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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18105 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18497 anno 2021, posta in decisione con provvedimento del 6 settembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Carlo del Greco n. 18 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonella De Santis, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte attrice
in proprio e nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Parte_2
(rispettivamente fratello e madre di parte attrice, deceduta in Persona_1 data 1 aprile 2023, in Roma, come da certificato di morte in atti, elettivamente domiciliato in Roma Via Isole Samoa n. 15 presso lo studio dell'Avv. Antonella De Santis che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice in riassunzione
E
, in persona della Sindaca pro-tempore, Avv. CP_1 CP_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabrizio Nunè e dall' Avv. Angela Raimondo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 34, presso lo studio del primo
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
Roma, ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele II, 21, presso lo studio dell'Avv. Marco De Vivo che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte terza chiamata
E
Controparte_4
Parte terza chiamata -contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Vincenzo Floro, presso di lui elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie n. 38 (c/o Avv. Domenico Chiarello).
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali CONCLUSIONI: con provvedimento del 6 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra e, Parte_1 successivamente alla sua morte avvenuta in data 1 aprile 2023 il sig. Parte_2 in proprio e nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Persona_1
(rispettivamente fratello e madre di parte attrice), conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro tempore esponendo CP_1 che: “… il giorno 13.11.2018 alle ore 18,10 circa, usciva dallo studio Parte_1 radiologico “Spinaceto” sito in Viale degli Erori n. 228 in Roma e, nel percorrere il marciapiede, all'altezza del civico n. 240, per dirigersi allo sportello bancomat della Banca Nazionale del Lavoro, a causa dell'assenza della illuminazione e di un rialzamento sconnesso seguito da un avvallamento, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, sul fianco destro;
la sig.ra veniva soccorsa Parte_1 dai passanti presenti e trasportata in ambulanza all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma dove riceveva le prime cure con la diagnosi di “ frattura sottocapitata del femore destro” e una prognosi di giorni trenta…la sig.ra il giorno 14.11.2018, Pt_1 veniva ricoverata al Policlinico Gemelli per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca per via anteriore” e seguire un percorso postchiurgico e riabilitativo…la sig.ra a causa del sinistro ha Parte_1 riportato postumi permanenti fortemente invalidanti…per quanto innanzi all'attrice, oltre al danno biologico, va riconosciuto il danno morale ex art. 2059 c.c., avendo subito di conseguenza l'ingiusta lesione dell'integrità psicofisica, quale valore inerente la persona, per un complessivo importo di almeno € 77.500,00, oltre spese mediche di € 5.813,78… l'attrice, con raccomandata del 15.04.2019, chiedeva il ristoro dei danni subiti e subendi al convenuto, che comunicava il proprio istituto manlevatore, quale le Assicurazioni di Roma, precisando che la manutenzione e sorveglianza della strada in questione erano affidati alla Controparte_6
e alla Impresa esecutrice ”, tenuta a manlevare
[...] CP_7 CP_1 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi per l'uso dei beni oggetto del contratto…il , con la lettera del 27.03.2020, informava l'attrice che CP_8 avrebbe potuto rivolgersi allo Sportello di Conciliazione dell'Avvocatura Capitolina, qualora la ditta appaltatrice non avesse provveduto al risarcimento, e se il danno non avesse superato il valore di € 12.911,42…l'attrice con comunicazione pec del 01.07.2020 rappresentava a di non poter aderire all'invito allo CP_1
Sportello di Conciliazione, poiché non vi erano i presupposti previsti, ovvero il danno superava ampiamente l'importo di € 12.911,42…”
Parte attrice concludeva per:”… accertare e dichiarare il convenuto unico esclusivo responsabile dell'evento cui è causa, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutti i danni fisici e morali patiti dall'istante, per un importo di almeno € 77.500,00 o come meglio risulteranno quantificati nella espletanda istruttoria, oltre € 5.813,78 per spese mediche, e con la condanna del convenuto al pagamento degli CP_8 interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria delle somme secondo Istat. Vittoria di spese di lite ed onorari”.
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo “…in CP_1 via preliminare, disporre l'intervento della Impresa dall'Impresa CP_3 con l'impresa in persona del l.r.p.t…in via principale Controparte_4 rigettare la domanda proposta da nei confronti della parte Parte_1 convenuta, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, ovvero per altra diversa motivazione ritenuta;
in via subordinata, accertare per il danno lamentato l'esclusiva responsabilità in capo alla in Controparte_9 persona del l.r.p.t., in R.T.I. con l'impresa in persona del Controparte_4
l.r.p.t.,…in via ulteriormente subordinata, nella eventuale denegata ipotesi di accertamento della responsabilità in capo di accertare anche quella CP_1 concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 cc, con conseguente riduzione dell'importo dovuto, ed altresì accertare il diritto di manleva e/o rivalsa di
[...]
nei confronti della dall' in persona del l.r.p.t., in CP_1 Controparte_9
R.T.I. con l'impresa in persona del l.r.p.t., e per l'effetto Controparte_4 condannare quest'ultime a rifondere direttamente l'ente della somma di danaro che sarà eventualmente tenuto a pagare all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 chiedendo: “…in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia…respingere la domanda attrice perché non provata e, comunque infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare
per i motivi esposti in narrativa, a risarcire direttamente l'attrice per CP_1 le somme che saranno ritenute di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia a manlevare, garantire e/o a rimborsare quanto la dovesse essere tenuta a versare nei confronti CP_3 dell'attrice e/o a seguito di ogni danno subito e subendo. Con vittoria CP_1 di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario”.
Nessuno si costituiva Controparte_4
Si costituiva in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t chiedendo: “…accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di terzo per nullità della vocatio in ius;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in quanto l'evento si è verificato oltre il termine di vigenza della stessa e disporre l'estromissione dal giudizio della compagnia;
in via gradata rigettare le domande per le quali la Compagnia è stata chiamata in garanzia dalla CP_3 perché manifestamente infondate per tutti i motivi dedotti nella narrativa del
[...] presente atto;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda azionata in danno della deducente, limitare la condanna dei CP_5 al pagamento delle somme eventualmente dovute decurtando l'importo della franchigia contrattuale da valersi per ogni sinistro. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 6 settembre 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non vi è in atti verbale redatto da Pubblica Autorità.
Sebbene in atti sono state depositate delle foto che, secondo l'assunto di parte attrice, ritraggono lo scenario del sinistro, le stesse non identificano in modo incontrovertibile il luogo di accadimento.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 28 dicembre 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18497 anno 2021, posta in decisione con provvedimento del 6 settembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Carlo del Greco n. 18 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonella De Santis, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte attrice
in proprio e nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Parte_2
(rispettivamente fratello e madre di parte attrice, deceduta in Persona_1 data 1 aprile 2023, in Roma, come da certificato di morte in atti, elettivamente domiciliato in Roma Via Isole Samoa n. 15 presso lo studio dell'Avv. Antonella De Santis che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice in riassunzione
E
, in persona della Sindaca pro-tempore, Avv. CP_1 CP_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fabrizio Nunè e dall' Avv. Angela Raimondo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 34, presso lo studio del primo
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
Roma, ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele II, 21, presso lo studio dell'Avv. Marco De Vivo che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte terza chiamata
E
Controparte_4
Parte terza chiamata -contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Vincenzo Floro, presso di lui elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie n. 38 (c/o Avv. Domenico Chiarello).
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali CONCLUSIONI: con provvedimento del 6 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra e, Parte_1 successivamente alla sua morte avvenuta in data 1 aprile 2023 il sig. Parte_2 in proprio e nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Persona_1
(rispettivamente fratello e madre di parte attrice), conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro tempore esponendo CP_1 che: “… il giorno 13.11.2018 alle ore 18,10 circa, usciva dallo studio Parte_1 radiologico “Spinaceto” sito in Viale degli Erori n. 228 in Roma e, nel percorrere il marciapiede, all'altezza del civico n. 240, per dirigersi allo sportello bancomat della Banca Nazionale del Lavoro, a causa dell'assenza della illuminazione e di un rialzamento sconnesso seguito da un avvallamento, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, sul fianco destro;
la sig.ra veniva soccorsa Parte_1 dai passanti presenti e trasportata in ambulanza all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma dove riceveva le prime cure con la diagnosi di “ frattura sottocapitata del femore destro” e una prognosi di giorni trenta…la sig.ra il giorno 14.11.2018, Pt_1 veniva ricoverata al Policlinico Gemelli per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca per via anteriore” e seguire un percorso postchiurgico e riabilitativo…la sig.ra a causa del sinistro ha Parte_1 riportato postumi permanenti fortemente invalidanti…per quanto innanzi all'attrice, oltre al danno biologico, va riconosciuto il danno morale ex art. 2059 c.c., avendo subito di conseguenza l'ingiusta lesione dell'integrità psicofisica, quale valore inerente la persona, per un complessivo importo di almeno € 77.500,00, oltre spese mediche di € 5.813,78… l'attrice, con raccomandata del 15.04.2019, chiedeva il ristoro dei danni subiti e subendi al convenuto, che comunicava il proprio istituto manlevatore, quale le Assicurazioni di Roma, precisando che la manutenzione e sorveglianza della strada in questione erano affidati alla Controparte_6
e alla Impresa esecutrice ”, tenuta a manlevare
[...] CP_7 CP_1 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi per l'uso dei beni oggetto del contratto…il , con la lettera del 27.03.2020, informava l'attrice che CP_8 avrebbe potuto rivolgersi allo Sportello di Conciliazione dell'Avvocatura Capitolina, qualora la ditta appaltatrice non avesse provveduto al risarcimento, e se il danno non avesse superato il valore di € 12.911,42…l'attrice con comunicazione pec del 01.07.2020 rappresentava a di non poter aderire all'invito allo CP_1
Sportello di Conciliazione, poiché non vi erano i presupposti previsti, ovvero il danno superava ampiamente l'importo di € 12.911,42…”
Parte attrice concludeva per:”… accertare e dichiarare il convenuto unico esclusivo responsabile dell'evento cui è causa, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutti i danni fisici e morali patiti dall'istante, per un importo di almeno € 77.500,00 o come meglio risulteranno quantificati nella espletanda istruttoria, oltre € 5.813,78 per spese mediche, e con la condanna del convenuto al pagamento degli CP_8 interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria delle somme secondo Istat. Vittoria di spese di lite ed onorari”.
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo “…in CP_1 via preliminare, disporre l'intervento della Impresa dall'Impresa CP_3 con l'impresa in persona del l.r.p.t…in via principale Controparte_4 rigettare la domanda proposta da nei confronti della parte Parte_1 convenuta, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, ovvero per altra diversa motivazione ritenuta;
in via subordinata, accertare per il danno lamentato l'esclusiva responsabilità in capo alla in Controparte_9 persona del l.r.p.t., in R.T.I. con l'impresa in persona del Controparte_4
l.r.p.t.,…in via ulteriormente subordinata, nella eventuale denegata ipotesi di accertamento della responsabilità in capo di accertare anche quella CP_1 concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 cc, con conseguente riduzione dell'importo dovuto, ed altresì accertare il diritto di manleva e/o rivalsa di
[...]
nei confronti della dall' in persona del l.r.p.t., in CP_1 Controparte_9
R.T.I. con l'impresa in persona del l.r.p.t., e per l'effetto Controparte_4 condannare quest'ultime a rifondere direttamente l'ente della somma di danaro che sarà eventualmente tenuto a pagare all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 chiedendo: “…in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia…respingere la domanda attrice perché non provata e, comunque infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare
per i motivi esposti in narrativa, a risarcire direttamente l'attrice per CP_1 le somme che saranno ritenute di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia a manlevare, garantire e/o a rimborsare quanto la dovesse essere tenuta a versare nei confronti CP_3 dell'attrice e/o a seguito di ogni danno subito e subendo. Con vittoria CP_1 di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario”.
Nessuno si costituiva Controparte_4
Si costituiva in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t chiedendo: “…accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di terzo per nullità della vocatio in ius;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza in quanto l'evento si è verificato oltre il termine di vigenza della stessa e disporre l'estromissione dal giudizio della compagnia;
in via gradata rigettare le domande per le quali la Compagnia è stata chiamata in garanzia dalla CP_3 perché manifestamente infondate per tutti i motivi dedotti nella narrativa del
[...] presente atto;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda azionata in danno della deducente, limitare la condanna dei CP_5 al pagamento delle somme eventualmente dovute decurtando l'importo della franchigia contrattuale da valersi per ogni sinistro. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 6 settembre 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non vi è in atti verbale redatto da Pubblica Autorità.
Sebbene in atti sono state depositate delle foto che, secondo l'assunto di parte attrice, ritraggono lo scenario del sinistro, le stesse non identificano in modo incontrovertibile il luogo di accadimento.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 28 dicembre 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso