Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 207 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to QUERCINI GIANPAOLO Parte_1 unitamente all'avv.to Filippo Barosio;
elett. dom. per delega in atti presso lo studio del primo in
Savona e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difesa dall'avv.to CONTI VITTORIO presso il cui studio è Controparte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
E nei confronti di rapp. e difesa dagli Avv. RASSU LUCA e Avv. MARROCU FABIO Controparte_2 presso il cui studio è elett. Dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
C o n c l u s i o n i
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta in riforma della sentenza dell'Ill.mo
Tribunale di Savona n.. 969/2022 depositata in data 22 novembre 2022 e comunicata in pari data via p.e.c., e non notificata nel merito previa ammissione delle prove dedotte.
RESPINGERE la domanda avversaria e per l'effetto
ASSOLVERE il conchiudente da ogni avversaria domanda e pretesa.
1
Barosio quale antistatario.
PARTE APPELLATA CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova ,disattesa ogni avversa istanza ed eccezione,
Contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non sussistendone i presupposti per le ragioni dedotte in narrativa
NEL MERITO
Previa eventuale ammissione delle prove dedotte in primo grado
Respingere e rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato e Parte_1 inammissibile per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto,
Confermare in toto la sentenza di primo grado impugnata n. 969/2022 emessa dal Tribunale di
Savona e depositata in data 22.11.2022
Con vittoria di onorari e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA SANNA
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia accertare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nel presente giudizio. Controparte_2
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Savona con cui è stato condannato al pagamento della somma di €
30.000,00= in conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto di mandato.
Deduceva l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di un contratto di mandato tra le parti, atteso che la parte attrice in primo grado aveva formulato una domanda di “indebito arricchimento”, che poteva essere svolta solo in via residuale.
Si costituivano le parti appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Era respinta l'istanza di sospensione provvisoria della sentenza impugnata e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge. Tutte le parti depositavano note conclusive nei termini.
1. sui motivi di appello principale
1.1. sul primo motivo di appello- la qualificazione giuridica della fattispecie
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto di mandato.
La parte appellante lamenta che la parte attrice in primo grado aveva, invece, proposto una azione di “ingiustificato arricchimento” che doveva essere respinta in quanto si trattava di domanda da porsi solo in via residuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
E' pacifico che la qualificazione giuridica della domanda spetta al Giudice sulla base dell'esposizione delle parti.
2 “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica” (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n.
10402).
Tali presupposti sussistono nel caso in esame in cui i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria, esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, sono stati “qualificati” dal Tribunale come costitutivi di un rapporto di mandato.
Peraltro la parte appellante non ha formulato alcun specifico motivo circa l'inesattezza di tale qualificazione e pertanto sulla predetta si è formato il giudicato.
2. Sul secondo e terzo motivo di appello
La parte appellante deduce il malgoverno del quadro probatorio da parte del Tribunale, che non ha ammesso le prove, in quanto “l'attività del signor è stata volta prima a liberare le Pt_1 mascherine ferme in Dogana e poi a trovare un acquirente per le mascherine, acquirente poi reperito, grazie alle conoscenze del nel gruppo farmaceutico Menarini” ( atto di appello Pt_1 pag. 17).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Lo stesso appellante ammette la sussistenza del contratto. Pertanto essendo dedotto l'inadempimento era il che avrebbe dovuto dare la prova dell'esatta effettuazione della Pt_1 prestazione.
Tale prova non è stata fornita.
La parte è altresì decaduta dalla prova in quanto in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato le prove formulate con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi inammissibili perché tardive.
Esse sono altresì inammissibili perché genericamente formulate senza l'osservanza del disposto dell'art. 244 c.p.c. ( senza precisa indicazione di tempo e di luogo); e nessuna circostanza ha ad oggetto la prestazione asseritamente resa.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015).
Si osserva al riguardo che “la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011 e anche
Cass. 22 aprile 2009 n. 9547).
Risulta altresì inammissibile l'ordine di esibizione richiesto sia perché del tutto generico che irrilevante: il documento proverebbe l'acquisto, ma non lo svolgimento della prestazione da parte del Pt_1
Tutto ciò premesso i motivi di appello sono infondati e devono essere respinti, non avendo la parte appellante dato la prova di avere effettuato la prestazione in forza della quale ha ricevuto la
3 somma oggetto di causa a titolo di corrispettivo;
non ha inoltre provato la sussistenza di alcuna altra legittima causa sottostante alla predetta dazione.
Il rigetto dell'appello principale è dirimente ed assorbente delle altre questioni sollevate dalle parti appellate.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti di entrambi gli appellati. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa
1.Studio controversia:€ 2.058,00=
2.Fase introduttiva : € 1.418,00=
3.Fase istruttoria : € 3.045,00=
4.Fase decisionale: € 3.470,00=totale per compensi avvocato:€ 9.991,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da ciascuna parte appellante che liquida in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 19/03/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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