Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04534/2025REG.PROV.COLL.
N. 03162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3162 del 2022, proposto da Hotel il Faro di RM VA & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pollica, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
RO VA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 656/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pollica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Vitolo e Demetrio Fenucciu in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Hotel Il Faro di RM VA & C. Snc ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota del Comune di Pollica in data 24 novembre 2021, prot. n. 10132, recante la richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di esproprio dei lotti ubicati in Pollica, frazione Acciaroli, via Nicotera.
2. Il Comune di Pollica aveva richiesto il pagamento della somma di € 252.600,00 (oltre interessi, spese e accessori), dovuta a titolo di indennità di esproprio a favore della signora VA RO, come determinata dalla Corte d’appello di Salerno, all’esito del giudizio di opposizione alla stima della clausola contenuta nell’accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990 del 30 gennaio 2012, contemplante, a carico dell’Hotel, l’obbligo di pagamento dell’indennità di esproprio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che la clausola convenzionale in virtù della quale sarebbero state poste a carico della società le spese corrispondenti all’indennità di esproprio dovuta in favore della signora VA RO nella misura determinata nell’atto di offerta dell’indennità provvisoria costituisca un accollo interno.
In ogni caso anche riconducendosi la fattispecie in esame all’accollo esterno ex art. 1273 cod. civ., il ricorrente non avrebbe potuto, comunque, sottrarsi all’obbligo di manleva previsto dall’accordo sostitutivo del 30 gennaio 2012.
Inoltre l’Hotel ha assunto l’asserito ruolo di beneficiario dell’espropriazione e di “concessionario dell’opera pubblica” ex art. 29 del d.lgs. 150/2011 soltanto all’indomani dell’instaurazione, da parte della signora VA RO dell’originario giudizio di opposizione alla stima: La mancata vocatio in ius da parte dell’espropriata rende inopponibile l’ordinanza della Corte d’appello di Salerno n. 4160/2021 ma non elimina l’accollo interno.
4. L’appello è affidato a cinque motivi
4.1. Il primo lamenta che l’accordo da cui sarebbe derivato l’accollo interno era stato censurato e quindi non più opponibile alla società e quindi riemergeva in tutta la sua importanza la violazione del contraddittorio processuale per la mancata evocazione nel giudizio di opposizione a stima della società.
4.2. Il secondo motivo contesta che non vi fossero i presupposti per la risoluzione della convenzione ex art. 1467 c.c. dal momento che l’abnorme aumento operato dalla Corte di Appello di Salerno andava considerato un avvenimento straordinario ed imprevedibile che determinava un’eccessiva onerosità sopravvenuta.
4.3. Il terzo motivo censura che la lesione del legittimo affidamento dell’appellante determinato dalla stima effettuata dal Comune.
4.4. Il quarto motivo ribadisce che la convenzione è viziata per essere stata sottoscritta dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale.
L’accordo, contenendo in sè anche l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica da realizzarsi, andava necessariamente approvato dal Consiglio Comunale.
4.5. Il quinto motivo si lamenta della ritenuta irrilevanza dell’omesso avviso dell’avvio del procedimento inerente alla distanza dagli edifici adiacenti.
5. Il Comune di Pollica si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. L’accordo del 2012 tra il Comune e la società appellante fu sottoscritto per chiudere il contenzioso che era sorto per l’opposizione alla procedura di espropriazione che avviata dal Comune nel 2007 per realizzare una strada pubblica di accesso al mare ed un parcheggio nella frazione di Acciaroli. I ricorsi allora pendenti al T.a.r. erano stati promossi oltre che dalla società anche dalla signora RO VA proprietaria di una parte dei terreni da espropriare.
Era in corso anche un’opposizione al decreto di stima dell’indennizzo innanzi alla Corte di Appello da parte di entrambi i proprietari dei terreni da espropriare.
L’accordo ha conciliato i due contenziosi in quanto la società che gestisce l’hotel si è impegnata a realizzare la strada alberata ed un parcheggio pubblico per 9 posti sulla proprietà della signora VA di proprietà del Comune e sulla restante area da espropriare sarebbe stato realizzato un parcheggio di 31 posti ed uno sotterraneo di 30 posti ad esclusivo beneficio dei clienti dell’hotel.
La società ha concordato di accollarsi tutte le spese per realizzare il progetto ivi compresa l’indennità di esproprio nei confronti della signora VA.
In virtù di tale premessa in fatto emerge come la società non aveva nessun diritto di essere evocata in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno nel giudizio di opposizione alla stima presentato dalla signora VA e quindi non vi è alcuna violazione del contraddittorio. Il litisconsorzio necessario sarebbe stato invocabile laddove alla società che avrebbe effettuato i lavori fosse stato conferito l’esercizio dei poteri espropriativi.
Ben poteva, però, intervenire autonomamente in giudizio perché aveva un interesse indiretto all’esito del giudizio dal momento che si era impegnato a tener esente in Comune dal pagamento dell’indennità che sarebbe risultata all’esito del contenzioso.
6.2. Parimenti da respingere il secondo motivo in quanto la notevole differenza tra l’indennità proposta e quella accertata all’esito del giudizio non può considerarsi un’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta poiché la società era ben consapevole che vi era in corso un giudizio di opposizione e quindi ha accettato l’alea che derivava dall’esistenza di tale contenzioso circa la quantificazione dell’indennità. Perché possa darsi il rimedio risolutorio ai sensi dell’art. 1467 c.c. occorre inoltre « il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili », che nel caso di specie non vengono nemmeno prospettati. Peraltro laddove fosse intervenuta in giudizio avrebbe potuto spendere ogni argomentazione tesa a dimostrare l’eccessiva quantificazione operata dal c.t.u.
6.3. Non può affermarsi l’esistenza di alcun legittimo affidamento nella originaria stima del Comune tanto è vero che anche la società l’aveva contestata per la sua parte di proprietà ed è un fatto notorio che il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio si conclude spesso con un aumento anche notevole della stima iniziale.
6.4. Non è stato emesso un atto in violazione delle competenze previste dalla legge in quanto nel momento in cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo è evidente che una revisione dello stesso a seguito di un accordo con il privato possa essere sottoscritto dal medesimo organo.
6.5. Il quinto motivo non può essere accolto in quanto la richiesta di adempimento di un’obbligazione non deve essere preceduta a dalla comunicazione di avvio del procedimento poiché il Comune non ha dato inizio ad alcun procedimento, ma ad una mera richiesta di adempimento di un obbligo convenzionalmente assunto.
7. In considerazione della particolarità della vicenda e del notevole aumento dell’obbligazione assunta dall’appellante, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO