Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TI, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 14/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZACONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 906/2022 R.G., promossa da:
, nato TI (ME) il 31.01.1980, c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Leone (ME) via Bellini n. 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosangela Franca Stella, e Avv.
Francesco Alosi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosangela Franca Stella, sito in Sant'Agata di Militello, via Trento n. 22;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/03/2022, parte ricorrente adiva codesto Tribunale esponendo che:
-Il ricorrente, già riconosciuto inabile civile al 100% con decorrenza 31-5-2014 giusto Decreto di
Omologa n. 170/2017 - R.G. n. 3427/2014, (doc.n. 3-4) pertanto titolare di pensione di inabilità civile, sottoposto a visita di revisione in data 09.08.2019, veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%. (doc.n. 5).
Con nota datata 30 Dicembre 2020, l' comunicava che di seguito il ricalcolo della pensione n. CP_1
07137144 era maturato un debito di €. 1.424,66 (doc.n. 6) Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 18.03.2021 contestando la legittimità della richiesta. (doc.n.8).
Con altra nota datata 04.11.2021 (doc.n. 7) L' comunicava l'ulteriore percezione di somme CP_1 indebite sulla pensione di invalidità civile, relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2020, per €.
3.732,17.
Argomentava tra i vari motivi di opposizione per l'irripetibilità delle somme percepite, invocando l'applicazione dell'art. 2033 cc., rilevando che la ripetizione dell'indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percepiente dell'erogazione non dovuta, nonché l'applicazione dell'art. 52 L.88/1989. Concludeva, per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso in esame trattasi di una ipotesi di indebito ex art. 2033 del c.c..
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
(Cass. civ. n. 18266/2018). CP_ L' ha dato prova che il ricorrente ha percepito, somme non spettanti, a causa del provvedimento di revisione con il quale è stato disposto la modifica della prestazione sanitaria, cui beneficiava il ricorrente.
Al contrario nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente in merito alla legittimità delle somme incassate, ne può essere accolta la richiesta di irripetibilità delle succedette somme.
Infatti, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. civ. n. 10337/2023; Cass. civ. n. 5984/2022; Cass. civ. n. 8731/2019).
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va rigettata.
Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, e la dichiarazione in atti, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in TI, 14/03/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia