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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Parte_1 C.F._1
ELISA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ATTILI Controparte_1 C.F._2
MONICA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 15.9.2025
PARTE RICORRENTE: chiede che sia pronunciata sentenza di divorzio
PARTE RESISTENTE: aderisce alla richiesta pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente in data 16.4.2025 ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
11.10.2008 nel Comune di Treia e dalla cui unione sono nati i figli nata l'[...], e Per_1 Per_2 nato l'[...] (cfr. estratto atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato civile nel Comune di Treia al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2008, doc. n. 1 parte attrice).
Egli ha in particolare dedotto che:
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Macerata (cfr. sentenza n. 674/2024 del Tribunale di Macerata - doc. 6);
- le condizioni di separazione (ricalcando i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis
22, cp.c., pronunciati dal Giudice relatore) prevedevano l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento degli stessi presso la madre alla quale, peraltro, veniva assegnata la casa coniugale sita in C.da Bura 3/B a Tolentino (MC), ove attualmente vive con i figli;
il contributo al mantenimento della prole in capo al ricorrente per un importo pari a 600 euro ( di cui 350 per e 250 per ), nonché la ripartizione delle spese straordinarie fra i Per_1 Per_2 genitori nella misura del 50%;
- dall'udienza presidenziale del 2.05.2023 i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a controparte, in data 16.07.2025 si costitutiva parte resistente la quale, seppur non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentava la difficoltà di comunicazione fra le parti quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, pertanto, nell'atto di costituirsi, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione con previsione però del rispetto da parte del Parte_1 dell'orario di rientro dei minori presso la casa coniugale nonché il consenso dello stesso affinché il figlio intraprenda un percorso di supporto psicologico. Per_2
All'udienza di comparizione del 15.09.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi legali, e il Giudice procedeva all'audizione delle stesse.
Parte ricorrente, sentita personalmente, manifestava la volontà di volersi divorziare e di non essere d'accordo a sottoporre a supporto psicologico il figlio in quanto non ne riscontrava la necessità Per_2 per il minore.
Parte resistente, sentita personalmente, rappresentava la difficoltà nel comunicare con il in Parte_1 quanto quest'ultimo sembrerebbe rifiutare il dialogo con la dichiarava, altresì, parte CP_1
pagina 2 di 4 resistente di provvedere alle esigenze quotidiane dei figli poiché gli stessi sono prevalentemente collocati presso la medesima e di percepire l'assegno unico di euro 210,00.
Il Giudice, rilevato che in udienza emergevano problemi comunicativi fra le parti, proponeva alle stesse, che aderivano, di intraprendere un percorso di mediazione al fine di migliorare la comunicazione nell'ottica dell'interesse della prole.
Richiesta da entrambe le parti la pronuncia sullo status, il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
Difatti, dalla sentenza che ha pronunciato la separazione consensuale (sentenza di codesto Tribunale
674/2024 pubbl. il 08/07/2024, passata in giudicato, doc. 6, 6a e 7 parte ricorrente) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, pertanto è certamente trascorso ampiamente il termine di sei mesi previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio.
Oltre a ciò, la relazione di difficile comunicazione fra le parti emersa in udienza nonché l'esistenza per entrambi di nuove relazioni affettive comprova l'irreparabilità della crisi coniugale, di talché va ritenuto che la comunione di vita materiale e spirituale è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto da e con rimessione della Parte_1 Controparte_1 causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle altre questioni pendenti tra le parti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Treia in data 11.10.2018 tra e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti del Comune di Treia, anno 2008, n. 27, Parte II, Serie A, ufficio 1 pagina 3 di 4 - Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Parte_1 C.F._1
ELISA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ATTILI Controparte_1 C.F._2
MONICA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 15.9.2025
PARTE RICORRENTE: chiede che sia pronunciata sentenza di divorzio
PARTE RESISTENTE: aderisce alla richiesta pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente in data 16.4.2025 ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
11.10.2008 nel Comune di Treia e dalla cui unione sono nati i figli nata l'[...], e Per_1 Per_2 nato l'[...] (cfr. estratto atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato civile nel Comune di Treia al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2008, doc. n. 1 parte attrice).
Egli ha in particolare dedotto che:
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Macerata (cfr. sentenza n. 674/2024 del Tribunale di Macerata - doc. 6);
- le condizioni di separazione (ricalcando i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis
22, cp.c., pronunciati dal Giudice relatore) prevedevano l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento degli stessi presso la madre alla quale, peraltro, veniva assegnata la casa coniugale sita in C.da Bura 3/B a Tolentino (MC), ove attualmente vive con i figli;
il contributo al mantenimento della prole in capo al ricorrente per un importo pari a 600 euro ( di cui 350 per e 250 per ), nonché la ripartizione delle spese straordinarie fra i Per_1 Per_2 genitori nella misura del 50%;
- dall'udienza presidenziale del 2.05.2023 i coniugi non hanno più ripreso la convivenza;
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a controparte, in data 16.07.2025 si costitutiva parte resistente la quale, seppur non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentava la difficoltà di comunicazione fra le parti quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, pertanto, nell'atto di costituirsi, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione con previsione però del rispetto da parte del Parte_1 dell'orario di rientro dei minori presso la casa coniugale nonché il consenso dello stesso affinché il figlio intraprenda un percorso di supporto psicologico. Per_2
All'udienza di comparizione del 15.09.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi legali, e il Giudice procedeva all'audizione delle stesse.
Parte ricorrente, sentita personalmente, manifestava la volontà di volersi divorziare e di non essere d'accordo a sottoporre a supporto psicologico il figlio in quanto non ne riscontrava la necessità Per_2 per il minore.
Parte resistente, sentita personalmente, rappresentava la difficoltà nel comunicare con il in Parte_1 quanto quest'ultimo sembrerebbe rifiutare il dialogo con la dichiarava, altresì, parte CP_1
pagina 2 di 4 resistente di provvedere alle esigenze quotidiane dei figli poiché gli stessi sono prevalentemente collocati presso la medesima e di percepire l'assegno unico di euro 210,00.
Il Giudice, rilevato che in udienza emergevano problemi comunicativi fra le parti, proponeva alle stesse, che aderivano, di intraprendere un percorso di mediazione al fine di migliorare la comunicazione nell'ottica dell'interesse della prole.
Richiesta da entrambe le parti la pronuncia sullo status, il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
Difatti, dalla sentenza che ha pronunciato la separazione consensuale (sentenza di codesto Tribunale
674/2024 pubbl. il 08/07/2024, passata in giudicato, doc. 6, 6a e 7 parte ricorrente) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, pertanto è certamente trascorso ampiamente il termine di sei mesi previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio.
Oltre a ciò, la relazione di difficile comunicazione fra le parti emersa in udienza nonché l'esistenza per entrambi di nuove relazioni affettive comprova l'irreparabilità della crisi coniugale, di talché va ritenuto che la comunione di vita materiale e spirituale è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto da e con rimessione della Parte_1 Controparte_1 causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle altre questioni pendenti tra le parti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Treia in data 11.10.2018 tra e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti del Comune di Treia, anno 2008, n. 27, Parte II, Serie A, ufficio 1 pagina 3 di 4 - Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4