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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4640/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4640/2015 promossa da:
(C.F. ), in qualità di titolare della omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale, (P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Guerriero (C.F. P.IVA_1
e IA PE (C.F. ), presso cui elettivamente C.F._2 C.F._3 domicilia in Avellino al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
ATTORE contro
, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Pellino (C.F. ), presso P.IVA_2 C.F._4 cui elettivamente domiciliata in Avellino alla via S.Ten. Iannaccone n. 3.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in Controparte_1 via principale, accertato e dichiarato che nel corso dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, ha applicato tassi di interesse superiori a quelli Controparte_2 massimi previsti dalla legge in materia di usura, condannare per tutte le motivazioni esposte in narrativa sub 1, alla restituzione in favore del Sig. Controparte_2
della complessiva somma di Euro 97.195,00, come emerge dalla Relazione Parte_1
pagina 1 di 17 Tecnica di Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di parte attrice, ovvero di Testimone_1 quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, oltre, in ogni caso agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
2. in via subordinata, e solo in caso di rigetto della domanda formulata in via principale, accertato e dichiarato che nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa,
[...] ha applicato interessi superiori a quelli legali, senza che Controparte_2 questi fossero mai stati validamente convenuti con il Sig. per le motivazioni Parte_1 riferite in narrativa sub 2, condannare alla Controparte_2 restituzione in favore del Sig. della complessiva somma di Euro 84.325,00, come Parte_1 emerge dalla Relazione Tecnica di Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di Testimone_1 parte attrice, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, oltre, in ogni caso agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
3. in via ulteriormente gradata e solo nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande che precedono, accertata e dichiarata, ove presente nel contratto, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione composta trimestrale, ovvero la sua inesistenza, condannare alla Controparte_2 restituzione della complessiva somma di Euro 73.295,00, come risulta dalla Relazione Tecnica di
Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di parte attrice, ovvero di quella Testimone_1 somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, per avere, comunque, la convenuta, applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in CP_2 danno dell'istante, oltre, in ogni caso, agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con la spiegata domanda giudiziale, la parte attrice ha rappresentato, preliminarmente, di esser stata titolare, dal 01.08.1990 al 17.08.2015, del conto corrente ordinario n. 102205/17, e, dal 12.11.2004 al
29.02.2008, del conto anticipi n. 1249777, presso l'istituto di credito convenuto – sede di Atripalda.
A sostegno dell'azione proposta, ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli Parte_1 interessi, nonché la pattuizione ed applicazione di interessi non pattuiti e superiori al c.d. tasso soglia;
chiedeva, dunque, in accoglimento della spiegata domanda, l'accertamento delle somme non dovute ma corrisposte alla società convenuta, oltre alla condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente incassato, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo per assoluta genericità dello stesso, non pagina 2 di 17 essendo determinati il petitum e la causa petendi; nel merito, ha dedotto la prescrizione dell'azione e l'infondatezza delle singole censure mosse. Ha concluso, in ogni caso, per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
L'istruttoria è stata esperita mediante due diverse consulenze contabili, atteso che la prima consulenza a firma del dott. non teneva conto degli ultimi approdi giurisprudenziali in tema di prescrizione Per_1
e di formulazione della relativa eccezione, di cui innanzi si dirà; all'udienza del 26.06.2025, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla nullità dell'atto di citazione
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Con particolare riguardo alla materia di cui si tratta, è stato, peraltro, affermato che l'atto di citazione non è affetto da nullità se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria, per l'individuazione della domanda, l'indicazione di ciascuna rimessa revocabile (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
8077/2012; in senso conforme, ordinanza n. 18144/2018). pagina 3 di 17 Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei rapporti e dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum mediato ed immediato, anche in assenza dell'indicazione specifica dei versamenti ritenuti privi di causa giustificativa.
2. Sull'onere della prova
Preliminarmente, occorre rilevare, quanto alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione d'indebito e circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, che la giurisprudenza non ha mai dubitato che l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incomba sulla parte che propone tale domanda.
Ed invero, nel caso di domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito proposta dal cliente,
è costui a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa (accertamento del debito e domanda di condanna del saldo rideterminato a proprio favore secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.); il principio va letto e contemperato con il principio di acquisizione della prova secondo il quale una prova va valutata a favore o contro le parti, a prescindere da chi l'abbia prodotta.
3. Sulla nullità dei c/c per assenza di forma scritta
Tanto premesso, l'odierna parte attrice deduce la mancata pattuizione delle clausole contrattuali nella forma scritta, in violazione dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1992.
Al contempo, la deduce un difetto di Controparte_1 allegazione, non avendo la parte attrice depositato la prova delle nullità contrattuali eccepite nel presente giudizio.
In materia, l'art. 117, secondo e terzo comma, T.U.B. stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto, con consegna di un esemplare al cliente, sanzionando, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta.
Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
pagina 4 di 17 Nel caso in lite, nell'atto introduttivo del giudizio, viene dedotta l'apertura del conto corrente n.
102205/17 in data 01.08.1990; dello stesso, non vi è, agli atti del giudizio, prova della stipula per iscritto del documento contrattuale. Ed invero, risulta documentato soltanto il rinnovo del rapporto contrattuale datato 18.03.1994, regolarmente sottoscritto dalle parti.
Sul punto, va osservato che, nel caso in cui il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverosia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate e, quindi, deve produrre quanto meno il contratto di conto corrente
(per dimostrare che esso contenga la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto) e gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale.
Si richiama il dictum di legittimità a mente del quale: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del
13/12/2019).
È, invero, oramai opinione pacifica che l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione degli interessi debitori, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: “è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale)” (Cass. , Civ., Sez. VI, 13/12/2019, n. 33009 e da ultimo Cass. Sez. VI, 3 agosto 2022 n. 24095).
Tuttavia, nel caso in lite, non viene in questione la nullità del contratto per vizio di forma;
ed invero, come è ben noto, la previsione della forma scritta dei contratti bancari è stata introdotta dall'art. 3 l. n.
154 del 1992 con previsione che venne poi trasfusa nell'art. 117, comma 1, t.u.b. di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (Cassazione Civile, ordinanza n. 26867/2024). pagina 5 di 17 In particolare, il D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Di poco precedente è la Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), entrata in vigore il 9 luglio 1992 (abrogata con l'entrata in vigore del TUB).
Tali leggi hanno previsto l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti bancari, che è divenuta forma imposta ad substantiam, e cioè richiesta obbligatoriamente per la validità dell'atto. Prima di tali leggi non era neanche previsto in generale, nell'ordinamento giuridico, un obbligo di forma scritta imposta ex lege per i contratti bancari.
Dunque, non essendo contestata dall'istituto di credito l'intervenuta conclusione del rapporto di conto corrente originario in data 01.08.1990, può desumersi che lo stesso sia stato stipulato in forma diversa da quella scritta, non rilevando alcuna nullità del rapporto bancario, che risulta, comunque, provato mediante l'allegazione degli estratti conto, seppure non continui.
4. Sull'eccezione di prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto istituto bancario, con riguardo alle rimesse regolate in conto corrente, occorre dare atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali che si sono susseguiti sul tema.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, invero, precisato che, per ripetere le eventuali somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, il dies a quo di decorrenza della prescrizione muti a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 29411/2020).
Nello specifico, nel caso in cui il correntista esegua un pagamento in favore della banca, il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data del singolo versamento.
Diversamente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento in favore della banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto.
I giudici di legittimità hanno operato un rinvio alla decisione delle Sezioni Unite, n. 24418/2010, la quale, pronunciandosi sulla prescrizione dell'indebito, ha compiuto la richiamata ripartizione tra rimesse solutorie, in relazione alle quali la prescrizione decorre dal momento del pagamento - quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento - e rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il dies a quo della prescrizione.
pagina 6 di 17 Successivamente, è stato approfondito anche il tema del riparto dell'onere della prova, ed in materia è stato precisato come: “Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare
l'eccezione di prescrizione” (cfr. in termini Cassazione civile, ordinanza n. 21225/2022; Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 15895/2019: l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie; di recente, anche Cassazione Civile, ordinanza n. 3310/2024).
Dunque, se non vi è affidamento o le rimesse sono state effettuate in presenza di una esposizione maggiore del fido concesso (extrafido), le rimesse sono solutorie e il predetto termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti.
Ed invero, la natura solutoria fa riferimento ai versamenti effettuati al fine di rientrare da posizioni di
“scoperto” di conto corrente;
non potendo creare, tali versamenti, nuova disponibilità per il correntista, hanno l'unica funzione di estinguere o ripianare o ridurre un debito sorto nei confronti della Banca.
Diversamente, le rimesse effettuate su un conto con saldo attivo, ovvero su un conto con saldo passivo ma assistito da fido o apertura di credito (entro la disponibilità del fido stesso), non hanno la funzione di estinzione di un debito ma semplicemente di normale operazione bancaria (per conti correnti attivi) oppure del ripristino eventuale del credito (fido) concesso dalla banca;
esse hanno natura ripristinatoria.
Ne deriva che se il conto corrente è a debito e non è assistito da apertura di credito la natura ripristinatoria della provvista deve generalmente essere esclusa, stante l'obbligo di restituzione di quanto utilizzato che fa capo al correntista (in tal senso, Tribunale di Mantova, 03.05.2014).
Nel caso in lite, come rilevato dal nominato CTU dott. “dalla documentazione Persona_2 prodotta dalle parti non si evince la presenza di una specifica pattuizione scritta relativa alla concessione di fido o scoperto di conto sia per il conto ordinario che per il conto anticipi. Dagli estratti conto risulta tuttavia utilizzato un fido anche se non contrattualizzato e sottoscritto;
tale fattispecie corrisponde al c.d. fido di fatto, non riconosciuto legittimo ai fini della presente verifica…Ai pagina 7 di 17 fini, quindi, della richiesta verifica, in assenza di legittimo fido o scoperto nel periodo indicato
(1/8/1990 – 27/10/2005), ogni rimessa (ad es. versamento) effettuata in costanza di saldo negativo deve essere considerata solutoria” (cfr. pag. 32 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Il nominato CTU, sulla scorta della assenza agli atti di pattuizioni di affidamento, ha provveduto ad escludere i versamenti aventi natura solutoria rilevati in data antecedente al 27.10.2005 (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 27.10.2015), in quanto prescritti e, dunque, divenuti irripetibili per prescrizione.
Peraltro, si ritiene corretto l'operato del nominato consulente, laddove ha provveduto ad eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, determinando, in tal modo, il reale passivo del correntista;
in altri termini, ha effettuato i ricalcoli considerando, per l'individuazione delle rimesse, il c.d. “saldo rettificato”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 9141/2020).
Occorre, dunque, come correttamente operato nel caso in lite, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria ovvero ripristinatoria (Tribunale di Treviso, 04.05.2021).
5. Sulla pattuizione ed applicazione di tassi usurari
5.1. Sull'usura sopravvenuta
In riferimento all'eccepita usura sopravvenuta, la giurisprudenza di merito ha sul punto rilevato che, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura pagina 8 di 17 derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta, dunque, suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (cfr. in termini Tribunale, Arezzo, 16/04/2020, n. 277).
Tale assunto trova supporto anche nella giurisprudenza di legittimità laddove la Cassazione ha affermato come la verifica dell'usurarietà vada condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contra (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Tale principio di diritto è stato esteso anche nei rapporti di conto corrente dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, alla quale si ritiene di aderire, atteso che la sopravvenuta applicazione di interessi sopra soglia può venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, potendo altrimenti derivare da modifica delle condizioni originarie, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria (cfr. in senso conforme Tribunale , Lecce
, sez. II , 12/05/2020, n. 1124, Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n.277, Tribunale Pisa sez. I, 22/01/2020,
n.70).
Essendo le norme esaminate nella sentenza richiamata riferibili anche ai rapporti di conto corrente, si deve necessariamente ritenere estensibile anche ad essi il principio di diritto pronunciato e sopra riportato, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente.
5.2 Sulla verifica della pattuizione di interessi usurari ha dedotto la pattuizione ed applicazione di interessi in misura superiore al c.d. Parte_1 tasso soglia e, dunque, usurari.
In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di pagina 9 di 17 consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815
c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem
(Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n.
21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Tanto premesso, nel caso in lite, il nominato CTU dott. ha precisato che il conto Persona_2 principale ordinario risulta sottoscritto in data 18.03.1994 ovvero prima della entrata in vigore della normativa anti-usura; di conseguenza, non risulta applicabile al rapporto la legge di riferimento n.
108/1996.
Per quel che concerne il contratto originario del c/c anticipi, lo stesso risulta, invece, stipulato nell'anno
2004; pertanto, detto rapporto rientra nel periodo di vigenza della richiamata legge n. 108/1996.
All'esito delle verifiche operate in sede di consulenza tecnico contabile, tenuto conto delle condizioni economiche contrattuali esposte nel documento depositato agli atti del giudizio, è stata esclusa, inoltre, la pattuizione di interessi usurari, laddove è stato pattuito un TAEG pari al 9,84%, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 10,10% (cfr. pagg. 26-28 relazione di consulenza tecnica a firma del dott.
[...]
. Per_2
pagina 10 di 17 Per gli effetti, tale eccezione va disattesa.
6. Sulla commissione di massimo scoperto e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi
Parte attrice deduce l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre all'illegittima applicazione della c.d. commissione di massimo scoperto, rilevando, al contempo, l'applicazione di commissioni e spese non contrattualizzate.
6.1 Per quel che concerne l'asserita illegittimità della capitalizzazione degli interessi ed il dedotto anatocismo, è d'uopo sottolineare che la delibera CICR del 2000 sancisce la legittimità della capitalizzazione degli interessi maturati, attivi o passivi, sui saldi del conto corrente bancario, a condizione che sia prevista la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, “La capitalizzazione degli interessi è una condizione peggiorativa del rapporto a danno del correntista, pertanto è necessaria l'accettazione in forma scritta;
in mancanza non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico” (di recente, Tribunale di Napoli, sentenza n.
1076/2021; cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 123/2019).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca sarà da considerarsi illegittimo.
Peraltro, pur a voler aderire all'orientamento da ultimo affermato dalla corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. n. 5054,5064 e 8639 del 2024) a mente del quale è sufficiente la sola pubblicazione in gazzetta delle nuove condizioni di rispetto della delibera cicr, nella specie nulla è stato provato né dedotto;
pertanto, sul punto non è stato assolto l'onus probandi in capo alla convenuta.
Il contratto in lite deve ritenersi concluso, seppur in assenza di prova della forma scritta, il 01.08.1990, ossia in epoca antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, che, nel regolare la capitalizzazione degli interessi maturati (attivi o passivi) sui saldi di c/c bancario, ne sancisce la legittimità a condizione che sia prevista la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Peraltro, risulta documentato il rinnovo, avvenuto, comunque, in epoca antecedente alla delibera CICR del
09.02.2000, del rapporto contrattuale datato 18.03.1994, regolarmente sottoscritto dalle parti.
Al riguardo, attesa l'epoca di instaurazione del rapporto di conto corrente, deve considerarsi che ove ― come nella presente fattispecie ― non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e pagina 11 di 17 convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la con riguardo al CP_2 periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati), posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. 20 dicembre 2023,
n. 35605, non massimata in CED). Anche in questo caso, dunque, l'acquisizione del documento contrattuale era superflua ai fini della rilevazione dell'illegittimità degli addebiti (in tali termini,
Cassazione Civile, ordinanza n. 26867/2024).
Relativamente al rinnovo del rapporto bancario, risalente al 18.03.1994, come accertato dal nominato
CTU dott. il contratto di conto corrente depositato agli atti del giudizio prevede la Persona_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli attivi;
tale clausola è nulla in quanto si basa su di un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su di un uso normativo favorevole, così ponendosi in contrasto con le limitazioni fissate in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 4490/2002).
Ed invero, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 25 D.lgs 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR.
Né rileva che a partire dal 2000 la abbia in ipotesi applicato in generale il criterio della CP_2 reciprocità delle condizioni di cui alla delibera CICR del 2000.
Ed invero, come accennato, il contratto è antecedente alla delibera ed occorreva una specifica e nuova pattuizione scritta in proposito di applicazione della richiamata delibera, non essendo sufficiente, stavolta, la mera comunicazione degli estratti o della modifica, in ragione della nullità della clausola originaria (in tal senso, Tribunale Padova, 14.09.2017); né vi è stata prova della pubblicità dell'adeguamento.
Infatti, in punto di delibera Cicr ed anatocismo, non può darsi rilevanza alla tacita approvazione del conto desumibile dall'invio degli estratti conto senza formulare contestazioni (si ricorda che in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c. gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista ed il saldaconto finale, costituiscono piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate e si intendono approvati se non contestati nel termine pattuito o in quello usuale) perché ciò non preclude una pagina 12 di 17 valutazione in termini di validità ed efficacia di singole annotazioni in relazione al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e, quindi, non preclude alcuna valutazione in merito alla legittimità della indicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Banca nei confronti del correntista (Tribunale di Avellino, 16.03.2020).
Occorre, dunque, espungere dal calcolo la illegittima capitalizzazione applicata, come correttamente operato dal CTU (pag. 24 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Per quel che concerne, invece, il conto anticipi, è stata accertata la conformità delle pattuizioni contrattuali alla delibera CICR fin dalla stipula;
per gli effetti, nel ricalcolo del dovuto, il nominato
CTU ha “applicato le medesime condizioni economiche indicate in contratto alla medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi (trimestrale); ciò sia nella ricostruzione dell'indicato rapporto ausiliario che nella ricostruzione del conto principale ordinario in occasione dello storno delle competenze periodiche dallo stesso conto anticipi a quello ordinario” (pag. 24 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
6.2 Con riferimento all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n.
1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Come rilevato, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, dal nominato CTU, “per il primo periodo non coperto da contrato (1990/1994) il sottoscritto ha ritenuto non applicabile la CMS a pagina 13 di 17 causa della mancata previsione contrattuale;
dal 1994 in poi, tenuto conto che il contratto (in atti) prevedeva soltanto la misura percentuale della stessa ma non il criterio di applicazione né tantomeno la “base imponibile” della stessa, tale previsione contrattale deve ritenersi non determinata né determinabile, pertanto illegittima ai sensi della massima giurisprudenza vigente” (pag. 25 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Dunque, correttamente, all'esito delle operazioni peritali, è stata espunta dal ricalcolo la CMS, ove applicata, in quanto considerata illegittima.
In applicazione del principio di diritto suesposto, il nominato CTU ha, dunque, correttamente, proceduto al ricalcolo della commissione in esame senza alcuna capitalizzazione.
7. Sulla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in lite
Va evidenziato, preliminarmente, come riscontrato dal c.t.u. nella relazione tecnica depositata il 15.10.2024, che sono stati individuati n. 6 periodi del rapporto bancario documentati in atti, ossia: I) 01/08/1990 –
31/12/1993; II) 30/06/1996 – 31/12/1998; III) 30/09/1999 – 30/09/2001; IV) 30/09/2004 – 31/03/2008; V)
30/06/2010 – 30/06/2013; VI) 31/03/2014 – 17/08/2015.
Va, inoltre, precisato che la domanda spiegata da va qualificata come azione di Parte_1 ripetizione di indebito, avendo riguardo ad un conto corrente già chiuso alla data di instaurazione del presente giudizio, cui non si contrappone alcuna domanda e/o eccezione riconvenzionale dell'istituto di credito convenuto.
L'azione va, senz'altro, qualificata come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
Come è noto, si tratta di un'azione di condanna volta alla restituzione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente dalla banca, il cui accoglimento presuppone il positivo assolvimento da parte dell'attore dell'onere di fornire la prova dei pagamenti indebiti, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol fare valere in giudizio un diritto è tenuto a provare i fatti che sono posti a fondamento della sua domanda. L'attore che agisce per la ripetizione di somme asseritamente addebitate ingiustamente, versate in esecuzione di un contratto di conto corrente, è tenuto, quindi, ad allegare e a documentare il preciso ammontare delle somme oggetto della domanda di ripetizione
Ciò premesso, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si
pagina 14 di 17 devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cassazione Civile, sentenza n. 11543/2019).
In altri termini, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto continuativamente, mentre, ove sia il cliente ad agire e dunque sia il cliente onerato dell'onere della prova, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sull'attore, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”.
Invero, nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili e deve essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza mai potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente ritualmente prodotto. D'altro canto, secondo il Giudice di legittimità, non può assumersi, in termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando nell'arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti, in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca
(Cassazione Civile, ordinanza n. 6478/2021 su mancanza estratti conto intermedi).
Di recente, è stato ulteriormente chiarito che, in difetto di contrapposte domande, “il correntista, non potendo avvantaggiarsi dell'azzeramento in funzione dell'accertamento del diritto fatto valere dalla banca, poiché detto accertamento non è necessario non essendo oggetto del giudizio (ovvero nell'ipotesi che la banca non abbia proposta la relativa domanda o vi abbia rinunciato, come nella specie), non potrà pretendere l'azzeramento del primo saldo «a debito», poiché è proprio da questo che si dovrà partire in assenza di dimostrazione che tale debito non esiste o era di minor importo” (cfr. in motivazione, Cassazione Civile, ordinanza n. 8912/2025).
Orbene, va chiarito che il conto anticipi n. 1249777, tenuto conto della legittimità delle condizioni economiche pattuite ed applicate al rapporto c.d. “di appoggio”, nonché della paritetica capitalizzazione degli interessi prevista in contratto, non è stato oggetto di variazione in perizia, dunque, le competenze ivi maturate sono state riportate (girocontate) parimenti al conto principale trimestralmente ed addebitate ai nuovi saldi periodici rideterminate dall'ausiliario del Giudice.
Per quel che concerne, invece, il conto corrente ordinario n. 102205/17, il criterio applicato dal CTU dott. prevede, sulla sorta capitale trimestrale, il computo degli interessi passivi e di Persona_2 pagina 15 di 17 quelli attivi senza alcuna capitalizzazione, l'addebito delle spese, come da contratto, secondo il giorno di effettiva valuta, nonché l'esclusione delle CMS, in quanto non determinate, né determinabili in contratto.
Ciò premesso, sono stati individuati i periodi del rapporto bancario ordinario così come documentati in atti, ed, in applicazione del criterio di calcolo più sfavorevole al correntista, in quanto onerato della prova documentale, il saldo iniziale a debito di ogni periodo è stato lasciato inalterato, mentre ogni singolo saldo iniziale a credito per il correntista è stato azzerato.
Le differenze riscontrate in perizia, applicando il criterio illustrato, tra le competenze bancarie e le competenze di ctu, ha determinato un importo complessivo (somma di tutte e sei le differenze indicate) in favore del correntista pari ad euro 17.423,93. Tuttavia, le rimesse considerate prescritte nel periodo di osservazione hanno, di fatto, azzerato le competenze maturate, oggetto di rideterminazione in ctu, nei primi quattro singoli periodi. In tal modo, epurando gli importi a credito dell'attore dalle competenze maturate sulle rimesse solutorie prescritte, residuano in suo favore solo le differenze prodottesi negli ultimi due periodi (immuni dal termine prescrizionale e per i quali non vi è stato alcun azzeramento iniziale) pari ad euro 4.226,60 (euro 2.819,00 + 1.407,60).
L'analisi del nominato CTU è condivisa dalla scrivente in quanto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, alla luce della incompletezza degli estratti conto e della impossibilità di conoscere l'andamento completo e continuativo del rapporto, della cui prova doveva farsi carico parte attrice, comunque consente di quantificare le competenze illegittimamente addebitate e comprovate nel periodo di riferimento.
Ed invero, stante la documentazione frammentaria, è possibile tener conto soltanto dei periodi intermedi documentati, con necessità di operare distinti calcoli, per poi effettuare il conto finale, senza procedere all'azzeramento dei saldi risultanti a debito del correntista, specie per gli ultimi due periodi, non colpiti dalla prescrizione, relativamente ai quali le competenze prescritte non azzerano quelle maturate in favore della odierna parte attrice.
Peraltro, il nominato CTU ha efficacemente risposto alle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte.
Ne consegue che, per le argomentazioni esposte, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU dott.
scevre da profili di censurabilità, in riferimento ai conti in lite, va accertato che la Persona_2 somma da restituire al correntista, alla data del 17.08.2015, ammonta ad euro 4.226,60.
8. Sulle spese di lite
pagina 16 di 17 Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, nonché la minore somma accertata rispetto a quella oggetto di domanda giudiziale.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione la domanda ed, in riferimento al c/c n. 102205/17, accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione e delle clausole di c.m.s.;
- accoglie nei limiti di parte motiva l'eccezione di prescrizione;
- accerta e dichiara che la somma da restituire al correntista, alla data del 17.08.2015, ammonta ad euro
4.226,60, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 4.226,60, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
AVELLINO, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4640/2015 promossa da:
(C.F. ), in qualità di titolare della omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale, (P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Guerriero (C.F. P.IVA_1
e IA PE (C.F. ), presso cui elettivamente C.F._2 C.F._3 domicilia in Avellino al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
ATTORE contro
, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Pellino (C.F. ), presso P.IVA_2 C.F._4 cui elettivamente domiciliata in Avellino alla via S.Ten. Iannaccone n. 3.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in Controparte_1 via principale, accertato e dichiarato che nel corso dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, ha applicato tassi di interesse superiori a quelli Controparte_2 massimi previsti dalla legge in materia di usura, condannare per tutte le motivazioni esposte in narrativa sub 1, alla restituzione in favore del Sig. Controparte_2
della complessiva somma di Euro 97.195,00, come emerge dalla Relazione Parte_1
pagina 1 di 17 Tecnica di Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di parte attrice, ovvero di Testimone_1 quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, oltre, in ogni caso agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
2. in via subordinata, e solo in caso di rigetto della domanda formulata in via principale, accertato e dichiarato che nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa,
[...] ha applicato interessi superiori a quelli legali, senza che Controparte_2 questi fossero mai stati validamente convenuti con il Sig. per le motivazioni Parte_1 riferite in narrativa sub 2, condannare alla Controparte_2 restituzione in favore del Sig. della complessiva somma di Euro 84.325,00, come Parte_1 emerge dalla Relazione Tecnica di Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di Testimone_1 parte attrice, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, oltre, in ogni caso agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
3. in via ulteriormente gradata e solo nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande che precedono, accertata e dichiarata, ove presente nel contratto, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione composta trimestrale, ovvero la sua inesistenza, condannare alla Controparte_2 restituzione della complessiva somma di Euro 73.295,00, come risulta dalla Relazione Tecnica di
Parte redatta dal Dott. allegata al fascicolo di parte attrice, ovvero di quella Testimone_1 somma, maggiore o minore, che risulterà dalla occorrenda C.T.U. tecnico-contabile, per avere, comunque, la convenuta, applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in CP_2 danno dell'istante, oltre, in ogni caso, agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore a far data dalla domanda fino alla effettiva restituzione;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con la spiegata domanda giudiziale, la parte attrice ha rappresentato, preliminarmente, di esser stata titolare, dal 01.08.1990 al 17.08.2015, del conto corrente ordinario n. 102205/17, e, dal 12.11.2004 al
29.02.2008, del conto anticipi n. 1249777, presso l'istituto di credito convenuto – sede di Atripalda.
A sostegno dell'azione proposta, ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli Parte_1 interessi, nonché la pattuizione ed applicazione di interessi non pattuiti e superiori al c.d. tasso soglia;
chiedeva, dunque, in accoglimento della spiegata domanda, l'accertamento delle somme non dovute ma corrisposte alla società convenuta, oltre alla condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente incassato, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo per assoluta genericità dello stesso, non pagina 2 di 17 essendo determinati il petitum e la causa petendi; nel merito, ha dedotto la prescrizione dell'azione e l'infondatezza delle singole censure mosse. Ha concluso, in ogni caso, per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
L'istruttoria è stata esperita mediante due diverse consulenze contabili, atteso che la prima consulenza a firma del dott. non teneva conto degli ultimi approdi giurisprudenziali in tema di prescrizione Per_1
e di formulazione della relativa eccezione, di cui innanzi si dirà; all'udienza del 26.06.2025, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla nullità dell'atto di citazione
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Con particolare riguardo alla materia di cui si tratta, è stato, peraltro, affermato che l'atto di citazione non è affetto da nullità se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria, per l'individuazione della domanda, l'indicazione di ciascuna rimessa revocabile (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
8077/2012; in senso conforme, ordinanza n. 18144/2018). pagina 3 di 17 Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei rapporti e dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum mediato ed immediato, anche in assenza dell'indicazione specifica dei versamenti ritenuti privi di causa giustificativa.
2. Sull'onere della prova
Preliminarmente, occorre rilevare, quanto alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione d'indebito e circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, che la giurisprudenza non ha mai dubitato che l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incomba sulla parte che propone tale domanda.
Ed invero, nel caso di domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito proposta dal cliente,
è costui a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa (accertamento del debito e domanda di condanna del saldo rideterminato a proprio favore secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.); il principio va letto e contemperato con il principio di acquisizione della prova secondo il quale una prova va valutata a favore o contro le parti, a prescindere da chi l'abbia prodotta.
3. Sulla nullità dei c/c per assenza di forma scritta
Tanto premesso, l'odierna parte attrice deduce la mancata pattuizione delle clausole contrattuali nella forma scritta, in violazione dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1992.
Al contempo, la deduce un difetto di Controparte_1 allegazione, non avendo la parte attrice depositato la prova delle nullità contrattuali eccepite nel presente giudizio.
In materia, l'art. 117, secondo e terzo comma, T.U.B. stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto, con consegna di un esemplare al cliente, sanzionando, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta.
Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
pagina 4 di 17 Nel caso in lite, nell'atto introduttivo del giudizio, viene dedotta l'apertura del conto corrente n.
102205/17 in data 01.08.1990; dello stesso, non vi è, agli atti del giudizio, prova della stipula per iscritto del documento contrattuale. Ed invero, risulta documentato soltanto il rinnovo del rapporto contrattuale datato 18.03.1994, regolarmente sottoscritto dalle parti.
Sul punto, va osservato che, nel caso in cui il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverosia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate e, quindi, deve produrre quanto meno il contratto di conto corrente
(per dimostrare che esso contenga la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto) e gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale.
Si richiama il dictum di legittimità a mente del quale: “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del
13/12/2019).
È, invero, oramai opinione pacifica che l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione degli interessi debitori, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: “è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale)” (Cass. , Civ., Sez. VI, 13/12/2019, n. 33009 e da ultimo Cass. Sez. VI, 3 agosto 2022 n. 24095).
Tuttavia, nel caso in lite, non viene in questione la nullità del contratto per vizio di forma;
ed invero, come è ben noto, la previsione della forma scritta dei contratti bancari è stata introdotta dall'art. 3 l. n.
154 del 1992 con previsione che venne poi trasfusa nell'art. 117, comma 1, t.u.b. di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (Cassazione Civile, ordinanza n. 26867/2024). pagina 5 di 17 In particolare, il D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Di poco precedente è la Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), entrata in vigore il 9 luglio 1992 (abrogata con l'entrata in vigore del TUB).
Tali leggi hanno previsto l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti bancari, che è divenuta forma imposta ad substantiam, e cioè richiesta obbligatoriamente per la validità dell'atto. Prima di tali leggi non era neanche previsto in generale, nell'ordinamento giuridico, un obbligo di forma scritta imposta ex lege per i contratti bancari.
Dunque, non essendo contestata dall'istituto di credito l'intervenuta conclusione del rapporto di conto corrente originario in data 01.08.1990, può desumersi che lo stesso sia stato stipulato in forma diversa da quella scritta, non rilevando alcuna nullità del rapporto bancario, che risulta, comunque, provato mediante l'allegazione degli estratti conto, seppure non continui.
4. Sull'eccezione di prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto istituto bancario, con riguardo alle rimesse regolate in conto corrente, occorre dare atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali che si sono susseguiti sul tema.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, invero, precisato che, per ripetere le eventuali somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, il dies a quo di decorrenza della prescrizione muti a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 29411/2020).
Nello specifico, nel caso in cui il correntista esegua un pagamento in favore della banca, il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data del singolo versamento.
Diversamente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento in favore della banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto.
I giudici di legittimità hanno operato un rinvio alla decisione delle Sezioni Unite, n. 24418/2010, la quale, pronunciandosi sulla prescrizione dell'indebito, ha compiuto la richiamata ripartizione tra rimesse solutorie, in relazione alle quali la prescrizione decorre dal momento del pagamento - quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento - e rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il dies a quo della prescrizione.
pagina 6 di 17 Successivamente, è stato approfondito anche il tema del riparto dell'onere della prova, ed in materia è stato precisato come: “Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare
l'eccezione di prescrizione” (cfr. in termini Cassazione civile, ordinanza n. 21225/2022; Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 15895/2019: l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie; di recente, anche Cassazione Civile, ordinanza n. 3310/2024).
Dunque, se non vi è affidamento o le rimesse sono state effettuate in presenza di una esposizione maggiore del fido concesso (extrafido), le rimesse sono solutorie e il predetto termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti.
Ed invero, la natura solutoria fa riferimento ai versamenti effettuati al fine di rientrare da posizioni di
“scoperto” di conto corrente;
non potendo creare, tali versamenti, nuova disponibilità per il correntista, hanno l'unica funzione di estinguere o ripianare o ridurre un debito sorto nei confronti della Banca.
Diversamente, le rimesse effettuate su un conto con saldo attivo, ovvero su un conto con saldo passivo ma assistito da fido o apertura di credito (entro la disponibilità del fido stesso), non hanno la funzione di estinzione di un debito ma semplicemente di normale operazione bancaria (per conti correnti attivi) oppure del ripristino eventuale del credito (fido) concesso dalla banca;
esse hanno natura ripristinatoria.
Ne deriva che se il conto corrente è a debito e non è assistito da apertura di credito la natura ripristinatoria della provvista deve generalmente essere esclusa, stante l'obbligo di restituzione di quanto utilizzato che fa capo al correntista (in tal senso, Tribunale di Mantova, 03.05.2014).
Nel caso in lite, come rilevato dal nominato CTU dott. “dalla documentazione Persona_2 prodotta dalle parti non si evince la presenza di una specifica pattuizione scritta relativa alla concessione di fido o scoperto di conto sia per il conto ordinario che per il conto anticipi. Dagli estratti conto risulta tuttavia utilizzato un fido anche se non contrattualizzato e sottoscritto;
tale fattispecie corrisponde al c.d. fido di fatto, non riconosciuto legittimo ai fini della presente verifica…Ai pagina 7 di 17 fini, quindi, della richiesta verifica, in assenza di legittimo fido o scoperto nel periodo indicato
(1/8/1990 – 27/10/2005), ogni rimessa (ad es. versamento) effettuata in costanza di saldo negativo deve essere considerata solutoria” (cfr. pag. 32 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Il nominato CTU, sulla scorta della assenza agli atti di pattuizioni di affidamento, ha provveduto ad escludere i versamenti aventi natura solutoria rilevati in data antecedente al 27.10.2005 (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 27.10.2015), in quanto prescritti e, dunque, divenuti irripetibili per prescrizione.
Peraltro, si ritiene corretto l'operato del nominato consulente, laddove ha provveduto ad eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, determinando, in tal modo, il reale passivo del correntista;
in altri termini, ha effettuato i ricalcoli considerando, per l'individuazione delle rimesse, il c.d. “saldo rettificato”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 9141/2020).
Occorre, dunque, come correttamente operato nel caso in lite, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria ovvero ripristinatoria (Tribunale di Treviso, 04.05.2021).
5. Sulla pattuizione ed applicazione di tassi usurari
5.1. Sull'usura sopravvenuta
In riferimento all'eccepita usura sopravvenuta, la giurisprudenza di merito ha sul punto rilevato che, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura pagina 8 di 17 derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta, dunque, suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (cfr. in termini Tribunale, Arezzo, 16/04/2020, n. 277).
Tale assunto trova supporto anche nella giurisprudenza di legittimità laddove la Cassazione ha affermato come la verifica dell'usurarietà vada condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contra (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Tale principio di diritto è stato esteso anche nei rapporti di conto corrente dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, alla quale si ritiene di aderire, atteso che la sopravvenuta applicazione di interessi sopra soglia può venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, potendo altrimenti derivare da modifica delle condizioni originarie, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria (cfr. in senso conforme Tribunale , Lecce
, sez. II , 12/05/2020, n. 1124, Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n.277, Tribunale Pisa sez. I, 22/01/2020,
n.70).
Essendo le norme esaminate nella sentenza richiamata riferibili anche ai rapporti di conto corrente, si deve necessariamente ritenere estensibile anche ad essi il principio di diritto pronunciato e sopra riportato, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente.
5.2 Sulla verifica della pattuizione di interessi usurari ha dedotto la pattuizione ed applicazione di interessi in misura superiore al c.d. Parte_1 tasso soglia e, dunque, usurari.
In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di pagina 9 di 17 consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815
c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem
(Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n.
21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Tanto premesso, nel caso in lite, il nominato CTU dott. ha precisato che il conto Persona_2 principale ordinario risulta sottoscritto in data 18.03.1994 ovvero prima della entrata in vigore della normativa anti-usura; di conseguenza, non risulta applicabile al rapporto la legge di riferimento n.
108/1996.
Per quel che concerne il contratto originario del c/c anticipi, lo stesso risulta, invece, stipulato nell'anno
2004; pertanto, detto rapporto rientra nel periodo di vigenza della richiamata legge n. 108/1996.
All'esito delle verifiche operate in sede di consulenza tecnico contabile, tenuto conto delle condizioni economiche contrattuali esposte nel documento depositato agli atti del giudizio, è stata esclusa, inoltre, la pattuizione di interessi usurari, laddove è stato pattuito un TAEG pari al 9,84%, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 10,10% (cfr. pagg. 26-28 relazione di consulenza tecnica a firma del dott.
[...]
. Per_2
pagina 10 di 17 Per gli effetti, tale eccezione va disattesa.
6. Sulla commissione di massimo scoperto e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi
Parte attrice deduce l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre all'illegittima applicazione della c.d. commissione di massimo scoperto, rilevando, al contempo, l'applicazione di commissioni e spese non contrattualizzate.
6.1 Per quel che concerne l'asserita illegittimità della capitalizzazione degli interessi ed il dedotto anatocismo, è d'uopo sottolineare che la delibera CICR del 2000 sancisce la legittimità della capitalizzazione degli interessi maturati, attivi o passivi, sui saldi del conto corrente bancario, a condizione che sia prevista la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, “La capitalizzazione degli interessi è una condizione peggiorativa del rapporto a danno del correntista, pertanto è necessaria l'accettazione in forma scritta;
in mancanza non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico” (di recente, Tribunale di Napoli, sentenza n.
1076/2021; cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 123/2019).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca sarà da considerarsi illegittimo.
Peraltro, pur a voler aderire all'orientamento da ultimo affermato dalla corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. n. 5054,5064 e 8639 del 2024) a mente del quale è sufficiente la sola pubblicazione in gazzetta delle nuove condizioni di rispetto della delibera cicr, nella specie nulla è stato provato né dedotto;
pertanto, sul punto non è stato assolto l'onus probandi in capo alla convenuta.
Il contratto in lite deve ritenersi concluso, seppur in assenza di prova della forma scritta, il 01.08.1990, ossia in epoca antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, che, nel regolare la capitalizzazione degli interessi maturati (attivi o passivi) sui saldi di c/c bancario, ne sancisce la legittimità a condizione che sia prevista la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Peraltro, risulta documentato il rinnovo, avvenuto, comunque, in epoca antecedente alla delibera CICR del
09.02.2000, del rapporto contrattuale datato 18.03.1994, regolarmente sottoscritto dalle parti.
Al riguardo, attesa l'epoca di instaurazione del rapporto di conto corrente, deve considerarsi che ove ― come nella presente fattispecie ― non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e pagina 11 di 17 convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la con riguardo al CP_2 periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati), posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. 20 dicembre 2023,
n. 35605, non massimata in CED). Anche in questo caso, dunque, l'acquisizione del documento contrattuale era superflua ai fini della rilevazione dell'illegittimità degli addebiti (in tali termini,
Cassazione Civile, ordinanza n. 26867/2024).
Relativamente al rinnovo del rapporto bancario, risalente al 18.03.1994, come accertato dal nominato
CTU dott. il contratto di conto corrente depositato agli atti del giudizio prevede la Persona_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli attivi;
tale clausola è nulla in quanto si basa su di un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su di un uso normativo favorevole, così ponendosi in contrasto con le limitazioni fissate in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 4490/2002).
Ed invero, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 25 D.lgs 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR.
Né rileva che a partire dal 2000 la abbia in ipotesi applicato in generale il criterio della CP_2 reciprocità delle condizioni di cui alla delibera CICR del 2000.
Ed invero, come accennato, il contratto è antecedente alla delibera ed occorreva una specifica e nuova pattuizione scritta in proposito di applicazione della richiamata delibera, non essendo sufficiente, stavolta, la mera comunicazione degli estratti o della modifica, in ragione della nullità della clausola originaria (in tal senso, Tribunale Padova, 14.09.2017); né vi è stata prova della pubblicità dell'adeguamento.
Infatti, in punto di delibera Cicr ed anatocismo, non può darsi rilevanza alla tacita approvazione del conto desumibile dall'invio degli estratti conto senza formulare contestazioni (si ricorda che in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c. gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista ed il saldaconto finale, costituiscono piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate e si intendono approvati se non contestati nel termine pattuito o in quello usuale) perché ciò non preclude una pagina 12 di 17 valutazione in termini di validità ed efficacia di singole annotazioni in relazione al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e, quindi, non preclude alcuna valutazione in merito alla legittimità della indicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Banca nei confronti del correntista (Tribunale di Avellino, 16.03.2020).
Occorre, dunque, espungere dal calcolo la illegittima capitalizzazione applicata, come correttamente operato dal CTU (pag. 24 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Per quel che concerne, invece, il conto anticipi, è stata accertata la conformità delle pattuizioni contrattuali alla delibera CICR fin dalla stipula;
per gli effetti, nel ricalcolo del dovuto, il nominato
CTU ha “applicato le medesime condizioni economiche indicate in contratto alla medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi (trimestrale); ciò sia nella ricostruzione dell'indicato rapporto ausiliario che nella ricostruzione del conto principale ordinario in occasione dello storno delle competenze periodiche dallo stesso conto anticipi a quello ordinario” (pag. 24 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
6.2 Con riferimento all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n.
1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Come rilevato, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, dal nominato CTU, “per il primo periodo non coperto da contrato (1990/1994) il sottoscritto ha ritenuto non applicabile la CMS a pagina 13 di 17 causa della mancata previsione contrattuale;
dal 1994 in poi, tenuto conto che il contratto (in atti) prevedeva soltanto la misura percentuale della stessa ma non il criterio di applicazione né tantomeno la “base imponibile” della stessa, tale previsione contrattale deve ritenersi non determinata né determinabile, pertanto illegittima ai sensi della massima giurisprudenza vigente” (pag. 25 relazione di consulenza tecnica a firma del dott. ). Per_2
Dunque, correttamente, all'esito delle operazioni peritali, è stata espunta dal ricalcolo la CMS, ove applicata, in quanto considerata illegittima.
In applicazione del principio di diritto suesposto, il nominato CTU ha, dunque, correttamente, proceduto al ricalcolo della commissione in esame senza alcuna capitalizzazione.
7. Sulla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in lite
Va evidenziato, preliminarmente, come riscontrato dal c.t.u. nella relazione tecnica depositata il 15.10.2024, che sono stati individuati n. 6 periodi del rapporto bancario documentati in atti, ossia: I) 01/08/1990 –
31/12/1993; II) 30/06/1996 – 31/12/1998; III) 30/09/1999 – 30/09/2001; IV) 30/09/2004 – 31/03/2008; V)
30/06/2010 – 30/06/2013; VI) 31/03/2014 – 17/08/2015.
Va, inoltre, precisato che la domanda spiegata da va qualificata come azione di Parte_1 ripetizione di indebito, avendo riguardo ad un conto corrente già chiuso alla data di instaurazione del presente giudizio, cui non si contrappone alcuna domanda e/o eccezione riconvenzionale dell'istituto di credito convenuto.
L'azione va, senz'altro, qualificata come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
Come è noto, si tratta di un'azione di condanna volta alla restituzione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente dalla banca, il cui accoglimento presuppone il positivo assolvimento da parte dell'attore dell'onere di fornire la prova dei pagamenti indebiti, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol fare valere in giudizio un diritto è tenuto a provare i fatti che sono posti a fondamento della sua domanda. L'attore che agisce per la ripetizione di somme asseritamente addebitate ingiustamente, versate in esecuzione di un contratto di conto corrente, è tenuto, quindi, ad allegare e a documentare il preciso ammontare delle somme oggetto della domanda di ripetizione
Ciò premesso, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si
pagina 14 di 17 devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cassazione Civile, sentenza n. 11543/2019).
In altri termini, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto continuativamente, mentre, ove sia il cliente ad agire e dunque sia il cliente onerato dell'onere della prova, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sull'attore, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”.
Invero, nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili e deve essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza mai potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente ritualmente prodotto. D'altro canto, secondo il Giudice di legittimità, non può assumersi, in termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando nell'arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti, in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca
(Cassazione Civile, ordinanza n. 6478/2021 su mancanza estratti conto intermedi).
Di recente, è stato ulteriormente chiarito che, in difetto di contrapposte domande, “il correntista, non potendo avvantaggiarsi dell'azzeramento in funzione dell'accertamento del diritto fatto valere dalla banca, poiché detto accertamento non è necessario non essendo oggetto del giudizio (ovvero nell'ipotesi che la banca non abbia proposta la relativa domanda o vi abbia rinunciato, come nella specie), non potrà pretendere l'azzeramento del primo saldo «a debito», poiché è proprio da questo che si dovrà partire in assenza di dimostrazione che tale debito non esiste o era di minor importo” (cfr. in motivazione, Cassazione Civile, ordinanza n. 8912/2025).
Orbene, va chiarito che il conto anticipi n. 1249777, tenuto conto della legittimità delle condizioni economiche pattuite ed applicate al rapporto c.d. “di appoggio”, nonché della paritetica capitalizzazione degli interessi prevista in contratto, non è stato oggetto di variazione in perizia, dunque, le competenze ivi maturate sono state riportate (girocontate) parimenti al conto principale trimestralmente ed addebitate ai nuovi saldi periodici rideterminate dall'ausiliario del Giudice.
Per quel che concerne, invece, il conto corrente ordinario n. 102205/17, il criterio applicato dal CTU dott. prevede, sulla sorta capitale trimestrale, il computo degli interessi passivi e di Persona_2 pagina 15 di 17 quelli attivi senza alcuna capitalizzazione, l'addebito delle spese, come da contratto, secondo il giorno di effettiva valuta, nonché l'esclusione delle CMS, in quanto non determinate, né determinabili in contratto.
Ciò premesso, sono stati individuati i periodi del rapporto bancario ordinario così come documentati in atti, ed, in applicazione del criterio di calcolo più sfavorevole al correntista, in quanto onerato della prova documentale, il saldo iniziale a debito di ogni periodo è stato lasciato inalterato, mentre ogni singolo saldo iniziale a credito per il correntista è stato azzerato.
Le differenze riscontrate in perizia, applicando il criterio illustrato, tra le competenze bancarie e le competenze di ctu, ha determinato un importo complessivo (somma di tutte e sei le differenze indicate) in favore del correntista pari ad euro 17.423,93. Tuttavia, le rimesse considerate prescritte nel periodo di osservazione hanno, di fatto, azzerato le competenze maturate, oggetto di rideterminazione in ctu, nei primi quattro singoli periodi. In tal modo, epurando gli importi a credito dell'attore dalle competenze maturate sulle rimesse solutorie prescritte, residuano in suo favore solo le differenze prodottesi negli ultimi due periodi (immuni dal termine prescrizionale e per i quali non vi è stato alcun azzeramento iniziale) pari ad euro 4.226,60 (euro 2.819,00 + 1.407,60).
L'analisi del nominato CTU è condivisa dalla scrivente in quanto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, alla luce della incompletezza degli estratti conto e della impossibilità di conoscere l'andamento completo e continuativo del rapporto, della cui prova doveva farsi carico parte attrice, comunque consente di quantificare le competenze illegittimamente addebitate e comprovate nel periodo di riferimento.
Ed invero, stante la documentazione frammentaria, è possibile tener conto soltanto dei periodi intermedi documentati, con necessità di operare distinti calcoli, per poi effettuare il conto finale, senza procedere all'azzeramento dei saldi risultanti a debito del correntista, specie per gli ultimi due periodi, non colpiti dalla prescrizione, relativamente ai quali le competenze prescritte non azzerano quelle maturate in favore della odierna parte attrice.
Peraltro, il nominato CTU ha efficacemente risposto alle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte.
Ne consegue che, per le argomentazioni esposte, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU dott.
scevre da profili di censurabilità, in riferimento ai conti in lite, va accertato che la Persona_2 somma da restituire al correntista, alla data del 17.08.2015, ammonta ad euro 4.226,60.
8. Sulle spese di lite
pagina 16 di 17 Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, nonché la minore somma accertata rispetto a quella oggetto di domanda giudiziale.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione la domanda ed, in riferimento al c/c n. 102205/17, accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione e delle clausole di c.m.s.;
- accoglie nei limiti di parte motiva l'eccezione di prescrizione;
- accerta e dichiara che la somma da restituire al correntista, alla data del 17.08.2015, ammonta ad euro
4.226,60, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 4.226,60, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
AVELLINO, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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