TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12057/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Anania Ciro Marcello); Parte_1
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Controparte_1
Martorana Fabio);
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
Oggetto: Attribuzione di quota di indennità di fine rapporto lavorativo.
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 05/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio e il rilevando: Controparte_1 Controparte_2
− di aver contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 15/09/1984 (atto n.
126, parte 2 serie A, anno 1984);
− che il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva n. 2187 del 24/05/2021 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- che il Tribunale di Palermo con sentenza definitiva n. 3659 del 20/07/2023 ha posto a carico dell'odierno resistente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della dell'importo di € 400,00 mensili;
Pt_1
− che il predetto rapporto di coniugio si è protratto dal 15 settembre 1984 (data di celebrazione del matrimonio) al 24 maggio 2021 (data di deposito della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrionio);
− che la ricorrente non ha contratto nuove nozze e ha maturato il diritto alla percezione della quota del T.F.S. spettante al coniuge divorziato, pari al 40% delle somme maturate in costanza di matrimonio;
− che , in data 01/02/2022, ha cessato la propria attività lavorativa Persona_1
presso la , percependo mensilmente il trattamento di quiescenza. Controparte_2
Ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, il 40% l'indennità di T.F.S. liquidata all'ex coniuge e, conseguentemente, condannare al versamento Controparte_1 della corrispondente somma o, nell'ipotesi in cui il T.F.S. non fosse ancora stato corrisposto, disporre che la provveda al Controparte_2 Controparte_2
pagamento diretto in favore della ricorrente.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico della , di tutta la documentazione Controparte_2
relativa alle indennità di accantonato nel periodo dal 15/09/1984 al 24/05/2021. Pt_2
2. Si è costituito in giudizio il , dando atto che dall'1/02/2022 Controparte_2
ha cessato la propria attività lavorativa e ha iniziato a percepire il Controparte_1 trattamento di quiescenza.
L'Ente pensionistico ha, poi, chiarito che la somma complessiva netta dell'indennità di buonuscita maturata dal resistente ammonta ad € 112.136,15, somma calcolata detraendo dall'importo complessivo lordo (pari ad € 157.328,46) sia l'IRPEF sia le anticipazioni di buonuscita percepite dal quando era ancora in servizio. CP_1
Ha, infine, specificato che l'importo complessivo spettante a , ai sensi Parte_1 dell'art 12 bis L. n. 898/1970, è pari ad € 38.446,56.
3. In data 31/10/2024 si è costituito in giudizio il quale, non Controparte_1
contestando il diritto della ricorrente alla percezione del 40% del T.F.S. dallo stesso maturato, ha rappresentato: che con decreto n. 511 del 16/10/2023, il Controparte_2 ha determinato l'ammontare della prima rata di TFS nella misura di € 44.011,85
[...]
e di avere, conseguentemente, versato a la somma di € 15.220,70 a Parte_1
titolo di primo acconto;
con decreto n. 3537 del 28/08/2024, l'Ente pensionistico ha liquidato la seconda rata di TFS disponendo la decurtazione dell'importo di € 27.249,72
a titolo di quota in favore della ricorrente.
Ha, quindi, chiesto la cessazione della materia del contendere.
4. In mancanza di ulteriori atti di istruzione probatoria, all'udienza cartolare del
05/12/2024 parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande e ha chiesto di accertare il diritto della stessa a percepire la restante somma di € 27.249,72, ad oggi trattenuta dal Fondo pensioni della . Controparte_2
Ha, infine, chiesto la condanna della a Controparte_2 Controparte_2 corrispondere detta somma alla ricorrente.
Parte resistente, alla luce della documentazione prodotta dal , ha CP_2 Controparte_2 formulato le medesime conclusioni e ha chiesto di autorizzare la Regione Siciliana -
Fodo Pensioni Sicilia a versare alla ricorrente, a titolo di saldo, la somma di € 27.249,72.
*****
5. Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta nei limiti in seguito specificati.
Va, anzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'at- to della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.»
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
L'art. 12 bis L. n. 898/1970 deve essere interpretato nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di trattamento di fine rapporto, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio, non dovendosi tenere conto delle anticipazioni percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tra le parti sia intervenuta, nel 2023, una sentenza di divorzio con la quale all'odierna ricorrente è stato riconosciuto un assegno divorzile ex art. 5 L. n. 898/1970.
Non risulta, poi, che sia passata a nuove nozze. Parte_1
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra
[...]
e è stato celebrato nel 1984 e che il resistente risulta aver Parte_1 Controparte_1 lavorato alle dipendenze della fino all'1/02/2022, avendo maturato Controparte_2
al termine del rapporto di lavoro, a titolo di buonuscita, la somma complessiva netta di € 112.136,15, al netto delle ritenute erariali e dell'anticipazione già percepita.
Detto importo, inoltre, è liquidato in tre rate successive rispettivamente € 50.000,00 (€
44.011,85 al netto delle ritenute erariali), € 50.000,00 (€ 44.011,85 al netto delle ritenute erariali) ed € 27.393,14 (€ 24.112,45 al netto delle ritenute erariali).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte ricorrente un'indennità pari 40% del T.F.S. maturato dall'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.
Ora, dai calcoli effettuati dal in data 02/04/2024 risulta che la Controparte_2
quota di T.F.S. che, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, spetta alla ricorrente ammonta all'importo netto di € 38.446,56 (cfr. documentazione in atti). Nella specie risulta, inoltre, documentalmente provato che la ricorrente abbia già ricevuto, a titolo di acconto sulla prima rata del T.F.S. liquidata, la somma di €
15.220,70, che ha corrisposto a a mezzo bonifico bancario in data CP_1 Pt_1
29/11/2023.
Si osserva, altresì, che il D.D.S. n. 3537 del 28/08/2024 del Controparte_3
, nel disporre la liquidazione della seconda rata in favore del
[...]
resistente ha trattenuto la somma di € 27.249,72 quale quota spettante all'ex coniuge.
Orbene, con note di trattazione scritta per l'udienza del 05/12/2024, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ritenuto l'acconto già ricevuto, a titolo di saldo, l'ulteriore somma di € 27.249,72, ad oggi trattenuta dal
Fondo pensioni della . Controparte_2
Parte resistente non si è opposto alle superiori richieste, formulando le medesime conclusioni e chiedendo di autorizzare la a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 27.249,72.
Per quanto sopra, preso atto delle concordi conclusioni formulate dalle parti in ordine al quantum ancora dovuto, si accerta il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 878/1970, al netto delle somme già corrisposte a titolo di acconto dal resistente, l'importo residuo di € 27.249,72.
Non può essere accolta invece l'ulteriore richiesta avanzata dalle parti di versamento diretto da parte del CP_2
Invero, l'obbligo di procedere al pagamento della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 12 bis L. 898/70 grava sul coniuge che lo ha percepito, unico soggetto nei cui confronti il coniuge divorziato può avanzare le proprie pretese ai sensi della citata norma.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla mancata contestazione del resistente, si ravvisano i presupposti per per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta il diritto di , nata in Palermo il [...], a [...], ai Parte_1 sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, a titolo di saldo del T.F.S. maturato dall'ex coniuge
, nato in [...] in data [...], al netto di Controparte_1
quanto già ricevuto, l'importo di € 27.249,72;
- dichiara inammissibile domanda formulata dalle parti nei confronti del
[...]
; Controparte_2
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 22/5/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12057/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Anania Ciro Marcello); Parte_1
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Controparte_1
Martorana Fabio);
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
Oggetto: Attribuzione di quota di indennità di fine rapporto lavorativo.
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 05/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio e il rilevando: Controparte_1 Controparte_2
− di aver contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 15/09/1984 (atto n.
126, parte 2 serie A, anno 1984);
− che il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva n. 2187 del 24/05/2021 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- che il Tribunale di Palermo con sentenza definitiva n. 3659 del 20/07/2023 ha posto a carico dell'odierno resistente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della dell'importo di € 400,00 mensili;
Pt_1
− che il predetto rapporto di coniugio si è protratto dal 15 settembre 1984 (data di celebrazione del matrimonio) al 24 maggio 2021 (data di deposito della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrionio);
− che la ricorrente non ha contratto nuove nozze e ha maturato il diritto alla percezione della quota del T.F.S. spettante al coniuge divorziato, pari al 40% delle somme maturate in costanza di matrimonio;
− che , in data 01/02/2022, ha cessato la propria attività lavorativa Persona_1
presso la , percependo mensilmente il trattamento di quiescenza. Controparte_2
Ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, il 40% l'indennità di T.F.S. liquidata all'ex coniuge e, conseguentemente, condannare al versamento Controparte_1 della corrispondente somma o, nell'ipotesi in cui il T.F.S. non fosse ancora stato corrisposto, disporre che la provveda al Controparte_2 Controparte_2
pagamento diretto in favore della ricorrente.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico della , di tutta la documentazione Controparte_2
relativa alle indennità di accantonato nel periodo dal 15/09/1984 al 24/05/2021. Pt_2
2. Si è costituito in giudizio il , dando atto che dall'1/02/2022 Controparte_2
ha cessato la propria attività lavorativa e ha iniziato a percepire il Controparte_1 trattamento di quiescenza.
L'Ente pensionistico ha, poi, chiarito che la somma complessiva netta dell'indennità di buonuscita maturata dal resistente ammonta ad € 112.136,15, somma calcolata detraendo dall'importo complessivo lordo (pari ad € 157.328,46) sia l'IRPEF sia le anticipazioni di buonuscita percepite dal quando era ancora in servizio. CP_1
Ha, infine, specificato che l'importo complessivo spettante a , ai sensi Parte_1 dell'art 12 bis L. n. 898/1970, è pari ad € 38.446,56.
3. In data 31/10/2024 si è costituito in giudizio il quale, non Controparte_1
contestando il diritto della ricorrente alla percezione del 40% del T.F.S. dallo stesso maturato, ha rappresentato: che con decreto n. 511 del 16/10/2023, il Controparte_2 ha determinato l'ammontare della prima rata di TFS nella misura di € 44.011,85
[...]
e di avere, conseguentemente, versato a la somma di € 15.220,70 a Parte_1
titolo di primo acconto;
con decreto n. 3537 del 28/08/2024, l'Ente pensionistico ha liquidato la seconda rata di TFS disponendo la decurtazione dell'importo di € 27.249,72
a titolo di quota in favore della ricorrente.
Ha, quindi, chiesto la cessazione della materia del contendere.
4. In mancanza di ulteriori atti di istruzione probatoria, all'udienza cartolare del
05/12/2024 parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande e ha chiesto di accertare il diritto della stessa a percepire la restante somma di € 27.249,72, ad oggi trattenuta dal Fondo pensioni della . Controparte_2
Ha, infine, chiesto la condanna della a Controparte_2 Controparte_2 corrispondere detta somma alla ricorrente.
Parte resistente, alla luce della documentazione prodotta dal , ha CP_2 Controparte_2 formulato le medesime conclusioni e ha chiesto di autorizzare la Regione Siciliana -
Fodo Pensioni Sicilia a versare alla ricorrente, a titolo di saldo, la somma di € 27.249,72.
*****
5. Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta nei limiti in seguito specificati.
Va, anzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'at- to della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.»
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
L'art. 12 bis L. n. 898/1970 deve essere interpretato nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di trattamento di fine rapporto, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio, non dovendosi tenere conto delle anticipazioni percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tra le parti sia intervenuta, nel 2023, una sentenza di divorzio con la quale all'odierna ricorrente è stato riconosciuto un assegno divorzile ex art. 5 L. n. 898/1970.
Non risulta, poi, che sia passata a nuove nozze. Parte_1
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra
[...]
e è stato celebrato nel 1984 e che il resistente risulta aver Parte_1 Controparte_1 lavorato alle dipendenze della fino all'1/02/2022, avendo maturato Controparte_2
al termine del rapporto di lavoro, a titolo di buonuscita, la somma complessiva netta di € 112.136,15, al netto delle ritenute erariali e dell'anticipazione già percepita.
Detto importo, inoltre, è liquidato in tre rate successive rispettivamente € 50.000,00 (€
44.011,85 al netto delle ritenute erariali), € 50.000,00 (€ 44.011,85 al netto delle ritenute erariali) ed € 27.393,14 (€ 24.112,45 al netto delle ritenute erariali).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte ricorrente un'indennità pari 40% del T.F.S. maturato dall'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.
Ora, dai calcoli effettuati dal in data 02/04/2024 risulta che la Controparte_2
quota di T.F.S. che, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, spetta alla ricorrente ammonta all'importo netto di € 38.446,56 (cfr. documentazione in atti). Nella specie risulta, inoltre, documentalmente provato che la ricorrente abbia già ricevuto, a titolo di acconto sulla prima rata del T.F.S. liquidata, la somma di €
15.220,70, che ha corrisposto a a mezzo bonifico bancario in data CP_1 Pt_1
29/11/2023.
Si osserva, altresì, che il D.D.S. n. 3537 del 28/08/2024 del Controparte_3
, nel disporre la liquidazione della seconda rata in favore del
[...]
resistente ha trattenuto la somma di € 27.249,72 quale quota spettante all'ex coniuge.
Orbene, con note di trattazione scritta per l'udienza del 05/12/2024, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ritenuto l'acconto già ricevuto, a titolo di saldo, l'ulteriore somma di € 27.249,72, ad oggi trattenuta dal
Fondo pensioni della . Controparte_2
Parte resistente non si è opposto alle superiori richieste, formulando le medesime conclusioni e chiedendo di autorizzare la a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 27.249,72.
Per quanto sopra, preso atto delle concordi conclusioni formulate dalle parti in ordine al quantum ancora dovuto, si accerta il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 878/1970, al netto delle somme già corrisposte a titolo di acconto dal resistente, l'importo residuo di € 27.249,72.
Non può essere accolta invece l'ulteriore richiesta avanzata dalle parti di versamento diretto da parte del CP_2
Invero, l'obbligo di procedere al pagamento della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 12 bis L. 898/70 grava sul coniuge che lo ha percepito, unico soggetto nei cui confronti il coniuge divorziato può avanzare le proprie pretese ai sensi della citata norma.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla mancata contestazione del resistente, si ravvisano i presupposti per per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta il diritto di , nata in Palermo il [...], a [...], ai Parte_1 sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, a titolo di saldo del T.F.S. maturato dall'ex coniuge
, nato in [...] in data [...], al netto di Controparte_1
quanto già ricevuto, l'importo di € 27.249,72;
- dichiara inammissibile domanda formulata dalle parti nei confronti del
[...]
; Controparte_2
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 22/5/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.