Versione
1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 43. (Riduzione del costo del lavoro) 1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all' articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . 2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all' articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all' articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638 .
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all' articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . 2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all' articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all' articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/03/2022, n. 69Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 69/2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai seguenti magistrati: Antonio Marco CANU Presidente Massimo CHIRIELEISON Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente: SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29976 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 14.1.2021 nei confronti di: RD ER, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Pavia, via Bossolaro n. 15, presso l'avv. Orietta Stella (pec: avvoriettastella@cnfpec.it) …Leggi di più...
- art. 2945 c.c.·
- responsabilità amministrativa·
- art. 53 D.lgs 165/2001·
- autorizzazione extraistituzionale·
- costituzione di parte civile·
- regime di esclusività·
- colpa grave·
- prescrizione·
- attività libero professionale·
- dolo contrattuale·
- art. 2935 c.c.·
- giudicato penale·
- danno di immagine·
- art. 2943 c.c.·
- danno patrimoniale