TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3380/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 20.09.2024 da
(C.F. , con l'Avv. LAGO CHIARA, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLBERTALDO MARINA, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 22.01.2025 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
“revoca dell'obbligo paterno di contribuire indirettamente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia primogenita , per come concordato in sede di separazione omologata in data 05.10.2015 da Per_1
questo Tribunale indipendente economicamente ante causam, corresponsione da parte del ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , studentessa universitaria, impregiudicato il dovere di partecipare nella misura Per_2
del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la stessa come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano, dal mese di febbraio 2025 sino all'indipendenza economica della stessa con obbligo di comunicazione tempestiva;
versamento da parte del ricorrente dell'importo mensile di € 50,00, rivalutato come per legge, alla resistente a titolo di assegno divorzile sino all'indipendenza economica di , da Per_2
tale momento, del maggiore importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, sino al 31.12.2030
e dal 01.01.2031 del maggiore importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, mantenendo il pagamento diretto da parte dell degli importi innanzi concordati e la compensazione integrale delle CP_2
spese di lite. Le parti si impegnano a dare comunicazione congiunta all . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 14.09.1997 in Busto Arsizio
(VA) e dalla loro unione sono nate le figlie (il 17.06.1998) e (il 12.11.2004). Per_1 Per_2
***
In data 30.09.2015 è stata omologata, da questo Tribunale, la separazione consensuale1 dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva
***
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 il ricorrente ha lamentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche dopo il pensionamento e ha allegato il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia primogenita . Tra l'altro, ha Per_1
chiesto la pronuncia divorzile, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento di e la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di Per_1
Per_2
Costituendosi in giudizio in data 10.12.2024 la resistente ha aderito alla domanda sullo status e alla revoca dell'assegno per , chiedendo, tuttavia, l'innalzamento del Per_1
contributo paterno per studentessa universitaria non economicamente Per_2
autosufficiente, la conferma del pagamento diretto da parte dell' e la corresponsione CP_2
dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post-divorzio di cui all'udienza celebrata in data 22.01.2025 hanno chiesto prendere atto.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. R. G. 4397/2015;
• la separazione tra le parti è stata omologata con decreto in data 30.09.2015;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 23.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Procedimento iscritto al N.R.G. 4397/2015
Pag. 2 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3380/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 20.09.2024 da
(C.F. , con l'Avv. LAGO CHIARA, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLBERTALDO MARINA, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 22.01.2025 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
“revoca dell'obbligo paterno di contribuire indirettamente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia primogenita , per come concordato in sede di separazione omologata in data 05.10.2015 da Per_1
questo Tribunale indipendente economicamente ante causam, corresponsione da parte del ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , studentessa universitaria, impregiudicato il dovere di partecipare nella misura Per_2
del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la stessa come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano, dal mese di febbraio 2025 sino all'indipendenza economica della stessa con obbligo di comunicazione tempestiva;
versamento da parte del ricorrente dell'importo mensile di € 50,00, rivalutato come per legge, alla resistente a titolo di assegno divorzile sino all'indipendenza economica di , da Per_2
tale momento, del maggiore importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, sino al 31.12.2030
e dal 01.01.2031 del maggiore importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, mantenendo il pagamento diretto da parte dell degli importi innanzi concordati e la compensazione integrale delle CP_2
spese di lite. Le parti si impegnano a dare comunicazione congiunta all . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 14.09.1997 in Busto Arsizio
(VA) e dalla loro unione sono nate le figlie (il 17.06.1998) e (il 12.11.2004). Per_1 Per_2
***
In data 30.09.2015 è stata omologata, da questo Tribunale, la separazione consensuale1 dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva
***
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 il ricorrente ha lamentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche dopo il pensionamento e ha allegato il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia primogenita . Tra l'altro, ha Per_1
chiesto la pronuncia divorzile, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento di e la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di Per_1
Per_2
Costituendosi in giudizio in data 10.12.2024 la resistente ha aderito alla domanda sullo status e alla revoca dell'assegno per , chiedendo, tuttavia, l'innalzamento del Per_1
contributo paterno per studentessa universitaria non economicamente Per_2
autosufficiente, la conferma del pagamento diretto da parte dell' e la corresponsione CP_2
dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post-divorzio di cui all'udienza celebrata in data 22.01.2025 hanno chiesto prendere atto.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. R. G. 4397/2015;
• la separazione tra le parti è stata omologata con decreto in data 30.09.2015;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 23.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Procedimento iscritto al N.R.G. 4397/2015
Pag. 2 di 3