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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 3657/2022 R.G. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.4.2022, iscritto al n. 3307/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata CP_1
e difesa, in virtù di procura notarile allegata, dagli avv.ti Giuseppe Iervolino (c.f. C.F._1
), RO ME (c.f. ), AN NG (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 C.F._3
) e ANmaria De LA (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il
[...] CodiceFiscale_4
Servizio Affari Legali presso la sede dell Pt_2
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, dott. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_3 risposta, dall'avv. Fabio Musto (c.f. ), con studio in Via dei Mille CodiceFiscale_5 Pt_1
n. 40, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 20.7.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 3657/2022, pubblicata il 12.4.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento dell'importo di 419.796,70 € oltre interessi moratori, a titolo di residuo dovuto per prestazioni effettuate per la branca di laboratorio di analisi, radiologia e medicina nucleare nei mesi di marzo e di giugno 2017, respingendo la sua eccezione di mancato pagamento fondata sul superamento dei tetti di branca trimestrali.
Il Tribunale, ritenuti provati i fatti costitutivi della pretesa, in quanto non contestati, aveva Parte infatti affermato che era onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti di spesa di branca;
che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni preventive delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che non era stata data prova di una tempestiva comunicazione di esaurimento
Parte presumibile del tetto di spesa, per cui l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese extra budget, come invece consentito nel caso in cui le prestazioni fossero state svolte dopo la data comunicata di esaurimento del tetto di spesa;
che erano dovuti gli interessi moratori contrattualmente previsti.
Parte Con un primo motivo di impugnazione, deduceva l' avere il Tribunale errato nel ritenere non provato il superamento dei tetti di spesa, in quanto sia emergente dalle note della direzione aziendale prodotte, sia comunque non contestato in primo grado, ove era stato eccepito unicamente il
Parte ritardo nelle comunicazioni effettuate dalla
Con un secondo motivo veniva dedotto che le note della direzione aziendale con cui si era comunicato non spettare il pagamento per le prestazioni rese extra budget non erano mai state impugnate ed erano pertanto efficaci, i limiti di spesa non potevano essere superati, non occorreva operare con la regressione tariffaria e comunque era operativa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevedeva la rinuncia alle impugnazioni dei provvedimenti a monte della stipula dei contratti.
Un ultimo motivo di impugnazione ineriva il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
che comunque i contratti erano stati sottoscritti solo a fine anno 2017 per cui prima della firma non era Parte sorta alcuna obbligazione a carico dell' né potevano essere considerati decorrenti gli interessi moratori;
che per la decorrenza degli interessi era prevista in contratto l'emissione di apposita fattura, nella fattispecie non emessa.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello poiché, in mancanza delle comunicazioni inerenti la data presuntiva del superamento del tetto di spesa, non poteva darsi luogo al mancato pagamento delle prestazioni eseguite ma solo alla eventuale regressione tariffaria, della cui procedura di determinazione non era stata resa alcuna prova;
che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto era inapplicabile ed erano dovuti gli interessi al tasso contrattuale.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello, da trattarsi unitariamente, incentrati sul rispetto degli accordi contrattuali e sul superamento del tetto di spesa, sono infondati e devono pertanto essere respinti.
Correttamente l'onere probatorio del superamento dei tetti di spesa e della regressione Parte tariffaria è stato posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono poi pienamente condivisibili in relazione alla interpretazione svolta delle clausole contrattuali e in relazione alla necessità che, in assenza di tempestiva comunicazione delle date di prevedibile superamento dei tetti di spesa, l avrebbe Pt_2
dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni extra budget sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato Parte C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare altrettanto infondato l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali. Essi sono dovuti, nella misura di cui in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui
“Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
La mancata emissione di apposita e regolare fattura, cui l'art. 7 del contratto subordina il pagamento degli interessi moratori, non è poi di ostacolo alla statuizione giudiziale, atteso il mancato
Parte riconoscimento da parte dell' della debenza dell'importo capitale richiesto e degli interessi correlati e la necessità di agire giudizialmente. Irrilevante è infine l'avvenuta stipula del contratto solo nel mese di dicembre 2017, avendo le parti accettato l'efficacia retroattiva dello stesso e delle sue clausole e pertanto anche di quella inerente la decorrenza degli interessi moratori.
Parte Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022 e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3657/2022, in contraddittorio con il Parte_3
, così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 8.000,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo