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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16751 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 47339/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 9 ottobre 2025 , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Carlo Dall'Asta C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Marco Bielli CP_1 C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10225/2023 depositata il
20.4.2023 – opposizione a intimazione di pagamento - cartella esattoriale presupposta – nullità della notifica – notifica eseguita a mezzo del servizio postale e nelle forme previste per la irreperibilità assoluta
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 20.4.2023 – atto di CP_2
citazione in appello notificato il 19.10.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in data 20.10.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione ad intimazione di pagamento spiegata da , ha rilevato la nullità della notifica delle sei CP_1
cartelle esattoriali presupposte con conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981 sollevata da parte opponente.
Parte appellante ha dedotto per ciascuna cartella esattoriale che la notifica era da considerarsi valida e regolare nel rispetto del termine infraquinquennale di prescrizione , e che il riferimento alla notifica al portiere e la necessità dell'invio della raccomandata informativa compiuti dal GDP non erano pertinenti alla fattispecie .
Parte appellata ha concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, verranno esaminate le notifiche per ogni singola cartella esattoriale, tenuto conto del fatto che in primo grado ha prodotto documentazione attestante l'iter notificatorio seguito CP_2
per ciascuna cartella di pagamento (l'intimazione di pagamento n. 09720219009513054000 risulta notificata in data 25 gennaio 2022).
Cartella n. 09720150149965414000 .
Detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale con r.a.r. presso il domicilio fiscale del contribuente e il plico è stato ricevuto da familiare convivente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in data 31 luglio 2015 .
L'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973 prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della CP_3 polizia municipale… La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda…".
La seconda parte del comma 1 art. 26 DPR 602/1973 ammette una modalità di notifica , integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale , alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati .
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente , senza necessità di redigere una apposita relata , giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione , su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati, e non quelle contenute nella legge 890/1982 (
Cass. 29710/2018; 29022/2017; 23511/2016; 2092/2025) .
Nel caso che ci occupa dalla disamina dell'avviso di ricevimento allegato in primo grado risulta che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del secondo capoverso del comma 1 articolo 26 citato.
La norma da ultimo citata prevede che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass. 12883/2020; 8504/2023).
Il ricorso alla procedura diretta di notifica a mezzo posta da parte del concessionario ha quale ineludibile conseguenza la applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati di cui al D.M. 9.4.2001, e non quelle di cui alla legge 890 del
1982 ,concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149 c.p.c., con l'ulteriore corollario che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 c.c. .
La notifica si considera, dunque, avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento senza necessità della raccomandata informativa.
Acclarata la ritualità della notifica a mezzo posta eseguita in data 31 luglio 2015, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale scadrebbe il 31 luglio 2020 ; al computo come sopra eseguito deve tuttavia aggiungersi il periodo di sospensione dell'attività di riscossione per il periodo 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 convertito nella legge
27/2020 (decreto Cura Italia) , disposizione quest'ultima che ha espressamente disposto che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Da tanto deriva che nessuna perfezione è maturata , tenuto conto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 25 gennaio 2022.
Cartelle nn. 09720150182974851000 (notificata il 18.2.2016); 09720170002475258000
(notificata il 30.9.2017); 09720180043250582000 (notificata il 29.9.2018);
09720190072122217000 (notificata il 23.11.2019); 09720190172974649000 (notificata il
23.11.2019).
Dette cartelle sono state tutte notificate, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 600/1973 , nell'ultimo domicilio fiscale della contribuente , sito in Roma , Via G. Pisanelli 2 , con l'iter notificatorio della irreperibilità assoluta, attraverso il deposito del plico presso la casa comunale e affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito , il tutto dopo aver dato atto nella rispettive relate di notifica delle ricerche anagrafiche effettuate (attestazione che può essere confutata solo con la proposizione di querela di falso) , tenuto altresì conto che non consta che la contribuente abbia comunicato una eventuale variazione di domicilio fiscale all' . Controparte_4
Nella ipotesi di irreperibilità assoluta non occorre la raccomandata informativa .
Tenuto conto delle date di notifica delle cinque cartelle sopra indicate nonché di quanto esposto in merito alla sospensione del termine prescrizionale per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto
2021 , si rileva non solo la ritualità delle notifiche a contribuente assolutamente irreperibile ma anche il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'appello è dunque fondato e va accolto.
In riforma della sentenza di primo grado si impone pronuncia reiettiva dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da . CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00, valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause tese a far valere il vizio di notifica della cartella esattoriale e ad eccepire la prescrizione quinquennale, segnatamente € 633,00 per il primo grado ed € 1278,00 per il secondo grado, a titolo di compenso).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento n.
09720219009513054000 proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 b) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1
che si liquidano in euro 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. CP_2
gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 47339/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 9 ottobre 2025 , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Carlo Dall'Asta C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Marco Bielli CP_1 C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10225/2023 depositata il
20.4.2023 – opposizione a intimazione di pagamento - cartella esattoriale presupposta – nullità della notifica – notifica eseguita a mezzo del servizio postale e nelle forme previste per la irreperibilità assoluta
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 20.4.2023 – atto di CP_2
citazione in appello notificato il 19.10.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in data 20.10.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione ad intimazione di pagamento spiegata da , ha rilevato la nullità della notifica delle sei CP_1
cartelle esattoriali presupposte con conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981 sollevata da parte opponente.
Parte appellante ha dedotto per ciascuna cartella esattoriale che la notifica era da considerarsi valida e regolare nel rispetto del termine infraquinquennale di prescrizione , e che il riferimento alla notifica al portiere e la necessità dell'invio della raccomandata informativa compiuti dal GDP non erano pertinenti alla fattispecie .
Parte appellata ha concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, verranno esaminate le notifiche per ogni singola cartella esattoriale, tenuto conto del fatto che in primo grado ha prodotto documentazione attestante l'iter notificatorio seguito CP_2
per ciascuna cartella di pagamento (l'intimazione di pagamento n. 09720219009513054000 risulta notificata in data 25 gennaio 2022).
Cartella n. 09720150149965414000 .
Detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale con r.a.r. presso il domicilio fiscale del contribuente e il plico è stato ricevuto da familiare convivente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in data 31 luglio 2015 .
L'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973 prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della CP_3 polizia municipale… La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda…".
La seconda parte del comma 1 art. 26 DPR 602/1973 ammette una modalità di notifica , integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale , alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati .
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente , senza necessità di redigere una apposita relata , giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione , su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati, e non quelle contenute nella legge 890/1982 (
Cass. 29710/2018; 29022/2017; 23511/2016; 2092/2025) .
Nel caso che ci occupa dalla disamina dell'avviso di ricevimento allegato in primo grado risulta che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del secondo capoverso del comma 1 articolo 26 citato.
La norma da ultimo citata prevede che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass. 12883/2020; 8504/2023).
Il ricorso alla procedura diretta di notifica a mezzo posta da parte del concessionario ha quale ineludibile conseguenza la applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati di cui al D.M. 9.4.2001, e non quelle di cui alla legge 890 del
1982 ,concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149 c.p.c., con l'ulteriore corollario che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 c.c. .
La notifica si considera, dunque, avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento senza necessità della raccomandata informativa.
Acclarata la ritualità della notifica a mezzo posta eseguita in data 31 luglio 2015, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale scadrebbe il 31 luglio 2020 ; al computo come sopra eseguito deve tuttavia aggiungersi il periodo di sospensione dell'attività di riscossione per il periodo 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 convertito nella legge
27/2020 (decreto Cura Italia) , disposizione quest'ultima che ha espressamente disposto che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Da tanto deriva che nessuna perfezione è maturata , tenuto conto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 25 gennaio 2022.
Cartelle nn. 09720150182974851000 (notificata il 18.2.2016); 09720170002475258000
(notificata il 30.9.2017); 09720180043250582000 (notificata il 29.9.2018);
09720190072122217000 (notificata il 23.11.2019); 09720190172974649000 (notificata il
23.11.2019).
Dette cartelle sono state tutte notificate, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 600/1973 , nell'ultimo domicilio fiscale della contribuente , sito in Roma , Via G. Pisanelli 2 , con l'iter notificatorio della irreperibilità assoluta, attraverso il deposito del plico presso la casa comunale e affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito , il tutto dopo aver dato atto nella rispettive relate di notifica delle ricerche anagrafiche effettuate (attestazione che può essere confutata solo con la proposizione di querela di falso) , tenuto altresì conto che non consta che la contribuente abbia comunicato una eventuale variazione di domicilio fiscale all' . Controparte_4
Nella ipotesi di irreperibilità assoluta non occorre la raccomandata informativa .
Tenuto conto delle date di notifica delle cinque cartelle sopra indicate nonché di quanto esposto in merito alla sospensione del termine prescrizionale per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto
2021 , si rileva non solo la ritualità delle notifiche a contribuente assolutamente irreperibile ma anche il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'appello è dunque fondato e va accolto.
In riforma della sentenza di primo grado si impone pronuncia reiettiva dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da . CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00, valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause tese a far valere il vizio di notifica della cartella esattoriale e ad eccepire la prescrizione quinquennale, segnatamente € 633,00 per il primo grado ed € 1278,00 per il secondo grado, a titolo di compenso).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento n.
09720219009513054000 proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 b) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1
che si liquidano in euro 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. CP_2
gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri