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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NZ
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il AL, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4747 2024 tra
C.F. – ) con l'Avv. GOTI Parte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - NZ
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/04/2024, cittadino nigeriano nato il [...] in [...] Parte_1 ha impugnato la decisione del 19/03/2024 (notificatagli il 02/04/2024) con cui il UE di NZ , adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 23/01/2024, ha rigettato la sua richiesta di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il UE si è necessariamente adeguato, ma che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19,
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza e al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio e pregiudica in maniera irrimediabile le significative relazioni personali e le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 04/02/2022; proroga contratto a tempo determinato del 28/02/2022; trasformazione del contratto a tempo indeterminato del 31/01/2023 e relativo modello UniLav / Trasformazione;
licenziamento per giustificato motivo del 22/03/2024; buste paga relative ai mesi di febbraio, luglio, agosto e settembre 2022; buste paga relative ai mesi da gennaio a dicembre 2023; buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024; certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 06/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale, provvedendo nel medesimo decreto alla fissazione ex art. 127 ter dell'udienza di discussione del ricorso.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato (vedi certificazione di consegna telematica alla PEC " ) è rimasto contumace in giudizio. Email_1
Con note in sostituzione di udienza del 25/03/25 e del 07/04/2025 il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso ha prodotto: n. 3 certificazioni unica 2025; proroga contratto del 27.02.2025; estratto contributivo (2021/2025) CP_2
La causa è stata infine trattata all'udienza del 28/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 29/04/2024 ).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al UE, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Pagina 2 TRIBUNALE DI NZ
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Nel caso di specie appare evidente, non avendolo del resto mai la parte convenuta contradetto , che alla domanda di protezione speciale, sebbene risulti formalizzata il 27.3.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') avvenuta l'11.3.2025, in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il UE accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita TRIBUNALE DI NZ
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famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il AL che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è TRIBUNALE DI NZ
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sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il AL , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal luglio 2015, dal 2022 abbia lavorato in maniera pressoché continuativa:
- inizialmente presso la DITTA DEMO PONTEGGI SRL, con contratto a tempo determinato sottoscritto n data 04.02.2022 (all. 2 ricorso), poi trasformato a tempo indeterminato (all. 4 ricorso);
- dopo che il rapporto è stato interrotto per licenziamento per giusto motivo in data 22.03.2024 (all. 5 ricorso) egli ha però lavorato presso la con contratto di apprendistato CP_4 Parte_2
(doc. 16 nota del 20.01.2025);
- attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare dal 16.10.2024 con contratto a tempo determinato presso la GEO FM SRL (doc. 17 nota del 20.01.2025), recentemente prorogato fino al 31.05.2025 (doc. 21 nota del 12.03.2025) con una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro (doc. 22 nota del 12.03.2025).
Vive in un'abitazione sita in Uzzano, via prov. Lucchese 11, come da contratto di locazione depositato in atti (all. 20 nota del 24.01.2025) e per cui versa un canone mensile di € 250,00.
Quanto sopra attesta la forte volontà del ricorrente di costruirsi una realtà lavorativa con un reddito che gli consente una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, da dove manca oramai da circa un decennio (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso)., prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo ( non è tale una sola denunzia per violenza privata ex art 610 c.p. archiviata per speciale tenuità del fatto) non evidenzia sintomi di particolare pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il AL, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del UE competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del 11.6 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 3 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 febbraio 2019, c. Italia: Per_1 3 Art. .U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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Il AL, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4747 2024 tra
C.F. – ) con l'Avv. GOTI Parte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - NZ
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/04/2024, cittadino nigeriano nato il [...] in [...] Parte_1 ha impugnato la decisione del 19/03/2024 (notificatagli il 02/04/2024) con cui il UE di NZ , adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 23/01/2024, ha rigettato la sua richiesta di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il UE si è necessariamente adeguato, ma che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19,
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c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza e al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio e pregiudica in maniera irrimediabile le significative relazioni personali e le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 04/02/2022; proroga contratto a tempo determinato del 28/02/2022; trasformazione del contratto a tempo indeterminato del 31/01/2023 e relativo modello UniLav / Trasformazione;
licenziamento per giustificato motivo del 22/03/2024; buste paga relative ai mesi di febbraio, luglio, agosto e settembre 2022; buste paga relative ai mesi da gennaio a dicembre 2023; buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024; certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 06/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale, provvedendo nel medesimo decreto alla fissazione ex art. 127 ter dell'udienza di discussione del ricorso.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato (vedi certificazione di consegna telematica alla PEC " ) è rimasto contumace in giudizio. Email_1
Con note in sostituzione di udienza del 25/03/25 e del 07/04/2025 il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso ha prodotto: n. 3 certificazioni unica 2025; proroga contratto del 27.02.2025; estratto contributivo (2021/2025) CP_2
La causa è stata infine trattata all'udienza del 28/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 29/04/2024 ).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al UE, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Pagina 2 TRIBUNALE DI NZ
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Nel caso di specie appare evidente, non avendolo del resto mai la parte convenuta contradetto , che alla domanda di protezione speciale, sebbene risulti formalizzata il 27.3.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') avvenuta l'11.3.2025, in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il UE accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita TRIBUNALE DI NZ
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il AL che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è TRIBUNALE DI NZ
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sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il AL , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal luglio 2015, dal 2022 abbia lavorato in maniera pressoché continuativa:
- inizialmente presso la DITTA DEMO PONTEGGI SRL, con contratto a tempo determinato sottoscritto n data 04.02.2022 (all. 2 ricorso), poi trasformato a tempo indeterminato (all. 4 ricorso);
- dopo che il rapporto è stato interrotto per licenziamento per giusto motivo in data 22.03.2024 (all. 5 ricorso) egli ha però lavorato presso la con contratto di apprendistato CP_4 Parte_2
(doc. 16 nota del 20.01.2025);
- attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare dal 16.10.2024 con contratto a tempo determinato presso la GEO FM SRL (doc. 17 nota del 20.01.2025), recentemente prorogato fino al 31.05.2025 (doc. 21 nota del 12.03.2025) con una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro (doc. 22 nota del 12.03.2025).
Vive in un'abitazione sita in Uzzano, via prov. Lucchese 11, come da contratto di locazione depositato in atti (all. 20 nota del 24.01.2025) e per cui versa un canone mensile di € 250,00.
Quanto sopra attesta la forte volontà del ricorrente di costruirsi una realtà lavorativa con un reddito che gli consente una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, da dove manca oramai da circa un decennio (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso)., prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo ( non è tale una sola denunzia per violenza privata ex art 610 c.p. archiviata per speciale tenuità del fatto) non evidenzia sintomi di particolare pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
P.Q.M.
Il AL, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del UE competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del 11.6 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 3 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 febbraio 2019, c. Italia: Per_1 3 Art. .U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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