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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 352 e 281 quinquies del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11089/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vaccino del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Fabro n. 8 parte appellante
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Gerbino del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Carlo Alberto n. 55 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
mediazione ex art. 1754 e seguenti del codice civile;
diritto alla provvigione;
pagamento somme;
spese di lite ex art. 91 del c.p.c.; mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, ammettere la documentazione allegata al presente atto;
2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 1551/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino il 14.05.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1281/2022 e notificata il 20.05.2024, riformulando integralmente i capi concernenti la condanna al pagamento delle spese di mediazione e della sanzione nei confronti dell'Erario nonché la compensazione delle spese di lite, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte e dell'Erario; 3) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
Parte appellata Controparte_1
[... :
“- rigettare l'appello proposto dal Signor e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1551/2024 resa dal giudice Dottoressa Alonzo notificata il 20.05.2024;
- condannare l'appellante Sig. alla rifusione Parte_1 di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre le spese, diritti ed onorari successivi occorrendi, all'avv. Stefania Gerbino che si dichiara antistataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
Con atto di citazione del 3.2.2022 innanzi al Giudice di Pace di Torino la parte attrice Controparte_1 ha evocato in giudizio il convenuto
[...] chiedendo di accertare il diritto Parte_1
2 dell'agenzia immobiliare CP_1 Controparte_1
a ricevere il pagamento della provvigione per
[...]
l'attività di mediazione svolta, con condanna di parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di €
1.200,00 oltre accessori e spese.
La parte convenuta dal canto suo, dopo Parte_1 essersi tardivamente costituita in giudizio all'udienza fissata per l'assunzione delle prove orali del 27.6.2023 e aver argomentato in fatto e in diritto deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, rilevando fra l'altro la decadenza di parte attrice ex art. 104 disp. att. del c.p.c. per mancata intimazione dei testi nonché eccependo che nessun incarico di mediazione era mai stato conferito, né tantomeno alcuna attività di mediazione era stata svolta, ovvero provata, e che in ogni caso la pretesa creditoria si era prescritta, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
2. La sentenza appellata n. 1551/2024 del Giudice di
Pace di Torino depositata in data 14 maggio 2024.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con sentenza n.
1551/2024 ha rigettato la domanda di Controparte_1 ritenendo non accertato il rapporto di mediazione tra parte attrice e parte convenuta ed ha quindi dichiarato che nulla
è dovuto da a favore di Parte_1 [...]
a titolo di provvigione. Controparte_1
Il Giudice di prime cure ha poi condannato Pt_1
al pagamento degli onorari e spese di mediazione a
[...] favore di per Controparte_1 la somma di € 284,00 oltre accessori nonché al pagamento della sanzione per mancata partecipazione alla mediazione pari ad € 196,00 oltre ulteriori spese di iscrizione a ruolo documentate.
3 La motivazione resa dal giudice di prime cure è la seguente:
(v. pag. 3 della sentenza qui impugnata).
4 Il Giudice di Pace di Torino ha altresì compensato integralmente ex art. 92 del c.p.c. fra le parti le spese di lite.
L'intervenuta compensazione delle spese di lite è stata così motivata dal giudice di prime cure:
(v. pag. 3 della sentenza qui impugnata)
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di
Torino, l'odierna parte appellante ha Parte_1 proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
e contraddittorietà logica della motivazione (v. pagg. 9 e
10 dell'atto di citazione in appello);
2) manifesta illogicità della motivazione per aver il
Giudice di pace prima riconosciuto come “assorbente” la mancata prova dell'asserito diritto, per poi rilevare il mancato riscontro alle missive di parte attrice e la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, facendone inspiegabilmente discendere che la partecipazione alla mediazione “avrebbe evitato inutile contenzioso” (v. pagg. da 10 a
12 dell'atto di citazione in appello);
3) error in iudicando, per non aver tenuto conto di alcuni fatti essenziali alla valutazione della buona fede/assenza di colpa, posto che parte attrice avrebbe dovuto astenersi dall'azione, trattandosi di credito già prescritto e che la mancata partecipazione alla mediazione
è discesa dal fatto che l'invito ha fatto compiuta giacenza
5 nel mese di agosto 2021 e non è mai stato Parte_1 posto a conoscenza dell'invito a mediare (v. pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione in appello);
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (v. pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione in appello);
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 del c.p.c. (v. pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, a fronte della completa e totale soccombenza in primo grado della odierna parte appellata, risultano non conformi a legge le statuizioni del giudice di prime cure in punto di spese di lite.
Le spese di lite del primo grado di giudizio devono infatti essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio (mutamento della giurisprudenza, novità della questione trattata, soccombenza reciproca).
Appare invero erronea, e non corrispondente alla fattispecie concreta qui esaminata, l'affermazione del primo giudice secondo cui vi è stata soccombenza reciproca, atteso che il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di
Pace si è concluso con il rigetto della domanda attorea di accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 del
6 codice civile e condanna al suo pagamento, e ciò a fronte della mera richiesta di parte convenuta di rigetto della domanda ex adverso avanzata senza svolgimento di alcuna domanda riconvenzionale.
Le spese del primo grado vanno dunque regolate sulla base del principio della soccombenza ai sensi dell'articolo
91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00)
(valore di causa € 1.200,00), opportunamente diminuiti in ragione della natura della causa e della prossimità del quantum oggetto di causa al valore più basso della forbice considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 118,00
b) fase introduttiva → € 126,00
c) fase istruttoria → € 176,00
d) fase decisionale → € 213,00
- per un totale di € 633,00.
Quanto alle spese relative alla fase della mediazione ex D. Lgs. 28/2010, deve osservarsi come nel caso in esame il giudice di prime cure ha errato a procedere alla condanna ex art. 91 del c.p.c. di esse a carico della parte in allora convenuta (odierna appellante) Parte_1 giacché essa è risultata totalmente vittoriosa nel successivo giudizio di merito.
Tale statuizione viola invero il consolidato
(tralatizio e risalente) principio di diritto secondo cui non può essere condannata alle spese di lite ex art. 91 del c.p.c. la parte risultata totalmente vittoriosa.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha più volte chiarito che costituisce un limite invalicabile per il giudice del merito il condannare la parte totalmente
7 vittoriosa alla rifusione delle spese di lite in favore della parte totalmente soccombente (cfr., per tutte, Cass.,
Sez. 6 – 3, ord. n. 24502/2017 secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi).
In tema di spese di lite, trova dunque necessaria e inderogabile applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 16404/2023).
A ciò si aggiunga che la Corte Suprema di Cassazione ha comunque chiarito che al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità imposti dall'art. 88 del cod. proc. civ.. Tale violazione è peraltro rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento poco commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese (v. Cass., Sez. 1, sent. n.
15353/2000).
D'altra parte, non può affatto considerarsi poco commendevole non partecipare ad una procedura di mediazione su iniziativa di altra parte che avanza una pretesa poi rilevatasi – a seguito di vaglio processuale – del tutto infondata.
8 Quanto poi alla condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n.
28/2010, si osserva che anche detta statuizione del primo giudice deve essere riformata in quanto non conforme a legge.
Invero, la totale infondatezza della domanda o comunque della pretesa ex adverso avanzata - nel caso in esame accertata dalla sentenza qui gravata non oggetto di appello incidentale ad opera della parte appellata - costituisce essa stessa giustificato motivo ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 idoneo di per sé ad escludere la possibilità di provvedere alla condanna in parola.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame non vi era certezza assoluta circa l'avvenuta ricezione dell'invito alla mediazione da parte dell'appellante stante Pt_1
l'evidenza documentale che la relativa raccomandata non era stata materialmente ricevuta dal predetto appellante e che essa era stata spedita fra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto, periodo nel quale notoriamente i destinatari (al fine di fruire di giorni di ferie) possono trovarsi in altri luoghi rispetto all'abitazione di residenza e dimora abituali.
In parziale riforma della sentenza impugnata n.
1551/2024, devono pertanto annullarsi le statuizioni ivi contenute in punto di spese di lite ex art. 91 del c.p.c. e condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e - per l'effetto - la parte appellata Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione,
[...] in favore della parte appellante delle spese Parte_1 di lite ex art. 91 del c.p.c. afferenti al primo grado che vengono liquidate negli importi sopra specificati.
9
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese del presente grado seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n.
147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), opportunamente diminuiti sino ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate nella presente causa di appello, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
10 c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata n.
1551/2024, annulla le statuizioni ivi contenute in punto di spese di lite ex artt. 91 e 92 del c.p.c. e condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, condanna la parte appellata (in allora attrice)
[...] alla rifusione, in Controparte_1 favore della parte appellante (in allora convenuta) Pt_1
, delle spese di lite ex art. 91 del c.p.c. afferenti
[...] al primo grado che liquida in € 633,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte appellata alla Controparte_1 rifusione, in favore della parte appellante Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € 147,00 per esposti ed € 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 11 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 352 e 281 quinquies del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11089/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vaccino del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Fabro n. 8 parte appellante
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Gerbino del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Carlo Alberto n. 55 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
mediazione ex art. 1754 e seguenti del codice civile;
diritto alla provvigione;
pagamento somme;
spese di lite ex art. 91 del c.p.c.; mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, ammettere la documentazione allegata al presente atto;
2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 1551/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino il 14.05.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1281/2022 e notificata il 20.05.2024, riformulando integralmente i capi concernenti la condanna al pagamento delle spese di mediazione e della sanzione nei confronti dell'Erario nonché la compensazione delle spese di lite, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte e dell'Erario; 3) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
Parte appellata Controparte_1
[... :
“- rigettare l'appello proposto dal Signor e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1551/2024 resa dal giudice Dottoressa Alonzo notificata il 20.05.2024;
- condannare l'appellante Sig. alla rifusione Parte_1 di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre le spese, diritti ed onorari successivi occorrendi, all'avv. Stefania Gerbino che si dichiara antistataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
Con atto di citazione del 3.2.2022 innanzi al Giudice di Pace di Torino la parte attrice Controparte_1 ha evocato in giudizio il convenuto
[...] chiedendo di accertare il diritto Parte_1
2 dell'agenzia immobiliare CP_1 Controparte_1
a ricevere il pagamento della provvigione per
[...]
l'attività di mediazione svolta, con condanna di parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di €
1.200,00 oltre accessori e spese.
La parte convenuta dal canto suo, dopo Parte_1 essersi tardivamente costituita in giudizio all'udienza fissata per l'assunzione delle prove orali del 27.6.2023 e aver argomentato in fatto e in diritto deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, rilevando fra l'altro la decadenza di parte attrice ex art. 104 disp. att. del c.p.c. per mancata intimazione dei testi nonché eccependo che nessun incarico di mediazione era mai stato conferito, né tantomeno alcuna attività di mediazione era stata svolta, ovvero provata, e che in ogni caso la pretesa creditoria si era prescritta, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
2. La sentenza appellata n. 1551/2024 del Giudice di
Pace di Torino depositata in data 14 maggio 2024.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con sentenza n.
1551/2024 ha rigettato la domanda di Controparte_1 ritenendo non accertato il rapporto di mediazione tra parte attrice e parte convenuta ed ha quindi dichiarato che nulla
è dovuto da a favore di Parte_1 [...]
a titolo di provvigione. Controparte_1
Il Giudice di prime cure ha poi condannato Pt_1
al pagamento degli onorari e spese di mediazione a
[...] favore di per Controparte_1 la somma di € 284,00 oltre accessori nonché al pagamento della sanzione per mancata partecipazione alla mediazione pari ad € 196,00 oltre ulteriori spese di iscrizione a ruolo documentate.
3 La motivazione resa dal giudice di prime cure è la seguente:
(v. pag. 3 della sentenza qui impugnata).
4 Il Giudice di Pace di Torino ha altresì compensato integralmente ex art. 92 del c.p.c. fra le parti le spese di lite.
L'intervenuta compensazione delle spese di lite è stata così motivata dal giudice di prime cure:
(v. pag. 3 della sentenza qui impugnata)
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di
Torino, l'odierna parte appellante ha Parte_1 proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
e contraddittorietà logica della motivazione (v. pagg. 9 e
10 dell'atto di citazione in appello);
2) manifesta illogicità della motivazione per aver il
Giudice di pace prima riconosciuto come “assorbente” la mancata prova dell'asserito diritto, per poi rilevare il mancato riscontro alle missive di parte attrice e la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, facendone inspiegabilmente discendere che la partecipazione alla mediazione “avrebbe evitato inutile contenzioso” (v. pagg. da 10 a
12 dell'atto di citazione in appello);
3) error in iudicando, per non aver tenuto conto di alcuni fatti essenziali alla valutazione della buona fede/assenza di colpa, posto che parte attrice avrebbe dovuto astenersi dall'azione, trattandosi di credito già prescritto e che la mancata partecipazione alla mediazione
è discesa dal fatto che l'invito ha fatto compiuta giacenza
5 nel mese di agosto 2021 e non è mai stato Parte_1 posto a conoscenza dell'invito a mediare (v. pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione in appello);
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (v. pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione in appello);
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 del c.p.c. (v. pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, a fronte della completa e totale soccombenza in primo grado della odierna parte appellata, risultano non conformi a legge le statuizioni del giudice di prime cure in punto di spese di lite.
Le spese di lite del primo grado di giudizio devono infatti essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio (mutamento della giurisprudenza, novità della questione trattata, soccombenza reciproca).
Appare invero erronea, e non corrispondente alla fattispecie concreta qui esaminata, l'affermazione del primo giudice secondo cui vi è stata soccombenza reciproca, atteso che il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di
Pace si è concluso con il rigetto della domanda attorea di accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 del
6 codice civile e condanna al suo pagamento, e ciò a fronte della mera richiesta di parte convenuta di rigetto della domanda ex adverso avanzata senza svolgimento di alcuna domanda riconvenzionale.
Le spese del primo grado vanno dunque regolate sulla base del principio della soccombenza ai sensi dell'articolo
91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00)
(valore di causa € 1.200,00), opportunamente diminuiti in ragione della natura della causa e della prossimità del quantum oggetto di causa al valore più basso della forbice considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 118,00
b) fase introduttiva → € 126,00
c) fase istruttoria → € 176,00
d) fase decisionale → € 213,00
- per un totale di € 633,00.
Quanto alle spese relative alla fase della mediazione ex D. Lgs. 28/2010, deve osservarsi come nel caso in esame il giudice di prime cure ha errato a procedere alla condanna ex art. 91 del c.p.c. di esse a carico della parte in allora convenuta (odierna appellante) Parte_1 giacché essa è risultata totalmente vittoriosa nel successivo giudizio di merito.
Tale statuizione viola invero il consolidato
(tralatizio e risalente) principio di diritto secondo cui non può essere condannata alle spese di lite ex art. 91 del c.p.c. la parte risultata totalmente vittoriosa.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha più volte chiarito che costituisce un limite invalicabile per il giudice del merito il condannare la parte totalmente
7 vittoriosa alla rifusione delle spese di lite in favore della parte totalmente soccombente (cfr., per tutte, Cass.,
Sez. 6 – 3, ord. n. 24502/2017 secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi).
In tema di spese di lite, trova dunque necessaria e inderogabile applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 16404/2023).
A ciò si aggiunga che la Corte Suprema di Cassazione ha comunque chiarito che al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità imposti dall'art. 88 del cod. proc. civ.. Tale violazione è peraltro rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento poco commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese (v. Cass., Sez. 1, sent. n.
15353/2000).
D'altra parte, non può affatto considerarsi poco commendevole non partecipare ad una procedura di mediazione su iniziativa di altra parte che avanza una pretesa poi rilevatasi – a seguito di vaglio processuale – del tutto infondata.
8 Quanto poi alla condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n.
28/2010, si osserva che anche detta statuizione del primo giudice deve essere riformata in quanto non conforme a legge.
Invero, la totale infondatezza della domanda o comunque della pretesa ex adverso avanzata - nel caso in esame accertata dalla sentenza qui gravata non oggetto di appello incidentale ad opera della parte appellata - costituisce essa stessa giustificato motivo ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 idoneo di per sé ad escludere la possibilità di provvedere alla condanna in parola.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame non vi era certezza assoluta circa l'avvenuta ricezione dell'invito alla mediazione da parte dell'appellante stante Pt_1
l'evidenza documentale che la relativa raccomandata non era stata materialmente ricevuta dal predetto appellante e che essa era stata spedita fra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto, periodo nel quale notoriamente i destinatari (al fine di fruire di giorni di ferie) possono trovarsi in altri luoghi rispetto all'abitazione di residenza e dimora abituali.
In parziale riforma della sentenza impugnata n.
1551/2024, devono pertanto annullarsi le statuizioni ivi contenute in punto di spese di lite ex art. 91 del c.p.c. e condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e - per l'effetto - la parte appellata Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione,
[...] in favore della parte appellante delle spese Parte_1 di lite ex art. 91 del c.p.c. afferenti al primo grado che vengono liquidate negli importi sopra specificati.
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6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese del presente grado seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n.
147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), opportunamente diminuiti sino ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate nella presente causa di appello, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
10 c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata n.
1551/2024, annulla le statuizioni ivi contenute in punto di spese di lite ex artt. 91 e 92 del c.p.c. e condanna ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, condanna la parte appellata (in allora attrice)
[...] alla rifusione, in Controparte_1 favore della parte appellante (in allora convenuta) Pt_1
, delle spese di lite ex art. 91 del c.p.c. afferenti
[...] al primo grado che liquida in € 633,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte appellata alla Controparte_1 rifusione, in favore della parte appellante Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € 147,00 per esposti ed € 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 11 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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