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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 96/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. Maria Grazia Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro generale 96/2023 e promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Mucciarone, presso il cui Parte_1 studio legale, sito in Foggia, è elettivamente domiciliato
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Rainone, presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliato
Appellato avverso la sentenza nr. 3211/2022 emessa dal Tribunale di Foggia
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza collegiale del 17.12.2024, svolta con la modalità cartolare mediante il deposito telematico di note conclusive, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv. – premesso di aver rappresentato e Controparte_1 difeso nel procedimento penale RGNR n. 5497/2014 presso la Procura di Parte_1
Trani e di non aver ricevuto il compenso per l'attività svolta – ricorreva dinanzi al Tribunale di
Foggia per sentir condannare il al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge, a titolo di compenso professionale.
Costituitosi, deduceva di non aver conferito l'incarico professionale al Parte_1
per difenderlo nel procedimento penale RGNR n. 5497/2014 Procura di Trani ma di CP_1 avere solo chiesto al ricorrente di depositare, in suo nome, la querela presso la predetta Procura della Repubblica – e chiedeva il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento di rito, la causa si concludeva con il parziale accoglimento della domanda e con la condanna del al pagamento del compenso e delle spese processuali in favore Parte_1 del ricorrente.
1.2 L'appello e i motivi
Con atto di appello, , chiedeva la riforma della sentenza con rigetto delle Parte_1 domande formulate nei suoi confronti dall'appellato e vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Affidava il gravame a quattro motivi.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese da distrarre in favore del suo difensore antistatario.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa era rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza conclusiva, svolta in modalità cartolare- telematica, era riservata per la sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
3. Col primo motivo di appello rubricato “1) SULLA RICHIESTA DI INTERVENUTA
PRESCRIZIONE” l'appellante segnala di avere sollevato l'eccezione tempestivamente, segnatamente con la comparsa di costituzione e risposta, e censura l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la eccezione di prescrizione del credito vantato dall'appellato venne formulata tardivamente, segnatamente, con le note di trattazione scritta depositate il 16.12.2022, pagina 2 di 6 e non venne indicato né il tipo di prescrizione e neppure il dies a quo di decorrenza del relativo termine (in termini, v. Cass. Civ., Sez. II, 18/06/2018, n. 15991).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della comparsa di costituzione depositata in prime cure non si ricava la formulazione di una eccezione di prescrizione essendovi solo una generica allegazione di tardività della richiesta di pagamento con dubitativa affermazione della prescrizione del credito (cfr. testualmente “…ed il presunto credito sarebbe anche prescritto…”, pag. 3 comparsa cit.).
L'eccezione di prescrizione (presuntiva) risulta infatti compiutamente formulata dal Parte_1 solo con la memoria di trattazione del 16.12.2022, ben oltre il termine processuale preclusivo all'eccezione riservata.
In ogni caso, anche volendo ritenere tempestivamente e compiutamente formulata l'eccezione, essa è infondata.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di prescrizione estintiva perché, atteso il conferimento del mandato (cfr. procura conferita con la querela presentata dall'appellante) con la querela presentata il 9.6.2014, e considerato che il mandato difensivo si è protratto, almeno, sino all'11.4.2016 (ultimo atto a firma dell'avv. ), al momento della proposizione della CP_1 domanda il termine decennale per la prescrizione ordinaria del diritto di credito non risultava spirato.
E' inoltre infondata anche la eventuale eccezione di prescrizione presuntiva, volendo in tal modo qualificare la sopra indicata allegazione. La Cassazione sul punto ha chiarito che se la parte formula genericamente un'eccezione di prescrizione, e il tempo per quella estintiva non è decorso, il giudice del merito può esaminare la sussistenza di quella presuntiva - malgrado ontologicamente incompatibile con l'altra - desumendo che essa sia stata implicitamente proposta per il fatto che ancora non sia maturata quella estintiva (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 16843 del 11/08/2005 (Rv. 584162 - 01).
Ma neppure la prescrizione presuntiva, come accennato, può dirsi maturata nel caso di specie.
La Suprema Corte (cfr. parte motiva Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018 (Rv. 650627 - 01) ha in tema spiegato che la prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in pagina 3 di 6 considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, a norma dell' art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione presuntiva
è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016), ovvero eccepisca che l'effettivo creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio
(Cass.21107/2009;10394/1994), comportando dette contestazioni l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta (Cass 1266/1989; 5910/1999; 7883/2006). Nel caso di specie, il resistente/appellante ha affermato di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv.
negando in tal modo l'esistenza del credito per cui è causa per insussistenza della CP_1 relativa obbligazione. Da ciò deriva, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione e del correlativo motivo di appello.
Coi motivi secondo, terzo e quarto (rispettivamente rubricati “2) mancata ammissione di mezzi di prova richiesti in primo grado”, “3) erronea determinazione del giudice di prime cure a pagina 3 della sentenza 3211/2022 ove statuisce che il AD christian “ha ampiamente dimostrato la sua sua attività professionale nel procedimento penale n.5497/2014 presso la procura tranese”, “4) errato riconoscimento del credito in capo all'avv. AD c. e contradditorietà della sentenza a pag. 4” e disaminati contestualmente in quanto veicolano censure senza dubbio connesse), l'appellante censura la sentenza impugnata invocando l'ammissione dei mezzi di prova respinti in prime cure, contestando che il abbia CP_1 dimostrato di avere svolto attività professionale in suo favore e, pertanto, negando l'esistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato da quegli nei suoi confronti.
I motivi sono tutti manifestamente infondati.
Anzitutto giova chiarire che l'enorme mole di documenti prodotti dalle parti in causa cristallizza un quadro istruttorio più che esauriente sicché le prove orali richieste dal in prime Parte_1 cure si confermano superflue e quindi inammissibili.
Circa il diritto di credito dell'appellato, come accennato sopra e come già evidenziato nell'impugnata sentenza, risulta ampia documentazione da cui si ricava che quegli non si limitò a depositare la querela redatta dall'appellante ma esplicò in suo favore numerose attività difensive proprio nel procedimento a cui la querela diede impulso, procedimento culminato in una pagina 4 di 6 citazione diretta a giudizio del 13 marzo 2017, sub N.R. 5497/2014 della Procura di Trani (cfr. atti).
Ne deriva la conferma della sussistenza del diritto di credito dell'appellato, riconosciuto dall'impugnata sentenza senza margini di contraddittorietà attesa la puntuale analisi degli elementi posti a fondamento del credito azionato, e la correlativa infondatezza dei motivi in disamina, tutti incentrati sull'insussistenza del credito professionale in ragione dell'avvenuto mero deposito di querela.
La conferma della sentenza impugnata per le ragioni sin qui esposte con conseguente rigetto dell'appello assorbe ogni ulteriore questione.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e vengono liquidate in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, con applicazione del valore medio
(vista la mole di documenti da analizzare) dello scaglione II del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., atteso il valore della causa.
E' respinta invece la accessoria domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'appellato con le sue difese perché, sebbene la Corte ravvisi oggettivamente l'abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante, in ogni caso, la domanda dell'appellato è stata accolta in misura inferiore alla richiesta (1.215,00 euro anziché euro 2.000,00 richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio). Sul punto va seguito l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha chiarito che la condanna per l'abuso dello strumento processuale, che non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali, presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232, Rv. 671471 - 01).
Il rigetto dell'appello comporta il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 3211/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Parte_1 così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del difensore di dichiaratosi antistatario, spese Controparte_1 che liquida in euro 1.701,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del pagamento del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. Maria Grazia Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro generale 96/2023 e promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Mucciarone, presso il cui Parte_1 studio legale, sito in Foggia, è elettivamente domiciliato
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Rainone, presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliato
Appellato avverso la sentenza nr. 3211/2022 emessa dal Tribunale di Foggia
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza collegiale del 17.12.2024, svolta con la modalità cartolare mediante il deposito telematico di note conclusive, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv. – premesso di aver rappresentato e Controparte_1 difeso nel procedimento penale RGNR n. 5497/2014 presso la Procura di Parte_1
Trani e di non aver ricevuto il compenso per l'attività svolta – ricorreva dinanzi al Tribunale di
Foggia per sentir condannare il al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge, a titolo di compenso professionale.
Costituitosi, deduceva di non aver conferito l'incarico professionale al Parte_1
per difenderlo nel procedimento penale RGNR n. 5497/2014 Procura di Trani ma di CP_1 avere solo chiesto al ricorrente di depositare, in suo nome, la querela presso la predetta Procura della Repubblica – e chiedeva il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento di rito, la causa si concludeva con il parziale accoglimento della domanda e con la condanna del al pagamento del compenso e delle spese processuali in favore Parte_1 del ricorrente.
1.2 L'appello e i motivi
Con atto di appello, , chiedeva la riforma della sentenza con rigetto delle Parte_1 domande formulate nei suoi confronti dall'appellato e vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Affidava il gravame a quattro motivi.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese da distrarre in favore del suo difensore antistatario.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa era rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza conclusiva, svolta in modalità cartolare- telematica, era riservata per la sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
3. Col primo motivo di appello rubricato “1) SULLA RICHIESTA DI INTERVENUTA
PRESCRIZIONE” l'appellante segnala di avere sollevato l'eccezione tempestivamente, segnatamente con la comparsa di costituzione e risposta, e censura l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la eccezione di prescrizione del credito vantato dall'appellato venne formulata tardivamente, segnatamente, con le note di trattazione scritta depositate il 16.12.2022, pagina 2 di 6 e non venne indicato né il tipo di prescrizione e neppure il dies a quo di decorrenza del relativo termine (in termini, v. Cass. Civ., Sez. II, 18/06/2018, n. 15991).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della comparsa di costituzione depositata in prime cure non si ricava la formulazione di una eccezione di prescrizione essendovi solo una generica allegazione di tardività della richiesta di pagamento con dubitativa affermazione della prescrizione del credito (cfr. testualmente “…ed il presunto credito sarebbe anche prescritto…”, pag. 3 comparsa cit.).
L'eccezione di prescrizione (presuntiva) risulta infatti compiutamente formulata dal Parte_1 solo con la memoria di trattazione del 16.12.2022, ben oltre il termine processuale preclusivo all'eccezione riservata.
In ogni caso, anche volendo ritenere tempestivamente e compiutamente formulata l'eccezione, essa è infondata.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di prescrizione estintiva perché, atteso il conferimento del mandato (cfr. procura conferita con la querela presentata dall'appellante) con la querela presentata il 9.6.2014, e considerato che il mandato difensivo si è protratto, almeno, sino all'11.4.2016 (ultimo atto a firma dell'avv. ), al momento della proposizione della CP_1 domanda il termine decennale per la prescrizione ordinaria del diritto di credito non risultava spirato.
E' inoltre infondata anche la eventuale eccezione di prescrizione presuntiva, volendo in tal modo qualificare la sopra indicata allegazione. La Cassazione sul punto ha chiarito che se la parte formula genericamente un'eccezione di prescrizione, e il tempo per quella estintiva non è decorso, il giudice del merito può esaminare la sussistenza di quella presuntiva - malgrado ontologicamente incompatibile con l'altra - desumendo che essa sia stata implicitamente proposta per il fatto che ancora non sia maturata quella estintiva (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 16843 del 11/08/2005 (Rv. 584162 - 01).
Ma neppure la prescrizione presuntiva, come accennato, può dirsi maturata nel caso di specie.
La Suprema Corte (cfr. parte motiva Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018 (Rv. 650627 - 01) ha in tema spiegato che la prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in pagina 3 di 6 considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, a norma dell' art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione presuntiva
è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016), ovvero eccepisca che l'effettivo creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio
(Cass.21107/2009;10394/1994), comportando dette contestazioni l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta (Cass 1266/1989; 5910/1999; 7883/2006). Nel caso di specie, il resistente/appellante ha affermato di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv.
negando in tal modo l'esistenza del credito per cui è causa per insussistenza della CP_1 relativa obbligazione. Da ciò deriva, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione e del correlativo motivo di appello.
Coi motivi secondo, terzo e quarto (rispettivamente rubricati “2) mancata ammissione di mezzi di prova richiesti in primo grado”, “3) erronea determinazione del giudice di prime cure a pagina 3 della sentenza 3211/2022 ove statuisce che il AD christian “ha ampiamente dimostrato la sua sua attività professionale nel procedimento penale n.5497/2014 presso la procura tranese”, “4) errato riconoscimento del credito in capo all'avv. AD c. e contradditorietà della sentenza a pag. 4” e disaminati contestualmente in quanto veicolano censure senza dubbio connesse), l'appellante censura la sentenza impugnata invocando l'ammissione dei mezzi di prova respinti in prime cure, contestando che il abbia CP_1 dimostrato di avere svolto attività professionale in suo favore e, pertanto, negando l'esistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato da quegli nei suoi confronti.
I motivi sono tutti manifestamente infondati.
Anzitutto giova chiarire che l'enorme mole di documenti prodotti dalle parti in causa cristallizza un quadro istruttorio più che esauriente sicché le prove orali richieste dal in prime Parte_1 cure si confermano superflue e quindi inammissibili.
Circa il diritto di credito dell'appellato, come accennato sopra e come già evidenziato nell'impugnata sentenza, risulta ampia documentazione da cui si ricava che quegli non si limitò a depositare la querela redatta dall'appellante ma esplicò in suo favore numerose attività difensive proprio nel procedimento a cui la querela diede impulso, procedimento culminato in una pagina 4 di 6 citazione diretta a giudizio del 13 marzo 2017, sub N.R. 5497/2014 della Procura di Trani (cfr. atti).
Ne deriva la conferma della sussistenza del diritto di credito dell'appellato, riconosciuto dall'impugnata sentenza senza margini di contraddittorietà attesa la puntuale analisi degli elementi posti a fondamento del credito azionato, e la correlativa infondatezza dei motivi in disamina, tutti incentrati sull'insussistenza del credito professionale in ragione dell'avvenuto mero deposito di querela.
La conferma della sentenza impugnata per le ragioni sin qui esposte con conseguente rigetto dell'appello assorbe ogni ulteriore questione.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e vengono liquidate in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, con applicazione del valore medio
(vista la mole di documenti da analizzare) dello scaglione II del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., atteso il valore della causa.
E' respinta invece la accessoria domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'appellato con le sue difese perché, sebbene la Corte ravvisi oggettivamente l'abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante, in ogni caso, la domanda dell'appellato è stata accolta in misura inferiore alla richiesta (1.215,00 euro anziché euro 2.000,00 richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio). Sul punto va seguito l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha chiarito che la condanna per l'abuso dello strumento processuale, che non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali, presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232, Rv. 671471 - 01).
Il rigetto dell'appello comporta il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 3211/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Parte_1 così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del difensore di dichiaratosi antistatario, spese Controparte_1 che liquida in euro 1.701,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del pagamento del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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