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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 aprile 2025 si dà atto che, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 24.2.2025, la causa era stata rinviata alla data odierna per la discussione da tenersi, però, con le forme della trattazione scritta con contestuale assegnazione alle parti di un termine sino a 5 giorni prima per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta da valere anche quali note conclusive.
Pertanto, a seguito del deposito delle note autorizzate in sostituzione della discussione orale e dell'espletamento della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c. disponendone l'immediato deposito telematico.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7733/2024 promossa
DA
, C.F. e P.I. con sede in Cornate d'Adda, frazione Colnago, via Lanzi Parte_1 P.IVA_1
n. 67, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., elettivamente CP_2
domiciliata in Monza, via Carlo Prina n. 22 presso lo studio dell'Avv. Manuela Somaschini che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , e C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_3
, entrambe con sede in Caserta (C.E.), corso Trieste n. 257, in persona del legale rapp.te P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC: dell'Avv. Email_1
Bruno Amirante che le rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISENTI
Oggetto: condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni subiti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che in data 6.9.2019 aveva affittato a per la durata - non Parte_1 Controparte_1
rinnovabile - di anni dieci a decorrere dalla medesima data ed al canone annuo di € 76.000,00, oltre
Iva, scontato per i primi tre anni, il ramo d'azienda sotto l'insegna relativo Controparte_3
all'attività di vendita di “arredo e complementi di arredamento per la casa, con esposizione unica di arredo per la zona notte” previa voltura in favore di quest'ultima dell'autorizzazione n. 4 concessale dal Comune di SN in data 10.8.2019 avente ad oggetto l'apertura di una struttura di vendita con una superficie (non alimentare) pari a mq 340 e deducendo che, dopo solo un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, l'affittuaria si era resa gravemente inadempiente nel pagamento del canone di locazione costringendola a richiedere e ad ottenere ben tre decreti ingiuntivi negli anni compresi tra il 2021 ed il 2023, i primi due saldati con notevole ritardo e difficoltà mentre l'ultimo, ovverosia il n.
2804/2023 emesso in data 4.10.2024 per complessivi € 40.290,19 relativo ai canoni ed alle spese non corrisposti nel compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, non opposto e munito di decreto di esecutorietà in data 20.2.2024, nel rappresentare che in data 10.11.2023, nelle more del termine per proporvi opposizione, tale società sino ad allora rimasta Controparte_3
sconosciuta, le aveva trasmesso una comunicazione mail, allegando sia la copia di una disposizione di pagamento per € 10.436,59 con causale “saldo canone novembre” e richiesta di emissione in proprio favore della relativa fattura, sia la copia in formato “pdf” di un atto denominato “Affitto di
Ramo d'Azienda” sottoscritto in data 7.11.2023 da nella duplice veste e qualità di Controparte_4
amministratore unico sia di che di convenendole in Controparte_1 Controparte_3
questa sede ha chiesto condannarsi entrambe le società, in via fra loro solidale, alternativa e/o concorrente:
- alla restituzione del ramo di azienda di cui al contratto d'affitto stipulato in data 6.9.2019 alle condizioni ivi pattuite;
- al pagamento della somma di € 29.767,18 a titolo di canoni di affitto e spese accessorie maturate in esecuzione del contratto tra la data della stipulazione e quella di risoluzione di diritto intervenuta il 23.12.2023;
- al pagamento della somma di € 61.896,82 a titolo di indennità di occupazione illegittima maturata dalla data della risoluzione sino a quella del 31.10.2024;
- al pagamento delle ulteriori indennità di occupazione e delle spese maturate da tale ultima data sino a quella dell'effettiva riconsegna;
- al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nella restituzione dell'azienda;
- al pagamento del deposito cauzionale pari ad € 31.400,00 non rimpinguato né dalla cedente né dalla cessionaria;
- alla corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n.
231/2022 sui canoni e le spese accessorie nonché sulle somme dovute per occupazione/godimento senza titolo dell'azienda sino alla data dell'effettiva restituzione.
Si sono costituite in giudizio entrambe le società resistenti eccependo, a propria volta:
- la carenza di legittimazione passiva di con conseguente Controparte_3
richiesta di estromissione dal giudizio, non essendo stata quest'ultima autorizzata dalla ricorrente a subentrare nel contratto di affitto stipulato da Controparte_1
- in ogni caso, la limitazione della responsabilità di ai soli debiti Controparte_3
maturati successivamente alla data del 7.11.2023, non potendosi applicare all'affitto la disciplina prevista dall'art. 2560 c.c. in materia di cessione di ramo d'azienda;
- l'eccessiva onerosità della penale. peraltro applicabile alla sola pattuita nella Controparte_1
misura di € 500,00 pro die per il ritardo nella riconsegna dell'azienda atteso che la relativa corresponsione sarebbe stata di gran lunga più favorevole rispetto all'esecuzione del contratto ed alla corresponsione del canone di locazione;
- l'avvenuto deposito presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere di un'istanza di in continuità aziendale per ciò che concerneva la posizione di Controparte_5 [...]
CP_1
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria all'odierna udienza, effettuata con le forme della trattazione scritta, previo deposito delle rispettive note conclusive sostitutive della discussione ed il successivo espletamento della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue.
E' anzitutto pacifico che in data 21.02.2025 , agendo per conto sia di Controparte_4 Controparte_1
che di abbia provveduto alla riconsegna in favore della società ricorrente Controparte_3
i locali siti in SN, via Italia n. 162 [cfr. in tal senso i documenti n. 35 da a) ad e) di . Parte_1
Ad oggi, invece, non v'è prova dell'intervenuta riconsegna della rimanente azienda oggetto del contratto d'affitto stipulato tra e in data 6.9.2019, quantomeno del Parte_1 Controparte_1
rimanente complesso di beni riportato nell'allegato D) facente parte integrante dell'accordo, avendo la ricorrente lamentato la mancata retrocessione dell'autorizzazione n. 4 rilasciata dal Comune di
SN in data 10.08.2019, sicché, quantomeno in parte qua, la domanda di condanna alla restituzione avanzata con il ricorso introduttivo - che non parrebbe essere stata formalmente rinunciata avendo la ricorrente semplicemente richiesto darsi atto in sentenza della mera riconsegna dei locali - merita di essere accolta, essendo indiscutibilmente fondata la domanda di risoluzione di diritto del contratto di affitto d'azienda stipulato tra e stante il reiterato Parte_1 Controparte_1
inadempimento contrattuale imputabile, dapprima, a tale ultima società e, successivamente, a
[...]
che da una certa data in poi v'è pacificamente subentrata, a seguito Controparte_3 dell'omologo contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra tali ultime due società, all'epoca gestite dal medesimo amministratore unico il quale, non a caso, in data 7.11.2023 ha stipulato il contratto nella qualità di legale rappresentate sia dell'una che dell'altra (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dalle resistenti).
Quanto alle rimanenti domande è il caso di scindere, quantomeno inizialmente, la posizione delle due società resistenti, dovendosi prioritariamente affrontare quella coinvolgente che, Controparte_1
avendo specificamente sottoscritto il contratto di affitto d'azienda del 6.9.2019, pacificamente soggiace(va) a tutte le obbligazioni contrattuali ivi assunte.
Orbene, iniziando dalla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto intimatale in data 23.12.2023, peraltro preceduta da una diffida inviatale in data 29.11.2023, è sufficiente rilevarne in questa sede il grave e reiterato inadempimento costituito, in particolar modo:
- dal mancato pagamento della somma di € 2.112,06, oltre C.P.A. ed I.V.A., imposta di registro ed interessi moratori sul decreto ingiuntivo n. 3302/2022 emesso a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori e di quella pari ad € 40.290,19, oltre interessi di mora, spese liquidate, C.P.A. ed I.V.A. sul decreto ingiuntivo n. 2804/2023;
- dalla violazione della clausola n. 7, denominata “Garanzie”, e, in particolar modo, dell'art. 7.2., che prevedeva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'affittuaria, ivi compreso il pagamento del canone di locazione, che “nell'ipotesi di escussione, anche parziale da parte della società della suddetta garanzia, la medesima” avrebbe dovuto “essere reintegrata per Parte_1
l'importo escussi entro i 15 (quindici) giorni successivi all'escussione” pena la risoluzione del contratto “ipso jure, ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa della Società affittuaria”, non avendo l'affittuaria integrato il deposito cauzionale per l'importo di €. 6.400,00 escusso dalla ricorrente e già oggetto di richiesta di reintegra inviatale in data 10.08.2023 (cfr. in tal senso i documenti n. 19 a-b-
c);
- dalla violazione della clausola n. 13, denominata “Assicurazioni”, e, in particolare, dell'art. 13.2, secondo cui, “alla scadenza di ciascuna annualità di affitto la Società Affittuaria” avrebbe dovuto
“consegnare alla società copia delle polizze assicurative (nonché i successivi rinnovi) Parte_1
con le relative quietanze di pagamento, con rinunzia a rivalse di sorta di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili (compresa la Società Affittante, la Proprietà, i confinanti e gli altri operatori”, non avendo l'affittuaria documentato di avere trasmesso alla scadenza dell'annualità 6.9.2023 (né, tanto meno, alle precedenti scadenze) copia delle polizze assicurative e dei successivi rinnovi con le relative quietanze di pagamento sebbene già oggetto di richiesta di consegna datata 10.08.2023 (cfr. in tal senso i documenti n. 19 a-b-c cit.) ed anche precedentemente.
Entrambe le missive - quella del 29.11.2023 e, non di meno, quella del 23.12.2023 con la quale la ricorrente è stata di fatto costretta ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed a fronte del reiterato inadempimento della controparte, della clausola risolutiva espressa codificata dall'art. 16, secondo cui è motivo idoneo a determinare ipso iure la risoluzione del contratto il mancato/parziale/ritardato pagamento di 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, del canone di locazione - sono rimaste prive di risconto e, ciò nonostante, l'azienda è rimasta nella disponibilità dell'affittuaria, o, per meglio dire, dell'affittuaria dell'affittuaria, non essendo minimamente in discussione che in data 7.11.2023 tutto il complesso dei beni costituenti l'azienda sia stato a propria volta locato da ad Controparte_1
una società, amministrata dal medesimo legale rappresentante p.t. e Controparte_3 riconducibile al medesimo centro di interessi, la quale, quindi, da tale data in poi ha iniziato a sfruttarla economicamente, direttamente palesandosi ad e, quindi, in tal modo Parte_1
manifestandole chiaramente di essere perfettamente a conoscenza del contratto precedentemente stipulato dalla propria locatrice in data 6.9.2019.
In tal caso, e lo si afferma per il momento nei soli confronti della parte contraente, l'art. 14.2 di tale ultimo contratto prevede(va) che: “In qualsiasi ipotesi di cessazione o risoluzione del Contratto, quale che ne sia la causa, sia dovuta la riconsegna immediata dell'Azienda, in buono stato” con rinuncia dell'affittuaria alla “proposizione di qualsiasi eccezione”, essendo quest'ultima ben consapevole che “- a causa delle caratteristiche dell'Azienda - in caso di mancata tempestiva restituzione, per tutto il lasso di tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria,
avrebbe subito “un pregiudizio grave ed irreparabile” tant'è vero che le parti ne avevano Pt_1
anche predeterminato la misura pattuendo, al successivo comma 3, che, “Fermo quanto precede, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'Azienda alla società la Società Affittuaria” Pt_1
sarebbe stata “automaticamente tenuta nei confronti della stessa al pagamento – oltre ad un importo corrispondente al canone di affitto dovuto per ciascun giorno - di una penale di euro 500,00
(cinquecento) + I.V.A. per ciascun giorno di ritardo, naturale e consecutivo, fatto salvo il diritto della società al maggior danno eventualmente patito”. Pt_1
Pattuizione, quest'ultima, chiara ed inequivocabile dell'ingente danno che avrebbe subito la ricorrente a seguito della mancata immediata restituzione dell'azienda, a nulla rilevando, contrariamente a quanto eccepito in questa sede dalle resistenti, che l'applicazione della penale sia di fatto più conveniente della mera corresponsione del canone di affitto stipulato posto che la mancata retrocessione dei beni ha di fatto impedito alla ricorrente di potere sfruttare tutte le potenzialità dell'azienda, costringendola in ogni caso a continuare a corrispondere in favore della proprietaria dell'immobile, tale il canone di locazione pattuito per l'unità produttiva Controparte_6
di cui al foglio 3, mappale 1006, subalterno 709 all'interno del quale è stata pacificamente esercitata l'azienda affittata senza alcuna soluzione di continuità tra e Controparte_1 Controparte_3
[...]
E neppure è ragionevolmente sostenibile che il “ritardo” sia in alcun modo riferibile alla tempistica necessaria per organizzare ed attuare la restituzione dei beni, avendo le resistenti reiteratamente ignorato le richieste della locatrice neppure lontanamente manifestando, se non tardivamente in corso di causa e presumibilmente solo una volta recuperato a cura di un altro Controparte_3
immobile in zona ove esercitare la medesima attività d'impresa precedentemente esercitata in loco, una parvenza di disponibilità alla riconsegna1.
Se la clausola è legittima quantomeno nell'effettiva sussistenza di un'ulteriore voce di danno da risarcire per effetto della pattuizione di una penale per il ritardo, non altrettanto pare potersi affermare della sua quantificazione economica, effettivamente oggettivamente spropositata quantomeno nella misura in cui non è stata parametrata ad indici chiari ed evidenti e neppure ad un potenziale guadagno venuto meno a seguito del ritardo.
Pertanto, dovendosi necessariamente intervenire in via equitativa al fine, da un lato, di non penalizzare in maniera eccessiva il pur pacifico inadempimento della debitrice e, dall'altro, di non sminuire eccessivamente di contenuto la relativa pattuizione economica, così da non sacrificare oltremodo l'interesse della creditrice ad ottenere una quanto più celere disponibilità del complesso dei beni affittati, ritiene il Tribunale che il relativo ammontare possa rideterminarsi nella somma di €
100,00 pro-die da calcolarsi, però, solo a decorrere dal decimo giorno successivo all'intimata risoluzione, dovendosi comunque tollerare un termine di dieci giorni circa per consentire alla debitrice/affittuaria di riconsegnare i beni nel medesimo stato in cui li aveva ricevuti.
Sempre con la nota conclusiva ha specificato come segue gli importi ancora dovutile, Parte_1
nulla avendo contestato le resistenti in ordine all'effettiva spettanza del canone di locazione non corrisposto sino alla data della risoluzione, delle spese accessorie così come quantificate, della loro spettanza sino alla data della riconsegna e, infine, della necessaria equivalenza al canone di locazione dell'indennità di occupazione maturata successivamente all'intimata risoluzione del contratto ed altrettanto indiscutibilmente dovuta a titolo risarcitorio sino alla data dell'effettiva riconsegna:
- € 23.767,18 a titolo di canoni e spese accessorie maturati sino al 23.12.2023;
- € 61.896,82 a titolo di indennità di occupazione e spese accessorie maturati nel periodo compreso tra il 23.12.2023 ed il 31.10.2024;
- € 41.741,56 a titolo di indennità di occupazione e spese accessorie maturate dalla data del 1.1.2024 sino a quella del 21.2.2025.
A tali importi, la cui legittimità emerge documentalmente, non avendo le resistenti minimamente contestato alcunché né, tanto meno, documentato il relativo pagamento, va aggiunto quello di €
41.500,00 ottenuto moltiplicando la somma di € 100,00 per il 415 giorni in cui si è protratto il ritardo nella riconsegna dell'azienda, oltreché gli interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati su ciascuna singola mensilità non corrisposta alla scadenza sino alla data del saldo effettivo.
Non si ritiene, invece, di potere ricomprendere nel provvedimento di condanna la reintegrazione del deposito cauzionale, non svolgendo esso più alcuna funzione di garanzia una volta risolto il contratto di locazione.
In definitiva, quindi, va condannata a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 168.905,56, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 come sopra determinati.
Passando ad esaminare la posizione di già s'è detto della commistione Controparte_3
delle due società, rappresentate dal medesimo amministratore unico in occasione della stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 7.11.2023.
Ma, a ben vedere, ciò che ancor più rileva è che nell'arco temporale compreso fra il mese di novembre
2023 e quello di giugno 2024 è stata la stessa ad effettuare direttamente Controparte_3
a favore di nonostante l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con quest'ultima, Parte_1
ben 5 disposizioni di bonifico (rispettivamente, in data 14.11.2023 con causale “saldo fitto novembre”, in data 13.03.2024 con causale “saldo fitto dicembre”, in data 08.04.2024 con causale
“saldo fitto gennaio”, in data 15.05.2024 con causale “saldo fitto febbraio” e in data 14.06.2024 con causale “saldo fitto marzo” (cfr. in tal senso il documento n. 36 prodotto dalla ricorrente), che quest'ultima ha contabilizzato quale corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda oggetto del contratto stipulato in data 6.9.2019, seppur solo nel mese di novembre 2023 fosse ancora in essere in quanto non ancora risolto.
E' evidente, insomma, che l'imputazione dei pagamenti in favore dell'odierna ricorrente è un indice sintomatico inequivocabile, accompagnato dalla stretta commistione tra le due società, della perfetta conoscenza in capo a del contratto d'affitto stipulato dalla propria Controparte_3
locatrice e delle relative clausole, avendo individuato correttamente l'ammontare del canone di locazione ed il soggetto legittimato a riceverlo.
Per di più, i contratti di affitto di ramo di azienda sottoscritti da e Controparte_1 Controparte_3
in data 7.11.2023 e in data 4.3.2024 sono pressoché speculari se si considera le seguenti
[...]
circostanze:
- nel primo si legge: “(…) 4. Rapporti Contrattuali 4.1 L'affittuaria subentrerà esclusivamente nei contratti di affitto del Ramo di azienda pendenti alla stipula del presente contratto, (…) come individuati nell'inventario iniziale e specificato come di seguito: (…) Punto vendita di SN (MB) proprietà dei locali " (seppur con inesattezza del titolo di proprietà) e nel secondo è Parte_1
scritto: “(…) 4. Rapporti Contrattuali 4.1 L'affittuaria subentrerà: a) nei contratti di affitto del Ramo di azienda pendenti alla stipula del presente contratto, (…) come individuati nell'inventario iniziale
e specificato come di seguito: (…) Punto vendita di SN (MB)”;
- ad entrambi tali atti è stata allegata la medesima “Stampa Scheda Cespite” (cfr. in tal senso i documenti n. 2 e 2 bis delle resistenti) ove si legge, alle pagine da 13 a 15: “Costi per migliorie beni di terzi - Anno 2019 Allestimento SN”; nel campo successivo: “Costi per migliorie beni di terzi
- Anno 2019 Ristrutturazione SN” e, ancora: “Anno 2019 Impianto elettrico SN (…) Anno
2019 Antincendio SN (…) Anno 2019 Arredamento SN”;
- nella visura di estratta in data 11.7.2024 (cfr. il documento n. 23H Controparte_3
prodotto dalla ricorrente), precisamente al punto n. 7 “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”, sono indicati l'atto del 7.11.2023 e quello del 4.3.2024 qualificati come “tipo atto: Affitto”: in entrambi i casi è “cedente” e “cessionaria” (cfr. a pagina CP_1 Controparte_3
7);
- al successivo punto 9 “Sedi secondarie ed unità locali” risulta confermata a tutto il 11.7.2024 la
“Unità Locale n. MB/1 Esercizio di Vicinato – Data apertura 25.01.2024 – SN Via Italia 162”
(ovverosia i locali oggetto del Contratto stipulato nell'anno 2019) con “Segnalazione certificata di inizio attività in data 25.01.2024 presentata presso il Comune” di SN (cfr. in tal senso a fine pagina 10).
Per tali ragioni ritiene il Tribunale che la condanna possa essere estesa integralmente a
[...]
essendosi di fatto manifestata alla proprietà quale vera e propria cessionaria del Controparte_3
contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla propria locatrice, a cui vanno estese quindi tutte le relative disposizioni contrattuali.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (sul valore indeterminabile a complessità media), per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta restituzione in favore di dell'immobile sito in Parte_1
SN, via Italia n. 162, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 3, mappale
1006, subalterno 709, piano terra, categoria D/8, rendita catastale 3.549,60;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., in solido tra loro, a retrocedere in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
l'autorizzazione n. 4/2019 rilasciatale dal Comune di SN in data 10.08.2019;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., a corrispondere, in solido tra loro, in favore di in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., per tutte le causali riportate nella superiore parte motiva, la complessiva somma di € 168.905,56, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati su ciascuna singola mensilità non corrisposta alla scadenza e sino alla data del saldo effettivo;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., a rifondere, in solido tra loro, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
7.908,00, di cui 786,00 per spese esenti e 7.122,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante deposito in Cancelleria all'esito della trattazione scritta e della successiva Camera di Consiglio.
Così deciso in Monza in data 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pagina 6 della nota conclusiva la ricorrente ha, infatti, rappresentato che dalla consultazione on line del sito di ” si evince come quest'ultima abbia individuato una nuova sede, sempre in Parte_2 SN alla via Italia 157, ovverosia a poche centinaia di metri dai Locali di cui al Contratto 06.09.2019).
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 aprile 2025 si dà atto che, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 24.2.2025, la causa era stata rinviata alla data odierna per la discussione da tenersi, però, con le forme della trattazione scritta con contestuale assegnazione alle parti di un termine sino a 5 giorni prima per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta da valere anche quali note conclusive.
Pertanto, a seguito del deposito delle note autorizzate in sostituzione della discussione orale e dell'espletamento della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c. disponendone l'immediato deposito telematico.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7733/2024 promossa
DA
, C.F. e P.I. con sede in Cornate d'Adda, frazione Colnago, via Lanzi Parte_1 P.IVA_1
n. 67, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., elettivamente CP_2
domiciliata in Monza, via Carlo Prina n. 22 presso lo studio dell'Avv. Manuela Somaschini che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , e C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_3
, entrambe con sede in Caserta (C.E.), corso Trieste n. 257, in persona del legale rapp.te P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC: dell'Avv. Email_1
Bruno Amirante che le rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISENTI
Oggetto: condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni subiti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che in data 6.9.2019 aveva affittato a per la durata - non Parte_1 Controparte_1
rinnovabile - di anni dieci a decorrere dalla medesima data ed al canone annuo di € 76.000,00, oltre
Iva, scontato per i primi tre anni, il ramo d'azienda sotto l'insegna relativo Controparte_3
all'attività di vendita di “arredo e complementi di arredamento per la casa, con esposizione unica di arredo per la zona notte” previa voltura in favore di quest'ultima dell'autorizzazione n. 4 concessale dal Comune di SN in data 10.8.2019 avente ad oggetto l'apertura di una struttura di vendita con una superficie (non alimentare) pari a mq 340 e deducendo che, dopo solo un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, l'affittuaria si era resa gravemente inadempiente nel pagamento del canone di locazione costringendola a richiedere e ad ottenere ben tre decreti ingiuntivi negli anni compresi tra il 2021 ed il 2023, i primi due saldati con notevole ritardo e difficoltà mentre l'ultimo, ovverosia il n.
2804/2023 emesso in data 4.10.2024 per complessivi € 40.290,19 relativo ai canoni ed alle spese non corrisposti nel compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, non opposto e munito di decreto di esecutorietà in data 20.2.2024, nel rappresentare che in data 10.11.2023, nelle more del termine per proporvi opposizione, tale società sino ad allora rimasta Controparte_3
sconosciuta, le aveva trasmesso una comunicazione mail, allegando sia la copia di una disposizione di pagamento per € 10.436,59 con causale “saldo canone novembre” e richiesta di emissione in proprio favore della relativa fattura, sia la copia in formato “pdf” di un atto denominato “Affitto di
Ramo d'Azienda” sottoscritto in data 7.11.2023 da nella duplice veste e qualità di Controparte_4
amministratore unico sia di che di convenendole in Controparte_1 Controparte_3
questa sede ha chiesto condannarsi entrambe le società, in via fra loro solidale, alternativa e/o concorrente:
- alla restituzione del ramo di azienda di cui al contratto d'affitto stipulato in data 6.9.2019 alle condizioni ivi pattuite;
- al pagamento della somma di € 29.767,18 a titolo di canoni di affitto e spese accessorie maturate in esecuzione del contratto tra la data della stipulazione e quella di risoluzione di diritto intervenuta il 23.12.2023;
- al pagamento della somma di € 61.896,82 a titolo di indennità di occupazione illegittima maturata dalla data della risoluzione sino a quella del 31.10.2024;
- al pagamento delle ulteriori indennità di occupazione e delle spese maturate da tale ultima data sino a quella dell'effettiva riconsegna;
- al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nella restituzione dell'azienda;
- al pagamento del deposito cauzionale pari ad € 31.400,00 non rimpinguato né dalla cedente né dalla cessionaria;
- alla corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n.
231/2022 sui canoni e le spese accessorie nonché sulle somme dovute per occupazione/godimento senza titolo dell'azienda sino alla data dell'effettiva restituzione.
Si sono costituite in giudizio entrambe le società resistenti eccependo, a propria volta:
- la carenza di legittimazione passiva di con conseguente Controparte_3
richiesta di estromissione dal giudizio, non essendo stata quest'ultima autorizzata dalla ricorrente a subentrare nel contratto di affitto stipulato da Controparte_1
- in ogni caso, la limitazione della responsabilità di ai soli debiti Controparte_3
maturati successivamente alla data del 7.11.2023, non potendosi applicare all'affitto la disciplina prevista dall'art. 2560 c.c. in materia di cessione di ramo d'azienda;
- l'eccessiva onerosità della penale. peraltro applicabile alla sola pattuita nella Controparte_1
misura di € 500,00 pro die per il ritardo nella riconsegna dell'azienda atteso che la relativa corresponsione sarebbe stata di gran lunga più favorevole rispetto all'esecuzione del contratto ed alla corresponsione del canone di locazione;
- l'avvenuto deposito presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere di un'istanza di in continuità aziendale per ciò che concerneva la posizione di Controparte_5 [...]
CP_1
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria all'odierna udienza, effettuata con le forme della trattazione scritta, previo deposito delle rispettive note conclusive sostitutive della discussione ed il successivo espletamento della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue.
E' anzitutto pacifico che in data 21.02.2025 , agendo per conto sia di Controparte_4 Controparte_1
che di abbia provveduto alla riconsegna in favore della società ricorrente Controparte_3
i locali siti in SN, via Italia n. 162 [cfr. in tal senso i documenti n. 35 da a) ad e) di . Parte_1
Ad oggi, invece, non v'è prova dell'intervenuta riconsegna della rimanente azienda oggetto del contratto d'affitto stipulato tra e in data 6.9.2019, quantomeno del Parte_1 Controparte_1
rimanente complesso di beni riportato nell'allegato D) facente parte integrante dell'accordo, avendo la ricorrente lamentato la mancata retrocessione dell'autorizzazione n. 4 rilasciata dal Comune di
SN in data 10.08.2019, sicché, quantomeno in parte qua, la domanda di condanna alla restituzione avanzata con il ricorso introduttivo - che non parrebbe essere stata formalmente rinunciata avendo la ricorrente semplicemente richiesto darsi atto in sentenza della mera riconsegna dei locali - merita di essere accolta, essendo indiscutibilmente fondata la domanda di risoluzione di diritto del contratto di affitto d'azienda stipulato tra e stante il reiterato Parte_1 Controparte_1
inadempimento contrattuale imputabile, dapprima, a tale ultima società e, successivamente, a
[...]
che da una certa data in poi v'è pacificamente subentrata, a seguito Controparte_3 dell'omologo contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra tali ultime due società, all'epoca gestite dal medesimo amministratore unico il quale, non a caso, in data 7.11.2023 ha stipulato il contratto nella qualità di legale rappresentate sia dell'una che dell'altra (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dalle resistenti).
Quanto alle rimanenti domande è il caso di scindere, quantomeno inizialmente, la posizione delle due società resistenti, dovendosi prioritariamente affrontare quella coinvolgente che, Controparte_1
avendo specificamente sottoscritto il contratto di affitto d'azienda del 6.9.2019, pacificamente soggiace(va) a tutte le obbligazioni contrattuali ivi assunte.
Orbene, iniziando dalla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto intimatale in data 23.12.2023, peraltro preceduta da una diffida inviatale in data 29.11.2023, è sufficiente rilevarne in questa sede il grave e reiterato inadempimento costituito, in particolar modo:
- dal mancato pagamento della somma di € 2.112,06, oltre C.P.A. ed I.V.A., imposta di registro ed interessi moratori sul decreto ingiuntivo n. 3302/2022 emesso a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori e di quella pari ad € 40.290,19, oltre interessi di mora, spese liquidate, C.P.A. ed I.V.A. sul decreto ingiuntivo n. 2804/2023;
- dalla violazione della clausola n. 7, denominata “Garanzie”, e, in particolar modo, dell'art. 7.2., che prevedeva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'affittuaria, ivi compreso il pagamento del canone di locazione, che “nell'ipotesi di escussione, anche parziale da parte della società della suddetta garanzia, la medesima” avrebbe dovuto “essere reintegrata per Parte_1
l'importo escussi entro i 15 (quindici) giorni successivi all'escussione” pena la risoluzione del contratto “ipso jure, ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa della Società affittuaria”, non avendo l'affittuaria integrato il deposito cauzionale per l'importo di €. 6.400,00 escusso dalla ricorrente e già oggetto di richiesta di reintegra inviatale in data 10.08.2023 (cfr. in tal senso i documenti n. 19 a-b-
c);
- dalla violazione della clausola n. 13, denominata “Assicurazioni”, e, in particolare, dell'art. 13.2, secondo cui, “alla scadenza di ciascuna annualità di affitto la Società Affittuaria” avrebbe dovuto
“consegnare alla società copia delle polizze assicurative (nonché i successivi rinnovi) Parte_1
con le relative quietanze di pagamento, con rinunzia a rivalse di sorta di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili (compresa la Società Affittante, la Proprietà, i confinanti e gli altri operatori”, non avendo l'affittuaria documentato di avere trasmesso alla scadenza dell'annualità 6.9.2023 (né, tanto meno, alle precedenti scadenze) copia delle polizze assicurative e dei successivi rinnovi con le relative quietanze di pagamento sebbene già oggetto di richiesta di consegna datata 10.08.2023 (cfr. in tal senso i documenti n. 19 a-b-c cit.) ed anche precedentemente.
Entrambe le missive - quella del 29.11.2023 e, non di meno, quella del 23.12.2023 con la quale la ricorrente è stata di fatto costretta ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed a fronte del reiterato inadempimento della controparte, della clausola risolutiva espressa codificata dall'art. 16, secondo cui è motivo idoneo a determinare ipso iure la risoluzione del contratto il mancato/parziale/ritardato pagamento di 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, del canone di locazione - sono rimaste prive di risconto e, ciò nonostante, l'azienda è rimasta nella disponibilità dell'affittuaria, o, per meglio dire, dell'affittuaria dell'affittuaria, non essendo minimamente in discussione che in data 7.11.2023 tutto il complesso dei beni costituenti l'azienda sia stato a propria volta locato da ad Controparte_1
una società, amministrata dal medesimo legale rappresentante p.t. e Controparte_3 riconducibile al medesimo centro di interessi, la quale, quindi, da tale data in poi ha iniziato a sfruttarla economicamente, direttamente palesandosi ad e, quindi, in tal modo Parte_1
manifestandole chiaramente di essere perfettamente a conoscenza del contratto precedentemente stipulato dalla propria locatrice in data 6.9.2019.
In tal caso, e lo si afferma per il momento nei soli confronti della parte contraente, l'art. 14.2 di tale ultimo contratto prevede(va) che: “In qualsiasi ipotesi di cessazione o risoluzione del Contratto, quale che ne sia la causa, sia dovuta la riconsegna immediata dell'Azienda, in buono stato” con rinuncia dell'affittuaria alla “proposizione di qualsiasi eccezione”, essendo quest'ultima ben consapevole che “- a causa delle caratteristiche dell'Azienda - in caso di mancata tempestiva restituzione, per tutto il lasso di tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria,
avrebbe subito “un pregiudizio grave ed irreparabile” tant'è vero che le parti ne avevano Pt_1
anche predeterminato la misura pattuendo, al successivo comma 3, che, “Fermo quanto precede, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'Azienda alla società la Società Affittuaria” Pt_1
sarebbe stata “automaticamente tenuta nei confronti della stessa al pagamento – oltre ad un importo corrispondente al canone di affitto dovuto per ciascun giorno - di una penale di euro 500,00
(cinquecento) + I.V.A. per ciascun giorno di ritardo, naturale e consecutivo, fatto salvo il diritto della società al maggior danno eventualmente patito”. Pt_1
Pattuizione, quest'ultima, chiara ed inequivocabile dell'ingente danno che avrebbe subito la ricorrente a seguito della mancata immediata restituzione dell'azienda, a nulla rilevando, contrariamente a quanto eccepito in questa sede dalle resistenti, che l'applicazione della penale sia di fatto più conveniente della mera corresponsione del canone di affitto stipulato posto che la mancata retrocessione dei beni ha di fatto impedito alla ricorrente di potere sfruttare tutte le potenzialità dell'azienda, costringendola in ogni caso a continuare a corrispondere in favore della proprietaria dell'immobile, tale il canone di locazione pattuito per l'unità produttiva Controparte_6
di cui al foglio 3, mappale 1006, subalterno 709 all'interno del quale è stata pacificamente esercitata l'azienda affittata senza alcuna soluzione di continuità tra e Controparte_1 Controparte_3
[...]
E neppure è ragionevolmente sostenibile che il “ritardo” sia in alcun modo riferibile alla tempistica necessaria per organizzare ed attuare la restituzione dei beni, avendo le resistenti reiteratamente ignorato le richieste della locatrice neppure lontanamente manifestando, se non tardivamente in corso di causa e presumibilmente solo una volta recuperato a cura di un altro Controparte_3
immobile in zona ove esercitare la medesima attività d'impresa precedentemente esercitata in loco, una parvenza di disponibilità alla riconsegna1.
Se la clausola è legittima quantomeno nell'effettiva sussistenza di un'ulteriore voce di danno da risarcire per effetto della pattuizione di una penale per il ritardo, non altrettanto pare potersi affermare della sua quantificazione economica, effettivamente oggettivamente spropositata quantomeno nella misura in cui non è stata parametrata ad indici chiari ed evidenti e neppure ad un potenziale guadagno venuto meno a seguito del ritardo.
Pertanto, dovendosi necessariamente intervenire in via equitativa al fine, da un lato, di non penalizzare in maniera eccessiva il pur pacifico inadempimento della debitrice e, dall'altro, di non sminuire eccessivamente di contenuto la relativa pattuizione economica, così da non sacrificare oltremodo l'interesse della creditrice ad ottenere una quanto più celere disponibilità del complesso dei beni affittati, ritiene il Tribunale che il relativo ammontare possa rideterminarsi nella somma di €
100,00 pro-die da calcolarsi, però, solo a decorrere dal decimo giorno successivo all'intimata risoluzione, dovendosi comunque tollerare un termine di dieci giorni circa per consentire alla debitrice/affittuaria di riconsegnare i beni nel medesimo stato in cui li aveva ricevuti.
Sempre con la nota conclusiva ha specificato come segue gli importi ancora dovutile, Parte_1
nulla avendo contestato le resistenti in ordine all'effettiva spettanza del canone di locazione non corrisposto sino alla data della risoluzione, delle spese accessorie così come quantificate, della loro spettanza sino alla data della riconsegna e, infine, della necessaria equivalenza al canone di locazione dell'indennità di occupazione maturata successivamente all'intimata risoluzione del contratto ed altrettanto indiscutibilmente dovuta a titolo risarcitorio sino alla data dell'effettiva riconsegna:
- € 23.767,18 a titolo di canoni e spese accessorie maturati sino al 23.12.2023;
- € 61.896,82 a titolo di indennità di occupazione e spese accessorie maturati nel periodo compreso tra il 23.12.2023 ed il 31.10.2024;
- € 41.741,56 a titolo di indennità di occupazione e spese accessorie maturate dalla data del 1.1.2024 sino a quella del 21.2.2025.
A tali importi, la cui legittimità emerge documentalmente, non avendo le resistenti minimamente contestato alcunché né, tanto meno, documentato il relativo pagamento, va aggiunto quello di €
41.500,00 ottenuto moltiplicando la somma di € 100,00 per il 415 giorni in cui si è protratto il ritardo nella riconsegna dell'azienda, oltreché gli interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati su ciascuna singola mensilità non corrisposta alla scadenza sino alla data del saldo effettivo.
Non si ritiene, invece, di potere ricomprendere nel provvedimento di condanna la reintegrazione del deposito cauzionale, non svolgendo esso più alcuna funzione di garanzia una volta risolto il contratto di locazione.
In definitiva, quindi, va condannata a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 168.905,56, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 come sopra determinati.
Passando ad esaminare la posizione di già s'è detto della commistione Controparte_3
delle due società, rappresentate dal medesimo amministratore unico in occasione della stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 7.11.2023.
Ma, a ben vedere, ciò che ancor più rileva è che nell'arco temporale compreso fra il mese di novembre
2023 e quello di giugno 2024 è stata la stessa ad effettuare direttamente Controparte_3
a favore di nonostante l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con quest'ultima, Parte_1
ben 5 disposizioni di bonifico (rispettivamente, in data 14.11.2023 con causale “saldo fitto novembre”, in data 13.03.2024 con causale “saldo fitto dicembre”, in data 08.04.2024 con causale
“saldo fitto gennaio”, in data 15.05.2024 con causale “saldo fitto febbraio” e in data 14.06.2024 con causale “saldo fitto marzo” (cfr. in tal senso il documento n. 36 prodotto dalla ricorrente), che quest'ultima ha contabilizzato quale corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda oggetto del contratto stipulato in data 6.9.2019, seppur solo nel mese di novembre 2023 fosse ancora in essere in quanto non ancora risolto.
E' evidente, insomma, che l'imputazione dei pagamenti in favore dell'odierna ricorrente è un indice sintomatico inequivocabile, accompagnato dalla stretta commistione tra le due società, della perfetta conoscenza in capo a del contratto d'affitto stipulato dalla propria Controparte_3
locatrice e delle relative clausole, avendo individuato correttamente l'ammontare del canone di locazione ed il soggetto legittimato a riceverlo.
Per di più, i contratti di affitto di ramo di azienda sottoscritti da e Controparte_1 Controparte_3
in data 7.11.2023 e in data 4.3.2024 sono pressoché speculari se si considera le seguenti
[...]
circostanze:
- nel primo si legge: “(…) 4. Rapporti Contrattuali 4.1 L'affittuaria subentrerà esclusivamente nei contratti di affitto del Ramo di azienda pendenti alla stipula del presente contratto, (…) come individuati nell'inventario iniziale e specificato come di seguito: (…) Punto vendita di SN (MB) proprietà dei locali " (seppur con inesattezza del titolo di proprietà) e nel secondo è Parte_1
scritto: “(…) 4. Rapporti Contrattuali 4.1 L'affittuaria subentrerà: a) nei contratti di affitto del Ramo di azienda pendenti alla stipula del presente contratto, (…) come individuati nell'inventario iniziale
e specificato come di seguito: (…) Punto vendita di SN (MB)”;
- ad entrambi tali atti è stata allegata la medesima “Stampa Scheda Cespite” (cfr. in tal senso i documenti n. 2 e 2 bis delle resistenti) ove si legge, alle pagine da 13 a 15: “Costi per migliorie beni di terzi - Anno 2019 Allestimento SN”; nel campo successivo: “Costi per migliorie beni di terzi
- Anno 2019 Ristrutturazione SN” e, ancora: “Anno 2019 Impianto elettrico SN (…) Anno
2019 Antincendio SN (…) Anno 2019 Arredamento SN”;
- nella visura di estratta in data 11.7.2024 (cfr. il documento n. 23H Controparte_3
prodotto dalla ricorrente), precisamente al punto n. 7 “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”, sono indicati l'atto del 7.11.2023 e quello del 4.3.2024 qualificati come “tipo atto: Affitto”: in entrambi i casi è “cedente” e “cessionaria” (cfr. a pagina CP_1 Controparte_3
7);
- al successivo punto 9 “Sedi secondarie ed unità locali” risulta confermata a tutto il 11.7.2024 la
“Unità Locale n. MB/1 Esercizio di Vicinato – Data apertura 25.01.2024 – SN Via Italia 162”
(ovverosia i locali oggetto del Contratto stipulato nell'anno 2019) con “Segnalazione certificata di inizio attività in data 25.01.2024 presentata presso il Comune” di SN (cfr. in tal senso a fine pagina 10).
Per tali ragioni ritiene il Tribunale che la condanna possa essere estesa integralmente a
[...]
essendosi di fatto manifestata alla proprietà quale vera e propria cessionaria del Controparte_3
contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla propria locatrice, a cui vanno estese quindi tutte le relative disposizioni contrattuali.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (sul valore indeterminabile a complessità media), per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta restituzione in favore di dell'immobile sito in Parte_1
SN, via Italia n. 162, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 3, mappale
1006, subalterno 709, piano terra, categoria D/8, rendita catastale 3.549,60;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., in solido tra loro, a retrocedere in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
l'autorizzazione n. 4/2019 rilasciatale dal Comune di SN in data 10.08.2019;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., a corrispondere, in solido tra loro, in favore di in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., per tutte le causali riportate nella superiore parte motiva, la complessiva somma di € 168.905,56, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 maturati su ciascuna singola mensilità non corrisposta alla scadenza e sino alla data del saldo effettivo;
- condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_3
p.t., a rifondere, in solido tra loro, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
7.908,00, di cui 786,00 per spese esenti e 7.122,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante deposito in Cancelleria all'esito della trattazione scritta e della successiva Camera di Consiglio.
Così deciso in Monza in data 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pagina 6 della nota conclusiva la ricorrente ha, infatti, rappresentato che dalla consultazione on line del sito di ” si evince come quest'ultima abbia individuato una nuova sede, sempre in Parte_2 SN alla via Italia 157, ovverosia a poche centinaia di metri dai Locali di cui al Contratto 06.09.2019).