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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2779/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2779/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Lucia Albertin) contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per parte ricorrente:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
disponendo le conseguenti annotazioni;
2) affidare i figli minori ed in via super-esclusiva alla madre, che sarà facoltizzata ad assumere in autonomia Per_1 Per_2
ogni decisione che li riguarda, fissandone la residenza presso di lei, con facoltà per il padre di vederli, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, previo accordo con la madre, in ambiente idoneo a garantirne la sicurezza;
3) condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo Controparte_1 Pt_1
al mantenimento dei figli minori ed nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, o nella diversa Per_1 Per_2
misura ritenuta di giustizia, contributo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo CP_1 Pt_1
forfettario alle spese straordinarie per i figli minori ed nella misura di euro 100,00 mensili, o nella diversa Per_1 Per_2
misura ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, condannare il sig. a corrispondere alla signora entro cinque giorni dalla richiesta da CP_1 Pt_1
effettuarsi anche tramite messaggio o whatsapp, il 50% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche, ecc.), scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, corsi di specializzazione, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, gite scolastiche, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, ecc.), sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze, spese sociali e culturali per i figli;
5)condannarsi il sig. all'integrale refusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori come per legge. CP_1
In considerazione della contumacia del convenuto non appare necessaria la disposizione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..”
Per il PM
Come da nota del 5.11.2025 “Esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. il 3.09.2011 in Chioggia (Ve) (trascritto agli atti del predetto Comune al n. 47, CP_1
pagina 2 di 6 parte II serie A), esponendo che dalla separazione personale avvenuta con decreto cron. N. 15935/2019 del 22.11.2019 (RG n. 2705/2019) emesso dal Tribunale di Venezia non vi è piu' stata riconciliazione.
Ella ha inoltre chiesto disporsi l'affidamento dei figli minori (n. il 13.01.2012), Persona_3
(C.F. ) ed (n. il 13.03.2013) (C.F. a sé in via C.F._3 Persona_4 C.F._4 super-esclusiva, stante il disinteresse morale e materiale da parte del padre, il quale “non ha mai intrapreso un percorso di disintossicazione” dall'abuso di sostanze psicoattive;
“non ha mai visto con regolarità i propri figli, sparendo per mesi;
non ha mai versato con regolarità il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per i minori”. Ella ha dedotto altresi' di avere ottenuto per “un breve periodo .. dall'INPS, che erogava al l'indennità di CP_1 disoccupazione, il versamento diretto di somme a titolo di assegno di mantenimento per i figli” ma che egli si è licenziato pur continuando “a lavorare in nero per la Fidel S.r.l., azienda di suo zio [e che] quest'ultimo, su [propria] richiesta .., per un periodo le dava alcune somme in contanti detraendole dal compenso del genitore, [e che] dall'aprile 2022 non versava più nulla”; deducendo che “in ogni caso, il padre dei minori non ha mai versato spontaneamente con regolarità né il mantenimento ordinario, né le spese straordinarie, né gli arretrati quantificati in via forfettaria in sede di separazione: il debito ammonta a più di 16.000,00 € senza considerare le spese, tanto .. [da essere stata ] costretta a sporgere denuncia”.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente ritualmente evocato in giudizio non si è costituito vendendo dichiarato contumace.
Il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio.
E' stata sentita ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il ricorso, mi occupo in via esclusiva dei miei figli, vivo con loro in Via Sottomarina 1497/a, sono in affitto pago mensilmente un canone di 550 euro;
ora che i miei figli sono cresciuti il padre li vede ogni tanto a pranzo dai suoi genitori, poi magari sparisce per mesi;
non contribuisce in maniera alcuna;
lavora in nero per quel che so, ha fatto l'autista o il magazzinere, poi si è licenziato per sfuggire alla contribuzione;
prendeva circa 1500/1700 euro poi pero' doveva sempre pagare debiti che contraeva per finanziare le dipendenze e negli anni non è mai cambiato nulla ”.
Con ordinanza del 17.12.2024 è stato confermato l'affidamento in via esclusiva (art. 337 quater c.c.) di ed alla madre (già disposto in sede di accordo tra le parti, Persona_3 Persona_4 Parte_1 omologato dal Tribunale), confermata la collocazione prevalente dei minori e la loro residenza presso la madre;
è stata disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale del Comune di
Chioggia al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, l'individuazione del miglior regime di affidamento e collocazione della prole nonché la regolazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
confermato l'obbligo in capo al padre di pagare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (600, 00 complessivi), rivalutabili annualmente su base
ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronunzia;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al pagina 3 di 6 Tribunale;
è inoltre stata disposta l'acquisizione da parte di I.N.P.S. dell'estratto contributivo e retributivo di acquisito agli atti in data 27.6.2025. Controparte_1
La causa è stata poi rimessa al Collegio il 30.10.2025 con rinuncia della parte costituita ai termini finali.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n. cronol. 15935/2019 del 22.11.2019
(RG n. 2705/2019) emesso dal Tribunale di Venezia è stata pronunziata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
La domanda di affido esclusivo formulata dalla parte ricorrente va accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato dei minori in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza che la madre debba attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti della prole minore, accudita, in ogni sua esigenza, da sé medesima.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse dei minori ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole,
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dei figli dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse dei minori possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti degli stessi, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale pagina 4 di 6 incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie le circostanze dedotte dalla ricorrente sono state avvalorate dalla condotta del resistente il quale a fronte della domanda di affido esclusivo non si è neppure costituito in giudizio, nè si è difeso in ordine alle allegazioni relative all' uso di sostanze psicoattive formulate dalla ricorrente e neppure si è presentato a rendere i colloqui organizzati dai servizi sociali (cfr. relazione acquisita il 12.5.2025).
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse dei figli sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dei figli sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la loro condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare, come anche confermato nella relazione del servizio agli atti - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la loro tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Segue il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Chioggia) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi nella modalità piu' tutelante per i minori, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre.
Quanto ai profili economici va rilevato che dall'estratto retributivo e contributivo I.N.P.S. datato 27.6.2025 risulta la percezione da parte del resistente di entrate fino all' annualità 2022, laddove per le annualità precedenti (2016 – 2020) risulta che egli abbia percepito redditi superiori ad € 25.000, 00, arrivando a €
30.052 nel 2018, oltre ad € 12.707, 09 nel 2021 (dei quali a titolo di Naspi € 5.179, 09). Alla luce della indubbia capacità lavorativa manifestata e della giovane età del sig. (n. il 20.8.1977), puo' CP_1 confermarsi l'obbligo di contribuzione in capo al predetto, a titolo di mantenimento dei figli, della somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (600, 00 complessivi), rivalutabili annualmente su base ISTAT, da pagina 5 di 6 versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronunzia, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale, con decorrenza dalla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), valori minimi, in complessivi € 3.809, 00 per onorari oltre spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 3.09.2011 in Chioggia
(Ve) trascritto agli atti del predetto Comune al n. 47, parte II serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza in margine all'atto di matrimonio;
3) dispone l'affidamento super – esclusivo di (n. il 13.01.2012), ed (n. il Per_1 Persona_4
13.03.2013) alla madre alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza e presso il quale va confermata la collocazione prevalente;
4) demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Chioggia) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi nella modalità piu' tutelante, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre secondo un calendario che verrà redatto dal Servizio;
5) pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 600, 00 mensili (€ 300, 00 per figlio), entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo in uso al Tribunale con decorrenza dalla pronuncia;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano per onorari in € 3.809, 00 per onorari oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2779/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2779/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Lucia Albertin) contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per parte ricorrente:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
disponendo le conseguenti annotazioni;
2) affidare i figli minori ed in via super-esclusiva alla madre, che sarà facoltizzata ad assumere in autonomia Per_1 Per_2
ogni decisione che li riguarda, fissandone la residenza presso di lei, con facoltà per il padre di vederli, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, previo accordo con la madre, in ambiente idoneo a garantirne la sicurezza;
3) condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo Controparte_1 Pt_1
al mantenimento dei figli minori ed nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, o nella diversa Per_1 Per_2
misura ritenuta di giustizia, contributo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo CP_1 Pt_1
forfettario alle spese straordinarie per i figli minori ed nella misura di euro 100,00 mensili, o nella diversa Per_1 Per_2
misura ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, condannare il sig. a corrispondere alla signora entro cinque giorni dalla richiesta da CP_1 Pt_1
effettuarsi anche tramite messaggio o whatsapp, il 50% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche, ecc.), scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, corsi di specializzazione, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, gite scolastiche, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, ecc.), sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze, spese sociali e culturali per i figli;
5)condannarsi il sig. all'integrale refusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori come per legge. CP_1
In considerazione della contumacia del convenuto non appare necessaria la disposizione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..”
Per il PM
Come da nota del 5.11.2025 “Esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. il 3.09.2011 in Chioggia (Ve) (trascritto agli atti del predetto Comune al n. 47, CP_1
pagina 2 di 6 parte II serie A), esponendo che dalla separazione personale avvenuta con decreto cron. N. 15935/2019 del 22.11.2019 (RG n. 2705/2019) emesso dal Tribunale di Venezia non vi è piu' stata riconciliazione.
Ella ha inoltre chiesto disporsi l'affidamento dei figli minori (n. il 13.01.2012), Persona_3
(C.F. ) ed (n. il 13.03.2013) (C.F. a sé in via C.F._3 Persona_4 C.F._4 super-esclusiva, stante il disinteresse morale e materiale da parte del padre, il quale “non ha mai intrapreso un percorso di disintossicazione” dall'abuso di sostanze psicoattive;
“non ha mai visto con regolarità i propri figli, sparendo per mesi;
non ha mai versato con regolarità il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per i minori”. Ella ha dedotto altresi' di avere ottenuto per “un breve periodo .. dall'INPS, che erogava al l'indennità di CP_1 disoccupazione, il versamento diretto di somme a titolo di assegno di mantenimento per i figli” ma che egli si è licenziato pur continuando “a lavorare in nero per la Fidel S.r.l., azienda di suo zio [e che] quest'ultimo, su [propria] richiesta .., per un periodo le dava alcune somme in contanti detraendole dal compenso del genitore, [e che] dall'aprile 2022 non versava più nulla”; deducendo che “in ogni caso, il padre dei minori non ha mai versato spontaneamente con regolarità né il mantenimento ordinario, né le spese straordinarie, né gli arretrati quantificati in via forfettaria in sede di separazione: il debito ammonta a più di 16.000,00 € senza considerare le spese, tanto .. [da essere stata ] costretta a sporgere denuncia”.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente ritualmente evocato in giudizio non si è costituito vendendo dichiarato contumace.
Il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio.
E' stata sentita ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il ricorso, mi occupo in via esclusiva dei miei figli, vivo con loro in Via Sottomarina 1497/a, sono in affitto pago mensilmente un canone di 550 euro;
ora che i miei figli sono cresciuti il padre li vede ogni tanto a pranzo dai suoi genitori, poi magari sparisce per mesi;
non contribuisce in maniera alcuna;
lavora in nero per quel che so, ha fatto l'autista o il magazzinere, poi si è licenziato per sfuggire alla contribuzione;
prendeva circa 1500/1700 euro poi pero' doveva sempre pagare debiti che contraeva per finanziare le dipendenze e negli anni non è mai cambiato nulla ”.
Con ordinanza del 17.12.2024 è stato confermato l'affidamento in via esclusiva (art. 337 quater c.c.) di ed alla madre (già disposto in sede di accordo tra le parti, Persona_3 Persona_4 Parte_1 omologato dal Tribunale), confermata la collocazione prevalente dei minori e la loro residenza presso la madre;
è stata disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale del Comune di
Chioggia al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, l'individuazione del miglior regime di affidamento e collocazione della prole nonché la regolazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
confermato l'obbligo in capo al padre di pagare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (600, 00 complessivi), rivalutabili annualmente su base
ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronunzia;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al pagina 3 di 6 Tribunale;
è inoltre stata disposta l'acquisizione da parte di I.N.P.S. dell'estratto contributivo e retributivo di acquisito agli atti in data 27.6.2025. Controparte_1
La causa è stata poi rimessa al Collegio il 30.10.2025 con rinuncia della parte costituita ai termini finali.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n. cronol. 15935/2019 del 22.11.2019
(RG n. 2705/2019) emesso dal Tribunale di Venezia è stata pronunziata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
La domanda di affido esclusivo formulata dalla parte ricorrente va accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato dei minori in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza che la madre debba attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti della prole minore, accudita, in ogni sua esigenza, da sé medesima.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse dei minori ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole,
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dei figli dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse dei minori possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti degli stessi, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale pagina 4 di 6 incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie le circostanze dedotte dalla ricorrente sono state avvalorate dalla condotta del resistente il quale a fronte della domanda di affido esclusivo non si è neppure costituito in giudizio, nè si è difeso in ordine alle allegazioni relative all' uso di sostanze psicoattive formulate dalla ricorrente e neppure si è presentato a rendere i colloqui organizzati dai servizi sociali (cfr. relazione acquisita il 12.5.2025).
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse dei figli sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione dei figli sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la loro condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare, come anche confermato nella relazione del servizio agli atti - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la loro tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Segue il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Chioggia) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi nella modalità piu' tutelante per i minori, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre.
Quanto ai profili economici va rilevato che dall'estratto retributivo e contributivo I.N.P.S. datato 27.6.2025 risulta la percezione da parte del resistente di entrate fino all' annualità 2022, laddove per le annualità precedenti (2016 – 2020) risulta che egli abbia percepito redditi superiori ad € 25.000, 00, arrivando a €
30.052 nel 2018, oltre ad € 12.707, 09 nel 2021 (dei quali a titolo di Naspi € 5.179, 09). Alla luce della indubbia capacità lavorativa manifestata e della giovane età del sig. (n. il 20.8.1977), puo' CP_1 confermarsi l'obbligo di contribuzione in capo al predetto, a titolo di mantenimento dei figli, della somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (600, 00 complessivi), rivalutabili annualmente su base ISTAT, da pagina 5 di 6 versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronunzia, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale, con decorrenza dalla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva e trattazione), valori minimi, in complessivi € 3.809, 00 per onorari oltre spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 3.09.2011 in Chioggia
(Ve) trascritto agli atti del predetto Comune al n. 47, parte II serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza in margine all'atto di matrimonio;
3) dispone l'affidamento super – esclusivo di (n. il 13.01.2012), ed (n. il Per_1 Persona_4
13.03.2013) alla madre alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza e presso il quale va confermata la collocazione prevalente;
4) demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Chioggia) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi nella modalità piu' tutelante, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre secondo un calendario che verrà redatto dal Servizio;
5) pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 600, 00 mensili (€ 300, 00 per figlio), entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo in uso al Tribunale con decorrenza dalla pronuncia;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano per onorari in € 3.809, 00 per onorari oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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