Articolo 36 del Codice della proprietà industriale
Articolo 34Articolo 34 bis
Versione
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
Art. 36. Funzione tecnica 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria ((funzione)) . Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente