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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.13347/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/11/2024 da
1) nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 in Colombia a Carrera 17 106 78 Barrio, Sanpatricio (C.F. ) CodiceFiscale_1
e
2) nato in Barranquilla (Colombia) in [...] il [...] e residente Parte_2 in 20092 - Cinisello Balsamo (MI) Via Venti Settembre n.2 (C.F. ) CodiceFiscale_2
Entrambe rappresentati dall'Avv. Riccardo Germani del Foro di Pavia (C.F. CodiceFiscale_3
– presso il quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Cesano Boscone il 25/11/2013 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.35, Parte 1, dell'anno 2013 con regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/11/2025 ed integrato in data 26.2.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. autorizzandoli a vivere separatamente e nel
[...] reciproco rispetto;
2) ordinare al Comune di Cesano Boscone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.35, Parte 1, Serie / dell'anno 2013, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine pagina 1 di 4 assegnato per il deposito delle note scritte
3) dare atto che i ricorrenti, entrambi autonomi economicamente, hanno in precedenza definito ogni questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
4) i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
5) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti, che hanno espressamente individuato l'intestato Tribunale quale Tribunale competente, hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita ed alcuna regolamentazione dei rapporti economici è prevista avendo le parti hanno in precedenza definito ogni questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Comune di Cesano Boscone Parte_2 il 25/11/2013;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
pagina 2 di 4 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano Boscone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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