CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente person
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere e dei
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. seguen ti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, da:
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Rezzato (BS), Parte_1 P.IVA_1
via Prati 67/69/71, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maiolino e Giorgio
pagina 1 di 11 Massarotto, presso il cui studio in Castelfranco Veneto (TV) Piazza della Serenissima n.
20, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_2
Corso di Porta Vittoria n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti, presso il cui studio in Milano (MI), Piazza Castello n. 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024 – causa assunta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza del 27.5.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note scritte e poi decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Per l'appellante Parte_2
[...]
In totale riforma della sentenza appellata respingere la domanda riconvenzionale di parte appellata, escludendo la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 267.459,06 oltre accessori.
Condannare parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della somma di euro 67.006,61 con interessi moratori dall'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e competenze in entrambi i giudizi di primo e secondo grado.
Per l'appellata : Controparte_1
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, voglia: rigettare integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, del
Tribunale di Milano;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data
6.9.2023, (di seguito anche solo " ) chiedeva declaratoria Parte_1 Pt_1
giudiziale di non dovere la somma di € 267.459,06, richiestale in pagamento per Contr somministrazione gas dalla società (da ora in poi anche solo " ). Controparte_1
A sostegno della domanda di accertamento deduceva: a) di aver stipulato con Pt_1
Contr
, in data 24.3.2021, un contratto di somministrazione di energia elettrica per il periodo dall'1.4.2021 al 30.6.2022, con prezzo fisso e bloccato per l'intero periodo;
b) Contr che prima della scadenza del contratto, con mail del 29.6.2022, aveva chiesto ad di prorogare la fornitura fino al 30 settembre 2022, confermando l'appuntamento telefonico per il successivo lunedì 4 luglio 2022 "[...] per bloccare quotazioni prossimi periodi
[...]" (dal corpo della mail, doc. 2 di parte appellante); c) che tale richiesta sarebbe stata Contr accettata per fatti concludenti da , la quale, per il periodo dal primo luglio 2022 al
30 settembre 2022, avrebbe erogato la corrente elettrica, con applicazione del medesimo
Contr prezzo fisso previsto per il precedente trimestre;
d) che in data 29.11.2022, , con fattura del 9.11.2022, richiedeva un importo aggiuntivo rispetto a quello già percepito e fatturato, in relazione al periodo di consumo dall'1.7.2022 al 31.10.2022; e) che la Pt_1
aveva provveduto al pagamento della somma relativa alla mensilità di ottobre 2022 e, viceversa, negato l'esistenza dell'ulteriore debenza di € 267,459,06. Contr Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda.
In proposito, assumeva l'assenza di un accordo sul mantenimento del prezzo fisso dopo l'8 giugno 2022; di conseguenza precisava che nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione automatica il prezzo variabile basato sul prezzo unico nazionale (PUN) e che l'emissione di fatture con i prezzi precedenti era frutto di un ritardo nell'aggiornamento del sistema interno di fatturazione.
Pertanto, riteneva del tutto legittima la richiesta di conguaglio, in quanto conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. pagina 3 di 11 Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società al Pt_1
pagamento della somma di € 267,459,06 (al netto di quanto già corrisposto), oltre interessi di mora.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.1.2024, il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e di replica, fissava l'udienza del 30.5.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il Tribunale, con sentenza del 31.5.2024, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento della somma di € Parte_1
267,459,06, oltre interessi moratori al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla scadenza della fattura n. 522005725435 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.200,00, oltre accessori di legge.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che dovesse escludersi che la proroga del contratto di somministrazione avesse determinato automaticamente la proroga delle condizioni in essere nel trimestre precedente di aprile-giugno 2022 e che Contr pertanto l'assunto difensivo di secondo cui , con l'emissione di fatture alle Pt_1
precedenti tariffe, per il periodo successivo alla scadenza del 30 giugno 2022, aveva recepito la reciproca volontà negoziale delle parti, inquadrabile nell'ambito dell'art. 1327
c.c., non poteva ritenersi meritevole di accoglimento.
Ed invero, il primo giudice ha in primo luogo rilevato che difettava la prova in merito all'esistenza di un accordo inter partes avente ad oggetto il mantenimento del prezzo bloccato, inoltre l'allegato 1) al contratto, nel disciplinare l'opzione di fixing, ovvero del meccanismo contrattuale che permetteva al cliente di ottenere, per un determinato periodo, la fornitura di energia ad un prezzo determinato sulla base di indici prestabiliti, prevedeva espressamente che il blocco del prezzo avesse una durata predeterminata e limitata nel tempo e cioè: "[…] un mese/trimestre successivo al mese/trimestre di
pagina 4 di 11 Contr quotazione […]” di CH , soltanto provvisoriamente aveva applicato il prezzo bloccato per poi richiedere il prezzo pieno di mercato.
Da qui la statuizione sopra richiamata.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello affidato a tre articolati motivi. Pt_1
Con il primo deduce la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione alla comune intenzione delle parti di prorogare il contratto inizialmente intercorso per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, come da richiesta di essa cliente avanzata con la mail del 29.6.2022: l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto in considerazione la valutazione del complessivo comportamento delle parti, che “non costituisce un canone sussidiario bensì un parametro necessario e indefettibile” (Cass. n. 34682/2023).
In particolare, sostiene che dalle circostanze di fatto emerge che Pt_1
l'indeterminatezza attribuita alla propria comunicazione del 29.6.2022, il cui contenuto è Contr contestato da (che, al contrario, invoca un successivo colloquio telefonico del
4.7.2022), risulti in ogni caso superata dal comportamento complessivo delle parti, valutato durante il periodo controverso che va dal primo luglio 2022 al 30 settembre
2022, in quanto da leggersi ed interpretarsi in stretta connessione con la proroga di fatto dei prezzi fissi dell'ultimo trimestre (antecedente la scadenza del 30.6.2022) documentata dalle bollette e relative fatture inviate all'appellante e versate in atti.
Con il secondo motivo denuncia la mancata applicazione del disposto degli artt. 2709 e
2710 c.c.
In sintesi, l'appellante rileva che il primo giudice, con riguardo alla valutazione delle fatture emesse dall'appellata e saldate da essa non abbia correttamente applicato i Pt_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti, dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché pagina 5 di 11 risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n.
35870/2022). Contr Nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, l'accettazione di , con conseguente perfezionamento del nuovo accordo, risultava dimostrata proprio dall'emissione delle fatture relative ai mesi di luglio, agosto e settembre, tutte regolarmente pagate da Pt_1
Con il terzo motivo, infine, deduce l'infondatezza giuridica dell'assunto del Pt_1
Fornitore secondo il quale l'erronea fatturazione sarebbe dipesa da un mancato aggiornamento del sistema.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia utilizzato i medesimi criteri applicati, laddove ha ritenuto la non attendibilità del contenuto della telefonata intercorsa tra cliente e Fornitore, alla valutazione del contenuto del colloquio avvenuto Contr tra le parti in causa il 4.7.2022. Ed invero, in base all'assunto di , durante tale colloquio, quest'ultima avrebbe manifestato la disponibilità a consentire la proroga solo a prezzi variabili e non fissi, di tale circostanza, però, parte appellata non fornisce una prova attendibile.
In base alla prospettazione di parte appellante, infine, non può essere considerata una Contr mera dimenticanza l'emissione da parte di di bollette e fatture per importi diversi da quelli ad essa spettanti per il trimestre luglio - settembre 2022, dal momento che la Contr richiesta di cui alla bolletta di novembre 2023, con la quale ha esposto la debenza degli importi oggetto di controversia, non ha come data di partenza della fornitura quella dell'1.7.2022, cioè il periodo di proroga richiesto da essa bensì indica quale data Pt_1
di inizio della fornitura l'1.10.2022, data successiva al termine della proroga, a dimostrazione che nel periodo di proroga, ossia fino al settembre 2022, il prezzo sarebbe rimasto bloccato.
Si è ritualmente è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto da per la conferma della sentenza n. 5602/2024 del Parte_1
pagina 6 di 11 Tribunale di Milano e per la condanna della società appellante alla rifusione delle spese del grado.
Parte appellata afferma la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice ed osserva che la prospettazione di parte avversaria in ordine alla sussistenza di un accordo, per fatti concludenti, in virtù del quale, con la proroga del contratto si sarebbero dovute applicare le stesse condizioni di fornitura previste per i trimestri precedenti, è manifestamente infondata.
La società appellata eccepisce, innanzitutto, di aver correttamente applicato la tariffa variabile prevista dal contratto, per il periodo successivo al 30 giugno 2022. Contr Ad avviso di , la richiesta avanzata dall'appellante sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta oltre il termine indicato nell'allegato uno al contratto, ovvero entro il Contr sest'ultimo giorno lavorativo del mese. Ed ancora, argomenta , l'emissione di fatture errate non costituisce affatto né la prova che abbia richiesto di mantenere le Pt_1
stesse condizioni economiche applicate per il periodo precedente, né tantomeno la prova
Contr che abbia accettato la richiesta avversaria. Contr A conferma di detto assunto precisa di aver fornito ampia spiegazione, non soltanto dell'errore, bensì anche della modalità di calcolo dei consumi, peraltro non contestati da
Parte_1
Contr La società , conclusivamente, sottolinea come l'appellante non abbia Pt_1
specificatamente impugnato le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto
Contr analiticamente precisati da i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo nella fattura emessa il 9.11.2022.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 27.5.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
&&&
pagina 7 di 11 Ritiene il Collegio che l'appello di sia fondato e, come tale, vada accolto Parte_1
con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Nella specie, appaiono circostanze pacifiche, giacché incontestate:
- la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in data 24.3.2021, per il periodo dall'1.4.2021 al 30.6.2022, con prezzo fisso e bloccato per l'intero periodo;
- l'avvenuta somministrazione della materia prima, per il tutto periodo di iniziale durata, nonché la proroga dell'accordo per i mesi successivi alla scadenza e cioè dal 30.6.2022 sino al 30.9.2022;
- l'avvenuta fornitura dell'energia elettrica per i mesi di proroga ed il pagamento da Contr parte di delle fatture emesse da . Pt_1
Chiarito quanto sopra, va dunque sgombrato il campo dal dubbio che la tardività della Contr richiesta di proroga da parte di (pervenuta ad dopo il sest'ultimo giorno Pt_1
lavorativo dalla scadenza) possa aver qualsivoglia rilievo ai fini della presente decisione.
Trattasi nel caso in esame di fattispecie di conclusione di accordo negoziale per fatti Contr concludenti: ha richiesto la proroga della fornitura e ha aderito alla richiesta Pt_1
di proroga fornendo l'energia elettrica per i tre mesi successivi alla scadenza contrattuale.
Sorregge nella specie il disposto dell'art. 1327 c.c., norma che prevede che: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”
In questa ipotesi si assiste, da un lato, ad una proposta articolata in un atto unilaterale recettizio e, dall'altro lato, non si concretizza un'accettazione intesa quale atto recettizio, ma quale inizio di esecuzione: con l'inizio dell'esecuzione si esclude il rischio della revoca della proposta e, specularmente, il proponente è tutelato dal fatto che avendo la controparte iniziato l'esecuzione le condizioni contrattuali si intendono accettate. pagina 8 di 11 La particolarità di questa previsione normativa risiede dunque nel fatto che l'inizio dell'esecuzione perfeziona il contratto, anche se non esteriorizzato secondo forme particolari, atteso che l'accettazione può manifestarsi anche in un comportamento concludente.
Così inquadrata la fattispecie che qui occupa, va rilevato che oggetto di controversia è lo stabilire se il prezzo della fornitura fosse da intendersi quello applicato per l'ultimo Contr trimestre di vigenza contrattuale (aprile, maggio e giugno del 2022) oppure se fosse libera di applicare i prezzi di mercato: ciò costituisce l'esclusivo perimetro del thema decidendum.
Mentre sostiene di aver richiesto la proroga alle stesse condizioni Parte_1
Contr contrattuali in essere, afferma, antiteticamente, che la proroga concerneva la vigenza dell'accordo, in assenza di fissazione del prezzo dell'energia elettrica, corrispettivo soggetto pertanto alle variazioni di mercato. Contr Di CH , dopo aver emesso le fatture mensili al prezzo in vigore per l'ultimo trimestre di vigenza contrattuale, a novembre del 2022, accortasi dell'errore dovuto a problemi tecnici di mancato aggiornamento del sistema, ha quindi emesso una fattura a conguaglio applicando unilateralmente il prezzo di mercato. Contr Su quest'assunto si fonda la pretesa creditoria azionata da in primo grado, accolta dal Tribunale e contabilmente corrispondente alla differenza tra il prezzo applicato nelle fatture emesse dalla fornitrice per il periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2022, al netto dei
Contr pagamenti eseguiti da in virtù delle fatturazioni in atti emesse da e Parte_1
relative al suddetto periodo.
Ritiene la Corte che, così ricostruita la vicenda che qui occupa, assume rilevanza Contr fondamentale della decisione il fatto che le fatture emesse da per i mesi di proroga facciano riferimento ai prezzi convenuti tra le parti per l'ultimo trimestre di vigenza contrattuale.
pagina 9 di 11 Contr È del tutto evidente che, in assenza di accordo, non avrebbe potuto procedere alla relativa emissione.
L'effettuazione della fornitura e l'emissione delle fatture comprova l'accordo nei termini dedotti dall'odierna appellante. Contr Né la tesi di in merito all'essere essa incorsa in errore nel determinare il prezzo dell'energia elettrica per mancato aggiornamento del sistema può avere pregio: la controparte contrattuale che ha fatto affidamento su di un costo predeterminato non può essere esposta al potere potestativo del fornitore di imporre, in via successiva,
l'aggiornamento del prezzo, per di più nei termini gravemente onerosi di cui è causa.
Trattasi infatti di comportamento contrario a buona fede e, come tale illegittimo. Contr In ogni caso non va pretermesso che le istanze istruttorie avanzate da in primo grado non sono state qui richiamate e la Corte non può che decidere sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio.
L'appello va dunque accolto e la sentenza riformata nei termini di cui in dispositivo. Contr A carico di , risultata totalmente soccombente, vanno poste le spese dei due gradi di giudizio, oltre che la condanna alla restituzione a di quanto già Parte_1
pacificamente da questa corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei vigenti parametri ministeriali, medi per cause di media complessità, tenuto conto del valore della causa nonché delle fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione al minimo dei compensi per la fase di trattazione in appello, esauritasi in unica udienza.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Milano n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, accerta la non debenza in capo all'appellante della Contr somma di euro 267.459,06 oltre accessori a favore di;
pagina 10 di 11 2. condanna la parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della somma di euro 67.006,61 già corrisposta in parziale esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla corresponsione fino al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
che si liquidano:
[...]
- quanto al giudizio di primo grado in € 7.200,00 oltre 15% per spese generali, IVA
e Cpa come per legge dovuti;
- quanto al presente grado di appello in € 17.179,00 oltre 15% per spese generali,
IVA e Cpa come per legge dovuti;
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
Il cons. Istr.
Maria Carla Rossi
La presidente
Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente person
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere e dei
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. seguen ti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, da:
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Rezzato (BS), Parte_1 P.IVA_1
via Prati 67/69/71, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maiolino e Giorgio
pagina 1 di 11 Massarotto, presso il cui studio in Castelfranco Veneto (TV) Piazza della Serenissima n.
20, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_2
Corso di Porta Vittoria n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti, presso il cui studio in Milano (MI), Piazza Castello n. 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024 – causa assunta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza del 27.5.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note scritte e poi decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Per l'appellante Parte_2
[...]
In totale riforma della sentenza appellata respingere la domanda riconvenzionale di parte appellata, escludendo la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 267.459,06 oltre accessori.
Condannare parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della somma di euro 67.006,61 con interessi moratori dall'avvenuto pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e competenze in entrambi i giudizi di primo e secondo grado.
Per l'appellata : Controparte_1
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, voglia: rigettare integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, del
Tribunale di Milano;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data
6.9.2023, (di seguito anche solo " ) chiedeva declaratoria Parte_1 Pt_1
giudiziale di non dovere la somma di € 267.459,06, richiestale in pagamento per Contr somministrazione gas dalla società (da ora in poi anche solo " ). Controparte_1
A sostegno della domanda di accertamento deduceva: a) di aver stipulato con Pt_1
Contr
, in data 24.3.2021, un contratto di somministrazione di energia elettrica per il periodo dall'1.4.2021 al 30.6.2022, con prezzo fisso e bloccato per l'intero periodo;
b) Contr che prima della scadenza del contratto, con mail del 29.6.2022, aveva chiesto ad di prorogare la fornitura fino al 30 settembre 2022, confermando l'appuntamento telefonico per il successivo lunedì 4 luglio 2022 "[...] per bloccare quotazioni prossimi periodi
[...]" (dal corpo della mail, doc. 2 di parte appellante); c) che tale richiesta sarebbe stata Contr accettata per fatti concludenti da , la quale, per il periodo dal primo luglio 2022 al
30 settembre 2022, avrebbe erogato la corrente elettrica, con applicazione del medesimo
Contr prezzo fisso previsto per il precedente trimestre;
d) che in data 29.11.2022, , con fattura del 9.11.2022, richiedeva un importo aggiuntivo rispetto a quello già percepito e fatturato, in relazione al periodo di consumo dall'1.7.2022 al 31.10.2022; e) che la Pt_1
aveva provveduto al pagamento della somma relativa alla mensilità di ottobre 2022 e, viceversa, negato l'esistenza dell'ulteriore debenza di € 267,459,06. Contr Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda.
In proposito, assumeva l'assenza di un accordo sul mantenimento del prezzo fisso dopo l'8 giugno 2022; di conseguenza precisava che nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione automatica il prezzo variabile basato sul prezzo unico nazionale (PUN) e che l'emissione di fatture con i prezzi precedenti era frutto di un ritardo nell'aggiornamento del sistema interno di fatturazione.
Pertanto, riteneva del tutto legittima la richiesta di conguaglio, in quanto conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. pagina 3 di 11 Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società al Pt_1
pagamento della somma di € 267,459,06 (al netto di quanto già corrisposto), oltre interessi di mora.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.1.2024, il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e di replica, fissava l'udienza del 30.5.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il Tribunale, con sentenza del 31.5.2024, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento della somma di € Parte_1
267,459,06, oltre interessi moratori al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla scadenza della fattura n. 522005725435 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.200,00, oltre accessori di legge.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che dovesse escludersi che la proroga del contratto di somministrazione avesse determinato automaticamente la proroga delle condizioni in essere nel trimestre precedente di aprile-giugno 2022 e che Contr pertanto l'assunto difensivo di secondo cui , con l'emissione di fatture alle Pt_1
precedenti tariffe, per il periodo successivo alla scadenza del 30 giugno 2022, aveva recepito la reciproca volontà negoziale delle parti, inquadrabile nell'ambito dell'art. 1327
c.c., non poteva ritenersi meritevole di accoglimento.
Ed invero, il primo giudice ha in primo luogo rilevato che difettava la prova in merito all'esistenza di un accordo inter partes avente ad oggetto il mantenimento del prezzo bloccato, inoltre l'allegato 1) al contratto, nel disciplinare l'opzione di fixing, ovvero del meccanismo contrattuale che permetteva al cliente di ottenere, per un determinato periodo, la fornitura di energia ad un prezzo determinato sulla base di indici prestabiliti, prevedeva espressamente che il blocco del prezzo avesse una durata predeterminata e limitata nel tempo e cioè: "[…] un mese/trimestre successivo al mese/trimestre di
pagina 4 di 11 Contr quotazione […]” di CH , soltanto provvisoriamente aveva applicato il prezzo bloccato per poi richiedere il prezzo pieno di mercato.
Da qui la statuizione sopra richiamata.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello affidato a tre articolati motivi. Pt_1
Con il primo deduce la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione alla comune intenzione delle parti di prorogare il contratto inizialmente intercorso per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, come da richiesta di essa cliente avanzata con la mail del 29.6.2022: l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto in considerazione la valutazione del complessivo comportamento delle parti, che “non costituisce un canone sussidiario bensì un parametro necessario e indefettibile” (Cass. n. 34682/2023).
In particolare, sostiene che dalle circostanze di fatto emerge che Pt_1
l'indeterminatezza attribuita alla propria comunicazione del 29.6.2022, il cui contenuto è Contr contestato da (che, al contrario, invoca un successivo colloquio telefonico del
4.7.2022), risulti in ogni caso superata dal comportamento complessivo delle parti, valutato durante il periodo controverso che va dal primo luglio 2022 al 30 settembre
2022, in quanto da leggersi ed interpretarsi in stretta connessione con la proroga di fatto dei prezzi fissi dell'ultimo trimestre (antecedente la scadenza del 30.6.2022) documentata dalle bollette e relative fatture inviate all'appellante e versate in atti.
Con il secondo motivo denuncia la mancata applicazione del disposto degli artt. 2709 e
2710 c.c.
In sintesi, l'appellante rileva che il primo giudice, con riguardo alla valutazione delle fatture emesse dall'appellata e saldate da essa non abbia correttamente applicato i Pt_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti, dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché pagina 5 di 11 risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n.
35870/2022). Contr Nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, l'accettazione di , con conseguente perfezionamento del nuovo accordo, risultava dimostrata proprio dall'emissione delle fatture relative ai mesi di luglio, agosto e settembre, tutte regolarmente pagate da Pt_1
Con il terzo motivo, infine, deduce l'infondatezza giuridica dell'assunto del Pt_1
Fornitore secondo il quale l'erronea fatturazione sarebbe dipesa da un mancato aggiornamento del sistema.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia utilizzato i medesimi criteri applicati, laddove ha ritenuto la non attendibilità del contenuto della telefonata intercorsa tra cliente e Fornitore, alla valutazione del contenuto del colloquio avvenuto Contr tra le parti in causa il 4.7.2022. Ed invero, in base all'assunto di , durante tale colloquio, quest'ultima avrebbe manifestato la disponibilità a consentire la proroga solo a prezzi variabili e non fissi, di tale circostanza, però, parte appellata non fornisce una prova attendibile.
In base alla prospettazione di parte appellante, infine, non può essere considerata una Contr mera dimenticanza l'emissione da parte di di bollette e fatture per importi diversi da quelli ad essa spettanti per il trimestre luglio - settembre 2022, dal momento che la Contr richiesta di cui alla bolletta di novembre 2023, con la quale ha esposto la debenza degli importi oggetto di controversia, non ha come data di partenza della fornitura quella dell'1.7.2022, cioè il periodo di proroga richiesto da essa bensì indica quale data Pt_1
di inizio della fornitura l'1.10.2022, data successiva al termine della proroga, a dimostrazione che nel periodo di proroga, ossia fino al settembre 2022, il prezzo sarebbe rimasto bloccato.
Si è ritualmente è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto da per la conferma della sentenza n. 5602/2024 del Parte_1
pagina 6 di 11 Tribunale di Milano e per la condanna della società appellante alla rifusione delle spese del grado.
Parte appellata afferma la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice ed osserva che la prospettazione di parte avversaria in ordine alla sussistenza di un accordo, per fatti concludenti, in virtù del quale, con la proroga del contratto si sarebbero dovute applicare le stesse condizioni di fornitura previste per i trimestri precedenti, è manifestamente infondata.
La società appellata eccepisce, innanzitutto, di aver correttamente applicato la tariffa variabile prevista dal contratto, per il periodo successivo al 30 giugno 2022. Contr Ad avviso di , la richiesta avanzata dall'appellante sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta oltre il termine indicato nell'allegato uno al contratto, ovvero entro il Contr sest'ultimo giorno lavorativo del mese. Ed ancora, argomenta , l'emissione di fatture errate non costituisce affatto né la prova che abbia richiesto di mantenere le Pt_1
stesse condizioni economiche applicate per il periodo precedente, né tantomeno la prova
Contr che abbia accettato la richiesta avversaria. Contr A conferma di detto assunto precisa di aver fornito ampia spiegazione, non soltanto dell'errore, bensì anche della modalità di calcolo dei consumi, peraltro non contestati da
Parte_1
Contr La società , conclusivamente, sottolinea come l'appellante non abbia Pt_1
specificatamente impugnato le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto
Contr analiticamente precisati da i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo nella fattura emessa il 9.11.2022.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 27.5.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
&&&
pagina 7 di 11 Ritiene il Collegio che l'appello di sia fondato e, come tale, vada accolto Parte_1
con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Nella specie, appaiono circostanze pacifiche, giacché incontestate:
- la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti in data 24.3.2021, per il periodo dall'1.4.2021 al 30.6.2022, con prezzo fisso e bloccato per l'intero periodo;
- l'avvenuta somministrazione della materia prima, per il tutto periodo di iniziale durata, nonché la proroga dell'accordo per i mesi successivi alla scadenza e cioè dal 30.6.2022 sino al 30.9.2022;
- l'avvenuta fornitura dell'energia elettrica per i mesi di proroga ed il pagamento da Contr parte di delle fatture emesse da . Pt_1
Chiarito quanto sopra, va dunque sgombrato il campo dal dubbio che la tardività della Contr richiesta di proroga da parte di (pervenuta ad dopo il sest'ultimo giorno Pt_1
lavorativo dalla scadenza) possa aver qualsivoglia rilievo ai fini della presente decisione.
Trattasi nel caso in esame di fattispecie di conclusione di accordo negoziale per fatti Contr concludenti: ha richiesto la proroga della fornitura e ha aderito alla richiesta Pt_1
di proroga fornendo l'energia elettrica per i tre mesi successivi alla scadenza contrattuale.
Sorregge nella specie il disposto dell'art. 1327 c.c., norma che prevede che: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”
In questa ipotesi si assiste, da un lato, ad una proposta articolata in un atto unilaterale recettizio e, dall'altro lato, non si concretizza un'accettazione intesa quale atto recettizio, ma quale inizio di esecuzione: con l'inizio dell'esecuzione si esclude il rischio della revoca della proposta e, specularmente, il proponente è tutelato dal fatto che avendo la controparte iniziato l'esecuzione le condizioni contrattuali si intendono accettate. pagina 8 di 11 La particolarità di questa previsione normativa risiede dunque nel fatto che l'inizio dell'esecuzione perfeziona il contratto, anche se non esteriorizzato secondo forme particolari, atteso che l'accettazione può manifestarsi anche in un comportamento concludente.
Così inquadrata la fattispecie che qui occupa, va rilevato che oggetto di controversia è lo stabilire se il prezzo della fornitura fosse da intendersi quello applicato per l'ultimo Contr trimestre di vigenza contrattuale (aprile, maggio e giugno del 2022) oppure se fosse libera di applicare i prezzi di mercato: ciò costituisce l'esclusivo perimetro del thema decidendum.
Mentre sostiene di aver richiesto la proroga alle stesse condizioni Parte_1
Contr contrattuali in essere, afferma, antiteticamente, che la proroga concerneva la vigenza dell'accordo, in assenza di fissazione del prezzo dell'energia elettrica, corrispettivo soggetto pertanto alle variazioni di mercato. Contr Di CH , dopo aver emesso le fatture mensili al prezzo in vigore per l'ultimo trimestre di vigenza contrattuale, a novembre del 2022, accortasi dell'errore dovuto a problemi tecnici di mancato aggiornamento del sistema, ha quindi emesso una fattura a conguaglio applicando unilateralmente il prezzo di mercato. Contr Su quest'assunto si fonda la pretesa creditoria azionata da in primo grado, accolta dal Tribunale e contabilmente corrispondente alla differenza tra il prezzo applicato nelle fatture emesse dalla fornitrice per il periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2022, al netto dei
Contr pagamenti eseguiti da in virtù delle fatturazioni in atti emesse da e Parte_1
relative al suddetto periodo.
Ritiene la Corte che, così ricostruita la vicenda che qui occupa, assume rilevanza Contr fondamentale della decisione il fatto che le fatture emesse da per i mesi di proroga facciano riferimento ai prezzi convenuti tra le parti per l'ultimo trimestre di vigenza contrattuale.
pagina 9 di 11 Contr È del tutto evidente che, in assenza di accordo, non avrebbe potuto procedere alla relativa emissione.
L'effettuazione della fornitura e l'emissione delle fatture comprova l'accordo nei termini dedotti dall'odierna appellante. Contr Né la tesi di in merito all'essere essa incorsa in errore nel determinare il prezzo dell'energia elettrica per mancato aggiornamento del sistema può avere pregio: la controparte contrattuale che ha fatto affidamento su di un costo predeterminato non può essere esposta al potere potestativo del fornitore di imporre, in via successiva,
l'aggiornamento del prezzo, per di più nei termini gravemente onerosi di cui è causa.
Trattasi infatti di comportamento contrario a buona fede e, come tale illegittimo. Contr In ogni caso non va pretermesso che le istanze istruttorie avanzate da in primo grado non sono state qui richiamate e la Corte non può che decidere sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio.
L'appello va dunque accolto e la sentenza riformata nei termini di cui in dispositivo. Contr A carico di , risultata totalmente soccombente, vanno poste le spese dei due gradi di giudizio, oltre che la condanna alla restituzione a di quanto già Parte_1
pacificamente da questa corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei vigenti parametri ministeriali, medi per cause di media complessità, tenuto conto del valore della causa nonché delle fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione al minimo dei compensi per la fase di trattazione in appello, esauritasi in unica udienza.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Milano n. 5602/2024, pubblicata il 31.5.2024 e notificata in data 7.6.2024, accerta la non debenza in capo all'appellante della Contr somma di euro 267.459,06 oltre accessori a favore di;
pagina 10 di 11 2. condanna la parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della somma di euro 67.006,61 già corrisposta in parziale esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla corresponsione fino al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
che si liquidano:
[...]
- quanto al giudizio di primo grado in € 7.200,00 oltre 15% per spese generali, IVA
e Cpa come per legge dovuti;
- quanto al presente grado di appello in € 17.179,00 oltre 15% per spese generali,
IVA e Cpa come per legge dovuti;
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
Il cons. Istr.
Maria Carla Rossi
La presidente
Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11