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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 11/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Carbone Leonardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio CP_1 Persona_1
del 22/03/2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 , premettendo di aver instaurato il 14 Parte_1
novembre 2022 avanti al Tribunale di Ascoli Piceno l'originario ricorso volto all'annullamento della cartella di pagamento n. 00820220000429686000, notificatagli il 23 settembre 2022 e del presupposto verbale di accertamento, al ripristino del trattamento pensionistico già in godimento ed alla restituzione delle trattenute operate, nonché al risarcimento dei danni materiali e morali patiti e che il procedimento era stato definito con ordinanza di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Fermo, riassumeva tempestivamente avanti al foro competente il giudizio il 13 gennaio 2025, deducendo:
- di esser stato dipendente dell'allora di aver svolto una lunga attività di sindacalista CP_2
quale Dirigente Nazionale del Sindacato sino al 2010, Segretario Generale della CP_3
dal 2003 al 2010, garante della Federazione Gilda Unams e Controparte_4 componente dell'Esecutivo e del Consiglio nazionale della medesima nel biennio 2009-2010
e componente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) dal 1997 al 2005;
- di essersi trovato, negli anni 2009 e 2010, in distacco sindacale con riconoscimento della retribuzione a carico del ministero datoriale;
- che, sulla scorta delle risultanze investigative della Guardia di Finanza, era stata ritenuta la simulazione nella costituzione di un rapporto di lavoro remunerato con il sindacato da settembre del 2009 ad agosto del 2010;
- che l' aveva trasmesso il ruolo in pendenza dei termini per impugnare in sede CP_1
giudiziaria il debito comunicatogli ed aveva indicato l'indebito al lordo errando nel calcolo;
- che, in assenza di dolo e di accertamento di reato, era maturata la prescrizione decennale;
- di aver percepito emolumenti aggiuntivi in rapporto ad incarichi effettivamente ricoperti presso il sindacato:
- che i rimborsi facevano riferimento alle anticipazioni di denaro a suo carico e che gli inquirenti non avevano adeguatamente verificato i movimenti bancari da cui emergevano le somme corrisposte per gli incarichi ulteriori svolti, per cui era stata versata la contribuzione;
- che a nulla rilevava la mancata formalizzazione di un contratto, non vertendosi in materia di lavoro di natura privatistica, e che i compensi riconosciuti erano documentalmente provati.
Con memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2025 si costituiva l il quale, CP_1
premettendo che il ricorrente era cessato dal servizio il I settembre 2010 e, nel corso del distacco sindacale retribuito dal 01/09/2009 al 31/08/2010, aveva beneficiato di una consistente e variabile retribuzione aggiuntiva, oltre a rimborsi spese e della contribuzione aggiuntiva, si riportava alle risultanze investigative e sottolineava l'illogicità del riconoscimento al ricorrente di una retribuzione aggiuntiva da parte del sindacato peraltro nell'anno antecedente al collocamento in quiescenza.
Rilevava la correttezza delle trattenute operate e la mancata maturazione del termine di prescrizione.
Insisteva nella reiezione del ricorso.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 13 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c.. Mediante la cartella di pagamento n. 00820220000429686000, notificata al ricorrente il 23 Pt_1
settembre 2022, è stato ingiunto al medesimo il pagamento della somma complessiva di € 136.006,12 per indebito pensionistico conseguente ad annullamento di contributi aggiuntivi versati, iscrizione n.
17056365, oltre ad oneri accessori.
L'atto era fondato sul verbale di accertamento n. 2020010789, con cui all'esito dell'accertamento nei confronti della Federazione Gilda Unams Segreteria Nazionale, presso cui era confluita la era stata ritenuta l'indebita percezione da parte dell docente Controparte_5 Pt_1
dipendente dell'allora distaccato presso il sindacato, di pensione aggiuntiva, mediante la CP_2
simulazione della costituzione, nell'ultimo anno di servizio presso il , di rapporto di lavoro CP_2
retribuito con il sindacato.
Ciò era basato sulle indagini della Guardia di Finanza, che aveva evidenziato l'illogicità della corresponsione della retribuzione all da parte della nel 2009-2010 a Pt_1 Controparte_5
fronte delle medesime mansioni svolte presso il sindacato, avendo questi sempre percepito prima e dopo il distacco solo rimborsi spesa, il lievitare dei compensi sino a raggiungere € 8.000 negli ultimi mesi non supportati da delibere, la mancanza di documentazione sul versamento della retribuzione e delle buste paga ed il mancato riscontro dei versamenti dall'esame della documentazione bancaria, a fronte di molteplici rimborsi spesa tracciabili.
Alla luce delle risultanze investigative era stata annullata la contribuzione aggiuntiva versata dalla all negli anni 2009-2010, era stato rideterminato il trattamento Controparte_5 Pt_1
pensionistico ed era stato rideterminato l'indebito.
Sotto il profilo formale va osservato che la notifica dell'avviso d'addebito è stata perfezionata il 23 settembre del 2022, a fronte dell'atto di accertamento notificato, presso la sede del sindacato in cui il ricorrente operava come assorbita, il 22 gennaio 2021 ed inviato nuovamente il 14 aprile 2021, cui seguiva ricorso amministrativo rigettato il 27 maggio 2021.
Ne discende la corretta scansione dell'iter procedimentale e la notifica dell'atto opposto a seguito di quella del verbale di accertamento e della reiezione del ricorso amministrativo e non in pendenza dell'impugnazione dell'atto di accertamento.
Nel merito, premesso che l' per sua espressa ammissione, ha ricoperto dal 1990 al 2010 Pt_1
il ruolo di Dirigente nazionale del Sindacato e dal 2003 al 2010 e la carica di Segretario generale CP_5
della ed ha beneficiato di distacco sindacale retribuito da I settembre Controparte_5
2009 al 31 agosto 2010 dopo aver fruito per lungo tempo di quello non retribuito, va preliminarmente rilevata l'opacità dell'operato del ricorrente, quale figura apicale del sindacato CP_5
Invero costui, nella veste di Segretario generale e rivestendo la carica di vertice deputata a fissare gli importi di remunerazione per gli incarichi, di fatto si è autoattribuito emolumenti, in assenza di delibere legittime proveniente da parte di soggetti privi di situazioni di conflitto d'interessi, per attività il cui contenuto effettivo appare sfuggente, non esplicitamente determinato e non risulta differente rispetto a quanto sino ad allora svolto dal medesimo nell'attività sindacale ai vertici di lungo corso.
Invero, in difetto di delibere di conferimento di attività di rilievo ed importanza, appare alquanto eclettico e distonico, dall'id quod plerumque accidit, fissare compensi elevati ed in aumento sino a toccare la soglia ragguardevole di € 8.000,00 in un mese per adempimenti non predeterminati e non analiticamente indicati.
Non appare, peraltro, la coincidenza, dalle risultanze dei dati bancari, tra quanto riconosciuto al ricorrente al mese e quanto da lui effettivamente percepito nel mese di riferimento con versamenti tracciabili o debite quietanze, senza poi considerare che tali compensi sono significativamente avvenuti solo nell'ultimo anno di servizio svolto dall resso il Pt_1 CP_2
Alla luce di tali dati fattuali si ricava l'insussistenza di reale attività sindacale atta a giustificare i compensi di rilievo erogati, su cui è stata versata la contribuzione aggiuntiva, e dunque l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione della pensione aggiuntiva, che andrà dunque restituita.
A nulla incide nel presente giudizio la pronuncia assolutoria in sede penale, posto che l'accertamento in fatto in sede penale si è incentrato sulla correlazione tra carica sindacale e compensi e sull'effettivo versamento della contribuzione da parte del sindacato, senza indagine sull'effettivo percepimento della retribuzione da parte dell Pt_1
L'accertamento appare dunque differente da quello oggetto del presente giudizio, in cui si controverte sull'effettiva correlazione tra compensi (effettivamente percepiti) ed oneri svolti presso il sindacato atti a giustificare tali emolumenti, sicché alcuna efficacia di giudicato può rivestire la sentenza penale citata dal ricorrente, in cui l'accertamento era finalizzato all'induzione in errore ai danni dell'ente ed al danno patito.
Invero, ai sensi del V comma dell'art. 3 del d. lgs. n. 564/1996, a favore del dipendente collocato in aspettativa per assunzione di carica sindacale può esser versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo.
La contribuzione può dunque esser versata su somme effettivamente corrisposte in correlazione all'espletamento di attività sindacale che giustifichi l'erogazione del compenso, mentre nel caso di specie le somme indicate non risultano effettivamente versate al dipendente, né appare accertata la riferibilità ad adempimenti in seno al sindacato d'appartenenza, se solo si considera che prima del collocamento in aspettativa retribuita il ricorrente aveva svolto omogenea attività sindacale percependo solo rimborsi spesa e non emolumenti aggiuntivi.
Ne discende la ripetibilità della pensione aggiuntiva.
Sulla prescrizione va premesso che non sussistono i presupposti per l'irripetibilità previsti dall'art. 13 della l. n. 412/91, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato – posto che il ricorrente ben sapeva di non aver percepito una retribuzione aggiuntiva a carico del sindacato Gilda, sulla cui base era stata versata (effettivamente) la contribuzione aggiuntiva, senza aver svolto attività sindacale che giustificasse la corresponsione di emolumenti di tal entità -, sicché si applica il termine decennale di cui all'art. 2033 c.c..
Va rilevato che sussiste la causa interruttiva della prescrizione di cui al n. 8 dell'art. 2942 c.c., integrata da un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'indebito, tale da determinare una vera e propria impossibilità di agire per la condotta ingannatrice e fraudolenta.
Sicché solo dal momento dell'accertamento del 2021 compendiato nel verbale può farsi decorrere la prescrizione decennale ex art. 2033 c.c., non decorsa nel caso in esame.
Quanto alle modalità di restituzione, esse vanno determinate al netto, come previsto dall'art. 10 del T.U.I.R., il cui comma II-bis prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita.
Risultando in gran parte legittimo l'operato dell' e non essendo stati documentati CP_1
ulteriori pregiudizi, oltre a quello patrimoniale in ordine all'entità dell'indebito, non può esser accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In tale limite va accolto il ricorso.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni sottese e dell'accoglimento parziale del ricorso si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che le somme oggetto di recupero da parte dell' nei CP_1
confronti di vanno determinate al netto delle ritenute subite e non al lordo e Parte_1
condanna l'istituto previdenziale resistente a rideterminare gli importi al netto delle ritenute restituire quanto eventualmente trattenuto in eccesso. Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan