto l'esame sul quinto motivo di appello, con cui viene, in sintesi, dedotta la violazione della lamentata contraffazione del titolo di proprietà industriale dell'attrice ed odierna appellante, essendo anche in questa sede confermata la valutazione di nullità di detto titolo.
Allo stesso modo è stato correttamente ritenuto assorbito l'esame della lamentata concorrenza sleale per
51 imitazione servile di prodotto, non avendo in particolare l'attrice ed odierna appellante desunto l'attività imitativa da fatto diverso rispetto alla mera somiglianza fra prodotti, la cui produzione e commercializzazione da parte delle convenute ed odierne appellate è da ritenersi, per quanto sopra esposto, legittima. Difetta, in buona sostanza, la prova dell'avvenuta integrazione di un quid pluris che induce a caratterizzare, così come ritenuto dal legislatore, come servile l'imitazione, pur prescindendo da ogni valutazione circa la legittimità della privativa invocata da (ad es. Parte_1 temporalmente pedissequa attività produttiva e commerciale da parte delle convenute ed odierne appellate;
utilizzo di identici dati identificativi del prodotto, quale nome dell'articolo e suo codice;
identica o simile campagna pubblicitaria;
identica forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio
– vd. Cass., EZ. 1 -, Sentenza n. 8944 del 14/05/2020 - etc.)
Assorbito l'esame della restante parte del quinto motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento degli invocati inibitoria, risarcimento del danno e provvedimenti accessori, apparente omissione che è in realtà meramente consequenziale all'infondatezza dei precedenti motivi.
Allo stesso modo è infondato il sesto ed ultimo motivo di appello, in punto di decisione sulle spese di lite, atteso che non ricorrono nemmeno i presupposti della comunque in via subordinata invocata compensazione delle stesse, stante l'autorevolezza del precedente in termini della citata pronuncia del Giudice UE.
In ordine alla disposta compensazione delle spese della fase cautelare ante causam di prima e seconda fase,
52 la pronuncia sul punto ad opera del primo Giudice deve ritenersi corretta, in ragione del tenore della sopravvenuta pronuncia di merito, anche se difforme rispetto a quella emessa all'esito delle suddette due fasi cautelari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile di complessità media, compresa la fase istruttoria, cui è equiparabile quella interinale ex artt. 283 e 351 c.p.c. compiutamente celebrata in apposito subprocedimento).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze, EZione MP, n. 3559 del 21.12.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna a Parte_1 rifondere in favore di e NTroparte_1 [...]
NTroparte_2 CP_2 [...] le spese di lite del presente grado del CP_2 giudizio da ciascuna di queste sopportate che vengono liquidate in favore di ciascuna in Euro 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
53 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Firenze il 16 giugno 2025.
Il Presidente rel.est.
54