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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott. Enrico SCHIAVON Consigliere
Dott. Dario MORSIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
1184 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to con Parte_2
domicilio eletto in VIA VENETO 2 36015 SCHIO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1
proprio e in rappresentanza del figlio minore Per_1
1 (C.F. ), Pt_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv.to GRASSELLI EDDA con domicilio eletto in VIA MAGLIO 6A SANTORSO
PARTI APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2341/2021
del Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In totale riforma della sentenza impugnata n.
2341/21 del Tribunale di Vicenza, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento del titolo esecutivo ed in particolare revocarsi i capi relativi alla condanna alle spese di lite in relazione alla fondatezza dei motivi di appello;
Condannarsi per l'effetto gli appellati alla rifusione delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio.
Per parte appellata:
2 1) Dichiararsi la Inammissibilità del motivo di
Appello, promosso da per carenza di interesse Pt_1
ai sensi dell'art. 100 cpc.
2) Rigettarsi in ogni caso l'Appello promosso per infondatezza, confermandosi la Sentenza del Tribunale
di Vicenza n. 2341/2021 pronunciata il 16/12/21,
pubblicata il 20/12/21 nel proc. 1710/19 RG.
3) Con vittoria di spese nel presente giudizio e nel pregresso procedimento.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617
c.p.c., adiva il Tribunale di Vicenza Parte_1
premettendo che le era stata notificato atto di assegnazione somme di data 22.1.2019 e pedissequo atto di precetto per l'importo di 291.852,57 euro;
che il titolo esecutivo era costituito da un lodo arbitrale in base al quale era stata promossa una precedente procedura esecutiva presso terzi, con relativo pignoramento e assegnazione di canoni per complessivi
361.932,74 euro e di un deposito bancario per 85.419,70
euro; che tuttavia l'atto di precetto non costituiva valido titolo esecutivo in relazione alle spese
3 sostenute in detta procedura esecutiva, oltre a riportare un erroneo calcolo degli interessi;
che l'ordinanza di assegnazione era nulla per omesso rispetto della normativa in tema di conformità dei documenti. Ciò premesso evocava in giudizio
[...]
in proprio e in rappresentanza del Controparte_1
figlio minore e chiedeva fosse dichiarata Persona_2
la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2341/2021 il Tribunale di Vicenza
rigettava l'opposizione proposta. Precisava che nel procedimento di assegnazione da parte del GE questi avesse correttamente tenuto conto delle spese del precedente procedimento di esecuzione, mentre, con riguardo agli interessi, dava conto della pendenza di altro giudizio avanti alla Corte d'Appello, e affermava la validità dell'ordinanza di assegnazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte censurando la sentenza nella Parte_1
parte in cui aveva erroneamente interpretato l'art. 95
c.p.c. ritenendo che la liquidazione delle spese posta
4 in essere dal GE in sede di ordinanza di assegnazione nell'ambito di una diversa procedura esecutiva costituisse titolo esecutivo nella presente procedura esecutiva, iniziata al fine di ottenere il pagamento del residuo debito. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità, anche parziale dell'atto di precetto,
limitatamente alla liquidazione delle competenze e spese emesse nella procedura sub 2800/18, nonché tutti gli atti successivi e conseguenti.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la Corte
si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto va accolto per quanto di ragione.
Va infatti ricordato che il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla
5 soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili
(Cass. n. 25571/18 e Cass. n. 1004/20).
Nel caso di specie sono state inserite nel precetto notificato all'opponente, quale voce di credito, la liquidazione delle spese operata dal GE in un altro e distinto procedimento esecutivo (RG n. 2800/2018),
conclusosi con l'ordinanza di assegnazione di data
22.1.2019, portata come titolo fondante una nuova esecuzione al fine di determinare il residuo dell'importo ancora dovuto dal creditore.
Più in particolare il GE, nella procedura esecutiva
2800/18, con ordinanza di data 22.1.2019, liquidava la somma di 5.890,30 euro per compensi oltre accessori,
procedeva all'assegnazione delle somme pignorate e
6 dichiarava estinta la procedura. Nel nuovo atto di precetto di data 7.2.2019, notificato in data 14.2.2019
dalla creditrice, veniva riportata come voce di credito la liquidazione delle spese operata nella diversa procedura esecutiva, già estinta, con ordinanza di data
22.1.2019. Tuttavia, come sopra enunciato, tale liquidazione non costituisce titolo esecutivo, avendo valore solo endoprocessuale nella procedura esecutiva in cui viene compiuta, con possibilità per il creditore di rivalersi solo in quella sede per queste somme nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 95 c.p.c..
Né può essere condiviso quanto affermato dall'appellata, secondo cui l'azione proposta sarebbe
“priva di interesse” per l'appellante, che rimarrebbe comunque debitrice dovendo quindi comunque subire la procedura esecutiva intrapresa, in quanto con tale opposizione la debitrice mira a rideterminare in misura inferiore l'importo che sarà tenuta comunque a corrispondere.
Va quindi dichiarata la nullità parziale del precetto nella parte in cui l'appellata intima all'appellante il pagamento delle somme liquidate dal
7 GE nella procedura sub RG 2800/2018 a titolo di compensi di esecuzione con ordinanza di data 22.1.2019,
per complessivi 9.323,67 euro.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per 1/3 e, per il resto,
poste a carico dell'appellata: esse sono liquidate nei limiti del “decisum”, costituito dall'ammontare del credito in contestazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in proprio e in Controparte_1
rappresentanza del figlio minore così Persona_2
decide:
• In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2341/2021, dichiara la nullità parziale del precetto nella parte in cui l'appellata intima all'appellante il pagamento delle somme liquidate dal
GE a titolo di compensi di esecuzione con ordinanza di
8 data 22.1.2019 nella procedura sub RG 2800/2018, per complessivi 9.323,67 euro, fermo il resto;
• Compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione delle residue spese in favore dell'appellante che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in
3.397,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nei minimi di legge, e, per il presente, in
3.966,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nei minimi di legge.
Così deciso in Venezia in data 20 febbraio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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