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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENIGHINI Parte_1 C.F._1
ENRICA e dell'avv. ZANARDINI PAMELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di accertamento somme n.18118103, emesso dall' Sede di Brescia e della delibera del Comitato CP_1
Provinciale n. 246813 del 29.02.2024 notificato l'11.03.2024 nonché di ogni loro atto connesso CP_1
e/o prodromico, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per tutti motivi CP_1
esposti in narrativa;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità NASpI e dichiarare non dovuta la restituzione all' della somma di €12.619,34 erogata a titolo di indennità CP_1
NASpI per il periodo dal 21.09.2021 al 31.01.2023;
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 1 di 8 nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice confermi il provvedimento di accertamento somme e/o la delibera del Comitato Provinciale , ridurre l'importo dovuto alla minor somma, CP_1 conteggiando l'eventuale indennità NASpI da restituire a decorrere a decorrere dalla data del verbale di conciliazione in sede giudiziale;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario al 15
% oltre accessori di legge, con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso, ha chiesto che sia accertata l'insussistenza del credito Parte_1 restitutorio dedotto da per l'importo di €12.619,34, erogato alla ricorrente a titolo di NA per il CP_1
periodo dal 21.9.2021 al 31.1.2023.
La ricorrente ha esposto che: ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di ora in liquidazione sino al 6.8.2021, allorchè CP_2
ha rassegnato le dimissioni per giusta causa per svariate ragioni: era stata inquadrata ad un livello inferiore rispetto a quello dovuto, con riferimento alle mansioni superiori da sempre svolte e da tempo aveva richiesto verbalmente il corretto inquadramento;
vantava numerose ore di lavoro straordinario non pagate, lavorando per 10 ore al giorno;
aveva appreso, il giorno precedente le dimissioni, che la società l'aveva da sempre indicata quale responsabile tecnico del Centro Estetico, a sua insaputa ed in assenza di adeguata retribuzione o compenso;
aveva inoltre scoperto, avendo richiesto copia delle buste paga - che la società non le aveva mai consegnato - che aveva sempre lavorato anche quando risultava in Cassa integrazione durante il periodo Covid;
in data 1.9.2021 inoltre ha verificato l'estratto conto previdenziale, rilevando che dal 1.12.2020 al
25.12.2020 mancavano 38 settimane di contributi e pertanto, tramite il Patronato, ha sporto denuncia;
per il tramite del proprio difensore, in data 6.9.2021 ha inviato diffida a mezzo PEC alla società per contestare tutti i gravi inadempienti e chiedere il pagamento delle differenze retributive per errato pagina 2 di 8 inquadramento, per lo straordinario lavorato ed il risarcimento dei danni a fronte della qualifica di responsabile tecnico;
nel frattempo ha fatto richiesta di NA, iniziando a percepirla in data 21.9.2021; non avendo avuto esito positivo le trattative con ha depositato, in data 28.3.2022, avanti al CP_2
Tribunale del Lavoro di Bergamo ricorso ex art 414 c.p.c. per ottenere le differenze retributive vantate a fronte dell'errato inquadramento, del lavoro straordinario svolto, della funzione di responsabile tecnico;
la società si è costituita in giudizio, senza contestare l'esistenza della giusta causa di recesso e difendendosi solo nel merito delle richieste economiche;
nel giudizio è stato raggiunto l'accordo consacrato nel verbale di conciliazione 29.6.2022, senza alcun riferimento alla inesistenza delle dimissioni per giusta causa.
Tanto esposto, la ricorrente ha contestato la comunicazione inviata al Patronato in data 29.1.2024 con cui ha scritto quanto segue: “la sentenza che ha chiuso la causa ha previsto un riconoscimento all'utente CP_1 come incentivo all'esodo ma nella stessa sentenza l'azienda ribadisce di non riconoscere alcuna responsabilità in merito alle dimissioni. Le parti sono addivenute semplicemente ad una transazione senza
il riconoscimento della giusta causa. Pertanto la NA è respinta per mancanza del requisito della giusta
causa di dimissione.
Secondo la ricorrente, la motivazione è del tutto infondata in quanto la causa dinanzi al Tribunale di
Bergamo non è stata promossa per il riconoscimento delle dimissioni che, all'epoca del contenzioso, non erano oggetto di contestazione, bensì per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
La ricorrente ha contestato altresì quanto ribadito da a seguito del ricorso al Comitato Provinciale CP_1 allorchè ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione
NA in quanto, alla luce dell'accordo tra la ricorrente e il datore di lavoro si continua a sostenere
l'assenza delle dimissioni per giusta causa.
Costituendosi in giudizio, – richiamato il presupposto per il riconoscimento dell'indennità NA ex CP_1 art.3 D.Lgs. 22/2015 costituito dalla condizione di “disoccupazione involontaria” in capo al richiedente e la circolare 163/2023 – ha osservato che il giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro innanzi al Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive, è stato conciliato tra le parti. Ha quindi richiamato alcune clausole del verbale di conciliazione per sostenere l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni e la comunicazione ove la cessazione del Pt_2 rapporto di lavoro è motivata esclusivamente da dimissioni.
pagina 3 di 8 Celebrata la prima udienza, è stata disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc. Le parti hanno depositato le relative note scritte e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta per la decisione.
***
Il giudizio ha ad oggetto l'indebito rivendicato da nei confronti della ricorrente – assunta, con CP_1 mansioni di estetista, alle dipendenze di presso Centro Estetico denominato “Life is CP_2
Passion” in Costa Volpino (BG), con rapporto cessato il 6.8.2021 - per la prestazione NA erogata nel periodo 21.9.2021 - 31.1.2023, per il complessivo importo di €12.619,34.
Secondo il versamento della suddetta somma costituisce un indebito in quanto, alla luce del CP_1
verbale di conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo in data 29.6.2022 tra e non sussiste la giusta causa delle dimissioni. Parte_3 CP_2
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come è noto, presupposto per il riconoscimento della NA ex D.Lgs. 22/2015 è la perdita involontaria della occupazione, ravvisabile anche nei casi di dimissioni per giusta causa, che si realizza ex art.2119
c.c. quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In tal caso, pur provenendo le dimissioni dal lavoratore, la sussistenza di una causa che non consenta al lavoratore la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, conduce ad ascrivere al comportamento di un terzo soggetto la ragione giustificatrice della cessazione del rapporto di lavoro e quindi involontario lo stato di disoccupazione (cfr. Corte Costituzionale sentenza 269/2002).
Tanto premesso, la documentazione prodotta dalla ricorrente comprova che le dimissioni rassegnate il
6.8.2021 da sono avvenute per giusta causa. Parte_1
Viene a tal riguardo in considerazione il modulo recesso rapporto di lavoro (doc. 6 ric.) nel quale le ragioni poste a fondamento delle dimissioni sono state indicate dalla lavoratrice per giusta causa ex art.2119 c.c. perché “non ci sono più le condizioni per continuare il rapporto di lavoro”.
Alla comunicazione telematica del recesso ha fatto seguito la diffida via PEC in data 6.9.2021 (doc.8 ric.), con cui il difensore della ricorrente ha comunicato alla società l'intenzione di procedere giudizialmente nei suoi confronti “(…) onde ottenere le differenze retributive dovute a fronte dello svolgimento di mansioni superiori sin dalla data di assunzione, rispetto al livello di inquadramento, relative alle ore di lavoro straordinario, ed infine il risarcimento del danno avendo appreso solo pochi giorni prima delle dimissioni per giusta causa, di essere stata inserita in veste di responsabile tecnico del Centro Estetico, il tutto a sua completa insaputa ed in assenza di adeguata retribuzione;
contesta
pagina 4 di 8 inoltre di aver lavorato mentre era stata posta in CIG.
Le circostanze di cui sopra hanno costretto la mia cliente a rassegnare le dimissioni per giusta causa, per il tramite della Cgil in data 6.08.2021.
Con il presente unico avviso bonario vi invito al pagamento delle spettanze sovra indicate, oltre al risarcimento del danno occorso alla mia assistita.
(…)
Vi invito a prendere contatto con il mio studio al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza.
Resta inteso che, in mancanza di riscontro alla presente entro non oltre sette giorni dal suo ricevimento, provvederò a rivolgermi agli enti competenti affinché verifichino con apposita ispezione le modalità operative della Vs attività e al Tribunale del lavoro, onde ottenere le differenze retributive.”
Le contestazioni riportate nella diffida del legale della ricorrente sono riconducibili ad altrettanti inadempimenti del datore di lavoro, che legittimano il recesso per giusta causa, pacificamente giustificato laddove il lavoratore non ottenga da parte del proprio datore di lavoro l'adempimento della principale obbligazione, costituita dal pagamento della dovuta retribuzione.
Proprio nella circolare 163/2003 (doc. 1 ), non solo dà atto che la giurisprudenza CP_1 CP_1 CP_1
considera per giusta la causa le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione, ma chiarisce altresì che, se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, deve corredare la domanda con una documentazione “da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazioni di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Nel caso di specie la missiva del legale, alla luce del suo contenuto, dà inequivocabilmente conto della sussistenza di una giusta causa di recesso per l'omesso pagamento della retribuzione dovuta, da cui è derivata, su iniziativa della lavoratrice, la cessazione del rapporto di lavoro, oltre che della volontà di agire in giudizio in caso di mancato pagamento di quanto dovuto.
Quanto precede comprova che il recesso della lavoratrice è avvenuto per giusta causa per l'omesso pagamento delle retribuzioni dovute e che quindi si è verificata una fattispecie riconducibile alla perdita involontaria del lavoro.
pagina 5 di 8 Il verbale di conciliazione del 29.6.2022 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo (doc.
11 ric.) nel giudizio promosso da contro non può essere invocato al fine Parte_3 CP_2
di escludere la sussistenza della giusta causa del recesso della lavoratrice comunicato il 6.8.2021.
Nel ricorso ex art.414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bergamo presentato dalla si legge, tra Pt_1
l'altro, che Il rapporto di lavoro è cessato, infatti, a fronte di dimissioni per giusta causa rassegnate in data 5.08.2021 a causa della scoperta di essere sempre stata nominata quale Responsabile Tecnica
Estetista sin dal 20.12.2017 (ossia pochi giorni dopo la Sua assunzione), di essere stata messa in CIG mentre aveva sempre lavorato ed a causa del mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario lavorate” (così punto 19 del ricorso, doc. 9 ric.). L'espresso riferimento operato dalla ricorrente alle dimissioni per giusta causa non è stato contestato dal datore di lavoro nella memoria difensiva (doc. 10 ric.).
Quel giudizio non verteva affatto sulla sussistenza della giusta causa delle dimissioni, essendo stato promosso dalla ricorrente per far valere il diritto alle differenze retributive per errato inquadramento e per le ore di lavoro straordinario.
Non si vede come la circostanza che le parti siano addivenute alla conciliazione giudiziale delle pretese economiche dedotte in ricorso possa valere ad escludere la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
In particolare, le conseguenti rinunce operate dalla ricorrente – come da clausola 6 del verbale, particolarmente evidenziate dalla difesa - non sono altro che espressione delle reciproche CP_1
concessioni proprie della conciliazione, prive di ogni riflesso sulla causale della cessazione del rapporto di lavoro, da individuarsi nelle ragioni ad essa sottostanti come rappresentate nella più volte menzionata diffida del legale della ricorrente e non posta in discussione nel verbale di conciliazione.
Ugualmente, la dichiarazione della resistente contenuta nella clausola 2 del verbale di conciliazione – anch'essa evidenziata da – di obbligarsi a corrispondere la somma di danaro indicata nel verbale CP_1
senza riconoscimento di responsabilità alcuna e con esclusione di qualsiasi intento anche retributivo non ha alcuna incidenza sulla causale delle dimissioni della lavoratrice.
Come si è scritto, la causale delle dimissioni non era oggetto del giudizio definito con la conciliazione e pertanto il riferimento alla assenza di responsabilità del datore di lavoro non può riguardare le ragioni che hanno determinato a suo tempo la cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte di quanto precede emerge altresì come sia infondata la risposta al Patronato fornita da in CP_1 data 29.1.2024 (doc. 2 ric). Scrive che (…) nella (...) sentenza l'azienda ribadisce di non CP_1
pagina 6 di 8 riconoscere alcuna responsabilità in merito alle dimissioni. Le parti sono addivenute semplicemente ad una
transazione senza il riconoscimento della giusta causa. Pertanto la NA è respinta per mancanza del
requisito della giusta causa di dimissione.
Al di là del rilievo che non si tratta di sentenza bensì di un verbale di conciliazione, in esso non si legge proprio che l'azienda non abbia riconosciuto la propria responsabilità in merito alle dimissioni della lavoratrice. Come si è scritto, le dimissioni non erano oggetto del giudizio e pertanto è privo di pregio il rilievo per cui le parti sono addivenute ad una transazione senza il riconoscimento della giusta causa, atteso che un simile riconoscimento non poteva esservi stante l'oggetto del giudizio.
Si aggiunga che la giusta causa del recesso del lavoratore non può essere fatta dipendere dal riconoscimento di essa da parte del datore di lavoro in quanto, in tal modo, il diritto del lavoratore all'ottenimento della prestazione previdenziale diretta ad assicurargli i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita per il caso di disoccupazione involontaria, verrebbe a dipendere proprio dal soggetto che, con il suo comportamento, ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Questi stessi rilievi rendono del tutto neutra la comunicazione di provenienza datoriale ove, per la cessazione del rapporto di lavoro, viene Pt_2 riportata la sola dicitura dimissioni (doc. 5 conv.).
Ed inoltre, a completamento di quanto rilevato, la conciliazione intervenuta tra la lavoratrice e il datore di lavoro il 29.6.2022 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, piuttosto, è valutabile come fatto storico sintomatico della sussistenza delle condizioni del recesso per giusta causa. La sottoscrizione di quel verbale, nell'ambito della causa volta a rivendicare le differenze retributive, ai presenti fini, avvalora che all'epoca delle dimissioni – 6.8.2021 - la lavoratrice non avesse ricevuto la retribuzione dovutale, così certamente realizzandosi le condizioni del recesso per giusta causa.
Deriva da tutto quanto esposto che è infondata la pretesa restitutoria di - oggetto del CP_1
provvedimento 3.10.2023 (doc. 1 ric.) - per la somma di €12.619,34, erogata a titolo di indennità NA per il periodo 21.9.2021-31.1.2023, sussistendo il diritto della ricorrente a percepire la NA per il suddetto periodo in conseguenza della perdita involontaria della occupazione a causa del recesso per giusta causa.
Le spese di lite - per la fase di studio, introduttiva, decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 8 1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità NA e, per l'effetto, non dovuta la restituzione a della somma di €12.619,34 erogata a titolo di indennità NA per CP_1
il periodo dal 21.09.2021 al 31.01.2023;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€2.000,00 per compenso professionale ed €43,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Brescia, 25 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENIGHINI Parte_1 C.F._1
ENRICA e dell'avv. ZANARDINI PAMELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di accertamento somme n.18118103, emesso dall' Sede di Brescia e della delibera del Comitato CP_1
Provinciale n. 246813 del 29.02.2024 notificato l'11.03.2024 nonché di ogni loro atto connesso CP_1
e/o prodromico, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per tutti motivi CP_1
esposti in narrativa;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità NASpI e dichiarare non dovuta la restituzione all' della somma di €12.619,34 erogata a titolo di indennità CP_1
NASpI per il periodo dal 21.09.2021 al 31.01.2023;
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 1 di 8 nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice confermi il provvedimento di accertamento somme e/o la delibera del Comitato Provinciale , ridurre l'importo dovuto alla minor somma, CP_1 conteggiando l'eventuale indennità NASpI da restituire a decorrere a decorrere dalla data del verbale di conciliazione in sede giudiziale;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario al 15
% oltre accessori di legge, con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso, ha chiesto che sia accertata l'insussistenza del credito Parte_1 restitutorio dedotto da per l'importo di €12.619,34, erogato alla ricorrente a titolo di NA per il CP_1
periodo dal 21.9.2021 al 31.1.2023.
La ricorrente ha esposto che: ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di ora in liquidazione sino al 6.8.2021, allorchè CP_2
ha rassegnato le dimissioni per giusta causa per svariate ragioni: era stata inquadrata ad un livello inferiore rispetto a quello dovuto, con riferimento alle mansioni superiori da sempre svolte e da tempo aveva richiesto verbalmente il corretto inquadramento;
vantava numerose ore di lavoro straordinario non pagate, lavorando per 10 ore al giorno;
aveva appreso, il giorno precedente le dimissioni, che la società l'aveva da sempre indicata quale responsabile tecnico del Centro Estetico, a sua insaputa ed in assenza di adeguata retribuzione o compenso;
aveva inoltre scoperto, avendo richiesto copia delle buste paga - che la società non le aveva mai consegnato - che aveva sempre lavorato anche quando risultava in Cassa integrazione durante il periodo Covid;
in data 1.9.2021 inoltre ha verificato l'estratto conto previdenziale, rilevando che dal 1.12.2020 al
25.12.2020 mancavano 38 settimane di contributi e pertanto, tramite il Patronato, ha sporto denuncia;
per il tramite del proprio difensore, in data 6.9.2021 ha inviato diffida a mezzo PEC alla società per contestare tutti i gravi inadempienti e chiedere il pagamento delle differenze retributive per errato pagina 2 di 8 inquadramento, per lo straordinario lavorato ed il risarcimento dei danni a fronte della qualifica di responsabile tecnico;
nel frattempo ha fatto richiesta di NA, iniziando a percepirla in data 21.9.2021; non avendo avuto esito positivo le trattative con ha depositato, in data 28.3.2022, avanti al CP_2
Tribunale del Lavoro di Bergamo ricorso ex art 414 c.p.c. per ottenere le differenze retributive vantate a fronte dell'errato inquadramento, del lavoro straordinario svolto, della funzione di responsabile tecnico;
la società si è costituita in giudizio, senza contestare l'esistenza della giusta causa di recesso e difendendosi solo nel merito delle richieste economiche;
nel giudizio è stato raggiunto l'accordo consacrato nel verbale di conciliazione 29.6.2022, senza alcun riferimento alla inesistenza delle dimissioni per giusta causa.
Tanto esposto, la ricorrente ha contestato la comunicazione inviata al Patronato in data 29.1.2024 con cui ha scritto quanto segue: “la sentenza che ha chiuso la causa ha previsto un riconoscimento all'utente CP_1 come incentivo all'esodo ma nella stessa sentenza l'azienda ribadisce di non riconoscere alcuna responsabilità in merito alle dimissioni. Le parti sono addivenute semplicemente ad una transazione senza
il riconoscimento della giusta causa. Pertanto la NA è respinta per mancanza del requisito della giusta
causa di dimissione.
Secondo la ricorrente, la motivazione è del tutto infondata in quanto la causa dinanzi al Tribunale di
Bergamo non è stata promossa per il riconoscimento delle dimissioni che, all'epoca del contenzioso, non erano oggetto di contestazione, bensì per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
La ricorrente ha contestato altresì quanto ribadito da a seguito del ricorso al Comitato Provinciale CP_1 allorchè ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione
NA in quanto, alla luce dell'accordo tra la ricorrente e il datore di lavoro si continua a sostenere
l'assenza delle dimissioni per giusta causa.
Costituendosi in giudizio, – richiamato il presupposto per il riconoscimento dell'indennità NA ex CP_1 art.3 D.Lgs. 22/2015 costituito dalla condizione di “disoccupazione involontaria” in capo al richiedente e la circolare 163/2023 – ha osservato che il giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro innanzi al Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive, è stato conciliato tra le parti. Ha quindi richiamato alcune clausole del verbale di conciliazione per sostenere l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni e la comunicazione ove la cessazione del Pt_2 rapporto di lavoro è motivata esclusivamente da dimissioni.
pagina 3 di 8 Celebrata la prima udienza, è stata disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc. Le parti hanno depositato le relative note scritte e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta per la decisione.
***
Il giudizio ha ad oggetto l'indebito rivendicato da nei confronti della ricorrente – assunta, con CP_1 mansioni di estetista, alle dipendenze di presso Centro Estetico denominato “Life is CP_2
Passion” in Costa Volpino (BG), con rapporto cessato il 6.8.2021 - per la prestazione NA erogata nel periodo 21.9.2021 - 31.1.2023, per il complessivo importo di €12.619,34.
Secondo il versamento della suddetta somma costituisce un indebito in quanto, alla luce del CP_1
verbale di conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo in data 29.6.2022 tra e non sussiste la giusta causa delle dimissioni. Parte_3 CP_2
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come è noto, presupposto per il riconoscimento della NA ex D.Lgs. 22/2015 è la perdita involontaria della occupazione, ravvisabile anche nei casi di dimissioni per giusta causa, che si realizza ex art.2119
c.c. quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In tal caso, pur provenendo le dimissioni dal lavoratore, la sussistenza di una causa che non consenta al lavoratore la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, conduce ad ascrivere al comportamento di un terzo soggetto la ragione giustificatrice della cessazione del rapporto di lavoro e quindi involontario lo stato di disoccupazione (cfr. Corte Costituzionale sentenza 269/2002).
Tanto premesso, la documentazione prodotta dalla ricorrente comprova che le dimissioni rassegnate il
6.8.2021 da sono avvenute per giusta causa. Parte_1
Viene a tal riguardo in considerazione il modulo recesso rapporto di lavoro (doc. 6 ric.) nel quale le ragioni poste a fondamento delle dimissioni sono state indicate dalla lavoratrice per giusta causa ex art.2119 c.c. perché “non ci sono più le condizioni per continuare il rapporto di lavoro”.
Alla comunicazione telematica del recesso ha fatto seguito la diffida via PEC in data 6.9.2021 (doc.8 ric.), con cui il difensore della ricorrente ha comunicato alla società l'intenzione di procedere giudizialmente nei suoi confronti “(…) onde ottenere le differenze retributive dovute a fronte dello svolgimento di mansioni superiori sin dalla data di assunzione, rispetto al livello di inquadramento, relative alle ore di lavoro straordinario, ed infine il risarcimento del danno avendo appreso solo pochi giorni prima delle dimissioni per giusta causa, di essere stata inserita in veste di responsabile tecnico del Centro Estetico, il tutto a sua completa insaputa ed in assenza di adeguata retribuzione;
contesta
pagina 4 di 8 inoltre di aver lavorato mentre era stata posta in CIG.
Le circostanze di cui sopra hanno costretto la mia cliente a rassegnare le dimissioni per giusta causa, per il tramite della Cgil in data 6.08.2021.
Con il presente unico avviso bonario vi invito al pagamento delle spettanze sovra indicate, oltre al risarcimento del danno occorso alla mia assistita.
(…)
Vi invito a prendere contatto con il mio studio al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza.
Resta inteso che, in mancanza di riscontro alla presente entro non oltre sette giorni dal suo ricevimento, provvederò a rivolgermi agli enti competenti affinché verifichino con apposita ispezione le modalità operative della Vs attività e al Tribunale del lavoro, onde ottenere le differenze retributive.”
Le contestazioni riportate nella diffida del legale della ricorrente sono riconducibili ad altrettanti inadempimenti del datore di lavoro, che legittimano il recesso per giusta causa, pacificamente giustificato laddove il lavoratore non ottenga da parte del proprio datore di lavoro l'adempimento della principale obbligazione, costituita dal pagamento della dovuta retribuzione.
Proprio nella circolare 163/2003 (doc. 1 ), non solo dà atto che la giurisprudenza CP_1 CP_1 CP_1
considera per giusta la causa le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione, ma chiarisce altresì che, se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, deve corredare la domanda con una documentazione “da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazioni di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Nel caso di specie la missiva del legale, alla luce del suo contenuto, dà inequivocabilmente conto della sussistenza di una giusta causa di recesso per l'omesso pagamento della retribuzione dovuta, da cui è derivata, su iniziativa della lavoratrice, la cessazione del rapporto di lavoro, oltre che della volontà di agire in giudizio in caso di mancato pagamento di quanto dovuto.
Quanto precede comprova che il recesso della lavoratrice è avvenuto per giusta causa per l'omesso pagamento delle retribuzioni dovute e che quindi si è verificata una fattispecie riconducibile alla perdita involontaria del lavoro.
pagina 5 di 8 Il verbale di conciliazione del 29.6.2022 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo (doc.
11 ric.) nel giudizio promosso da contro non può essere invocato al fine Parte_3 CP_2
di escludere la sussistenza della giusta causa del recesso della lavoratrice comunicato il 6.8.2021.
Nel ricorso ex art.414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bergamo presentato dalla si legge, tra Pt_1
l'altro, che Il rapporto di lavoro è cessato, infatti, a fronte di dimissioni per giusta causa rassegnate in data 5.08.2021 a causa della scoperta di essere sempre stata nominata quale Responsabile Tecnica
Estetista sin dal 20.12.2017 (ossia pochi giorni dopo la Sua assunzione), di essere stata messa in CIG mentre aveva sempre lavorato ed a causa del mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario lavorate” (così punto 19 del ricorso, doc. 9 ric.). L'espresso riferimento operato dalla ricorrente alle dimissioni per giusta causa non è stato contestato dal datore di lavoro nella memoria difensiva (doc. 10 ric.).
Quel giudizio non verteva affatto sulla sussistenza della giusta causa delle dimissioni, essendo stato promosso dalla ricorrente per far valere il diritto alle differenze retributive per errato inquadramento e per le ore di lavoro straordinario.
Non si vede come la circostanza che le parti siano addivenute alla conciliazione giudiziale delle pretese economiche dedotte in ricorso possa valere ad escludere la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
In particolare, le conseguenti rinunce operate dalla ricorrente – come da clausola 6 del verbale, particolarmente evidenziate dalla difesa - non sono altro che espressione delle reciproche CP_1
concessioni proprie della conciliazione, prive di ogni riflesso sulla causale della cessazione del rapporto di lavoro, da individuarsi nelle ragioni ad essa sottostanti come rappresentate nella più volte menzionata diffida del legale della ricorrente e non posta in discussione nel verbale di conciliazione.
Ugualmente, la dichiarazione della resistente contenuta nella clausola 2 del verbale di conciliazione – anch'essa evidenziata da – di obbligarsi a corrispondere la somma di danaro indicata nel verbale CP_1
senza riconoscimento di responsabilità alcuna e con esclusione di qualsiasi intento anche retributivo non ha alcuna incidenza sulla causale delle dimissioni della lavoratrice.
Come si è scritto, la causale delle dimissioni non era oggetto del giudizio definito con la conciliazione e pertanto il riferimento alla assenza di responsabilità del datore di lavoro non può riguardare le ragioni che hanno determinato a suo tempo la cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte di quanto precede emerge altresì come sia infondata la risposta al Patronato fornita da in CP_1 data 29.1.2024 (doc. 2 ric). Scrive che (…) nella (...) sentenza l'azienda ribadisce di non CP_1
pagina 6 di 8 riconoscere alcuna responsabilità in merito alle dimissioni. Le parti sono addivenute semplicemente ad una
transazione senza il riconoscimento della giusta causa. Pertanto la NA è respinta per mancanza del
requisito della giusta causa di dimissione.
Al di là del rilievo che non si tratta di sentenza bensì di un verbale di conciliazione, in esso non si legge proprio che l'azienda non abbia riconosciuto la propria responsabilità in merito alle dimissioni della lavoratrice. Come si è scritto, le dimissioni non erano oggetto del giudizio e pertanto è privo di pregio il rilievo per cui le parti sono addivenute ad una transazione senza il riconoscimento della giusta causa, atteso che un simile riconoscimento non poteva esservi stante l'oggetto del giudizio.
Si aggiunga che la giusta causa del recesso del lavoratore non può essere fatta dipendere dal riconoscimento di essa da parte del datore di lavoro in quanto, in tal modo, il diritto del lavoratore all'ottenimento della prestazione previdenziale diretta ad assicurargli i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita per il caso di disoccupazione involontaria, verrebbe a dipendere proprio dal soggetto che, con il suo comportamento, ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Questi stessi rilievi rendono del tutto neutra la comunicazione di provenienza datoriale ove, per la cessazione del rapporto di lavoro, viene Pt_2 riportata la sola dicitura dimissioni (doc. 5 conv.).
Ed inoltre, a completamento di quanto rilevato, la conciliazione intervenuta tra la lavoratrice e il datore di lavoro il 29.6.2022 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, piuttosto, è valutabile come fatto storico sintomatico della sussistenza delle condizioni del recesso per giusta causa. La sottoscrizione di quel verbale, nell'ambito della causa volta a rivendicare le differenze retributive, ai presenti fini, avvalora che all'epoca delle dimissioni – 6.8.2021 - la lavoratrice non avesse ricevuto la retribuzione dovutale, così certamente realizzandosi le condizioni del recesso per giusta causa.
Deriva da tutto quanto esposto che è infondata la pretesa restitutoria di - oggetto del CP_1
provvedimento 3.10.2023 (doc. 1 ric.) - per la somma di €12.619,34, erogata a titolo di indennità NA per il periodo 21.9.2021-31.1.2023, sussistendo il diritto della ricorrente a percepire la NA per il suddetto periodo in conseguenza della perdita involontaria della occupazione a causa del recesso per giusta causa.
Le spese di lite - per la fase di studio, introduttiva, decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 8 1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità NA e, per l'effetto, non dovuta la restituzione a della somma di €12.619,34 erogata a titolo di indennità NA per CP_1
il periodo dal 21.09.2021 al 31.01.2023;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€2.000,00 per compenso professionale ed €43,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Brescia, 25 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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