TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORIA DANIELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PADUA SALVATORE e dall'avv. RICCI KATIA, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
RICORRENTE
Piaccia al Tribunale:
- Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 4/B, cittadinanza italiana, e (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] n. 4/B, ma di fatto domiciliato in Pozzallo (RG), Via De Gasperi n. 118, cittadinanza italiana;
- disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare secondo il seguente calendario: ogni lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 21.00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 con pernottamento fino alla domenica alle ore 21.00; alternativamente per le festività natalizie nei giorni
23/24 o 25/26 dicembre;
alternativamente per Capodanno nei giorni 30/31 dicembre o 1/2 gennaio;
alternativamente una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedì dell'Angelo; per quindici pagina 1 di 5 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio o dall'1 al 15 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze dei figli minori;
- assegnare la casa coniugale sita in Modica (RG), Via Vanella 113 n. 4/B, alla sig.ra Parte_1
[...]
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di Euro 250,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un assegno mensile di Euro 1.350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (Euro 450,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico del sig. il 70% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, CP_1 rimanendo a carico della madre il restante 30%, in considerazione dell'evidente squilibrio reddituale tra i due genitori;
- porre a carico del sig. il pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per la CP_1 ristrutturazione della casa familiare;
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico familiare;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RESISTENTE Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, ponendo a carico del Sig. un CP_1 assegno di mantenimento per i soli figli nella misura di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con integrazione della somma con l'assegno unico di attuali € 700,00 mensili, autorizzando la Sig.ra a trattenere tale somma Parte_1 per intero. Spese straordinarie al 50%.
In accoglimento della riconvenzionale spiegata, al verificarsi dei presupposti di legge e previ adempimenti di rito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modica il
9/10/2010, alle seguenti condizioni:
- affidamento congiunto dei figli con stabile collocazione degli stessi presso la residenza familiare da assegnare alla Sig.ra con diritto del padre di averli con sé il mercoledì pomeriggio Parte_1 dall'uscita di scuola alle 21,00 e nei fine settimana alternati dal sabato alle 15,00 alla domenica alle 21,00, periodi festivi e periodo estivo come indicato dalla ricorrente;
- assegno di mantenimento per i soli figli a carico del Sig. nella misura di € 600,00 mensili, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegno unico di attuali € 700,00 mensili in favore della Sig.ra Parte_1
- spese straordinarie al 50%.
Il Pubblico ministero ha apposto il visto in data 16/01/2025
pagina 2 di 5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 09/10/2010, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero
185, Parte II, Serie A, dell'anno 2010. Da tale unione sono nati i figli , in data 28/11/2013, Per_1
in data 19/06/2015, ed , in data 18/05/2020. Per_2 Per_3
ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Tribunale di Parte_1 pronunciare l'addebito a carico del resistente;
di disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale, di porre un contributo di mantenimento a carico del di € 250,00 per lei e di € 1.350,00 per i figli. CP_1 si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione CP_1 chiedendo tuttavia che fosse addebitata alla moglie, chiedendo di versare un assegno di € 600,00 per i soli figli;
in via riconvenzionale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti di legge. All'udienza del 16/05/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 21/05/2024, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, disponendo che il padre li avesse con sé nei giorni e negli orari indicati, poneva a carico del la corresponsione in favore della CP_1 di un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, ulteriore rispetto Parte_1 all'assegno unico, e di € 200,00 per il suo mantenimento e assegnava la casa coniugale sita in Modica via Vanella 113 n. 4/B alla ricorrente.
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse di infedeltà reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Riguardo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va dato atto che la stessa vi ha rinunciato con le note scritte del 13/01/2025.
La domanda di addebito proposta dal resistente per la violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143
c.c. è infondata e va pertanto rigettata. È pacifico in giurisprudenza che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Il ha dedotto l'esistenza di una relazione extraconiugale tra la ricorrente e un giocatore della CP_1 squadra del Modica Calcio, scoperta nel novembre 2023.
pagina 3 di 5 Va tuttavia evidenziato che il resistente non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza della suddetta relazione – dedotta in modo generico e non circostanziato, non supportata da richieste istruttorie rilevanti per dimostrarla – né dell'ascrivibilità del fallimento dell'unione coniugale alla relazione stessa.
La domanda deve pertanto essere rigettata e la separazione giudiziale va pronunciata senza addebito. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei tre figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza provvisoria, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mercoledì pomeriggio dalle 13.00 alle 21.00, un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Deve essere assegnata alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori, la casa coniugale sita in
Modica via Vanella 113 SNC, piano T-1, censita in catasto al foglio 140 particella 490 sub 1. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018). I medesimi criteri sovrintendono inoltre, ex artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. I n. 12196/17; VI n. 16809/19). Devono essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti. La ricorrente risulta essere disoccupata, mentre l'odierno resistente, titolare di una pescheria insieme al di lui fratello e proprietario di un bar, ha dichiarato di guadagnare circa € 25.000,00/30.000,00 annui e di essere onerato dal pagamento della rata mensile di circa € 1.500,00 relativa all'accensione di un contratto di mutuo con scadenza nel 2034, nonché dalla rata di € 596,50 derivante da finanziamento con scadenza nel 2030, dal pagamento di circa € 380,00 per un finanziamento con scadenza nel 2031 e di circa € 590,00 per un ulteriore finanziamento contratto nel 2021 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 5 Alla luce dell'indiscussa capacità reddituale dell'odierno resistente – verosimilmente maggiore rispetto a quella dichiarata visto il pagamento mensile di rate di mutuo e di finanziamenti per complessivi € 3.000,00 circa – e considerato che la ricorrente percepisce già per intero l'assegno unico di circa €
700,00, appare opportuno confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 21/05/2024, ponendo a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 600,00 mensili, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre all'assegno unico, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riguardo alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra rappresentate e dell'evidente squilibrio economico tra le stesse – essendo la attualmente disoccupata, nonostante la qualifica di operatore socio- Parte_1 sanitario recentemente acquisita – ritiene il Collegio che vada confermato l'assegno già disposto, obbligando l'odierno resistente a versare alla ricorrente la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore della stessa.
In relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via riconvenzionale dal resistente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che contrassero matrimonio a MODICA, in data 09/10/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 185, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; rigetta la domanda addebito proposta da CP_1 affida i figli minori , ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna a la casa coniugale sita in Modica via Vanella 113 SNC, piano T-1, censita Parte_1 in catasto al foglio 140 particella 490 sub 1; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, in ragione di € 200,00 per ciascuno, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno mensile di € 200,00 per il suo mantenimento, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORIA DANIELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PADUA SALVATORE e dall'avv. RICCI KATIA, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
RICORRENTE
Piaccia al Tribunale:
- Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 4/B, cittadinanza italiana, e (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] n. 4/B, ma di fatto domiciliato in Pozzallo (RG), Via De Gasperi n. 118, cittadinanza italiana;
- disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare secondo il seguente calendario: ogni lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 21.00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 con pernottamento fino alla domenica alle ore 21.00; alternativamente per le festività natalizie nei giorni
23/24 o 25/26 dicembre;
alternativamente per Capodanno nei giorni 30/31 dicembre o 1/2 gennaio;
alternativamente una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedì dell'Angelo; per quindici pagina 1 di 5 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio o dall'1 al 15 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze dei figli minori;
- assegnare la casa coniugale sita in Modica (RG), Via Vanella 113 n. 4/B, alla sig.ra Parte_1
[...]
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di Euro 250,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un assegno mensile di Euro 1.350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (Euro 450,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico del sig. il 70% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, CP_1 rimanendo a carico della madre il restante 30%, in considerazione dell'evidente squilibrio reddituale tra i due genitori;
- porre a carico del sig. il pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per la CP_1 ristrutturazione della casa familiare;
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico familiare;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RESISTENTE Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, ponendo a carico del Sig. un CP_1 assegno di mantenimento per i soli figli nella misura di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con integrazione della somma con l'assegno unico di attuali € 700,00 mensili, autorizzando la Sig.ra a trattenere tale somma Parte_1 per intero. Spese straordinarie al 50%.
In accoglimento della riconvenzionale spiegata, al verificarsi dei presupposti di legge e previ adempimenti di rito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modica il
9/10/2010, alle seguenti condizioni:
- affidamento congiunto dei figli con stabile collocazione degli stessi presso la residenza familiare da assegnare alla Sig.ra con diritto del padre di averli con sé il mercoledì pomeriggio Parte_1 dall'uscita di scuola alle 21,00 e nei fine settimana alternati dal sabato alle 15,00 alla domenica alle 21,00, periodi festivi e periodo estivo come indicato dalla ricorrente;
- assegno di mantenimento per i soli figli a carico del Sig. nella misura di € 600,00 mensili, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegno unico di attuali € 700,00 mensili in favore della Sig.ra Parte_1
- spese straordinarie al 50%.
Il Pubblico ministero ha apposto il visto in data 16/01/2025
pagina 2 di 5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 09/10/2010, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero
185, Parte II, Serie A, dell'anno 2010. Da tale unione sono nati i figli , in data 28/11/2013, Per_1
in data 19/06/2015, ed , in data 18/05/2020. Per_2 Per_3
ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Tribunale di Parte_1 pronunciare l'addebito a carico del resistente;
di disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale, di porre un contributo di mantenimento a carico del di € 250,00 per lei e di € 1.350,00 per i figli. CP_1 si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione CP_1 chiedendo tuttavia che fosse addebitata alla moglie, chiedendo di versare un assegno di € 600,00 per i soli figli;
in via riconvenzionale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti di legge. All'udienza del 16/05/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 21/05/2024, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, disponendo che il padre li avesse con sé nei giorni e negli orari indicati, poneva a carico del la corresponsione in favore della CP_1 di un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, ulteriore rispetto Parte_1 all'assegno unico, e di € 200,00 per il suo mantenimento e assegnava la casa coniugale sita in Modica via Vanella 113 n. 4/B alla ricorrente.
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse di infedeltà reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Riguardo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va dato atto che la stessa vi ha rinunciato con le note scritte del 13/01/2025.
La domanda di addebito proposta dal resistente per la violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143
c.c. è infondata e va pertanto rigettata. È pacifico in giurisprudenza che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Il ha dedotto l'esistenza di una relazione extraconiugale tra la ricorrente e un giocatore della CP_1 squadra del Modica Calcio, scoperta nel novembre 2023.
pagina 3 di 5 Va tuttavia evidenziato che il resistente non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza della suddetta relazione – dedotta in modo generico e non circostanziato, non supportata da richieste istruttorie rilevanti per dimostrarla – né dell'ascrivibilità del fallimento dell'unione coniugale alla relazione stessa.
La domanda deve pertanto essere rigettata e la separazione giudiziale va pronunciata senza addebito. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei tre figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza provvisoria, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mercoledì pomeriggio dalle 13.00 alle 21.00, un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Deve essere assegnata alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori, la casa coniugale sita in
Modica via Vanella 113 SNC, piano T-1, censita in catasto al foglio 140 particella 490 sub 1. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018). I medesimi criteri sovrintendono inoltre, ex artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. I n. 12196/17; VI n. 16809/19). Devono essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti. La ricorrente risulta essere disoccupata, mentre l'odierno resistente, titolare di una pescheria insieme al di lui fratello e proprietario di un bar, ha dichiarato di guadagnare circa € 25.000,00/30.000,00 annui e di essere onerato dal pagamento della rata mensile di circa € 1.500,00 relativa all'accensione di un contratto di mutuo con scadenza nel 2034, nonché dalla rata di € 596,50 derivante da finanziamento con scadenza nel 2030, dal pagamento di circa € 380,00 per un finanziamento con scadenza nel 2031 e di circa € 590,00 per un ulteriore finanziamento contratto nel 2021 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 5 Alla luce dell'indiscussa capacità reddituale dell'odierno resistente – verosimilmente maggiore rispetto a quella dichiarata visto il pagamento mensile di rate di mutuo e di finanziamenti per complessivi € 3.000,00 circa – e considerato che la ricorrente percepisce già per intero l'assegno unico di circa €
700,00, appare opportuno confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 21/05/2024, ponendo a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 600,00 mensili, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre all'assegno unico, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riguardo alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra rappresentate e dell'evidente squilibrio economico tra le stesse – essendo la attualmente disoccupata, nonostante la qualifica di operatore socio- Parte_1 sanitario recentemente acquisita – ritiene il Collegio che vada confermato l'assegno già disposto, obbligando l'odierno resistente a versare alla ricorrente la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore della stessa.
In relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via riconvenzionale dal resistente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che contrassero matrimonio a MODICA, in data 09/10/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 185, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; rigetta la domanda addebito proposta da CP_1 affida i figli minori , ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna a la casa coniugale sita in Modica via Vanella 113 SNC, piano T-1, censita Parte_1 in catasto al foglio 140 particella 490 sub 1; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, in ragione di € 200,00 per ciascuno, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il quinto giorno CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno mensile di € 200,00 per il suo mantenimento, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5