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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1880 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. MONTANO ELISABETTA, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da Parte_1 Parte_2 loro sottoscritto, in data 29/07/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 24/06/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N. 72, Parte II, Serie A, Sezione T, Anno 1995).
Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 19/09/2024 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Il Sig. e la sig vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1 rispetto;
2. la casa coniugale resterà nelle disponibilità della Sig. la quale provvederà a Parte_1 valutare a suo nome il contratto di locazione e le utenze
3. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, atteso che sono entrambi economicamente autosufficienti;
4. le parti dichiarano che alla sottoscrizione del presente accordo hanno regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra;
5. i coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio del passaporto
6. ogni altro provvedimento opportuno e /o necessario;
” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G.V.G. n. 1880 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (al N. 72, Parte II, Serie A, Sezione T,
Anno 1995) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 21/11/2024
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice