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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 783/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 118 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1 Gabriella Scalzo (C.F. , con domicilio digitale presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , con C.F._3 C.F._4 E domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2 e t;
Email_4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 22/05/2024, la IG.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di ATP Parte_1 che ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, segnalando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del quadro morboso di cui è portatrice la IG.ra . Pt_1 In questa direzione, le censure articolate hanno rimproverato al CTU di aver ricostruito una realtà patologica diversa da quella effettiva e, quindi, di aver erroneamente escluso la configurabilità delle condizioni per il riconoscimento dell'accompagnamento e della disabilità grave. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' . CP_1 L' ha censurato la prospettazione avversaria, eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27/05/2025.
1 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando:
- la gravità delle patologie a carico della IG.ra ; Pt_1
- le mancanze metodologiche e diagnostiche rintracciabili nel percorso argomentativo della perizia. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:2 angiosclerosi diffusa ed arteriopatia periferica Alla visita ho evidenziato l'impossibilità di una deambulazione autonoma. Pertanto a parere dello scrivente il complesso morboso sopra descritto determina una condizione di invalidità permanente pari al 100% non riducibile, la concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto portatore di handicap art 3 comma 3 della L104/92 con inizio dal giorno delle operazioni peritali il 19.12.2024. CONCLUSIONI La SI.ra è affetta da: Poliartrosi a severa incidenza Parte_1 funzionale in obesa, diabete mellito, ipertensione arteriosa con angiosclerosi diffusa ed arteriopatia periferica. Tale infermità determinano: la concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto portatore di handicap art 3 comma 3 della L104/92 con inizio dal giorno delle operazioni peritali il 19.12.2024>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Le risultanze peritali, peraltro, non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera delle parti. Deve dunque dichiararsi che la IG.ra si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 19/12/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali nel giudizio ex art. 445-bis, c. 6 cpc]. Dalla stessa data ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92.
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione.
3 Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dalla ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria nonché la circostanza che i presupposti sanitari dell'accompagnamento sono stati riscontrati a partire dalla data di svolgimento delle operazioni peritali [tale aggravamento assume rilievo in giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., cfr. Cass., 10 agosto 2005, n. 16821], giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in forza della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. CP_1 att. cpc.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la IG.ra , a partire dal giorno Parte_1 19/12/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali nel giudizio ex art. 445-bis, c. 6 cpc] si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatrice di disabilità grave ex art. 3 c. 3 L. 104/1992;
4 b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 118 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1 Gabriella Scalzo (C.F. , con domicilio digitale presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , con C.F._3 C.F._4 E domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2 e t;
Email_4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 22/05/2024, la IG.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede di ATP Parte_1 che ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, segnalando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del quadro morboso di cui è portatrice la IG.ra . Pt_1 In questa direzione, le censure articolate hanno rimproverato al CTU di aver ricostruito una realtà patologica diversa da quella effettiva e, quindi, di aver erroneamente escluso la configurabilità delle condizioni per il riconoscimento dell'accompagnamento e della disabilità grave. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' . CP_1 L' ha censurato la prospettazione avversaria, eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27/05/2025.
1 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando:
- la gravità delle patologie a carico della IG.ra ; Pt_1
- le mancanze metodologiche e diagnostiche rintracciabili nel percorso argomentativo della perizia. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione.
3 Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dalla ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria nonché la circostanza che i presupposti sanitari dell'accompagnamento sono stati riscontrati a partire dalla data di svolgimento delle operazioni peritali [tale aggravamento assume rilievo in giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., cfr. Cass., 10 agosto 2005, n. 16821], giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in forza della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. CP_1 att. cpc.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la IG.ra , a partire dal giorno Parte_1 19/12/2024 [data in cui sono state espletate le operazioni peritali nel giudizio ex art. 445-bis, c. 6 cpc] si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatrice di disabilità grave ex art. 3 c. 3 L. 104/1992;
4 b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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