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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro 165/2025 RG promossa con ricorso da
1. - CE FI: Parte_1 C.F._1
2. - CE FI: CP_1 C.F._2
3. - CE FI: Controparte_2 C.F._3
4. - CE FI : Email_1 C.F._4
5. - CE FI: CP_3 C.F._5
6. - CE FI: CP_4 C.F._6
7. - CE FI: Parte_2 C.F._7
8. - CE FI: Parte_3 C.F._8
9. - CE FI: Parte_4 C.F._9
10. - CE FI: Parte_5 C.F._10
11. - CE FI: Parte_6 C.F._11
12. - CE FI: CP_5 C.F._12
13. - CE FI: Parte_7 C.F._13
14. - CE FI: Parte_8 C.F._14
15. - CE FI: Parte_9 C.F._15
16. - CE FI: Parte_10 C.F._16
17. - CE FI: Parte_11 C.F._17
18. - CE FI: Parte_12 C.F._18
19. - CE FI: Parte_13 C.F._19
20. - CE FI: Parte_14 C.F._20
21. - CE FI: CP_6 C.F._21 22. - CE FI : Controparte_7 C.F._22
23. - CE FI: Parte_15 C.F._23
rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Spata
RICORRENTI contro
Controparte_8
rappresentata e difesa dagli avv.ti NC Castiglione, Maria Rosaria Messina e Valeria Fabbrani
RESISTENTE in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE
FATTO
I ricorrenti hanno agito ex art 414 cpc quali dipendenti della società di handling addetti CP_8
all' Aeroporto Marco Polo di Venezia, inquadrati come segue:
1. , nato a [...], il [...] e residente in [...]
San Donà 72, codice fiscale , impiegato 4 livello C.F._24
2. nato a , il 15.11.1961 e residente in [...], codice CP_1 CP_8 fiscale , impiegato 4 livello;
C.F._25
3. , nato a [...] [...], codice fiscale impiegato 4 Controparte_2 CP_8 C.F._26
livello;
4. , nato a [...] [...] e residente in [...], CF: Testimone_1 CP_8
impiegato 4 livello;
C.F._4
5. , nato a [...], l'[...], codice fiscale operaio CP_3 C.F._27
5 livello;
6. , nato a [...], il [...] e residente in [...], codice fiscale CP_4
, impiegato 3 livello;
C.F._6
7. , nato in [...], il [...] e residente in [...]Parte_2
di Piave (VE), Vicolo Filanda 12, codice fiscale , 6 livello;
C.F._28
8. , nato in [...], il [...] e residente in [...], codice Parte_3
fiscale , impiegato 4 livello;
C.F._29
9. , nato a [...] [...], residente in [...], codice Parte_4 CP_8 fiscale operaio 6 livello;
C.F._9 10. , nato a [...], il [...], codice fiscale impiegato Parte_5 C.F._10
4 livello;
11. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_6
12. , nato in [...], il [...] e residente in [...], CP_5 codice fiscale impiegato 4 livello. C.F._30
13. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_7
Codice fiscale , impiegato 4 livello;
C.F._13
14. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_8
codice fiscale , manager 2 A livello;
C.F._14
15. , nato a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale Parte_9
, impiegato terzo livello;
C.F._15
16. , nato a [...] [...] e residente in [...]1 codice fiscale Parte_10 CP_8
, impiegato 4 livello;
C.F._16
17. , nato in [...] [...] e residente in [...] CP_8
6, codice fiscale impiegato 4 livello;
C.F._31
18. , nata a [...] [...], residente a [...] CP_8
57, codice fiscale: impiegato 4 livello;
C.F._18
19. , nata a [...]à di Piave (VE), il 28.4.1970 e residente in [...]
NC CC 40, codice fiscale: , impiegato 4 livello;
C.F._32
20. , nato a [...] il [...], residente a [...], Codice fiscale: Parte_14 CP_8
, impiegato 3 livello;
C.F._20
21. , nata a [...] [...], residente in [...], codice fiscale CP_6 CP_8
, impiegato 4 livello;
C.F._33
22. nata a [...] il [...], residente in Marina di Gioiosa Ionica, Via Strada S. Finis Controparte_7
35/F, codice fiscale 4 livello;
C.F._22
23. , nato a [...][...], residente a [...], Parte_15 CP_8
codice fiscale , impiegato 4 livello. C.F._23
Lamentano di avere sempre ricevuto, per le giornate di ferie, la retribuzione c.d. “base”, priva cioè degli elementi accessori costituiti da indennità/voci intrinsecamente connesse alla mansione da loro svolte e/o allo "status" personale e professionale, e azionano il diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo
36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiedono la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Le doglianze, appunto di indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie di una serie di voci integrative della retribuzione, riguardano :
➢ indennità giornaliera
➢ indennità di turno
➢ indennità di campo
➢ indennità di maneggio denaro
➢ indennità di partenza in cuffia
➢ ticket restaurant.
rispettivamente rivendicate come segue:
1. : impiegata 4 livello: campo, giornaliera, ticket r.. turno;
front line + indennità maneggio Parte_1
denaro
2. Bellon: operaio 4 livello: campo, giornaliera, turno, ticket r.; back line
3. Coltrinari: impiegato 3 livello, campo, giornaliera, turno, ticket r., part. in cuffia;
back line
4. RO: impiegato 4 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r.; back line
5. Izzo: impiegata 3 livello: front line giornaliera, turno, campo, ticket r., front line (servizio lost&found);
6. Hurtado: operario 6 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r.; back line
7. Mendez: operaio 6 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
8. Menegazzi: operaio 4 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
9. Menin: operaio 6 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
10. Munaretto: operaio 4 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
11. Nuzzolese: manager livello 2A: giornaliera, turno, campo, ticket r.;
12. : operaio livello 6: giornaliera, turno, campo, ticket r.; back line 13. Pepino: impiegato 3 livello: giornaliera, turno, campo, part. in cuffia, ticket r.; back line
14. Pulese: manager livello 2A: giornaliera, campo, turno, ticket r.;
15. Rold: impiegato, 3 livello: giornaliera, campo, turno, part. in cuffia, ticket r.; back line
16. Sartori: operaio 4 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
17. Scattin: operaio 5 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
18. Tenderini: impiegata 4 livello: campo, turno, giornaliera, ticket r., front line + indennità maneggio denaro
19. Tonetto: impiegata 6 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., back line
20. Tortora: impiegato 4 livello: giornaliera, turno, campo, ticket r., front line + indennità maneggio denaro
21. Tufano: impiegata 3 livello: giornaliera, campo, turno, ticket r., front line (servizio lost&found);
22. Valente: operaio 6 livello: giornaliera, turno, campo, maneggio denaro (biglietteria), ticket r., front line;
23. : operaio livello 5: giornaliera, campo, turno, ticket r., back line. Parte_15
La Società convenuta si è costituita eccependo la parziale maturata prescrizione quinquennale, e nel merito:
a) richiamando in generale la necessità, ai fini dell' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di singole voci, di due presupposti: la stretta correlazione con le mansioni/esecuzione della prestazione, cioè con lo status personale e professionale del lavoratore, e l' idoneità del mancato inserimento a scoraggiare il dipendente dal fruire delle ferie in ragione volta in volta di un conseguente significativo, superiore al 60%, divario retributivo (cd dissuasività);
b) eccependo in via preliminare nello specifico la frequente richiesta di fruizione delle ferie da parte del personale addirittura in misura eccedente rispetto al maturato, a riprova della carenza di portata dissuasiva del divario retributivo;
c) negando la spettanza a , dell' indennità di maneggio denaro prima nella Parte_1 Pt_12 Pt_14 retribuzione ordinaria e poi nella retribuzione feriale tenuto conto della previsione della stessa ex art H22 CCNL a favore del “dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziari…”, e dunque riconosciuta, sia nei giorni di servizio che nei periodi di ferie, agli addetti alla biglietteria ( tra i ricorrenti ), che nello svolgimento della loro “normale mansione” maneggiano Controparte_7 denaro (anche se in misura ridotta rispetto al passato attese, all' attualità, numerose prenotazioni on line), e non spettante invece all' addetto al check-in consistendo le sue normali incombenze in registrazione dei passeggeri all'accettazione, controllo della validità dei loro documenti e visti, emissione delle carte di imbarco, registrazione bagagli da imbarcare, ed essendo invece l' incasso di somme o l' esecuzione di transazioni con il pos occasionali e svolti esclusivamente per alcuni vettori;
d) quanto all' indennità giornaliera chiedendo il rigetto della domanda in base alle disposizioni contrattual collettive (art H19 CCNL) vigenti ratione temporis, in quanto fino al 31.12.2023 prevista espressamente come omnicomprensiva ossia determinata fin dall'origine comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali e siccome non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, e successivamente con il nuovo Ccnl vigente dall' 1.1.2024 attesa l' espressa previsione del suo riconoscimento anche in ipotesi di godimento di ferie in considerazione della diversa valenza della stessa in quanto erogata anche ai fini del D.Lgs. n. 81/08
e del suo rilevante incremento economico;
e) rimarcando la non spettanza dell' inclusione quanto a indennità relative a spese occasionali o accessorie;
f) negando in generale la natura delle voci azionate in cause come correlate alle mansioni;
g) concludendo dunque per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' stato autorizzato il depositate di note finali.
In data odierna all' esito di udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
A) QUADRO DI RIFERIMENTO
La controversia appartiene al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2);
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti
British Airways :
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”;
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi. Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12) ha ribadito che “l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 di detto articolo 7 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze ST e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, punto 50, nonché
-H e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58)”.
In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( , C-385/17), ai punti 32 e segg., in un Persona_1
caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore “ alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo” (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16).
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito e le pronunce della Cassazione in materia ( Ccnl attività ferroviaria) a far data dalla prima nota sentenza
13425/2019 sono tutte in linea.
Così:
• Cassazione Civile, n. 22401/2020;
• Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 20216/2022 (e successive come l'ordinanza del 19 marzo 2025);
• Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2024, n. 5198;
• Cass 13932/2024, 14089/2024, 13972/2024 e 6282/2025 su macchinisti e capotreno di . CP_9
B) AS DI EC
Il caso di specie riguarda personale di terra di società di handling operante presso l' aeroporto di CP_8
e le seguenti indennità :
1. indennità giornaliera
2. indennità di turno
3. indennità di campo 4. indennità di maneggio denaro
5. indennità di partenza in cuffia
6. ticket restaurant che vanno incluse/escluse nel trattamento retributivo durante il periodo feriale per il seguente rispettivo motivo :
1) Indennità giornaliera.
Ex art H19 CCNL: “A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 o h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20 (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al comma precedente viene stabilita in € 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi sono incrementati di € 0,35. Tale indennità ha natura onnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Si tratta dunque di indennità prevista per il solo fatto della presenza al lavoro.
La questione si pone quanto al periodo fino al 31.12.2023 in quanto successivamente con il nuovo Ccnl vigente dall' 1.1.2024 ne è stato previsto il riconoscimento anche in ipotesi di godimento di ferie, secondo in considerazione della diversa valenza della stessa in quanto erogata anche ai fini CP_8 del D.Lgs. n. 81/08 e del suo rilevante incremento economico.
Va inclusa in quanto, siccome correlata alla mera presenza in servizio, di fatto costituisce elemento fisso integrante retribuzione base.
La sua previsione come omnicomprensiva, ossia formalmente determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali e siccome non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non è, ad avviso del Giudicante, ostativa all' inclusione in quanto non incide sulla finalità del principio comunitario alla base della tutela in questione, costituita, come sopra visto, dalla garanzia per il lavoratore di ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente.
L' esigenza sottesa, costituita dall' evitare che il lavoratore sia indotto, a fronte di una retribuzione inferiore, a non fruire delle ferie (cd dissuasività), ricorre anche a fronte di eventuale ricomprensione, nel valore dell' indennità, della relativa incidenza sulle ferie in quanto in concreto la fruizione delle ferie determina il percepimento, nel periodo, di una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante a fronte di prestazione del servizio.
Inoltre non essendo specificato come sia ripartita, nell' importo complessivo dell' indennità, l' incidenza sugli altri istituti contrattuali, e non essendo previsto come vada regolata la partita dare/avere nel caso di mancata fruizione di tutte le ferie via via maturate, la ricomprensione in questione integra di fatto una mera clausola di stile, priva, ai fini del principio eurounitario in questione, di concreta portata.
Quanto infine all' interpretazione di cui all' accordo nazionale 6.8.2025 allegato da alle note finali, come obiettato dal difensore attoreo all' odierna udienza ne va esclusa la vincolatività per i ricorrenti essendo gli stessi iscritti alla Flai CGIL, e non già a sigla stipulante (cfr Cass 26509/2020).
2) Indennità di turno.
L'art. H20 del CCNL prevede che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”.
Va esclusa in quanto non è collegata alla tipologia di mansioni e/o alla specializzazione (status) del lavoratore;
essa è volta esclusivamente a ristorare il disagio patito dal dipendente per l'effettivo svolgimento della prestazione in regime di turnazione.
3) Indennità di campo
L'art. H21 del CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove
l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km.
20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Va inclusa stante la natura retributiva dell' importo che viene riconosciuto quali lavoratori aeroportuali, che pertanto operano necessariamente lontano dal centro urbano - essendo riconosciuta in misura fissa non si tratta in ogni caso di rimborso spese
Come osservato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza in atti n. 237/2024, si tratta di indennità che non ha nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, bensì intrinsecamente connessa alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
4) Indennità di maneggio denaro
E' prevista dall' art. H22 Ccnl a favore del “dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziari…” Ai ricorrenti , , che ne invocano la ricomprensione prima nella retribuzione Parte_1 Pt_12 Pt_14
ordinaria e poi nella retribuzione feriale, dunque non spetta trattandosi di addetti al check-in le cui mansioni “normali” consistono in registrazione dei passeggeri all'accettazione, controllo della validità dei loro documenti e visti, emissione delle carte di imbarco, registrazione bagagli da imbarcare, ed essendo invece l' incasso di somme o l' esecuzione di transazioni con il pos occasionali e svolti esclusivamente per alcuni vettori settore.
Va dunque esclusa, o meglio a monte in sé non spetta ai ricorrenti in questione, competendo unicamente, come da riconoscimento da parte di sia nei giorni di servizio che nel trattamento durante le ferie, agli addetti alla biglietteria (tra i ricorrenti ), che nello svolgimento della loro CP_7
“normale mansione” maneggiano denaro.
5) Indennità di partenza in cuffia.
E' stabilita da accordo del 25.10.2001 per gli agenti di rampa nella misura di € 3.00 lordi per ogni operazione svolta. E' in effetti presente nelle buste paga dei lavoratori svolgenti attività di agenti di rampa, che come tali lavorano a stretto contatto con gli equipaggi degli aerei coordinando le attività di partenza e sono sottoposti al rumore dei motori laddove la cuffia non serve solo come DPI per l'isolamento acustico, ma anche quale strumento di lavoro ai fini della telecomunicazione.
Va inclusa siccome attinente alle specifiche mansioni di agente di rampa, irrilevanti sia il fatto che sia commisurata al numero delle operazioni (voli) e non alle ore di lavoro, sia l' eventuale esiguità in termini quantitativi rispetto al complesso delle attività di assistenza agli aeromobili di competenza dell'addetto di rampa trattandosi comunque di emolumento intrinsecamente connesso alla mansione svolta.
6) Ticket restaurant
Con verbali di accordo del 7.10.2015 e del 22.10.2015 in atti il valore dei ticket restaurant è stato incrementato da €. 5,29 al giorno ad €. 7,00 al giorno per il dipendenti con orario full time e a €. 4,00 per i dipendenti con orario part time e ne è stata stabilita l' erogazione “senza alcun altro onere aziendale”.
Va esclusa trattandosi non già di retribuzione legata alla presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro, bensì di beneficio accessorio correlato all' orario effettivamente osservato, che come tale - secondo consolidato orientamento della Cassazione - va qualificato quale agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e, per tale ragione, è sempre stata esclusa dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso.
Secondo Cass. n. 16135/2020, Cass. n. 5547/2021 e Cass. n. 15629/2021 gli stessi buoni pasto non costituiscono compenso diretto per la prestazione lavorativa, ma rappresentano piuttosto un'agevolazione collegata al rapporto di lavoro, e non alla singola mansione espleta Si tratta in altre parole non già, appunto, di retribuzione, ma di una forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa, e come tale va esclusa dal trattamento retributivo durante le ferie.
In tal senso Corte di Appello di Napoli 342/2025, pienamente condivisibile.
La diversa posizione di Cass n. 25840/2024 non appare convincente siccome in contrasto con tale natura dell' emolumento ritenuta da orientamento consolidato della stessa Cassazione, e in ogni caso, non essendo espresso alcun principio di diritto, non si tratta di precedente vincolante.
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie quanto a indennità giornaliera
(ovviamente rispetto al periodo in cui non era inclusa ossia fino al 31.12.2023 laddove per il periodo successivo la questione non si pone in quanto successivamente con il nuovo Ccnl vigente dall'
1.1.2024 né è stato previsto il riconoscimento anche in ipotesi di godimento di ferie), indennità di campo e indennità di partenza in cuffia.
La condanna va limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva
88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, come da sentenza della Corte di Giustizia 385/2018 e
Cassazione n. 20216 del 23.6.2022 già sopra citata.
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo,
e poi quanto spettante calcolato conteggiando 22 gg di ferie
La domanda di pagamento delle rivendicate differenze retributive va accolta quanto al periodo successivo al 18.7.2007 (= quinquennio ante legge fornero), o di decorrenza del rapporto di lavoro se successiva, alla luce del principio, avallato da Cass. n. 26246/2022 + n. 30957/2022 e successive conformi, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, con sussistenza dunque di situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
In base a soccombenza le spese di lite sono a carico della società resistente per ½ , liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa :
1. accerta il diritto dei ricorrenti all' inclusione nella retribuzione di ogni giorno di ferie a decorrere dal
18.7.2007, o dalla data successiva di rispettiva decorrenza del rapporto di lavoro, di indennità giornaliera (non inclusa fino al 31.12.2023), indennità di campo e indennità di partenza in cuffia come rispettivamente azionate;
2. condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, CP_8 maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede con riferimento al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D.
Lgs. 66/2003, determinate adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti;
3. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna la medesima alla rifusione dell' CP_8
ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in € 4.250,00 oltre al rimborso per intero del CU versato.
Venezia, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Margherita Bortolaso